Sentenza 22 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/07/2004, n. 13778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13778 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. MALPICO Emilio - Consigliere -
Dott. FIORE ES Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA U BOCCIONI 4, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO SMIROLDO, difeso dall'avvocato RAFFAELE RASCIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CO IU, PO LA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G BELLONI 78, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA ANAGNI, difesi dagli avvocati ANTONIO VOLPE, IU NOCERA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
DA PI FA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALESSANDRIA 208, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO CARDARELLI, difesa dall'avvocato ADOLFO SEMINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1091/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 09/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/04 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RA EF NO, con distinti atti, vendeva ai coniugi NC un locale box in Miano (int. 21) e successivamente altro box (int. 18) a ES TE, il quale con citazione del 4.7.1990, conveniva di fronte al tribunale di Napoli i NC, chiedendo l'arretramento del muro di confine tra i predetti locali;
costituitosi, i convenuti contestavano le pretese attoree e comunque chiedevano di chiamare in causa la venditrice, quale responsabile della situazione come venutasi a creare, richiesta avanzata anche dal TE. Costei si costituiva eccependo nel merito l'infondatezza delle domande in quanti i box erano stati venduti a corpo e non a misura, a persone che ben conoscevano lo stato e la qualità dei luoghi, essendo state per lungo tempo antecedente conduttori dei medesimi locali.
Con sentenza dell'11.7.1997, l'adito Tribunale condannava i convenuti a rilasciare i 9 mq. facenti parte del box 2 a favore del TE rigettando ogni alba domanda e regolando le spese;
avverso tale decisione i NC proponevano appello cui resistevano sia il TE che la NO, che proponeva anche appello incidentale. Con sentenza in data 31.3/9.5.2000, la Corte di appello di Napoli accoglieva l'appello principale e regolava le spese. Riassunti gli elementi incontrovertibili posti a base della vertenza, la Corte partenopea osservava che il ad avviso del Tribunale doveva ritenersi che le parti avessero voluto riferirsi alla superficie catastale indicata nei rispettivi atti e che quindi il box acquistato dal TE fosse di mq. 23 e quello dei NC di mq. 14. I primi giudici peraltro, malgrado l'eccezione formulata fin dal primo grado, non avevano rilevato che non era stata fornita adeguata prova della proprietà, da parte del TE, dei mq. in contestazione e ciò sebbene in tema di rivendicazione la prova dovesse risalire fino all'acquisto a titolo originario, ovviamente non fornita con il meni riferimento all'ultimo atto di acquisto. Per completezza, andava aggiunto che entrambe le parti, nei rispettivi atti di compravendita, avevano riconosciuto che l'acquisto era stato fatto a corpo e non a misura, e ancora, che il prezzo era stato concordato in modo globale.
Inoltre, due box erano manufatti ben individuati nella struttura materiale di essi ed erano stati condotti in precedenza in locazione dai successivi acquirenti;
il riferimento ai dati catastali aveva quindi il solo senso di ottenere una migliore individuazione del bene, atteso che per le considerazioni riportate, le parti avevano certamente votato privilegiate la situazione concreta rispetto a quella emergente dal catasto.
Per quanto poi afferiva alle spese tra il TE e la NO, l'iter processuale comportava la condanna del primo al pagamento delle spese nei confronti della NO stessa non solo relativamente al primo grado, in cui era risultato soccombente, ma anche a quello di secondo grado, in quanto la donna era stata ingiustamente evocata in tale giudizio.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di quattro motivi, illustrati anche con memoria, ES TE;
resistono, con separati controricorsi, i NC e la NO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo (violazione dell'art. 948 c.c.) si basa suda questione relativa alla prova necessaria per la revindica e sulle conclusioni che, al riguardo, ha raggiunto il giudice di appello. A prescindere da qualsivoglia considerazione svolta in ricorso al riguardo, va evidenziato che la sentenza impugnata ha basato la sua decisione su di un duplice ardine di ragioni, ciascuno di per sè sufficiente a sorreggere la decisione adottata, in quanto la Cotte partenopea ha poi ritenuto che la vendita fosse stata effettuata a corpo e non a misura;
in ipotesi siffatte la giurisprudenza, del tutto condivisibile, di questa Corte è univocamente attestata nel senso che l'eventuale errore di diritto su uno degli argomenti enunciati a sostegno della pronuncia non può giustificare il ricorso per Cassazione (v. Cass. 8.5.1985, n. 2866): il motivo appare pertanto inammissibile.
Il secondo mezzo (violazione degli artt. 112 c.p.c., 948, 959, 1538 e 1362 c.c.) è, per quanto attiene al profilo attinente alla qualificazione della domanda, inammissibile anch'esso, in quanto spetta alla valutasene discrezionale del giudice del merito interpretare il petitum e, del resto, attesi i presupposti della controversia, la valutatone operata al riguardo dalla Corte partenopea appare tutt'altro che incongrua o immotivata, in considerazione dell'oggetto della lite;
deve altresì rilevarsi che in base agli dementi emergenti dalla sentenza impugnata, sulla qualificazione dell'azione come di revindica, si è formato il giudicato.
Quanto invece al diverso aspetto relativo alla situazione dei luoghi ed alle risultanze catastali non coincidenti con la configurazione dei locali, il motivo non appare fondato: la Corte distrettuale ha enunciato le ragioni in forza delle quali ha ritenuto, con apprezzamento motivato, che le espressioni usate in contratto dimostravano chiaramente la volontà di vendere a corpo, sia pure in discrasia con le risultanze catastali.
La giurisprudenza (Cass. 1.9.1997, n. 8327) invocata dal ricorrente non si attaglia invero alla fattispecie in esame, atteso che la stessa si riferisce ad un contrasto con terzi che, nella fattispecie, esattamente è stato risotto sulla base dei contratti di vendita, da cui emergevano espressioni chiaramente indicative di una chiara volontà contrattuale che, per più ragiona, escludeva che la lamentata inversione tra i box fosse effettivamente avvenuta o comunque risultasse sconosciuta alle parti, che ben sapevano cosa acquistavano.
Anche tale doglianza deve essere pertanto disattesa. Il terzo motivo (violazione degli artt. 948, 1362 e 1366 c.c.), che si articola sulla ricostruzione della genesi dei diversi ami (due) atti nella stessa occasione stipulati, tutti catastalmente caratterizzati e per prezzi che ne riflettevano l'effettiva superficie, si assume che tanto, unitamente al riferimento contenuto anche nell'atto TE ai dati catastali, dimostrerebbe che la vendita riguardava il box quale catastalmente individuabile. La Corte napoletana si è fatta carico di tale profilo ed ha osservato al riguardo che in entrambi gli atti di compravendita (NC e TE) le parti avevano espressamente riconosciuto che la vendita avveniva a corpo: in tema di interpretazione del contratto, va privilegiato in pruno luogo il senso letterale delle parole usate (v. Cass 20.5.1997, n. 4480); ed ancora, si è rilevato che le stesse parti neppure hanno concordato il prezzo per mq., ma in modo unitario e globale, cosa questa che consentiva di inquadrale la fattispecie nella disciplina dell'art. 1538 c.c.. Ulteriore e significativa era poi la circostanza che il box int. 18, come del resto il 21, era un manufatto ben individuato, sia nelle struttura materiale che nelle dimensioni, atteso che i quattro lati erano delimitati da muri;
entrambi i locali erano poi da tempo condotti in locazione da quelli che ne sarebbero divenuti gli acquirenti, cosa questa atta a dimostrare che ben si conosceva l'oggetto delle compravendite: ne consegue che il dato catastale poteva avere il solo scopo di una migliore individuazione dell'immobile, non la valenza di modificate una situazione concreta, cui le parti avevano inteso riferirsi nei rispettivi atti di acquisto.
Anche tale motivo appare pertanto superato dalle argomentate ragioni addotte dalla Corte territoriale, cui può certo contrapporsi una lettura difforme, ma non atta a scalfirne l'intima congruenza, che le rende insindacabili in sede di legittimità.
Il quarto motivo (violazione degli artt. 91, 92, 324 c.p.c. e 2902 c.c.) concerne la condanna del TE al pagamento dette spese di entrambi i gradi di giudizio a favore della NO. Sulla base del fatto che la sentenza di primo grado relativamente ai rapporti tra lo stesso TE e la NO era passata in giudicato, il ricorrente, ricordato che in quella sede si dispose la compensazione delle spese, lamenta di essere stato condannato a rifondere le spese di entrambi i gradi di giudizio a lavare della donna, nei confronti della quale in appello egli non aveva avanzato domanda alcuna.
Il motivo non è fondato;
va premesso che la NO ha proposto appello incidentale relativamente atte spese sia del primo che del secondo grado di giudizio, cosa questa che, unitamente al fatto che si era avuta la riforma della sentenza di primo grado, di per se comportatile una diversa regolamentazione delle spese di quel giudizio, rendeva possibile al giudice di appello riesaminare la statuizione dette spese relativamente al processo di prime cure. Ciò posto, netto statuire la completa soccombenza del TE, i giudici hanno correttamente valutato la posizione, quanto atte spese, della NO, la quale, anche se non evocata in appello dall'odierno ricorrente, pure, atteso il tenore dell'impugnazione dei NC, era interessata partecipare al giudizio onde evitare statuizioni a lei sfavorevoli: stante che l'originario attore era proprio il TE, risultato poi soccombente, ben potevano i giudici di appello, riformando la sentenza di prime cure, condannarlo alla rifusione delle spese a favore della NO, considerato l'esito complessivo del giudizio (cons. Cass. 7.12.1999, n. 13724). In definitiva, il ricorso deve essere respinto: le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in 100,00 euro per spese, oltre a 1.500,00 euro per onorari a favore dei NC, in 100,00 euro per spese, oltre a 1.000,00 euro per onorari a favore della NO, nonché accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2004