Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 2766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2766 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4260/2025
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4260 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
con gli avv.ti Giorgio Basaldella, Gianpaolo Bestetti e Simona Re. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“IN VIA PRINCIPALE:
1) Annullare, ai sensi dell'art. 3 comma 2°, il licenziamento intimato dalla società resistente alla ricorrente con lettera del
19-03-2025 per insussistenza del fatto contestato per i motivi dedotti in atti, e per l'effetto: ordinare alla resistente, ai sensi della medesima disposizione di reintegrare la sig.ra (CF: nel posto di lavoro e condannare la medesima società a Parte_1 C.F._1 risarcire il danno subito dalla ricorrente per il suddetto licenziamento e, così, a corrispondere allo stesso ricorrente un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR pari ad € 866,26= lordi, ovvero a quello diverso che dovesse risultare in corso di causa, nella misura massima di 12 mensilità;
2) In via subordinata al mancato accoglimento della domanda di cui al punto 1) (e salvo gravame), accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 3 comma 1 D.Lgs. 23-2015, che nel caso di specie non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro e condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, previa, ove occorra, dichiarazione di risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, a corrispondere alla ricorrente, al suddetto titolo, l'indennità risarcitoria massima ivi prevista di 36
1
°°°°
IN VIA SUBORDINATA:
3) in via subordinata al mancato accoglimento delle domande di cui ai punti 1), 2), (salvo gravame): accertaree dichiararela nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del licenziamento intimato dalla società convenuta allaricorrente con provvedimento del 19-03-2025, e per l'effetto condannarela società convenuta, in persona del legale rappresentante pro- tempore, a versare al ricorrente, ai sensi dell'art. 9, D.Lgs. 23-2015, un'indennità risarcitoria pari a 6 mensilità della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, al tallone mensile di € 866,26=, ovvero a quel diverso tallone retributivo mensile che dovesse risultare e/o essere accertato in corso di causa, ovvero quel diverso importo che a tale titolo dovesse essere ritenuto equo e/o di giustizia, comunque non inferiore a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR;
IN OGNI CASO:
1) ferme le suddette domande di accertamento di illegittimità e/o nullità e/o inefficacia del licenziamento de quo -in caso di ritenuta mancata applicazione delle suddette richieste di tutela restitutoria ed in caso di ritenuta applicazione delle suddette richieste di tutele meramente indennitarie (il tutto salvo gravame): accertaree dichiarareil diritto dellaricorrente a vedersi corrispondere dalla società convenuta, a titolo di indennità di mancato preavviso, tenuto conto degli undici anni di anzianità sull'appalto, l'importo di € 1.732,52=lordi (pari ai 60gg. della paga base previsti dal CCNL di riferimento per il 2° livello appartenente allaricorrente), ovvero quel diverso importo che dovesse a tale titolo risultare dovutoe/o di giustizia, e per l'effetto condannarela società convenuta a corrispondere allaricorrente, a taletitolo, l'importo di €
1.732,52=lordi, ovvero quel diverso importo che al medesimo titolo dovesse risultare dovuto e/o di giustizia;
- con condanna e vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore dei procuratori costituiti;
- con sentenza provvisoriamente esecutiva”.
La convenuta non si è costituita in giudizio rimanendo contumace.
***
1. Con il presente ricorso la parte attrice ha lamentato l'illegittimità del licenziamento intimato per insussistenza del fatto contestato.
2. Il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
3. È noto che, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti (leggi nn. 604 del 1966, 300 del
1970 e 108 del 1990) la prova gravante sul lavoratore che domandi la reintegrazione nel rapporto di lavoro è esclusivamente quella della sua estromissione dal rapporto.
Tale circostanza risulta documentalmente dimostrata dalla parte ricorrente (cfr. lettera di licenziamento in atti).
4. Ai sensi dell'art. 5 l. 15.7.1966, n. 604, spetta invece al datore di lavoro l'onere della prova della giusta causa ovvero del giustificato motivo di licenziamento.
2 Da tale disposizione deriva quindi che, in mancanza della suddetta prova, il datore di lavoro, convenuto in sede di impugnativa di licenziamento, rimane soccombente (cfr. Cass. n. 3961/1996).
5. Ciò premesso, nella fattispecie si versa in ipotesi di licenziamento individuale per giusta causa, avendo la parte convenuta contestato alla lavoratrice condotte di aggressioni verbali e fisiche.
Era dunque onere della datrice di lavoro dare dimostrazione dei fatti che hanno portato al recesso qui impugnato.
6. Tuttavia, la parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha offerto alcun elemento probatorio idoneo a corroborare le circostanze asseritamente fondanti il licenziamento di causa.
7. Nel caso di specie, dunque, si viene ad integrare l'insussistenza del fatto materiale contestato, con conseguente applicazione dell'art. 3, co. 2, d.lgs. n. 23/2015, ai sensi del quale “Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma
1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3”.
8. La parte attrice deve quindi essere reintegrata nel proprio posto di lavoro e la convenuta va condannata al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto - che la difesa attorea ha quantificato nell'importo di euro 795,39 -, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
9. Quanto all'aliunde perceptum, nessun importo deve detrarsi, non essendo emerso che la parte attrice abbia nel frattempo svolto altra attività.
10. La convenuta, infine, deve essere condannata al versamento, in favore della parte attrice, dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
- ANNULLA il licenziamento intimato alla parte attrice;
- CONDANNA la convenuta all'immediata reintegrazione della parte attrice nel posto di lavoro e al pagamento, in favore della parte attrice, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- CONDANNA la convenuta al versamento, in favore della parte attrice, dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva;
- CONDANNA la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in complessivi ed euro 4.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Milano, 12.06.2025
Il giudice
Franco Caroleo
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