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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 22/04/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
n. R.G. 628 /2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara CAO Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato il
26.02.2024 da parte del GN
1) Parte_1
nato a [...], il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F. CodiceFiscale_1
pagina 1 di 4 residente in [...]
con l'Avv. Michele Parravicini (C.F. ) CodiceFiscale_2
contro
2) Controparte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_3
residente in [...]
con l'Avv. Maria De Angelis (C.F. ) CodiceFiscale_4
premesso che:
- in data 28.02.2024 il Giudice designato emetteva decreto di fissazione udienza n. cronol. 4520/2024 del 18/03/2024, con cui veniva fissata l'udienza del 18.03.2025 per la comparizione personale delle parti;
- in data 23.04.2024 il GN provvedeva nei termini assegnati dal Giudice alla Parte_1
notifica del ricorso e del suddetto decreto alla GNa CP_1
- in data 15.11.2024, la GNa si costituiva in giudizio con l'Avv. Maria De Angelis;
Controparte_1
- in data 27.11.2024 veniva depositata istanza congiunta di trattazione cartolare dell'udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione sulla base di conclusioni congiunte;
Letta l'istanza in corso di causa congiuntamente proposta dalle parti sopraindicate, volta a conseguire il recepimento da parte del Tribunale dei seguenti accordi:
Nel merito
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il GN
e la GNa in Vercana (CO), trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio del Comune di Vercana (CO), anno 1990, atto n. 6, parte II, serie A e, per l'effetto,
2.ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
pagina 2 di 4
3. dichiarare che la GNa rinuncia alle pretese creditorie di qualsivoglia genere Controparte_1 riferite e/o riferibili all'accordo di separazione nei confronti del GN , Parte_1 considerando anche l'attribuzione delle rispettive proprietà alle parti, come da sentenza n. 466/2024 del
Tribunale di Como – Giudice Dott. Giorgio Previte emessa e pubblicata il 18.04.2024 – repert. N.
1877/2024 del 22.04.2024 nel giudizio di divisione n. R.G. 3522/2020, come da già raggiunto e adempiuto accordo;
4. spese compensate. sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
1. Nel merito osserva il Tribunale che deve ritenersi provato che e Parte_1
vivano separati fin dall'autorizzazione concessa dal Procuratore della Controparte_1
Repubblica presso il Tribunale di Como in data 31.5.2017 alla convenzione di negoziazione assistita del 29.5.2017 sulla separazione tra i coniugi, separazione che prosegue tuttora: non si sono più
rappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere, come inconfutabilmente dimostrato anche dal comportamento processuale assunto dal resistente. Dalla predetta autorizzazione è poi trascorso il prescritto termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto.
2. Quanto alle ulteriori domande, ritiene il Collegio che le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere nella presente sede ratificate e fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative di legge ovvero all'interesse della prole, ormai maggiorenne e autosufficiente per concorde dichiarazione delle parti.
3. Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti attesa la natura necessaria del procedimento, l'assenza di istruttoria orale, l'intervenuto accordo sugli aspetti anche economici pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 628/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
, nato in [...] il [...] e , Parte_1 Controparte_1
nato a COMO (CO) il 28/06/1964, a [...] il [...], trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di CA , anno 1990 , Numero 6, Parte II, Serie A;
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato il 21/07/1990 e per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3. Dispone che i rapporti tra e siano regolati Parte_1 Controparte_1
come da condizioni sopra riportate che si intendono qui integralmente trascritte.
4. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Como, nella Camera di Consiglio del 16.4.2025
IL PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Barbara Cao
pagina 4 di 4
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara CAO Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato il
26.02.2024 da parte del GN
1) Parte_1
nato a [...], il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F. CodiceFiscale_1
pagina 1 di 4 residente in [...]
con l'Avv. Michele Parravicini (C.F. ) CodiceFiscale_2
contro
2) Controparte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_3
residente in [...]
con l'Avv. Maria De Angelis (C.F. ) CodiceFiscale_4
premesso che:
- in data 28.02.2024 il Giudice designato emetteva decreto di fissazione udienza n. cronol. 4520/2024 del 18/03/2024, con cui veniva fissata l'udienza del 18.03.2025 per la comparizione personale delle parti;
- in data 23.04.2024 il GN provvedeva nei termini assegnati dal Giudice alla Parte_1
notifica del ricorso e del suddetto decreto alla GNa CP_1
- in data 15.11.2024, la GNa si costituiva in giudizio con l'Avv. Maria De Angelis;
Controparte_1
- in data 27.11.2024 veniva depositata istanza congiunta di trattazione cartolare dell'udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione sulla base di conclusioni congiunte;
Letta l'istanza in corso di causa congiuntamente proposta dalle parti sopraindicate, volta a conseguire il recepimento da parte del Tribunale dei seguenti accordi:
Nel merito
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il GN
e la GNa in Vercana (CO), trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio del Comune di Vercana (CO), anno 1990, atto n. 6, parte II, serie A e, per l'effetto,
2.ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
pagina 2 di 4
3. dichiarare che la GNa rinuncia alle pretese creditorie di qualsivoglia genere Controparte_1 riferite e/o riferibili all'accordo di separazione nei confronti del GN , Parte_1 considerando anche l'attribuzione delle rispettive proprietà alle parti, come da sentenza n. 466/2024 del
Tribunale di Como – Giudice Dott. Giorgio Previte emessa e pubblicata il 18.04.2024 – repert. N.
1877/2024 del 22.04.2024 nel giudizio di divisione n. R.G. 3522/2020, come da già raggiunto e adempiuto accordo;
4. spese compensate. sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
1. Nel merito osserva il Tribunale che deve ritenersi provato che e Parte_1
vivano separati fin dall'autorizzazione concessa dal Procuratore della Controparte_1
Repubblica presso il Tribunale di Como in data 31.5.2017 alla convenzione di negoziazione assistita del 29.5.2017 sulla separazione tra i coniugi, separazione che prosegue tuttora: non si sono più
rappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere, come inconfutabilmente dimostrato anche dal comportamento processuale assunto dal resistente. Dalla predetta autorizzazione è poi trascorso il prescritto termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto.
2. Quanto alle ulteriori domande, ritiene il Collegio che le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere nella presente sede ratificate e fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative di legge ovvero all'interesse della prole, ormai maggiorenne e autosufficiente per concorde dichiarazione delle parti.
3. Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti attesa la natura necessaria del procedimento, l'assenza di istruttoria orale, l'intervenuto accordo sugli aspetti anche economici pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 628/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
, nato in [...] il [...] e , Parte_1 Controparte_1
nato a COMO (CO) il 28/06/1964, a [...] il [...], trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di CA , anno 1990 , Numero 6, Parte II, Serie A;
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato il 21/07/1990 e per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3. Dispone che i rapporti tra e siano regolati Parte_1 Controparte_1
come da condizioni sopra riportate che si intendono qui integralmente trascritte.
4. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Como, nella Camera di Consiglio del 16.4.2025
IL PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Barbara Cao
pagina 4 di 4