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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/10/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 737/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 163/2024 del
Tribunale di Roma, pubblicata in data 05.01.2024, proposto con atto di appello notificato in data 06.02.2024, da:
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Roveda (C.F.
ed elettivamente domiciliata in Milano, Viale Coni Zugna n. 5, C.F._1
presso il suo studio, come da procura in atti;
Appellante
Contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Controparte_2 C.F._2
SS SA (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in Roma, C.F._3
alla Via Lorenzo Magalotti n. 15, presso il suo studio, giusta procura in atti;
Appellato All'udienza cartolare del 25.09.2025 le parti hanno discusso e concluso come da note conclusionali e note sostitutive della predetta udienza in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-Con atto notificato il 23.06.2020 ha citato in giudizio, dinanzi al Controparte_2
Tribunale di Roma, la per sentire Controparte_1
accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito,
contrariis reiectis, accertata e dichiarata l'operatività della Polizza IFL0009521
Con Con rilasciata dalla al prof. dichiarare tenuta la , in per sona del l.r.p.t., a CP_2
indennizzare il prof. delle perdite subite per in sinistro subito e pari a € CP_2
73.685,00 e per l'effetto condannarla al relativo complessivo pagamento, maggio rato di
interessi di mora e rivalutazione, come per legge, oltre a dichiarare il diritto dell'attore
a essere manlevato dalla convenuta per richiesta di eventuali spese legali per i giudizi.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre spese generali al 15%, CPA
al 4% ed IVA al 22% come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato
antistatario. Con riserva di precisare e/o modificare la domanda e/o articolare le istanze
istruttorie nei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., anche all'esito dell'esame delle
difese avversarie”.
A tali richieste parte attrice ha premesso: -che con provvedimento del 12.3.2015 l'odierno appellato veniva nominato dal Tribunale di Ferrara Liquidatore designato della
[...]
; -che con successivo decreto del 17.2.2016, il Tribunale di Controparte_3
Ferrara, visti ed applicati gli artt. 37 e 182 l. fall., disponeva la revoca del predetto incarico e la nomina, in sostituzione, del dott. -che detto provvedimento veniva Persona_1
reclamato dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna che, tuttavia, rigettava la richiesta in data 10.5.2016; -che in data 27.10.2017 il nuovo Liquidatore della Controparte_3
conveniva in giudizio l'odierno appellato al fine di domandare la condanna del medesimo al risarcimento dei danni subiti dalla predetta società in liquidazione nel corso del periodo in cui aveva ricoperto la carica di liquidatore, poi revocata dal Tribunale;
-che il giudizio si concludeva con sentenza del tribunale di Ferrara n.78/2019 che lo condannava al pagamento dell'importo di euro 119.267,20 oltre rivalutazione monetaria dalle date dei pagamenti fino al saldo e oltre interessi compensativi, nella misura degli interessi legali,
sulle somme anno per anno rivalutate fino al saldo;
-che, con decorrenza dalle ore 24:00
del 6.9.2016, l'odierno appellato aveva attivato con la Controparte_1
polizza RC professionale n. IFL0009521 con una copertura
[...]
retroattiva dalle ore 24:00 del 6.9.2013 e successivamente rinnovata sino al 6.9.2018; -
che in data 15.11.2017 veniva effettuata comunicazione di apertura di sinistro alla predetta compagnia assicurativa la quale, con e-mail del 01.10.2018, comunicava l'inoperatività della copertura sulla base della seguente motivazione: Il sinistro rientra
nel novero dei rischi esclusi, di cui all'art. 22 lettera h) “L' assicurazione non comprende
i sinistri conseguenti o derivanti da: “Qualsiasi richiesta di risarcimento già presentata
all'assicurato prima dell'ini zio del periodo di assicurazione o circostanze suscettibili di
causare o di aver causato danni a terzi, già note all'assicurato all'inizio del periodo di
assicurazione”. In data 29/02/2016 il Tribunale comunicava al Dott. Controparte_2
decreto motivato, di revoca dall'incarico di liquidatore. Ne deriva che l'assicurato era a
conoscenza dei fatti, che hanno originato la richiesta danni, in data anteriore alla prima
adesione (06/09/2016); -che con atto transattivo del 17.5.2019 l'odierno appellato addiveniva a una definizione bonaria con il liquidatore nella procedura di concordato preventivo della , in esecuzione della quale il primo Controparte_3
corrispondeva euro 70.000,00 alla procedura, a saldo e stralcio di ogni pretesa, ed euro
3.685,00 quale imposta di registrazione della sentenza n. 78/2019 del Tribunale di
Ferrara; -che con successiva PEC dell'11.9.2019 l'assicurato diffidava la compagnia alla consegna della documentazione contrattuale, rinnovando la richiesta di indennizzo dei danni subiti, in esecuzione della polizza contrattuale.
§1.1-Si è costituita la compagnia assicurativa chiamata in causa e ha eccepito la inoperatività della polizza, in quanto, sia il provvedimento di revoca che quello della
Corte di Appello che lo aveva confermato, sono antecedenti rispetto alla stipula della polizza e costituiscono entrambi “circostanze suscettibili di causare o di aver causato
danni a terzi, già note all'assicurato all'inizio del periodo di assicurazione” per le quali
è esclusa la copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 22 lettera h) del contratto;
1.3- Precisate le conclusioni, la causa è stata decisa con la sentenza qui impugnata, che ha accolto la domanda attorea in virtù del mancato assolvimento dell'onere probatorio,
da parte della compagnia assicurativa, “in ordine al se e come l'eventuale conoscenza
della revoca dall'incarico di liquidatore avrebbe inciso sulla formazione della sua
volontà al momento della stipula del contratto e, indi, sulla determinazione
dell'equilibrio nel sinallagma contrattuale”. Il giudice di prime cure ha, pertanto,
concluso che “in difetto, non può dirsi validamente sollevata l'eccezione di inoperatività
della polizza in relazione all'eccezione di mancata comunicazione di fattori rilevanti ex
art.22 lett. h”.
Il medesimo primo giudice, dichiarata l'operatività della Polizza IFL0009521 stipulata con parte convenuta e ricomprendente nel suo oggetto anche il sinistro per cui è causa, ha
Con condannato la al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di euro 71.485,00,
oltre rivalutazione e interessi come in motivazione, nonché alla refusione delle spese di lite, quantificate in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge e rimborso spese vive per euro 759,00.
§2-La sentenza è stata impugnata da Controparte_1
con atto di appello, alla cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria della
[...]
presente decisione, i cui motivi sono, in estrema sintesi, individuabili come segue: “1. Con Erroneo riconoscimento dell'operatività della garanzia prestata da ”: la sentenza oggetto di gravame va riformata in quanto il giudice di primo grado si è pronunciato sull'eccezione di annullabilità del contratto di assicurazione mai sollevata dalla compagnia assicurativa;
quest'ultima, infatti, ha invocato l'inoperatività della polizza per
i fatti di causa in quanto l'attore, prima della data di decorrenza della polizza e dei
successivi rinnovi, era a conoscenza di circostanze che avrebbe potuto considerare
possibile fonte di una richiesta di risarcimento danno in ordine all'attività professionale
espletata, omettendo tuttavia di dichiararlo al momento della stipula e dei rinnovi della
polizza stessa ed incorrendo in una violazione degli obblighi contrattuali per cui la
conoscenza pregressa (pacifica peraltro) esclude la copertura della polizza. “
2. Erronea
statuizione sulle spese di lite”: in conseguenza del rigetto della domanda di manleva, va riformato anche il capo di sentenza che ha condannato la compagnia assicurativa alle spese e competenze di lite.
L'appellante ha quindi chiesto: “Voglia la Corte d'Appello di Roma:
1. Respingere la
domanda proposta in primo grado contro perché infondata in fatto ed Controparte_1
in diritto in quanto la garanzia assicurativa non è operante per la conoscenza pregressa
dell'assicurato e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C.
3. Condannare il Prof. Dr.
a restituire ad tutte le somme che la stessa ha Controparte_2 Controparte_1
corrisposto o corrisponderà al Prof. Dr. o a terzi in esecuzione della Controparte_2
sentenza impugnata.
4. Rigettare la domanda del Prof. Dr. di rifusione Controparte_2
delle spese di lite di primo grado per le ragioni di cui alla narrativa che precede.
5. Con
integrale rifusione di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”.
§2.2-Si è costituito l'appellato ritenendo infondato l'appello e corretta la sentenza di primo grado in quanto il dedotto sinistro è senz'altro compreso nella copertura assicurativa della dedotta polizza;
quindi, riportandosi alle eccezioni formulate in primo grado, ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese legali del primo e del presente grado di giudizio.
§2.3- La corte, alla prima udienza, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio,
ha rinviato la causa all'udienza in epigrafe indicata, per la quale è stata disposta ex art. 127-ter c.p.c., per discussione e conclusioni ex art. 350-bis, I comma, c.p.c., all'esito della quale ha riservato il deposito della decisione, ai sensi dell'art. 275-bis, ultimo comma,
c.p.c..
§3- L'appello è infondato.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante, come accennato, contesta l'operatività della copertura assicurativa – in virtù della polizza RC professionale stipulata con l'appellato innanzi descritta – e dunque il diritto dell'assicurato ad essere indennizzato, a fronte della condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni cagionati alla , nell'esercizio delle funzioni di liquidatore. Controparte_3
Sostiene in particolare l'appellante che tra i rischi esclusi dalla copertura assicurativa rientrano, ai sensi della lett. h) art. 22 del C.G. del dedotto contratto, le richieste risarcitorie “per eventi noti preesistenti”, precisando che sono comprese anche situazioni o circostanze suscettibili di causare o aver causato danni a terzi e già noti all'assicurato al momento della stipula del contratto.
L'assicuratore fa leva sulla richiamata clausola contrattuale per affermare l'inoperatività
della polizza assicurativa;
siccome, l'assicurato era a conoscenza del provvedimento di revoca dall'incarico di liquidatore, intervenuto in un momento antecedente rispetto alla stipula del contratto (avvenuta il 06.06.2016, mentre il decreto di revoca, poi confermato in sede di reclamo, è stato emesso il 17.02.2016). E, dunque, considerata l'ampia formulazione della predetta clausola, avrebbe dovuto ritenersi che quest'ultima, sulla base di un'interpretazione letterale, sia tale da ricomprendere potenzialmente qualsiasi circostanza idonea ad esporre l'assicurato ad una responsabilità risarcitoria. Ha ancora evidenziato la compagnia appellante che il provvedimento di revoca del predetto incarico si fonda sull'accertato inadempimento di obblighi posti ex lege in capo al liquidatore – in virtù della rilevanza pur sempre pubblicistica della funzione da quest'ultimo svolta – per cui, risultava prevedibile già al momento della stipula del dedotto contratto assicurativo che a tale accertamento potesse seguire la proposizione di un giudizio di responsabilità e la conseguente condanna al risarcimento del danno.
Ora, mette conto precisare che la questione oggetto della presente controversia non attiene, come ritenuto dal primo giudice e contestato dall'appellante, ad una presunta violazione da parte dell'assicurato degli obblighi informativi ex art. 1892 cc., bensì
all'inoperatività della copertura assicurativa in virtù della richiamata clausola contrattuale, che vale a delimitare il rischio assunto e ciò indipendentemente dalla prova della ricorrenza dei presupposti di cui alla citata disposizione codicistica.
D'altronde, la predetta violazione comporterebbe l'annullabilità del contratto, previo assolvimento dell'onere probatorio in ordine all'elemento soggettivo (dolo o colpa grave)
in capo al contraente, nonché al carattere determinante delle informazioni omesse o inesatte ai fini della prestazione del consenso dell'assicuratore alla stipula del contratto;
Con mentre, nei propri atti difensivi, non ha mai avanzato domanda/eccezione di annullamento del dedotto contratto, sebbene abbia impropriamente richiamato anche la violazione degli artt. 1892-1893 cc. e dell'obbligo di salvataggio ex art 1914 cc.
Del tutto inconferente appare, dunque, il richiamo, nella sentenza impugnata,
dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla reticenza dell'assicurato nella fase precontrattuale e, quindi, tale censura, esposta nell'atto di appello, è da condividersi, sebbene non induca all'accoglimento dell'appello e al rigetto della domanda in primo grado proposta, per le dirimenti ulteriori considerazioni che seguono. In primo lugo, non appaiono condivisibili le deduzioni dell'appellato circa la natura di clausola limitativa della responsabilità invocata dalla compagnia appellante per escludere l'operatività della dedotta polizza, trattandosi, a ben vedere, di una clausola limitativa dell'oggetto del contratto stesso, legittimamente pattuita dalle parti e, dunque, anche se contenuta nelle condizioni generali, non bisognevole, ai fini della sua efficacia, della specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 cpv. c.c.. Simili clausole, infatti,
concorrono a delimitare l'area del rischio oggetto del contratto aleatorio e, pertanto, sono pienamente efficaci anche senza doppia sottoscrizione. Così come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Nel contratto di assicurazione sono da
considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ.
(con conseguente sottoposizione delle stesse alla necessaria e specifica approvazione
preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o
dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto
del contratto – e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dal secondo comma
della suddetta norma – le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia
assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito” (cfr.
Cassazione civile, Ordinanza 4 febbraio 2021 n. 2660).
Ciò posto, pur in presenza di una lecita e consensuale perimetrazione del rischio contrattualmente trasferito in capo all'assicuratore e pur dovendosi escludere il carattere vessatorio della predetta clausola, la stessa, in applicazione dei criteri ermeneutici codicistici, non si presta ad essere interpretata come sostenuto dalla compagnia appellante, poiché la segnalata opzione ermeneutica determinerebbe un significativo squilibrio del sinallagma contrattuale tale da alterare la sua causa in concreto e vanificando la finalità sua propria del dedotto negozio.
Le clausole di esclusione o limitazione della garanzia presenti nelle polizze assicurative non possono, infatti, neutralizzare la funzione pratica del contratto di assicurazione, traslando il rischio ad esclusivo vantaggio dell'assicuratore e privando la polizza di qualsiasi utilità pratica per l'assicurato. A fronte del premio versato, un'eccessiva delimitazione della copertura assicurativa determinerebbe una sproporzionata distribuzione tra le parti dei diritti ed obblighi, alterando la causa di scambio in un contratto a prestazioni corrispettive qual è quello di assicurazione.
Per questo motivo, occorre verificare se la distribuzione dei rischi, tra assicurato e assicuratore, sia coerente con la causa in concreto e se il sinallagma contrattuale risulti equilibrato (Cass. S.U. 22437/2018; Cass. 16902/2019).
Orbene, la clausola di cui all'art. 22 lett. h) “22. Rischi esclusi. L'assicurazione non vale:
… h) Richieste di risarcimento per eventi noti preesistenti. Per qualsiasi richiesta di
risarcimento già presentata all'assicurato prima dell'inizio del periodo di assicurazione
e per situazioni o circostanze suscettibili di causare o di aver causato danni a terzi, già
note all'assicurato all'inizio del periodo di assicurazione in corso …”) si presta ad un'interpretazione fortemente estensiva, essendo in grado di ricomprendere qualsiasi attività pregressa svolta dall'assicurato nello svolgimento dell'attività professionale e potenzialmente idonea a fondare una responsabilità risarcitoria.
Così come formulata la clausola in questione, ove si accedesse all'interpretazione propugnata dalla parte appellante, vanificherebbe la funzione pratica del dedotto contratto di assicurazione, volto alla copertura dai rischi per attività professionale di commercialista, poiché, in relazione a quest'ultima il novero delle situazioni o circostanze
“suscettibili di causare o di aver causato danni a terzi, già note all'assicurato…” sarebbe estremamente ampio e potenzialmente illimitato, finendo per privare il contraente di un'adeguata copertura, pur a fronte del pagamento del premio assicurativo. Peraltro, nella determinazione del corrispettivo si è indubbiamente tenuto conto anche della retroattività
triennale della copertura assicurativa a vantaggio dell'assicurato che, tuttavia, finirebbe in concreto per non poterne beneficiare, a fronte di sinistri che possono trovare causa in svariate circostanze conosciute e potenzialmente foriere di una responsabilità civile professionale, anche se per come palesatesi inizialmente non suscettibili di preconizzare concrete richieste risarcitorie.
In buona sostanza, condividendo l'interpretazione che dà la compagnia appellante della su riferita clausola, la dedotta polizza sembrerebbe destinata ai soli soggetti che stiano intraprendendo un'attività professionale e non abbiano esperienze pregresse.
In più mette conto osservare che, trattandosi di clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto e quindi non oggetto di trattativa tra le parti ma predisposta unilateralmente dalla compagnia assicurativa, viene altresì in rilievo il criterio interpretativo di cui all'art. 1370 cc.: a fronte di una clausola polisenso, la stessa va interpretata nel senso più sfavorevole al predisponente e in termini più vantaggiosi per la parte che si è limitata ad aderire al regolamento contrattuale, a tutela dell'affidamento del contraente debole.
La Suprema Corte ha in merito sostenuto che “le clausole di polizza, che delimitino il
rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto
dall'assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall'art. 1370 c.c., e,
pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all'assicuratore
medesimo” (Cass. civ., sent. n. 866 del 17/1/2008). In caso di ambiguità resta fermo il principio sancito dell'articolo 1370 c.c., per cui l'interpretazione deve essere orientata in senso favorevole alla parte non predisponente (cfr. Cass. ord. n. 3013 del
06.02.2025). Si rende quindi necessario il ricorso ai generali criteri ermeneutici e, in particolare, quello relativo all'“interpretatio contra stipulatorem”, laddove il dato letterale sia equivoco e, in tutto o in parte, contraddittorio (Corte di cassazione, sez. III
Civile, Sentenza n.10825 del 05/06/2020).
Risolutivamente e con specifico riguardo al caso concreto in esame, deve anche osservarsi che il provvedimento di revoca dalla carica di liquidatore adottato in danno dell'assicurato, indicato dalla medesima compagnia appellante come l'evento che ha fornito la consapevolezza della possibile futura richiesta risarcitoria, per come descritto dalla medesima parte appellante, non contiene affatto i chiari indici della responsabilità
dell'appellato, ché anzi la ragione ultima dell'adozione del provvedimento stesso è
indicata nella considerazione del soggetto da cui è provenuta la nomina di CP_2
quale liquidatore. Difatti, è dato leggere nella comparsa conclusionale della
[...]
compagnia appellante: << In data 29.02.2016 il Tribunale comunicava al Dott.
[...]
decreto motivato di revoca dall'incarico di liquidatore. CP_2
Nella motivazione del provvedimento di revoca veniva osservato che: a) che la procura speciale era stata conferita al legale rappresentante della società debitrice ing.
[...]
senza alcuna preventiva informazione al commissario o al G.D., né Parte_1
tantomeno previa loro autorizzazione.
b) che in virtù di tale procura speciale, l'ing. già legale Parte_1
rappresentante di tre delle sette imprese che avevano depositato il ricorso per concordato di gruppo ed attualmente legale rappresentante della Controparte_3
, incorporante, come previsto nel piano, le altre società ricorrenti, era stato
[...]
investito di attribuzioni talmente ampie da consentirgli – malgrado le precisazioni volte a delimitarne i poteri, da considerarsi mere clausole di stile – di assumere un ruolo decisionale e non meramente tecnico, e di svolgere compiti che, a norma dell'art. 28 l.
fall., richiamato dall'art. 182 l. fall., avrebbero potuto essere affidati esclusivamente a soggetti dotati dei requisiti di terzietà ed indipendenza>>, tal che, stando solo al tenore della motivazione segnalata dalla medesima parte appellante a fondamento della revoca della nomina di liquidatore dell'appellato, non viene in rilievo alcuna particolare condotta di quest'ultimo, bensì, piuttosto, del legale rappresentante della società in liquidazione,
tal ing. per cui, anche considerando le peculiari concrete circostanze, per Parte_1
quanto ampia possa essere l'interpretazione che si vuol dare alla invocata clausola di esclusione dell'operatività della polizza, non si ravvisano allegati oggettivi dati che potrebbero concretare la pregressa conoscenza della propria responsabilità foriera di danno e causa di eventuali richiesta risarcitorie in capo al ridetto assicurato-appellato.
La sentenza impugnata va, dunque, confermata, sia pure per ragioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado e le spese di lite del grado, seguendo la soccombenza,
vanno poste a carico dell'appellante, previa liquidazione come da dispositivo, in misura pari ai minimi tariffari vigenti, per il corrispondente grado di complessità delle questioni esaminate e con espunzione dei compensi previsti per la fase “trattazione/istruttoria”,
essendo consistita in meri rinvii la prima e per non essersi tenuta affatto la seconda.
Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13
comma 1 bis DPR cit..
PQM
Il Collegio -come sopra composto- definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da;
Controparte_1
2) Pone a carico dell'appellante le spese del grado, liquidandole in €. 4997,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario nella misura del 15%, in favore della parte appellata.
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13
comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002, a carico della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.10.2025
La Presidente est.
Dott. Marianna D'Avino
Sentenza redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa
SB IL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 163/2024 del
Tribunale di Roma, pubblicata in data 05.01.2024, proposto con atto di appello notificato in data 06.02.2024, da:
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Roveda (C.F.
ed elettivamente domiciliata in Milano, Viale Coni Zugna n. 5, C.F._1
presso il suo studio, come da procura in atti;
Appellante
Contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Controparte_2 C.F._2
SS SA (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in Roma, C.F._3
alla Via Lorenzo Magalotti n. 15, presso il suo studio, giusta procura in atti;
Appellato All'udienza cartolare del 25.09.2025 le parti hanno discusso e concluso come da note conclusionali e note sostitutive della predetta udienza in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-Con atto notificato il 23.06.2020 ha citato in giudizio, dinanzi al Controparte_2
Tribunale di Roma, la per sentire Controparte_1
accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito,
contrariis reiectis, accertata e dichiarata l'operatività della Polizza IFL0009521
Con Con rilasciata dalla al prof. dichiarare tenuta la , in per sona del l.r.p.t., a CP_2
indennizzare il prof. delle perdite subite per in sinistro subito e pari a € CP_2
73.685,00 e per l'effetto condannarla al relativo complessivo pagamento, maggio rato di
interessi di mora e rivalutazione, come per legge, oltre a dichiarare il diritto dell'attore
a essere manlevato dalla convenuta per richiesta di eventuali spese legali per i giudizi.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre spese generali al 15%, CPA
al 4% ed IVA al 22% come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato
antistatario. Con riserva di precisare e/o modificare la domanda e/o articolare le istanze
istruttorie nei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., anche all'esito dell'esame delle
difese avversarie”.
A tali richieste parte attrice ha premesso: -che con provvedimento del 12.3.2015 l'odierno appellato veniva nominato dal Tribunale di Ferrara Liquidatore designato della
[...]
; -che con successivo decreto del 17.2.2016, il Tribunale di Controparte_3
Ferrara, visti ed applicati gli artt. 37 e 182 l. fall., disponeva la revoca del predetto incarico e la nomina, in sostituzione, del dott. -che detto provvedimento veniva Persona_1
reclamato dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna che, tuttavia, rigettava la richiesta in data 10.5.2016; -che in data 27.10.2017 il nuovo Liquidatore della Controparte_3
conveniva in giudizio l'odierno appellato al fine di domandare la condanna del medesimo al risarcimento dei danni subiti dalla predetta società in liquidazione nel corso del periodo in cui aveva ricoperto la carica di liquidatore, poi revocata dal Tribunale;
-che il giudizio si concludeva con sentenza del tribunale di Ferrara n.78/2019 che lo condannava al pagamento dell'importo di euro 119.267,20 oltre rivalutazione monetaria dalle date dei pagamenti fino al saldo e oltre interessi compensativi, nella misura degli interessi legali,
sulle somme anno per anno rivalutate fino al saldo;
-che, con decorrenza dalle ore 24:00
del 6.9.2016, l'odierno appellato aveva attivato con la Controparte_1
polizza RC professionale n. IFL0009521 con una copertura
[...]
retroattiva dalle ore 24:00 del 6.9.2013 e successivamente rinnovata sino al 6.9.2018; -
che in data 15.11.2017 veniva effettuata comunicazione di apertura di sinistro alla predetta compagnia assicurativa la quale, con e-mail del 01.10.2018, comunicava l'inoperatività della copertura sulla base della seguente motivazione: Il sinistro rientra
nel novero dei rischi esclusi, di cui all'art. 22 lettera h) “L' assicurazione non comprende
i sinistri conseguenti o derivanti da: “Qualsiasi richiesta di risarcimento già presentata
all'assicurato prima dell'ini zio del periodo di assicurazione o circostanze suscettibili di
causare o di aver causato danni a terzi, già note all'assicurato all'inizio del periodo di
assicurazione”. In data 29/02/2016 il Tribunale comunicava al Dott. Controparte_2
decreto motivato, di revoca dall'incarico di liquidatore. Ne deriva che l'assicurato era a
conoscenza dei fatti, che hanno originato la richiesta danni, in data anteriore alla prima
adesione (06/09/2016); -che con atto transattivo del 17.5.2019 l'odierno appellato addiveniva a una definizione bonaria con il liquidatore nella procedura di concordato preventivo della , in esecuzione della quale il primo Controparte_3
corrispondeva euro 70.000,00 alla procedura, a saldo e stralcio di ogni pretesa, ed euro
3.685,00 quale imposta di registrazione della sentenza n. 78/2019 del Tribunale di
Ferrara; -che con successiva PEC dell'11.9.2019 l'assicurato diffidava la compagnia alla consegna della documentazione contrattuale, rinnovando la richiesta di indennizzo dei danni subiti, in esecuzione della polizza contrattuale.
§1.1-Si è costituita la compagnia assicurativa chiamata in causa e ha eccepito la inoperatività della polizza, in quanto, sia il provvedimento di revoca che quello della
Corte di Appello che lo aveva confermato, sono antecedenti rispetto alla stipula della polizza e costituiscono entrambi “circostanze suscettibili di causare o di aver causato
danni a terzi, già note all'assicurato all'inizio del periodo di assicurazione” per le quali
è esclusa la copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 22 lettera h) del contratto;
1.3- Precisate le conclusioni, la causa è stata decisa con la sentenza qui impugnata, che ha accolto la domanda attorea in virtù del mancato assolvimento dell'onere probatorio,
da parte della compagnia assicurativa, “in ordine al se e come l'eventuale conoscenza
della revoca dall'incarico di liquidatore avrebbe inciso sulla formazione della sua
volontà al momento della stipula del contratto e, indi, sulla determinazione
dell'equilibrio nel sinallagma contrattuale”. Il giudice di prime cure ha, pertanto,
concluso che “in difetto, non può dirsi validamente sollevata l'eccezione di inoperatività
della polizza in relazione all'eccezione di mancata comunicazione di fattori rilevanti ex
art.22 lett. h”.
Il medesimo primo giudice, dichiarata l'operatività della Polizza IFL0009521 stipulata con parte convenuta e ricomprendente nel suo oggetto anche il sinistro per cui è causa, ha
Con condannato la al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di euro 71.485,00,
oltre rivalutazione e interessi come in motivazione, nonché alla refusione delle spese di lite, quantificate in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge e rimborso spese vive per euro 759,00.
§2-La sentenza è stata impugnata da Controparte_1
con atto di appello, alla cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria della
[...]
presente decisione, i cui motivi sono, in estrema sintesi, individuabili come segue: “1. Con Erroneo riconoscimento dell'operatività della garanzia prestata da ”: la sentenza oggetto di gravame va riformata in quanto il giudice di primo grado si è pronunciato sull'eccezione di annullabilità del contratto di assicurazione mai sollevata dalla compagnia assicurativa;
quest'ultima, infatti, ha invocato l'inoperatività della polizza per
i fatti di causa in quanto l'attore, prima della data di decorrenza della polizza e dei
successivi rinnovi, era a conoscenza di circostanze che avrebbe potuto considerare
possibile fonte di una richiesta di risarcimento danno in ordine all'attività professionale
espletata, omettendo tuttavia di dichiararlo al momento della stipula e dei rinnovi della
polizza stessa ed incorrendo in una violazione degli obblighi contrattuali per cui la
conoscenza pregressa (pacifica peraltro) esclude la copertura della polizza. “
2. Erronea
statuizione sulle spese di lite”: in conseguenza del rigetto della domanda di manleva, va riformato anche il capo di sentenza che ha condannato la compagnia assicurativa alle spese e competenze di lite.
L'appellante ha quindi chiesto: “Voglia la Corte d'Appello di Roma:
1. Respingere la
domanda proposta in primo grado contro perché infondata in fatto ed Controparte_1
in diritto in quanto la garanzia assicurativa non è operante per la conoscenza pregressa
dell'assicurato e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C.
3. Condannare il Prof. Dr.
a restituire ad tutte le somme che la stessa ha Controparte_2 Controparte_1
corrisposto o corrisponderà al Prof. Dr. o a terzi in esecuzione della Controparte_2
sentenza impugnata.
4. Rigettare la domanda del Prof. Dr. di rifusione Controparte_2
delle spese di lite di primo grado per le ragioni di cui alla narrativa che precede.
5. Con
integrale rifusione di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”.
§2.2-Si è costituito l'appellato ritenendo infondato l'appello e corretta la sentenza di primo grado in quanto il dedotto sinistro è senz'altro compreso nella copertura assicurativa della dedotta polizza;
quindi, riportandosi alle eccezioni formulate in primo grado, ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese legali del primo e del presente grado di giudizio.
§2.3- La corte, alla prima udienza, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio,
ha rinviato la causa all'udienza in epigrafe indicata, per la quale è stata disposta ex art. 127-ter c.p.c., per discussione e conclusioni ex art. 350-bis, I comma, c.p.c., all'esito della quale ha riservato il deposito della decisione, ai sensi dell'art. 275-bis, ultimo comma,
c.p.c..
§3- L'appello è infondato.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante, come accennato, contesta l'operatività della copertura assicurativa – in virtù della polizza RC professionale stipulata con l'appellato innanzi descritta – e dunque il diritto dell'assicurato ad essere indennizzato, a fronte della condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni cagionati alla , nell'esercizio delle funzioni di liquidatore. Controparte_3
Sostiene in particolare l'appellante che tra i rischi esclusi dalla copertura assicurativa rientrano, ai sensi della lett. h) art. 22 del C.G. del dedotto contratto, le richieste risarcitorie “per eventi noti preesistenti”, precisando che sono comprese anche situazioni o circostanze suscettibili di causare o aver causato danni a terzi e già noti all'assicurato al momento della stipula del contratto.
L'assicuratore fa leva sulla richiamata clausola contrattuale per affermare l'inoperatività
della polizza assicurativa;
siccome, l'assicurato era a conoscenza del provvedimento di revoca dall'incarico di liquidatore, intervenuto in un momento antecedente rispetto alla stipula del contratto (avvenuta il 06.06.2016, mentre il decreto di revoca, poi confermato in sede di reclamo, è stato emesso il 17.02.2016). E, dunque, considerata l'ampia formulazione della predetta clausola, avrebbe dovuto ritenersi che quest'ultima, sulla base di un'interpretazione letterale, sia tale da ricomprendere potenzialmente qualsiasi circostanza idonea ad esporre l'assicurato ad una responsabilità risarcitoria. Ha ancora evidenziato la compagnia appellante che il provvedimento di revoca del predetto incarico si fonda sull'accertato inadempimento di obblighi posti ex lege in capo al liquidatore – in virtù della rilevanza pur sempre pubblicistica della funzione da quest'ultimo svolta – per cui, risultava prevedibile già al momento della stipula del dedotto contratto assicurativo che a tale accertamento potesse seguire la proposizione di un giudizio di responsabilità e la conseguente condanna al risarcimento del danno.
Ora, mette conto precisare che la questione oggetto della presente controversia non attiene, come ritenuto dal primo giudice e contestato dall'appellante, ad una presunta violazione da parte dell'assicurato degli obblighi informativi ex art. 1892 cc., bensì
all'inoperatività della copertura assicurativa in virtù della richiamata clausola contrattuale, che vale a delimitare il rischio assunto e ciò indipendentemente dalla prova della ricorrenza dei presupposti di cui alla citata disposizione codicistica.
D'altronde, la predetta violazione comporterebbe l'annullabilità del contratto, previo assolvimento dell'onere probatorio in ordine all'elemento soggettivo (dolo o colpa grave)
in capo al contraente, nonché al carattere determinante delle informazioni omesse o inesatte ai fini della prestazione del consenso dell'assicuratore alla stipula del contratto;
Con mentre, nei propri atti difensivi, non ha mai avanzato domanda/eccezione di annullamento del dedotto contratto, sebbene abbia impropriamente richiamato anche la violazione degli artt. 1892-1893 cc. e dell'obbligo di salvataggio ex art 1914 cc.
Del tutto inconferente appare, dunque, il richiamo, nella sentenza impugnata,
dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla reticenza dell'assicurato nella fase precontrattuale e, quindi, tale censura, esposta nell'atto di appello, è da condividersi, sebbene non induca all'accoglimento dell'appello e al rigetto della domanda in primo grado proposta, per le dirimenti ulteriori considerazioni che seguono. In primo lugo, non appaiono condivisibili le deduzioni dell'appellato circa la natura di clausola limitativa della responsabilità invocata dalla compagnia appellante per escludere l'operatività della dedotta polizza, trattandosi, a ben vedere, di una clausola limitativa dell'oggetto del contratto stesso, legittimamente pattuita dalle parti e, dunque, anche se contenuta nelle condizioni generali, non bisognevole, ai fini della sua efficacia, della specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 cpv. c.c.. Simili clausole, infatti,
concorrono a delimitare l'area del rischio oggetto del contratto aleatorio e, pertanto, sono pienamente efficaci anche senza doppia sottoscrizione. Così come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Nel contratto di assicurazione sono da
considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ.
(con conseguente sottoposizione delle stesse alla necessaria e specifica approvazione
preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o
dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto
del contratto – e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dal secondo comma
della suddetta norma – le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia
assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito” (cfr.
Cassazione civile, Ordinanza 4 febbraio 2021 n. 2660).
Ciò posto, pur in presenza di una lecita e consensuale perimetrazione del rischio contrattualmente trasferito in capo all'assicuratore e pur dovendosi escludere il carattere vessatorio della predetta clausola, la stessa, in applicazione dei criteri ermeneutici codicistici, non si presta ad essere interpretata come sostenuto dalla compagnia appellante, poiché la segnalata opzione ermeneutica determinerebbe un significativo squilibrio del sinallagma contrattuale tale da alterare la sua causa in concreto e vanificando la finalità sua propria del dedotto negozio.
Le clausole di esclusione o limitazione della garanzia presenti nelle polizze assicurative non possono, infatti, neutralizzare la funzione pratica del contratto di assicurazione, traslando il rischio ad esclusivo vantaggio dell'assicuratore e privando la polizza di qualsiasi utilità pratica per l'assicurato. A fronte del premio versato, un'eccessiva delimitazione della copertura assicurativa determinerebbe una sproporzionata distribuzione tra le parti dei diritti ed obblighi, alterando la causa di scambio in un contratto a prestazioni corrispettive qual è quello di assicurazione.
Per questo motivo, occorre verificare se la distribuzione dei rischi, tra assicurato e assicuratore, sia coerente con la causa in concreto e se il sinallagma contrattuale risulti equilibrato (Cass. S.U. 22437/2018; Cass. 16902/2019).
Orbene, la clausola di cui all'art. 22 lett. h) “22. Rischi esclusi. L'assicurazione non vale:
… h) Richieste di risarcimento per eventi noti preesistenti. Per qualsiasi richiesta di
risarcimento già presentata all'assicurato prima dell'inizio del periodo di assicurazione
e per situazioni o circostanze suscettibili di causare o di aver causato danni a terzi, già
note all'assicurato all'inizio del periodo di assicurazione in corso …”) si presta ad un'interpretazione fortemente estensiva, essendo in grado di ricomprendere qualsiasi attività pregressa svolta dall'assicurato nello svolgimento dell'attività professionale e potenzialmente idonea a fondare una responsabilità risarcitoria.
Così come formulata la clausola in questione, ove si accedesse all'interpretazione propugnata dalla parte appellante, vanificherebbe la funzione pratica del dedotto contratto di assicurazione, volto alla copertura dai rischi per attività professionale di commercialista, poiché, in relazione a quest'ultima il novero delle situazioni o circostanze
“suscettibili di causare o di aver causato danni a terzi, già note all'assicurato…” sarebbe estremamente ampio e potenzialmente illimitato, finendo per privare il contraente di un'adeguata copertura, pur a fronte del pagamento del premio assicurativo. Peraltro, nella determinazione del corrispettivo si è indubbiamente tenuto conto anche della retroattività
triennale della copertura assicurativa a vantaggio dell'assicurato che, tuttavia, finirebbe in concreto per non poterne beneficiare, a fronte di sinistri che possono trovare causa in svariate circostanze conosciute e potenzialmente foriere di una responsabilità civile professionale, anche se per come palesatesi inizialmente non suscettibili di preconizzare concrete richieste risarcitorie.
In buona sostanza, condividendo l'interpretazione che dà la compagnia appellante della su riferita clausola, la dedotta polizza sembrerebbe destinata ai soli soggetti che stiano intraprendendo un'attività professionale e non abbiano esperienze pregresse.
In più mette conto osservare che, trattandosi di clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto e quindi non oggetto di trattativa tra le parti ma predisposta unilateralmente dalla compagnia assicurativa, viene altresì in rilievo il criterio interpretativo di cui all'art. 1370 cc.: a fronte di una clausola polisenso, la stessa va interpretata nel senso più sfavorevole al predisponente e in termini più vantaggiosi per la parte che si è limitata ad aderire al regolamento contrattuale, a tutela dell'affidamento del contraente debole.
La Suprema Corte ha in merito sostenuto che “le clausole di polizza, che delimitino il
rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto
dall'assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall'art. 1370 c.c., e,
pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all'assicuratore
medesimo” (Cass. civ., sent. n. 866 del 17/1/2008). In caso di ambiguità resta fermo il principio sancito dell'articolo 1370 c.c., per cui l'interpretazione deve essere orientata in senso favorevole alla parte non predisponente (cfr. Cass. ord. n. 3013 del
06.02.2025). Si rende quindi necessario il ricorso ai generali criteri ermeneutici e, in particolare, quello relativo all'“interpretatio contra stipulatorem”, laddove il dato letterale sia equivoco e, in tutto o in parte, contraddittorio (Corte di cassazione, sez. III
Civile, Sentenza n.10825 del 05/06/2020).
Risolutivamente e con specifico riguardo al caso concreto in esame, deve anche osservarsi che il provvedimento di revoca dalla carica di liquidatore adottato in danno dell'assicurato, indicato dalla medesima compagnia appellante come l'evento che ha fornito la consapevolezza della possibile futura richiesta risarcitoria, per come descritto dalla medesima parte appellante, non contiene affatto i chiari indici della responsabilità
dell'appellato, ché anzi la ragione ultima dell'adozione del provvedimento stesso è
indicata nella considerazione del soggetto da cui è provenuta la nomina di CP_2
quale liquidatore. Difatti, è dato leggere nella comparsa conclusionale della
[...]
compagnia appellante: << In data 29.02.2016 il Tribunale comunicava al Dott.
[...]
decreto motivato di revoca dall'incarico di liquidatore. CP_2
Nella motivazione del provvedimento di revoca veniva osservato che: a) che la procura speciale era stata conferita al legale rappresentante della società debitrice ing.
[...]
senza alcuna preventiva informazione al commissario o al G.D., né Parte_1
tantomeno previa loro autorizzazione.
b) che in virtù di tale procura speciale, l'ing. già legale Parte_1
rappresentante di tre delle sette imprese che avevano depositato il ricorso per concordato di gruppo ed attualmente legale rappresentante della Controparte_3
, incorporante, come previsto nel piano, le altre società ricorrenti, era stato
[...]
investito di attribuzioni talmente ampie da consentirgli – malgrado le precisazioni volte a delimitarne i poteri, da considerarsi mere clausole di stile – di assumere un ruolo decisionale e non meramente tecnico, e di svolgere compiti che, a norma dell'art. 28 l.
fall., richiamato dall'art. 182 l. fall., avrebbero potuto essere affidati esclusivamente a soggetti dotati dei requisiti di terzietà ed indipendenza>>, tal che, stando solo al tenore della motivazione segnalata dalla medesima parte appellante a fondamento della revoca della nomina di liquidatore dell'appellato, non viene in rilievo alcuna particolare condotta di quest'ultimo, bensì, piuttosto, del legale rappresentante della società in liquidazione,
tal ing. per cui, anche considerando le peculiari concrete circostanze, per Parte_1
quanto ampia possa essere l'interpretazione che si vuol dare alla invocata clausola di esclusione dell'operatività della polizza, non si ravvisano allegati oggettivi dati che potrebbero concretare la pregressa conoscenza della propria responsabilità foriera di danno e causa di eventuali richiesta risarcitorie in capo al ridetto assicurato-appellato.
La sentenza impugnata va, dunque, confermata, sia pure per ragioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado e le spese di lite del grado, seguendo la soccombenza,
vanno poste a carico dell'appellante, previa liquidazione come da dispositivo, in misura pari ai minimi tariffari vigenti, per il corrispondente grado di complessità delle questioni esaminate e con espunzione dei compensi previsti per la fase “trattazione/istruttoria”,
essendo consistita in meri rinvii la prima e per non essersi tenuta affatto la seconda.
Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13
comma 1 bis DPR cit..
PQM
Il Collegio -come sopra composto- definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da;
Controparte_1
2) Pone a carico dell'appellante le spese del grado, liquidandole in €. 4997,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario nella misura del 15%, in favore della parte appellata.
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13
comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002, a carico della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.10.2025
La Presidente est.
Dott. Marianna D'Avino
Sentenza redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa
SB IL.