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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/07/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 421 / 2025
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c.
Oggi 03/07/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente Avv.-Missineo per la parte convenuta Avv- Lo Guarro IN PRESENZA
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'Avv. Missineo chiede di integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati collocati in graduatoria che potrebbero subire effetti dall'accoglimento del ricorso. Segnala sentenza favorevole alla tesi di parte ricorrente del CDS n. 3367/2025 del 17.4.2025
Il procuratore di parte convenuta si riporta alla memoria difensiva e chiede il rigetto del ricorso
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno , all'udienza del 03/07/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 421 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il
28/02/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MISSINEO NATALE
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
), P.IVA_2 Controparte_3
(C.F. ), P.IVA_1 Controparte_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO
[...] P.IVA_3
DARIO
Motivi della decisione ha convenuto dinanzi al Tribunale di Verona le Parte_1
amministrazioni in epigrafe chiedendo il riconoscimento del punteggio per il servizio civile svolto dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004 nelle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di III fascia per il triennio 2024/2027.
1 La ricorrente ha presentato domanda di aggiornamento delle graduatorie
ATA per i profili di assistente amministrativo, collaboratore scolastico e operatore scolastico. L' ha attribuito rispettivamente Controparte_3
9,75, 15,35 e 14,95 punti, negando i 6 punti per il servizio civile svolto dopo il conseguimento del titolo di studio ma non in costanza di nomina, applicando il D.M. 89/2024 che prevede solo 0,60 punti annui per tale servizio.
La parte ricorrente sostiene che la normativa regolamentare sia illegittima in quanto contrastante con l'art. 569, comma 3, del D.Lgs. 297/1994 che stabilisce che "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti", senza distinguere se prestato in costanza di rapporto o meno.
La ricorrente richiama la recente giurisprudenza della Cassazione (Cass.
15965/2024 e Cass. 8526/2024) e del Consiglio di Stato (sent. 1720/2022) che ha affermato il principio secondo cui il servizio di leva e quello civile sostitutivo devono essere sempre utilmente valutabili con punteggio pieno, indipendentemente dalla preesistenza di un rapporto di lavoro.
La parte ricorrente richiama inoltre l'art. 52, comma 2, della Costituzione, secondo cui l'adempimento del servizio militare "non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino", principio estensibile al servizio civile equiparato.
La parte ricorrente chiede quindi la disapplicazione dell'Allegato A del
D.M. 89/2024 per contrasto con la normativa primaria, sostenendo che la differenziazione di punteggio (6 punti se in costanza di nomina, 0,60 se non in costanza) crea un'ingiustificata disparità di trattamento per il medesimo servizio. La ricorrente ha chiesto che fosse quindi riconosciuto il diritto all'attribuzione di 6 punti per il servizio civile svolto e quindi con
2 conseguente ricalcolo dei punteggi e correzione della graduatoria:15,15 punti per assistente amministrativo, 20,75 per collaboratore scolastico,
20,35 per operatore scolastico
Si è costituita l'amministrazione scolastica ed ha chiesto l'integrale rigetto delle domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto
La causa in quanto matura per la decisione vertendo su questioni di fatto e diritto e pertanto è stata discussa e decisa nella odierna udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in collegamento remoto. I difensori hanno rinunciato al collegamento per assistere alla lettura della sentenza e quindi il Giudice ha depositato in telematico il dispositivo e la contestuale motivazione
***
1. in via preliminare si osserva che con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione il Giudice, su istanza di parte ricorrente, ha disposto la notifica nei confronti dei controinteressati, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante inserimento del ricorso sul sito internet del CP_1
nell'apposita area tematica a ciò dedicata. La parte ricorrente non ha fornito prova di tale adempimento. Pertanto deve essere disattesa la richiesta di integrazione del contraddittorio formulata all'odierna udienza dal difensore di parte ricorrente.
2. Le domande di parte ricorrente devono essere disattese sulla base dell'orientamento costante di questo Tribunale e della Corte di Appello di
Venezia, la quale si è nuovamente pronunciata sulla questione con sentenza 95/2025 del 26/2/2025 di cui si riportano le motivazioni, che contengono il richiamo di recente giurisprudenza di legittimità :
6.La Corte d'appello di Venezia si è già pronunciata sulla legittimità della differenziazione, ai fini del punteggio per l'inserimento/aggiornamento
3 delle graduatorie, tra il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego, che dà diritto allo stesso punteggio previsto per il servizio svolto presso enti pubblici, ed il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego, da considerarsi come effettivo servizio svolto alle dipendenze della stessa amministrazione (v. CdA Venezia sub
RG 69/2023; RG 60/2023; RG 332/22).
Recentemente sul punto è intervenuta, in senso confermativo dell'orientamento già adottato dalla CdA Venezia, anche Cass.
22432/2024, con orientamento, per quanto precede, condiviso anche da questo Collegio ex art. 118 disp. att. c.p.c. e rispetto al quale, in questa sede, non sono stati addotti argomenti tali da indurre a discostarsene.
Così la Suprema Corte: “3. I precedenti di questa S.C. hanno definito la questione – diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto. Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo
2020, n. 5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n.
41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e
Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima.
Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla
4 scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della
Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma
1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto
(comma 2). Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
4. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
5. Per affrontare la questione dal punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così
l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n.
297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021 che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
5 Esso prevede che: - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati
«nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione
6 superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso
«con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del
2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli “ a tutti gli effetti” con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è
7 irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della
Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima
8 esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa
S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022,
11602. 9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento
Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni. Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario. Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con
9 quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto. ………. …………. 11. Va anche espresso il seguente principio di diritto: «in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto».
3. L'orientamento della Cassazione citato nella richiamata sentenza della
Corte di Appello di Venezia ha trovato conferma successivamente nella pronuncia della S.C n. 13705 del 22 maggio 2025, con la quale si è ritenuta legittima la differenziazione del punteggio attribuito al servizio militare di leva obbligatorio a seconda che sia stato prestato in costanza di rapporto di impiego ovvero autonomamente da esso. La Cassazione sostiene che tale differenziazione non contrasta con l'articolo 2050 del
Codice dell'Ordinamento Militare né con il principio costituzionale di non discriminazione sancito dall'articolo 52, comma 2, della Costituzione. La regolamentazione che consente il differenziale di punteggio tra le due fattispecie risponderebbe a evidenti esigenze di pari trattamento, poiché
l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo a chi sia costretto a interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva evita di creare uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare obbligatorio.
10 4. Le argomentazioni sopra riportate sono pienamente condivisibili e pertanto deve ritenersi legittimo il decreto ministeriale richiamato dal
(DM 89/2024) nella parte in cui prevede un punteggio inferiore CP_1
per il servizio militare (e quindi anche per il servizio civile) prestato non in costanza di rapporto di impiego pubblico.
5. vi sono giustificati motivi di compensazione delle spese di lite in quanto l'orientamento della Cassazione si è consolidato nel senso sopra richiamato solo dopo il deposito del ricorso e la giurisprudenza amministrativa si è pronunciata anche recentemente accogliendo la tesi sostenuta dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta il ricorso;
2) Spese di lite compensate
Verona, 03/07/2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
11
SEZIONE LAVORO
Causa n. 421 / 2025
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c.
Oggi 03/07/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente Avv.-Missineo per la parte convenuta Avv- Lo Guarro IN PRESENZA
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'Avv. Missineo chiede di integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati collocati in graduatoria che potrebbero subire effetti dall'accoglimento del ricorso. Segnala sentenza favorevole alla tesi di parte ricorrente del CDS n. 3367/2025 del 17.4.2025
Il procuratore di parte convenuta si riporta alla memoria difensiva e chiede il rigetto del ricorso
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno , all'udienza del 03/07/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 421 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il
28/02/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MISSINEO NATALE
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
), P.IVA_2 Controparte_3
(C.F. ), P.IVA_1 Controparte_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO
[...] P.IVA_3
DARIO
Motivi della decisione ha convenuto dinanzi al Tribunale di Verona le Parte_1
amministrazioni in epigrafe chiedendo il riconoscimento del punteggio per il servizio civile svolto dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004 nelle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di III fascia per il triennio 2024/2027.
1 La ricorrente ha presentato domanda di aggiornamento delle graduatorie
ATA per i profili di assistente amministrativo, collaboratore scolastico e operatore scolastico. L' ha attribuito rispettivamente Controparte_3
9,75, 15,35 e 14,95 punti, negando i 6 punti per il servizio civile svolto dopo il conseguimento del titolo di studio ma non in costanza di nomina, applicando il D.M. 89/2024 che prevede solo 0,60 punti annui per tale servizio.
La parte ricorrente sostiene che la normativa regolamentare sia illegittima in quanto contrastante con l'art. 569, comma 3, del D.Lgs. 297/1994 che stabilisce che "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti", senza distinguere se prestato in costanza di rapporto o meno.
La ricorrente richiama la recente giurisprudenza della Cassazione (Cass.
15965/2024 e Cass. 8526/2024) e del Consiglio di Stato (sent. 1720/2022) che ha affermato il principio secondo cui il servizio di leva e quello civile sostitutivo devono essere sempre utilmente valutabili con punteggio pieno, indipendentemente dalla preesistenza di un rapporto di lavoro.
La parte ricorrente richiama inoltre l'art. 52, comma 2, della Costituzione, secondo cui l'adempimento del servizio militare "non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino", principio estensibile al servizio civile equiparato.
La parte ricorrente chiede quindi la disapplicazione dell'Allegato A del
D.M. 89/2024 per contrasto con la normativa primaria, sostenendo che la differenziazione di punteggio (6 punti se in costanza di nomina, 0,60 se non in costanza) crea un'ingiustificata disparità di trattamento per il medesimo servizio. La ricorrente ha chiesto che fosse quindi riconosciuto il diritto all'attribuzione di 6 punti per il servizio civile svolto e quindi con
2 conseguente ricalcolo dei punteggi e correzione della graduatoria:15,15 punti per assistente amministrativo, 20,75 per collaboratore scolastico,
20,35 per operatore scolastico
Si è costituita l'amministrazione scolastica ed ha chiesto l'integrale rigetto delle domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto
La causa in quanto matura per la decisione vertendo su questioni di fatto e diritto e pertanto è stata discussa e decisa nella odierna udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in collegamento remoto. I difensori hanno rinunciato al collegamento per assistere alla lettura della sentenza e quindi il Giudice ha depositato in telematico il dispositivo e la contestuale motivazione
***
1. in via preliminare si osserva che con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione il Giudice, su istanza di parte ricorrente, ha disposto la notifica nei confronti dei controinteressati, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante inserimento del ricorso sul sito internet del CP_1
nell'apposita area tematica a ciò dedicata. La parte ricorrente non ha fornito prova di tale adempimento. Pertanto deve essere disattesa la richiesta di integrazione del contraddittorio formulata all'odierna udienza dal difensore di parte ricorrente.
2. Le domande di parte ricorrente devono essere disattese sulla base dell'orientamento costante di questo Tribunale e della Corte di Appello di
Venezia, la quale si è nuovamente pronunciata sulla questione con sentenza 95/2025 del 26/2/2025 di cui si riportano le motivazioni, che contengono il richiamo di recente giurisprudenza di legittimità :
6.La Corte d'appello di Venezia si è già pronunciata sulla legittimità della differenziazione, ai fini del punteggio per l'inserimento/aggiornamento
3 delle graduatorie, tra il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego, che dà diritto allo stesso punteggio previsto per il servizio svolto presso enti pubblici, ed il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego, da considerarsi come effettivo servizio svolto alle dipendenze della stessa amministrazione (v. CdA Venezia sub
RG 69/2023; RG 60/2023; RG 332/22).
Recentemente sul punto è intervenuta, in senso confermativo dell'orientamento già adottato dalla CdA Venezia, anche Cass.
22432/2024, con orientamento, per quanto precede, condiviso anche da questo Collegio ex art. 118 disp. att. c.p.c. e rispetto al quale, in questa sede, non sono stati addotti argomenti tali da indurre a discostarsene.
Così la Suprema Corte: “3. I precedenti di questa S.C. hanno definito la questione – diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto. Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo
2020, n. 5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n.
41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e
Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima.
Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla
4 scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della
Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma
1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto
(comma 2). Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
4. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
5. Per affrontare la questione dal punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così
l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n.
297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021 che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
5 Esso prevede che: - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati
«nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione
6 superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso
«con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del
2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli “ a tutti gli effetti” con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è
7 irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della
Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima
8 esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa
S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022,
11602. 9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento
Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni. Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario. Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con
9 quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto. ………. …………. 11. Va anche espresso il seguente principio di diritto: «in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto».
3. L'orientamento della Cassazione citato nella richiamata sentenza della
Corte di Appello di Venezia ha trovato conferma successivamente nella pronuncia della S.C n. 13705 del 22 maggio 2025, con la quale si è ritenuta legittima la differenziazione del punteggio attribuito al servizio militare di leva obbligatorio a seconda che sia stato prestato in costanza di rapporto di impiego ovvero autonomamente da esso. La Cassazione sostiene che tale differenziazione non contrasta con l'articolo 2050 del
Codice dell'Ordinamento Militare né con il principio costituzionale di non discriminazione sancito dall'articolo 52, comma 2, della Costituzione. La regolamentazione che consente il differenziale di punteggio tra le due fattispecie risponderebbe a evidenti esigenze di pari trattamento, poiché
l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo a chi sia costretto a interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva evita di creare uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare obbligatorio.
10 4. Le argomentazioni sopra riportate sono pienamente condivisibili e pertanto deve ritenersi legittimo il decreto ministeriale richiamato dal
(DM 89/2024) nella parte in cui prevede un punteggio inferiore CP_1
per il servizio militare (e quindi anche per il servizio civile) prestato non in costanza di rapporto di impiego pubblico.
5. vi sono giustificati motivi di compensazione delle spese di lite in quanto l'orientamento della Cassazione si è consolidato nel senso sopra richiamato solo dopo il deposito del ricorso e la giurisprudenza amministrativa si è pronunciata anche recentemente accogliendo la tesi sostenuta dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta il ricorso;
2) Spese di lite compensate
Verona, 03/07/2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
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