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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/02/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6646 del Ruolo Generale dell'Anno 2024, avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Per
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. VINCENZO Parte_1
ARINO presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. VINCENZO ARINO CP_1
presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso:
ritenuto che
il regime di affido, la disciplina del diritto di visita e l'entità del contributo al mantenimento richiesti con atto di ricorso appaiono conformi agli interessi dei minori chiede che il Tribunale disciplini i rapporti padre figli come richiesto in ricorso.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/04/2024 e , premesso Parte_1 CP_1
che dalla relazione affettiva erano nati il 2.9.2019 – riconosciuto successivamente e che Per_2
aveva assunto il cognome paterno in virtù di decreto del Tribunale di Napoli reso nel procedimento R.G. n. 1506/2022 -, il 29.1.2021 e IN il 20.9.2023, rappresentavano Per_3
la volontà di regolamentare congiuntamente l'esercizio della responsabilità genitoriale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Per l'udienza del 10.09.24 pervenivano note congiunte di trattazione scritta nell'interesse di entrambe le parti, sottoscritte dalle stesse. Raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale si riservava la decisione.
Con successiva ordinanza il Tribunale fissava l'udienza cartolare del 17.12.24 per la produzione, tra l'altro, della documentazione anagrafica con l'indicazione dei genitori dei minori nonché del provvedimento del Tribunale menzionato in ricorso relativo al figlio con attestazione di Per_2
irrevocabilità, rilevandone la mancanza in atti.
Per l'udienza cartolare fssata pervenivano note di trattazione scritta nell'interesse di entrambe le parti, sottoscritte dai ricorrenti, con le quali gli stessi dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e confermavano la volontà di regolamentare la responsabilità dei figli , e IN alle condizioni di cui al ricorso e confermate Per_2 Per_3
per l'udienza del 10.9.24, depositavano estratto di nascita dei minori con l'indicazione delle genitorialità e decreto reso dal Tribunale di Napoli nel procedimento R.G. n. 1506/2022, con attestazione di irrevocabilità, con cui veniva disposto, per il minore , l'assunzione del Per_2
cognome paterno. Raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“A - Disporre l'affido condiviso dei figli minori , , e IN con residenza Per_2 Per_3
privilegiata presso il domicilio materno, in Napoli alla Via Luigi Galvani n. 2 e con impegno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale sugli stessi per ciò che attiene tutte le decisioni relative alle scelte scolastiche, di educazione e salute dei minori;
B - Fissare il diritto di visita del IG. secondo le seguenti modalità: Parte_1
a) il padre potrà avere con sé i figli minori e durante la settimana, nei giorni di Per_2 Per_3
martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00. Qualora per eIGenze lavorative, previamente concorde con la madre, trascorrerà con i minori il giorno seguente, recuperando i giorni necessari all'attività lavorativa.
2 b) il padre trascorrerà con i minori e il fine settimana a settimane alterne, Per_2 Per_3 prelevando i bambini alle ore 18.00 del venerdì e riaccompagnandoli presso l'abitazione materna entro le ore 20,00 della domenica;
Qualora i minori manifestassero il rifiuto della permanenza presso il padre, quest'ultimo tempestivamente li riaccompagnerà dalla madre.
c) relativamente alle feste natalizie, il padre trascorrerà con i figli minori e Per_2 Per_3
l'intera giornata del 24.25.26 dicembre;
mentre la madre trascorrerà l'intera giornata del 31 dicembre, 1^ gennaio e dell'epifania, applicando il principio dell'alternanza.
d) il padre avrà diritto a trascorrere le feste pasquali con i figli e;
specificamente Per_2 Per_3
potrà tenerli con sé l'intera giornata della Pasqua o del Lunedì in Albis, ad anni alterni;
e) relativamente alle vacanze estive, il padre e i figli minori e hanno il reciproco Per_2 Per_3
diritto di trascorrerle insieme. Ciò potrà avvenire nei 15 giorni anche non consecutivi di agosto, con l'obbligo per il Sig. di comunicare il periodo ed il luogo prescelto entro Parte_1
il 30 maggio;
lo stesso obbligo di comunicazione graverà sulla Sig.ra ; CP_1
f) il padre, alle condizioni tutte già indicate, ha il diritto di tenere con sé i figli minori e Per_2
anche l'intera giornata del 19 marzo di ogni anno, il giorno del proprio onomastico e Per_3
quello del proprio compleanno. Così come la madre trascorrerà con gli stessi le analoghe ricorrenze che la riguardano (festa della mamma, compleanno ed onomastico). Per ciò che riguarda le ricorrenze che riguardano i figli e , ovvero compleanno e onomastico, Per_2 Per_3
i genitori concorderanno come trascorrerle;
Per il piccolo IN di appena sei mesi il papà potrà fargli visita per due ore al giorno dalle ore 18.00 alle ore 20.00 di ogni martedì, giovedì e sabato, compatibilmente con le eIGenze del minore e/o previo preavviso telefonico;
Richiamando la Suprema Corte di Cassazione che con ordinanza n.16125/2020 ha già riconosciuto il diritto del padre di trascorrere almeno una notte alla settimana con il figlio di due anni, al raggiungimento del secondo anno di vita del piccolo IN sarà applicato lo stesso calendario di visita dei fratelli e . Per_2 Per_3
C) - Porre a carico di l'obbligo di corrispondere alla IG.ra , Parte_1 CP_1 entro il 15 di ogni mese, la somma di €. 800,00 mensili per il mantenimento dei figli minori
, e IN, fermo restando che la IG.ra percepisca interamente Per_2 Per_3 CP_1
l'assegno unico dei figli minori, la cui metà spetterebbe al . Parte_1
3 D) Porre, altresì, a carico del IG. il 50% delle spese mediche non coperte Parte_1
dal SSN, ed ogni altra spese straordinaria purchè sia documentata e condivisa, come da protocollo vigente.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori in ragione dell'età e comunque non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto delle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
a) omologa le condizioni necessarie di cui in motivazione;
b) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 20/12/2024
Il Presidente est.
Dott. Carla Hubler
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