Sentenza 4 agosto 1967
Massime • 2
Ai sensi degli articoli 23 del R d 15 dicembre 1936, n 2276, all'Assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, e 42 del regolamento di esecuzione approvato con R d 25 gennaio 1937, n 200, la proposizione del reclamo amministrativo, come condizione di ammissibilita dell'Azione giudiziaria, e necessaria in ogni ipotesi di divergenza fra istituto assicuratore e infortunato in ordine alla spettanza ed all'ammontare delle indennita di infortunio in genere e della rendita di invalidita in ispecie, sia che tale contrasto riguardi la valutazione degli esiti dell'infortunio dal punto di vista medico legale, sia che esso concerna soltanto il computo della indennita o della rendita sotto profili diversi da quelli medico legali. La proposizione preventiva del cennato reclamo e, quindi, necessaria anche ove l'unico punto controverso sia se la rendita per l'invalidita debba essere computata sulla retribuzione reale o su quella convenzionale prevista dal d m 12 novembre 1952 per i trattoristi agricoli.*
Ai sensi dell'art. 42 del R.d. 25 gennaio 1937, n. 200, il ricorso amministrativo contro il provvedimento con il quale l' Inail rifiuti di riconoscere il diritto alla indennita per infortunio deve essere proposto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale atto. Pertanto,l'inutile decorso di questo termine comporta per l'infortunato l'impossibilita di proporre sia il ricorso amministrativo che l'Azione giudiziaria, condizionata alla presentazione del primo. Ove, invece, a seguito della tempestiva proposizione del reclamo, la risposta dell' istituto sia stata negativa o siano trascorsi altri trenta giorni dal ricorso medesimo,senza che sia stata data alcuna risposta, l'infortunato puo adire l'autorita giudiziaria. ( Cfr. 2602-63).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/08/1967, n. 2084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2084 |
| Data del deposito : | 4 agosto 1967 |
Testo completo
Ai sensi degli articoli 23 del R d 15 dicembre 1936, n 2276, all'Assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, e 42 del regolamento di esecuzione approvato con R d 25 gennaio 1937, n 200, la proposizione del reclamo amministrativo, come condizione di ammissibilita dell'Azione giudiziaria, e necessaria in ogni ipotesi di divergenza fra istituto assicuratore e infortunato in ordine alla spettanza ed all'ammontare delle indennita di infortunio in genere e della rendita di invalidita in ispecie, sia che tale contrasto riguardi la valutazione degli esiti dell'infortunio dal punto di vista medico legale, sia che esso concerna soltanto il computo della indennita o della rendita sotto profili diversi da quelli medico legali. La proposizione preventiva del cennato reclamo e, quindi, necessaria anche ove l'unico punto controverso sia se la rendita per l'invalidita debba essere computata sulla retribuzione reale o su quella convenzionale prevista dal d m 12 novembre 1952 per i trattoristi agricoli.*