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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/10/2025, n. 3974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3974 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 11174/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 11174/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Pozzuoli alla via Dicearchia, n. 1, presso lo studio dell'avv. Raffaele
LL e dall'avv. Alessandro Di Genova, dai quali è rappresentato e difeso
- ricorrente-
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/09/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo di Controparte_1 accertare come non dovuta la restituzione all' dell'importo di euro 3.643,08 contestato dallo CP_2 stesso a titolo di indebita percezione della disoccupazione agricola corrisposta dal 1.1.2005 al
31.12.2005.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Che, con raccomandata a.r. del 12 marzo 2024, l' comunicava al ricorrente di aver CP_2 corrisposto nei suoi riguardi una liquidazione non dovuta a titolo di disoccupazione agricola per il periodo dal 01/01/2005 al 31/12/2005 e per un importo complessivo di euro 3.643,08; b) Che, il pagamento è stato ritenuto dall' come indebito “a causa della mancata CP_1 iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”.
c) Che, tuttavia, emerge dallo stesso provvedimento impugnato che le somme erogate a titolo di prestazione di disoccupazione agricola e reclamate in restituzione siano state corrisposte nell'anno 2005, mentre la richiesta di ripetizione è stata azionata dall' solo nel mese di CP_1 marzo 2024 e cioè ben oltre la scadenza del termine decennale di prescrizione;
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto di rigettare il ricorso in quanto CP_2 infondato.
Nelle note concesse alle parti in sostituzione dell'udienza del 14 ottobre, parte ricorrente ha chiesto di darsi ragione alle proprie pretese, mentre parte resistente non ha depositato note.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito evidenziate.
È granitico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'onere della prova della debenza della prestazione è a carico della parte che la richiede e che conseguentemente ritiene illegittimo il provvedimento con cui viene chiesta la restituzione delle somme pagate indebitamente.
La Corte di Cassazione ha infatti enunciato il principio secondo cui "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. tra le tantissime Cass. sez unite 4/8/2010 n. 18046 e Cass. lav. 20/01/2011 n. 1228).
Rispetto a tale aspetto, quindi, deve evidenziarsi come alla luce della dialettica processuale sviluppatasi tra le parti, non vi sono dubbi quanto alla sussistenza dell'indebito, dal momento che con la propria costituzione in giudizio l' ha evidenziato che la richiesta avanzata trae origine dal CP_1 disconoscimento del rapporto di lavoro che il signor sosteneva di aver avuto nel 2005, Pt_1 avvenuto a mezzo di verbale ispettivo datato 26/11/2015 (cfr. allegato 5 della comparsa di costituzione dell' , in atti). CP_2
Ebbene, la disoccupazione agricola è una particolare indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Nello specifico,
l'indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che abbiano:
-un'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
-almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
-almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento).
Delineato il quadro normativo di riferimento, si evidenzia che, per la posizione del ricorrente, risulta che è venuto meno il requisito dell'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per l'anno 2005 a seguito della cancellazione dagli stessi conseguenziale al disconoscimento avvenuto in verbale della sussistenza nel 2005 di un rapporto di lavoro agricolo: ne deriva che certamente la prestazione percepita in relazione a tali periodi è indebita.
Una volta chiarita la natura indebita della percezione, tuttavia, è necessario verificare se la stessa sia ripetibile dall'ente previdenziale.
La prestazione oggetto del presente giudizio ha carattere previdenziale: in particolare si tratta di una prestazione previdenziale di natura non pensionistica. In relazione a tale tipo di disciplina, quindi, in caso di indebito oggettivo si applica la regola generale dettata dall'art. 2033 c.c. Il legislatore, infatti, ha dettato una disciplina speciale solo in relazione agli indebiti previdenziali aventi natura pensionistica, di modo che – avendo tale normativa carattere speciale – non è possibile procedere ad un'applicazione analogica in relazione alle prestazioni che pur avendo natura previdenziale non sono classificabili all'interno della categoria delle pensioni (cfr. Cassazione civile sez. lav., 19/04/2021 n.10274 secondo cui “la disciplina dell'indebito previdenziale di natura non pensionistica va ricercata esclusivamente nell'art. 2033 c.c.”). Ne deriva che il termine di prescrizione per la ripetizione dell'indebito avente natura previdenziale e carattere non pensionistico è quello ordinario decennale.
A tal proposito, parte ricorrente eccepisce il decorso del termine prescrizionale. Tale allegazione è fondata poiché dalla data di liquidazione della prestazione, risalente al 19.07.2006 ed ammessa dallo stesso , alla data -13.06.2024- in cui è stato dallo stesso richiesta la CP_1 CP_1 ripetizione della somma versata, non è stato notificato al ricorrente alcun atto interruttivo della prescrizione che, quindi, è da dichiararsi come avvenuta.
Non rileva, al fine di impedire l'estinzione del diritto per prescrizione, il fatto che in data
26/11/2015 sia stato redatto un verbale ispettivo sulla base del quale, soltanto nel 2024, l' ha CP_1 formalizzato il disconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale e la conseguenziale pretesa di restituzione delle somme indebite: la redazione del verbale non concretizza l'esercizio del diritto riconosciuto all'Istituto dall'art. 2033 c.c. e quindi non può valere come atto interruttivo della prescrizione, anche a causa del fatto che lo stesso non è stato notificato al ricorrente ma soltanto al suo preteso datore di lavoro.
Ne deriva che in assenza di atti interruttivi della prescrizione, le somme versate dall'ente previdenziale sono ormai irripetibili ed il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'irripetibilità per prescrizione delle somme versate a titolo di indennità di disoccupazione agricola per il periodo dal 01/01/2005 al 31/12/2025 e per un importo complessivo di euro 3.643,08;
-condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_3 parte ricorrente, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che si liquidano in euro 1.312,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si comunichi.
Aversa, 20.10.2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 11174/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Pozzuoli alla via Dicearchia, n. 1, presso lo studio dell'avv. Raffaele
LL e dall'avv. Alessandro Di Genova, dai quali è rappresentato e difeso
- ricorrente-
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/09/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo di Controparte_1 accertare come non dovuta la restituzione all' dell'importo di euro 3.643,08 contestato dallo CP_2 stesso a titolo di indebita percezione della disoccupazione agricola corrisposta dal 1.1.2005 al
31.12.2005.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Che, con raccomandata a.r. del 12 marzo 2024, l' comunicava al ricorrente di aver CP_2 corrisposto nei suoi riguardi una liquidazione non dovuta a titolo di disoccupazione agricola per il periodo dal 01/01/2005 al 31/12/2005 e per un importo complessivo di euro 3.643,08; b) Che, il pagamento è stato ritenuto dall' come indebito “a causa della mancata CP_1 iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”.
c) Che, tuttavia, emerge dallo stesso provvedimento impugnato che le somme erogate a titolo di prestazione di disoccupazione agricola e reclamate in restituzione siano state corrisposte nell'anno 2005, mentre la richiesta di ripetizione è stata azionata dall' solo nel mese di CP_1 marzo 2024 e cioè ben oltre la scadenza del termine decennale di prescrizione;
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto di rigettare il ricorso in quanto CP_2 infondato.
Nelle note concesse alle parti in sostituzione dell'udienza del 14 ottobre, parte ricorrente ha chiesto di darsi ragione alle proprie pretese, mentre parte resistente non ha depositato note.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito evidenziate.
È granitico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'onere della prova della debenza della prestazione è a carico della parte che la richiede e che conseguentemente ritiene illegittimo il provvedimento con cui viene chiesta la restituzione delle somme pagate indebitamente.
La Corte di Cassazione ha infatti enunciato il principio secondo cui "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. tra le tantissime Cass. sez unite 4/8/2010 n. 18046 e Cass. lav. 20/01/2011 n. 1228).
Rispetto a tale aspetto, quindi, deve evidenziarsi come alla luce della dialettica processuale sviluppatasi tra le parti, non vi sono dubbi quanto alla sussistenza dell'indebito, dal momento che con la propria costituzione in giudizio l' ha evidenziato che la richiesta avanzata trae origine dal CP_1 disconoscimento del rapporto di lavoro che il signor sosteneva di aver avuto nel 2005, Pt_1 avvenuto a mezzo di verbale ispettivo datato 26/11/2015 (cfr. allegato 5 della comparsa di costituzione dell' , in atti). CP_2
Ebbene, la disoccupazione agricola è una particolare indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Nello specifico,
l'indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che abbiano:
-un'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
-almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
-almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento).
Delineato il quadro normativo di riferimento, si evidenzia che, per la posizione del ricorrente, risulta che è venuto meno il requisito dell'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per l'anno 2005 a seguito della cancellazione dagli stessi conseguenziale al disconoscimento avvenuto in verbale della sussistenza nel 2005 di un rapporto di lavoro agricolo: ne deriva che certamente la prestazione percepita in relazione a tali periodi è indebita.
Una volta chiarita la natura indebita della percezione, tuttavia, è necessario verificare se la stessa sia ripetibile dall'ente previdenziale.
La prestazione oggetto del presente giudizio ha carattere previdenziale: in particolare si tratta di una prestazione previdenziale di natura non pensionistica. In relazione a tale tipo di disciplina, quindi, in caso di indebito oggettivo si applica la regola generale dettata dall'art. 2033 c.c. Il legislatore, infatti, ha dettato una disciplina speciale solo in relazione agli indebiti previdenziali aventi natura pensionistica, di modo che – avendo tale normativa carattere speciale – non è possibile procedere ad un'applicazione analogica in relazione alle prestazioni che pur avendo natura previdenziale non sono classificabili all'interno della categoria delle pensioni (cfr. Cassazione civile sez. lav., 19/04/2021 n.10274 secondo cui “la disciplina dell'indebito previdenziale di natura non pensionistica va ricercata esclusivamente nell'art. 2033 c.c.”). Ne deriva che il termine di prescrizione per la ripetizione dell'indebito avente natura previdenziale e carattere non pensionistico è quello ordinario decennale.
A tal proposito, parte ricorrente eccepisce il decorso del termine prescrizionale. Tale allegazione è fondata poiché dalla data di liquidazione della prestazione, risalente al 19.07.2006 ed ammessa dallo stesso , alla data -13.06.2024- in cui è stato dallo stesso richiesta la CP_1 CP_1 ripetizione della somma versata, non è stato notificato al ricorrente alcun atto interruttivo della prescrizione che, quindi, è da dichiararsi come avvenuta.
Non rileva, al fine di impedire l'estinzione del diritto per prescrizione, il fatto che in data
26/11/2015 sia stato redatto un verbale ispettivo sulla base del quale, soltanto nel 2024, l' ha CP_1 formalizzato il disconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale e la conseguenziale pretesa di restituzione delle somme indebite: la redazione del verbale non concretizza l'esercizio del diritto riconosciuto all'Istituto dall'art. 2033 c.c. e quindi non può valere come atto interruttivo della prescrizione, anche a causa del fatto che lo stesso non è stato notificato al ricorrente ma soltanto al suo preteso datore di lavoro.
Ne deriva che in assenza di atti interruttivi della prescrizione, le somme versate dall'ente previdenziale sono ormai irripetibili ed il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'irripetibilità per prescrizione delle somme versate a titolo di indennità di disoccupazione agricola per il periodo dal 01/01/2005 al 31/12/2025 e per un importo complessivo di euro 3.643,08;
-condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_3 parte ricorrente, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che si liquidano in euro 1.312,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si comunichi.
Aversa, 20.10.2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo