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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/10/2025, n. 6011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6011 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6884 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del giorno 20.10.2025 e vertente TRA
(C.F. ) con l'avvocato Parte_1 C.F._1
BE TO
PARTE APPELLANTE E
già intesa Controparte_1 Controparte_2
ed ora (C.F. ) con
[...] Controparte_3 P.IVA_1
l'avvocato Federica Bitelli PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 375/2020 del Tribunale di Roma. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «1. ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_4
già al fine di sentir
[...] Controparte_5 dichiarare di nulla dovere in virtù del contratto di finanziamento personale n. 2789313 del 28.12.2010 cointestato a sé stessa e a in quanto la somma data in prestito è stata erogata Parte_2
1 in favore del solo e, pertanto, la fattispecie Parte_2 contrattuale non si è mai perfezionata nei suoi confronti. Si è costituita già CP_1 Controparte_6
sostenendo l'infondatezza della domanda e
[...] spiegando domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di € 33.381,57, oltre interessi di mora al tasso contrattuale del 13,48% dal 23.7.2015 al saldo, a titolo di rimborso del contratto di finanziamento de quo, stante la decadenza dal beneficio del termine comunicata agli obbligati. La causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.1.2020».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così Parte_1 CP_1 decide:
- rigetta la domanda attorea;
- accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto,
- condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di € 33.381,57, oltre interessi di mora al tasso contrattuale del 13,48% dal 23.7.2015 al saldo;
- condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.768,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge».
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: «Merito della decisione - Infondatezza della domanda - Qualifica dell'attrice come coobbligato solidale 2. La domanda attorea è infondata. L'argomentazione giuridica sostenuta da parte attrice fa leva sulla natura del contratto di mutuo come contratto reale, che si perfeziona con la consegna della somma mutuata. La conseguenza che ne vuole trarre è quella del mancato perfezionamento del contratto nei propri confronti, atteso che la somma è stata erogata in favore del solo cointestatario del mutuo. Parte_2
L'argomentazione è del tutto prova di fondamento giuridico. Infatti, se è innegabile che il contratto di mutuo si perfezioni con la consegna della somma mutuata, che nel caso di specie risulta pacificamente erogata in favore del solo è anche Parte_2 vero che nel caso di specie il contratto n. 2789313 del 28.12.2010, sottoscritto dalla odierna attrice unitamente a Parte_2
2 incorpora due distinte obbligazioni: una, principale, assunta da quale “Cliente” ed una di carattere accessorio Parte_2 assunta da quale coobbligata “eventuale”. Parte_1
Ciò si desume dal fatto che il contratto stesso distingue le due posizioni soggettive (denominandole appunto differentemente come “Cliente” e “Eventuale coobbligato”) e specifica che l'erogazione della somma sarà effettuata nei confronti del solo Cliente, come in effetti è avvenuto. Pertanto, deve ritenersi che il perfezionamento della fattispecie di mutuo debba verificarsi con riferimento alla posizione del solo quale obbligato principale, mentre la odierna Parte_2 attrice ha assunto un'obbligazione distinta di natura accessoria, assimilabile al patto di accollo o alla fideiussione, in quanto si è obbligata in via solidale al pagamento di un'obbligazione altrui. Ne deriva che la qualificazione di come Parte_1 cointestataria del mutuo è erronea e inconferente rispetto alla natura del contratto e al suo contenuto e, pertanto, la mancata erogazione della somma mutuata in favore della odierna attrice non priva di validità il contratto con cui la stessa si è espressamente impegnata al pagamento di un'obbligazione altrui. La domanda merita quindi di essere rigettata. Accoglimento della domanda riconvenzionale 3. La domanda riconvenzionale è fondata su prova scritta (contratto di finanziamento, lettera di decadenza dal beneficio del termine), essendo incontestato il mancato pagamento dei ratei risultanti dagli estratti conto. Parte attrice, quale coobbligata in solido con Parte_3
(parte estranea al presente giudizio) va pertanto condannata al pagamento in favore della convenuta della somma di € 33.381,57, oltre interessi di mora al tasso contrattuale del 13,48% dal 23.7.2015 al saldo, a titolo di rimborso del contratto di finanziamento de quo. Spese 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 26.001 ad € 52.000,00)».
3 § 3. — Ha proposto appello Sig.ra ed ha così Parte_1 concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza n. 357/2020, resa dal Tribunale di Civitavecchia, Giudice Dott.ssa Giulia Sorrentino, nel giudizio con Rgn. 899/2015. 1) accertare e dichiarare che la posizione contrattuale della sig.ra ed inerente il contratto di finanziamento n. Parte_1
2789313, acceso in data 28.12.2010, congiuntamente al di lei marito sig. , è da qualificare come di soggetto Parte_2 cointestatario del mutuo;
2) accertare e dichiarare l'inesistenza di alcun specifico rapporto fideiussorio, di garanzia diretta o di accollo in ordine al finanziamento in esame, poiché non qualificabile giuridicamente;
Per l'effetto:
3) dichiarare l'inesistenza ed inefficacia del contratto di finanziamento n. 2789313 nei confronti della Sig.ra Parte_1
poiché non perfezionatosi nei suoi confronti, ai sensi e per
[...] gli effetti dell'art. 1813 c.c., non essendo mai stata consegnata e versata sul conto corrente la somma mutuata, nella sua quota parte, alla beneficiaria/cointestataria del rapporto;
4) dichiarare, che nessun obbligo restitutorio può farsi gravare in capo alla sig.ra , rigettando la domanda Parte_1 riconvenzionale proposta dalla Banca. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio”.
ha resistito al gravame ed ha così concluso: CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, per i motivi di cui in narrativa, dichiarare totalmente inammissibile e, comunque, infondato l'appello proposto nei confronti di
[...] avverso la sentenza n. 357/2020 dimessa Controparte_6 nell'ambito del giudizio n. 899/2015 R.G. Trib. Civitavecchia e, conseguentemente, rigettare e respingere le domande della parte appellante. Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 20.10.2025.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi.
4 1) Erronea interpretazione delle norme di legge-art. 1813 c.c. e art. 1362 c.c. La parte appellante deduce l'erroneità del canone ermeneutico impiegato per interpretare il contratto di mutuo. A suo avviso, il giudice delle prime cure le avrebbe infatti negato la qualifica di cointestatario del contratto di mutuo unicamente sulla base di un dato letterale, quale la sua identificazione come “coobbligato eventuale”. Invece, la cointestazione sarebbe desumibile dalla missiva del 28/11/2014, inviata dalla stessa banca CP_3
. Inoltre, non contrasterebbe con la dedotta cointestazione del
[...] finanziamento la clausola relativa alle modalità di addebito dei RiD negli esclusivi confronti del sig. Parte_4
Quanto sinora rappresentato non sarebbe perciò idoneo ad incidere sulla tipicità del contratto di mutuo, e con il suo conseguente perfezionamento al momento della traditio. Avrebbe inoltre errato il tribunale nel qualificare l'obbligazione della sig. come garanzia, sia accessoria (la quale sarebbe Parte_1 contrattualmente richiesta esclusivamente per le emissioni di cambiali) che autonoma (difettando i requisiti richiesti ad substantiam, la determinazione del contenuto e dell'importo, nonché l'elemento indiziario della clausola di pagamento a prima richiesta). Mancherebbe inoltre la condizione essenziale delle prestazioni di garanzia, ovverosia la solvibilità del garante, percependo l'appellante un reddito di €800,00 circa, noto alla banca. Ancora, la mancata individuazione espressa nonché l'omessa fissazione di un tetto massimo sono sintomatiche di una incorretta equiparazione effettuata dal giudice di primo grado rispetto alla fideiussione.
Infine, parimenti erronea sarebbe l'asserita sovrapponibilità rispetto all'accollo, difettando la tipica struttura trilatera e mancando sia una espressa manifestazione di volontà del terzo accollante, sia l'accettazione del creditore. 2) Erronea rappresentazione dei fatti di causa ed erronea motivazione-domanda riconvenzionale Dall'erronea qualificazione di coobbligata in solido è derivato ad avviso dell'appellante l'erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla banca. Tale conclusione parrebbe rafforzata rilevando che l'ente creditizio ha altresì proposto tardivamente decreto ingiuntivo nei confronti del solo sig. Sostiene l'appellante che ove la Pt_2 sua posizione fosse stata quella di garante a prima richiesta oppure
5 accollante, la banca avrebbe agito in via monitoria anche nei suoi confronti. Sarebbe infatti evidente sulla base del comportamento della banca (risultante altresì dalle missive) che non essendo avvenuta alcuna materiale consegna di denaro nei confronti della sig. la fattispecie del mutuo nei suoi confronti non si è Parte_1 mai perfezionata.
§ 5. — L'appello è infondato, seppure per motivi parzialmente diversi da quelli indicati dal primo giudice. Come rilevato dal giudice di primo grado il contratto di finanziamento prevede quale “cliente” e quale Parte_2
“eventuale coobbligato” , che, pacificamente, non Parte_1 ha ricevuto la somma oggetto del finanziamento. Le condizioni generali di contratto sottoscritte anche dall'appellante prevedevano:“Art. 1 …. L'importo finanziato, al netto di eventuali somme dovute a sarà erogato al Cliente CP_5 entro 20 giorni dalla data di conclusione del contratto. Il richiedente (d'ora in poi “Cliente”) dichiara essere veritieri i dati esposti e d essere il Titolare effettivo delle operazioni ai sensi del D. Lgs. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni”. Pertanto, secondo quanto previsto in contratto, la società mutuante ha correttamente bonificato al “cliente” la somma residua dopo il ripianamento delle esposizioni bancarie del Pt_2
Nulla prova, quanto alla posizione della la risposta Parte_1 dell'Ufficio Reclami in data 28.11.2014 laddove nell'oggetto si fa riferimento al finanziamento “intestato a e Parte_2
”, atteso che l'interpretazione del contratto va Parte_1 condotta sul testo contrattuale, in questo caso chiarissimo nell'individuare nel “cliente” l'intestatario ed il beneficiario del finanziamento. Quanto alla posizione di “eventuale coobbligato” assunta dall'appellante, si rileva innanzitutto che si versa non già nel caso della cointestazione nel finanziamento, come ritenuto dalla ma nel caso di solidarietà passiva. Parte_1
Va invero rilevato che la giurisprudenza di merito maggioritaria si è espressa, con riguardo alla posizione del coobbligato nei contratti di finanziamento ricalcanti lo schema contrattuale di cui è oggi giudizio, in questi termini: “il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito (si veda ex pluribus Trib. Ancona, n. 1773/2023), condiviso anche da questo Tribunale, ha difatti chiarito che la figura del coobbligato solidale va ricondotta agli artt. 1292 e ss. c.c. e non già all'istituto della fideiussione, anche
6 perché l'art. 1937 c.c. prevede che la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa: in altri termini, il coobbligato solidale risponde non di un debito altrui in funzione di garanzia bensì di un debito proprio, essendo irrilevante chi abbia poi materialmente ricevuto la provvista. Di conseguenza, non avendo la (omissis) contratto una obbligazione di garanzia accessoria rispetto a quella principale, la cessionaria creditrice non era tenuta a proporre le sue istanze nei confronti del debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione, e pertanto non è maturata alcuna decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.” (Trib. Bari sentenza n. 1573 del 27 marzo 2024; cfr. Trib. Ancona, sent. n. 1773/2023; Trib. Trani, sent. n. 11/2024; Trib. Torre Annunziata, sent. 1631/2023). Ne discende, da un lato, che l'appellante non può contrastare la domanda riconvenzionale della parte appellata sul rilievo della mancata erogazione del finanziamento in suo favore e del conseguente mancato perfezionamento del contratto di mutuo, attesa la già richiamata previsione contenuta nell'art. 1 delle condizioni generali di contratto;
dall'altro lato la mancata erogazione del finanziamento in suo favore discende dal fatto che l'appellante non è cointestataria del finanziamento, bensì coobbligata in solido con il nel pagamento delle rate del Pt_2 finanziamento, rimanendo pertanto debitrice della banca per le rate rimaste insolute. La circostanza addotta dall'appellante circa la domanda in via monitoria spiegata dalla creditrice nei confronti del solo Pt_2 conferma, e non contrasta, la qualificazione della posizione della quale coobbligata passivamente nei confronti Parte_1 dell'appellata, e non già quale cointestataria del contratto di finanziamento.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 9.991 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Sig.ra nei confronti di contro la sentenza Parte_1 CP_1 resa tra le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: 1. — rigetta l'appello;
7 2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 9.991 oltre a spese generali, IVA e CPA.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 20.10.2025. Il presidente estensore
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(C.F. ) con l'avvocato Parte_1 C.F._1
BE TO
PARTE APPELLANTE E
già intesa Controparte_1 Controparte_2
ed ora (C.F. ) con
[...] Controparte_3 P.IVA_1
l'avvocato Federica Bitelli PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 375/2020 del Tribunale di Roma. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «1. ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_4
già al fine di sentir
[...] Controparte_5 dichiarare di nulla dovere in virtù del contratto di finanziamento personale n. 2789313 del 28.12.2010 cointestato a sé stessa e a in quanto la somma data in prestito è stata erogata Parte_2
1 in favore del solo e, pertanto, la fattispecie Parte_2 contrattuale non si è mai perfezionata nei suoi confronti. Si è costituita già CP_1 Controparte_6
sostenendo l'infondatezza della domanda e
[...] spiegando domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di € 33.381,57, oltre interessi di mora al tasso contrattuale del 13,48% dal 23.7.2015 al saldo, a titolo di rimborso del contratto di finanziamento de quo, stante la decadenza dal beneficio del termine comunicata agli obbligati. La causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.1.2020».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così Parte_1 CP_1 decide:
- rigetta la domanda attorea;
- accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto,
- condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di € 33.381,57, oltre interessi di mora al tasso contrattuale del 13,48% dal 23.7.2015 al saldo;
- condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.768,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge».
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: «Merito della decisione - Infondatezza della domanda - Qualifica dell'attrice come coobbligato solidale 2. La domanda attorea è infondata. L'argomentazione giuridica sostenuta da parte attrice fa leva sulla natura del contratto di mutuo come contratto reale, che si perfeziona con la consegna della somma mutuata. La conseguenza che ne vuole trarre è quella del mancato perfezionamento del contratto nei propri confronti, atteso che la somma è stata erogata in favore del solo cointestatario del mutuo. Parte_2
L'argomentazione è del tutto prova di fondamento giuridico. Infatti, se è innegabile che il contratto di mutuo si perfezioni con la consegna della somma mutuata, che nel caso di specie risulta pacificamente erogata in favore del solo è anche Parte_2 vero che nel caso di specie il contratto n. 2789313 del 28.12.2010, sottoscritto dalla odierna attrice unitamente a Parte_2
2 incorpora due distinte obbligazioni: una, principale, assunta da quale “Cliente” ed una di carattere accessorio Parte_2 assunta da quale coobbligata “eventuale”. Parte_1
Ciò si desume dal fatto che il contratto stesso distingue le due posizioni soggettive (denominandole appunto differentemente come “Cliente” e “Eventuale coobbligato”) e specifica che l'erogazione della somma sarà effettuata nei confronti del solo Cliente, come in effetti è avvenuto. Pertanto, deve ritenersi che il perfezionamento della fattispecie di mutuo debba verificarsi con riferimento alla posizione del solo quale obbligato principale, mentre la odierna Parte_2 attrice ha assunto un'obbligazione distinta di natura accessoria, assimilabile al patto di accollo o alla fideiussione, in quanto si è obbligata in via solidale al pagamento di un'obbligazione altrui. Ne deriva che la qualificazione di come Parte_1 cointestataria del mutuo è erronea e inconferente rispetto alla natura del contratto e al suo contenuto e, pertanto, la mancata erogazione della somma mutuata in favore della odierna attrice non priva di validità il contratto con cui la stessa si è espressamente impegnata al pagamento di un'obbligazione altrui. La domanda merita quindi di essere rigettata. Accoglimento della domanda riconvenzionale 3. La domanda riconvenzionale è fondata su prova scritta (contratto di finanziamento, lettera di decadenza dal beneficio del termine), essendo incontestato il mancato pagamento dei ratei risultanti dagli estratti conto. Parte attrice, quale coobbligata in solido con Parte_3
(parte estranea al presente giudizio) va pertanto condannata al pagamento in favore della convenuta della somma di € 33.381,57, oltre interessi di mora al tasso contrattuale del 13,48% dal 23.7.2015 al saldo, a titolo di rimborso del contratto di finanziamento de quo. Spese 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 26.001 ad € 52.000,00)».
3 § 3. — Ha proposto appello Sig.ra ed ha così Parte_1 concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza n. 357/2020, resa dal Tribunale di Civitavecchia, Giudice Dott.ssa Giulia Sorrentino, nel giudizio con Rgn. 899/2015. 1) accertare e dichiarare che la posizione contrattuale della sig.ra ed inerente il contratto di finanziamento n. Parte_1
2789313, acceso in data 28.12.2010, congiuntamente al di lei marito sig. , è da qualificare come di soggetto Parte_2 cointestatario del mutuo;
2) accertare e dichiarare l'inesistenza di alcun specifico rapporto fideiussorio, di garanzia diretta o di accollo in ordine al finanziamento in esame, poiché non qualificabile giuridicamente;
Per l'effetto:
3) dichiarare l'inesistenza ed inefficacia del contratto di finanziamento n. 2789313 nei confronti della Sig.ra Parte_1
poiché non perfezionatosi nei suoi confronti, ai sensi e per
[...] gli effetti dell'art. 1813 c.c., non essendo mai stata consegnata e versata sul conto corrente la somma mutuata, nella sua quota parte, alla beneficiaria/cointestataria del rapporto;
4) dichiarare, che nessun obbligo restitutorio può farsi gravare in capo alla sig.ra , rigettando la domanda Parte_1 riconvenzionale proposta dalla Banca. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio”.
ha resistito al gravame ed ha così concluso: CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, per i motivi di cui in narrativa, dichiarare totalmente inammissibile e, comunque, infondato l'appello proposto nei confronti di
[...] avverso la sentenza n. 357/2020 dimessa Controparte_6 nell'ambito del giudizio n. 899/2015 R.G. Trib. Civitavecchia e, conseguentemente, rigettare e respingere le domande della parte appellante. Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 20.10.2025.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi.
4 1) Erronea interpretazione delle norme di legge-art. 1813 c.c. e art. 1362 c.c. La parte appellante deduce l'erroneità del canone ermeneutico impiegato per interpretare il contratto di mutuo. A suo avviso, il giudice delle prime cure le avrebbe infatti negato la qualifica di cointestatario del contratto di mutuo unicamente sulla base di un dato letterale, quale la sua identificazione come “coobbligato eventuale”. Invece, la cointestazione sarebbe desumibile dalla missiva del 28/11/2014, inviata dalla stessa banca CP_3
. Inoltre, non contrasterebbe con la dedotta cointestazione del
[...] finanziamento la clausola relativa alle modalità di addebito dei RiD negli esclusivi confronti del sig. Parte_4
Quanto sinora rappresentato non sarebbe perciò idoneo ad incidere sulla tipicità del contratto di mutuo, e con il suo conseguente perfezionamento al momento della traditio. Avrebbe inoltre errato il tribunale nel qualificare l'obbligazione della sig. come garanzia, sia accessoria (la quale sarebbe Parte_1 contrattualmente richiesta esclusivamente per le emissioni di cambiali) che autonoma (difettando i requisiti richiesti ad substantiam, la determinazione del contenuto e dell'importo, nonché l'elemento indiziario della clausola di pagamento a prima richiesta). Mancherebbe inoltre la condizione essenziale delle prestazioni di garanzia, ovverosia la solvibilità del garante, percependo l'appellante un reddito di €800,00 circa, noto alla banca. Ancora, la mancata individuazione espressa nonché l'omessa fissazione di un tetto massimo sono sintomatiche di una incorretta equiparazione effettuata dal giudice di primo grado rispetto alla fideiussione.
Infine, parimenti erronea sarebbe l'asserita sovrapponibilità rispetto all'accollo, difettando la tipica struttura trilatera e mancando sia una espressa manifestazione di volontà del terzo accollante, sia l'accettazione del creditore. 2) Erronea rappresentazione dei fatti di causa ed erronea motivazione-domanda riconvenzionale Dall'erronea qualificazione di coobbligata in solido è derivato ad avviso dell'appellante l'erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla banca. Tale conclusione parrebbe rafforzata rilevando che l'ente creditizio ha altresì proposto tardivamente decreto ingiuntivo nei confronti del solo sig. Sostiene l'appellante che ove la Pt_2 sua posizione fosse stata quella di garante a prima richiesta oppure
5 accollante, la banca avrebbe agito in via monitoria anche nei suoi confronti. Sarebbe infatti evidente sulla base del comportamento della banca (risultante altresì dalle missive) che non essendo avvenuta alcuna materiale consegna di denaro nei confronti della sig. la fattispecie del mutuo nei suoi confronti non si è Parte_1 mai perfezionata.
§ 5. — L'appello è infondato, seppure per motivi parzialmente diversi da quelli indicati dal primo giudice. Come rilevato dal giudice di primo grado il contratto di finanziamento prevede quale “cliente” e quale Parte_2
“eventuale coobbligato” , che, pacificamente, non Parte_1 ha ricevuto la somma oggetto del finanziamento. Le condizioni generali di contratto sottoscritte anche dall'appellante prevedevano:“Art. 1 …. L'importo finanziato, al netto di eventuali somme dovute a sarà erogato al Cliente CP_5 entro 20 giorni dalla data di conclusione del contratto. Il richiedente (d'ora in poi “Cliente”) dichiara essere veritieri i dati esposti e d essere il Titolare effettivo delle operazioni ai sensi del D. Lgs. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni”. Pertanto, secondo quanto previsto in contratto, la società mutuante ha correttamente bonificato al “cliente” la somma residua dopo il ripianamento delle esposizioni bancarie del Pt_2
Nulla prova, quanto alla posizione della la risposta Parte_1 dell'Ufficio Reclami in data 28.11.2014 laddove nell'oggetto si fa riferimento al finanziamento “intestato a e Parte_2
”, atteso che l'interpretazione del contratto va Parte_1 condotta sul testo contrattuale, in questo caso chiarissimo nell'individuare nel “cliente” l'intestatario ed il beneficiario del finanziamento. Quanto alla posizione di “eventuale coobbligato” assunta dall'appellante, si rileva innanzitutto che si versa non già nel caso della cointestazione nel finanziamento, come ritenuto dalla ma nel caso di solidarietà passiva. Parte_1
Va invero rilevato che la giurisprudenza di merito maggioritaria si è espressa, con riguardo alla posizione del coobbligato nei contratti di finanziamento ricalcanti lo schema contrattuale di cui è oggi giudizio, in questi termini: “il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito (si veda ex pluribus Trib. Ancona, n. 1773/2023), condiviso anche da questo Tribunale, ha difatti chiarito che la figura del coobbligato solidale va ricondotta agli artt. 1292 e ss. c.c. e non già all'istituto della fideiussione, anche
6 perché l'art. 1937 c.c. prevede che la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa: in altri termini, il coobbligato solidale risponde non di un debito altrui in funzione di garanzia bensì di un debito proprio, essendo irrilevante chi abbia poi materialmente ricevuto la provvista. Di conseguenza, non avendo la (omissis) contratto una obbligazione di garanzia accessoria rispetto a quella principale, la cessionaria creditrice non era tenuta a proporre le sue istanze nei confronti del debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione, e pertanto non è maturata alcuna decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.” (Trib. Bari sentenza n. 1573 del 27 marzo 2024; cfr. Trib. Ancona, sent. n. 1773/2023; Trib. Trani, sent. n. 11/2024; Trib. Torre Annunziata, sent. 1631/2023). Ne discende, da un lato, che l'appellante non può contrastare la domanda riconvenzionale della parte appellata sul rilievo della mancata erogazione del finanziamento in suo favore e del conseguente mancato perfezionamento del contratto di mutuo, attesa la già richiamata previsione contenuta nell'art. 1 delle condizioni generali di contratto;
dall'altro lato la mancata erogazione del finanziamento in suo favore discende dal fatto che l'appellante non è cointestataria del finanziamento, bensì coobbligata in solido con il nel pagamento delle rate del Pt_2 finanziamento, rimanendo pertanto debitrice della banca per le rate rimaste insolute. La circostanza addotta dall'appellante circa la domanda in via monitoria spiegata dalla creditrice nei confronti del solo Pt_2 conferma, e non contrasta, la qualificazione della posizione della quale coobbligata passivamente nei confronti Parte_1 dell'appellata, e non già quale cointestataria del contratto di finanziamento.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 9.991 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Sig.ra nei confronti di contro la sentenza Parte_1 CP_1 resa tra le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: 1. — rigetta l'appello;
7 2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 9.991 oltre a spese generali, IVA e CPA.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 20.10.2025. Il presidente estensore
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