Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2439/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 19/04/2024, da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
03/08/1981, e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
06/05/1984, entrambi con il proc. dom. avv. CANE' ALESSANDRA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 23/05/2009 a Grassobbio, dalla cui unione sono nati i figli
1
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza parziale n. 315/2024, emessa il 30/05/2024, pubblicata in data 31/05/2024, prodotta agli atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice delegato, all'udienza di comparizione personale fissata in trattazione scritta per il giorno 31/12/2024, entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno confermato nuovamente l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto e hanno manifestato, altresì, per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il
12/12/2024).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali dei figli minori.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Grassobbio il 23/05/2009 Parte_1 Parte_2
(trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2009, atto n. 3, parte II, serie A), alle condizioni di seguito riportate:
2 “1) la casa coniugale sita in a Sorisole (BG), Via M. Buonarroti n. 32, di proprietà della sig.ra nella misura del 90% e del sig. nella misura del Pt_1 Parte_2
10% viene assegnata alla sig.ra con ogni arredo e pertinenza, che Pt_1 continuerà ad abitarvi unitamente ai figli minori e mentre il sig. Per_2 Per_1
si trasferirà altrove entro il 01.05.2024. Tutte le spese per le utenze Parte_2 domestiche relative al sopraccitato immobile e quelle afferenti l'ordinaria amministrazione restano accollate alla sig.ra a partire dal 01.05.2024 o a Pt_1 partire dal momento in cui il sig. si sarà trasferito altrove. Parte_2
2) le parti si danno atto di essere economicamente autosufficienti, confermando di non aver nulla a pretendere reciprocamente a titolo di sostentamento economico;
3) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ai sig.ri Per_2 Per_1 Pt_1
e , con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre e facoltà Parte_2 del padre di vederli e tenerli con sé quando vorrà, previo accordo anche telefonico con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori. Si precisa che il sig. , in qualità di operaio, lavora su turni e che Parte_2 le visite verranno regolamentate tra le parti anche in base a questi turni lavorativi.
4) in ogni caso, il sig. potrà vedere i figli secondo il seguente calendario: Parte_2
a) a settimane alterne, dal sabato sino alla domenica, con orari e modalità da concordarsi, di volta in volta, tra le parti, nel rispetto delle esigenze lavorative delle parti e scolastiche, ricreative o sportive dei figli;
b) nel corso della settimana lavorativa, quando il sig. svolge il primo Parte_2 turno lavorativo (orario 6.00 -14,00) o quando c'è il turno di notte (orario 22,00-
6,00), preleverà i figli da scuola alle ore 16.00 per poi riportarli presso l'abitazione materna (o presso l'abitazione dei nonni materni) per le ore 20.00 nel rispetto delle rispettive esigenze lavorative delle parti e scolastiche, ricreative o sportive dei figli.
Quando il sig. svolge il secondo turno lavorativo (orario 14,00 22,00) i Parte_2 bambini verranno prelevati da scuola dai nonni paterni o materni alle ore 16,00 che li terranno fino alle ore 20.00. Nel periodo in cui il sig. lavorerà anche Parte_2 il sabato e la domenica (per 4 mesi l'anno) terrà con se' i figli nel giorno di riposo settimanale (dalle ore 16.00 alle ore 20.00);
c) per metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la madre il periodo dal 24.12 al 30.12 a dal 31.12 sino alla ripresa della scuola;
d) per metà delle vacanze pasquali alternando di anno in anno con la madre le
3 festività di Pasqua e Pasquetta;
e) per tre settimane anche non consecutive, durante il periodo estivo, concordando il periodo con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
5) i genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale con la precisazione che le decisioni relative all'ordinaria amministrazione saranno assunte autonomamente;
6) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra a titolo di Parte_2 Pt_1 contributo al mantenimento dei figli e l'importo mensile di euro Per_2 Per_1
350,00 (trecentocinquanta//00) ciascuno, per complessivi euro 700,00
(settecento//00), da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici Istat;
7) le parti dovranno comunque contribuire nella misura del 50% alle spese che si rendessero necessarie per i figli secondo il seguente schema : - Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N.; d) tickets sanitari. - Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal S.S.N.; d) farmaci particolari. - Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa. - Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. - Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
8) i sig.ri e si prestano mutuo assenso per il rilascio e/o rinnovo Pt_1 Parte_2 di documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori;
4 9) gli assegni familiari/assegno unico per i figli, qualora dovuti, competeranno alla sig.ra nella misura del 100% Pt_1
10) i sig.ri e dichiarano di essere proprietari nella misura del Pt_1 Parte_2
90% la sig.ra e del 10% il sig. della casa sita in Sorisole (BG), Pt_1 Parte_2 via M. Buonarroti n. 32 così identificata catastalmente: -foglio 11, p.lla 11269 sub.
4, categoria A/7, classe 2, vani 9; -foglio 11, p.lla 11269 sub. 6, categoria C/6, classe
2, mq. 66;
11) l'immobile è gravato dall'ipoteca derivante dal mutuo concesso a entrambi. Il sig. si impegna formalmente a trasferire alla sig.ra il 10% della Parte_2 Pt_1 proprietà del suindicato immobile davanti ad un Notaio scelto dalle parti a fronte del pagamento da parte della sig.ra della somma di euro 15.000,00 Pt_1
(quindicimila//00) per il pagamento di tutte le pendenze aperte dal sig. Parte_2 ad eccezione della cessione del quinto dello stipendio attivato da gennaio 2023 con addebito in busta paga;
per accordo tra le parti, il trasferimento della proprietà immobiliare di cui sopra dovrà avvenire entro il 30 agosto 2024. Nel caso in cui le parti non dovessero concludere il trasferimento immobiliare mediante atto notarile entro il 30.08.2024, si obbligano ad effettuarlo successivamente al divorzio.
12) la sig.ra si impegna a sua volta a farsi carico integralmente delle spese Pt_1 notarili per l'atto di passaggio di proprietà della quota del suddetto immobile.
13) Con riferimento al suddetto trasferimento immobiliare, le parti dichiarano e si danno atto che lo stesso rientra nell'accordo di divorzio finalizzato a riequilibrare la situazione economica fra le stesse, in ragione della creazione di un nuovo e più congruo assetto patrimoniale in relazione alla presente separazione. Gli stessi, pertanto, sin d'ora richiamano la sentenza della Corte Costituzionale 29.04
10.05.1999 n.154, in base alla quale chiederanno l'esenzione del pagamento di qualsivoglia tassa, compresa quella di bollo e registro, ed imposta;
14) la sig.ra si obbliga al pagamento integrale del mutuo accesso per Pt_1
l'acquisto dell'immobile sito in Sorisole (BG), via M. Buonarroti n. 32, fino all'estinzione dello stesso;
15) Le parti si danno, altresì, atto di aver già risolto ogni questione patrimoniale sicché tra le stesse non sussiste alcuna ulteriore pendenza.”
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GRASSOBBIO, perché
5 provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al
D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 09/01/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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