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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 12/06/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3529/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CH PP ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.3529/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EZ RI
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
RA IA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositata in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 febbraio 2025.
pagina1 di 8 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha citato a Parte_1 comparire innanzi all'intestato Tribunale , propria ex coniuge, con la CP_2 quale ha dedotto di avere contratto matrimonio in data 20 luglio 1985. Ha esposto:
- di avere acquistato in costanza di matrimonio la piena proprietà – in misura di ½ ciascuno dei coniugi – dell'appartamento sito in Riano (RM), via 24 Maggio n° 5;
- che il Sig. si è interamente accollato il pagamento delle rate del Pt_1 mutuo a suo tempo chiesto ed ottenuto per l'integrale finanziamento dell'acquisto stesso;
- che in sede di separazione personale dei coniugi, l'immobile de quo venne provvisoriamente assegnato alla moglie, odierna convenuta, quale affidataria dei due figli della coppia, all'epoca minorenni e non autosufficienti economicamente;
- che in data 29/03/2017, è intervenuta, in sede di divorzio giudiziale, sentenza non definitiva, mercè la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
;
[...]
- che nelle more del suddetto procedimento di divorzio, il Tribunale ha, tra l'altro, anche revocato l'assegno di mantenimento a carico del sig. ed in Pt_1 favore sia della moglie che dei due figli della coppia, nel frattempo divenuti economicamente autosufficienti e, soprattutto, allontanatisi definitivamente dalla abitazione de qua;
- che in data 18/05/2021, è intervenuta, a definizione del ridetto giudizio inter partes di divorzio, sentenza del Tribunale di Roma, con la quale è stata definitivamente respinta la domanda di assegnazione dell'immobile da parte della sig.ra , in ragione del fatto che, venuto meno l'affidamento dei figli, CP_1
l'assegnazione del bene non aveva più ragione di essere. Ha dunque agito per ottenere la divisione del bene de quo, onde, tenuto conto della sua indivisibilità in natura, poter conseguire, in via esclusiva, il valore corrispondente alla quota di sua spettanza, nonché per conseguire il pagamento di un'indennità di occupazione, sia pure pro-quota, pari al valore locatizio del bene in oggetto e da corrispondersi per il periodo che va dalla revoca dell'assegnazione della ex casa coniugale alla moglie e sino all'effettivo rilascio dell'immobile medesimo da parte della occupante. In via subordinata ha richiesto ai sensi dell'art. 2041 c.c. che la controparte sia condannata ad indennizzare il sig. in quella misura Parte_1 che risulterà dovuta e pari, quantomeno, al valore locativo dell'immobile oggetto di causa. Si è costituita la convenuta, contestando la circostanza secondo cui il si Pt_1 sarebbe accollato in via esclusiva le rate del contratto di mutuo. Ha esposto che se è vero che il Tribunale di Roma ha revocato l'assegnazione della casa coniugale alla convenuta (nonostante la espressa richiesta di assegnazione alla stessa da parte del ) è pur vero che tale sentenza, n. Pt_1
pagina2 di 8 8616/2021 è stata gravata di appello tuttora pendente dinanzi alla Corte di Appello di Roma - Sez Famiglia, iscritto a ruolo con il n. di R.G. 3707/2021 e con udienza fissata al 12.01.2023 e quindi detta statuizione non può considerarsi efficace dalla pubblicazione della sentenza sul divorzio, così come avviene per gli assegni di mantenimento, dovendo continuare a persistere sino al passaggio in giudicato della sentenza medesima. Ha dunque chiesto il rigetto della domanda intesa ad ottenere la corresponsione di indennità di occupazione dell'immobile, nonché di quella avanzata ai sensi dell'art. 2041 c.c.. Non si è opposta alla domanda di divisione ed alla conseguente nomina di un CTU per la stima del valore dell'immobile e la redazione di un progetto di divisione. Ha rappresentato di avere svolto lavori di ristrutturazione sull'immobile e ha chiesto che le spese sostenute siano imputate alla comunione e/o considerate in prededuzione sul ricavato della vendita ovvero portate in compensazione sulla somma eventualmente dovuta a titolo di conguaglio alla controparte. Ha esposto di essere creditrice di della somma, certa, ed Parte_1 esigibile di € 35.428,24 liquidata dal Tribunale di Roma con la sentenza n.22676/2019 emessa nel procedimento avente ad oggetto l'opposizione ad atto di precetto per il mancato pagamento degli assegni di mantenimento per la moglie ed i figli a decorrere da subito dopo la separazione, ovvero di quella maggiore o minor somma che dovesse essere rideterminata dalla Corte di appello di Roma all'esito del giudizio di impugnazione nel frattempo attivato, oltre interessi, nonché della ulteriore somma di € 9.179,72 dovuta da per il mantenimento dei Parte_1 figli, il cui inadempimento si è protratto dal mese di luglio 2017 ad agosto 2018, data della revoca del provvedimento (importo richiesto con atto di precetto passato per la notifica in data 11.11.2021). Ha dunque sollevato con riferimento a tali somme eccezione di compensazione. All'udienza del 28 febbraio 2022 il Giudice, sulla richiesta delle parti, ha concesso i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. All'esito dell'udienza del 7 settembre 2022 è stato nominato CTU per la valutazione della divisibilità dell'immobile e la redazione di un progetto di divisione, nonché per la quantificazione del valore locativo dell'immobile. Il Giudice ha dunque convocato le parti e formulato, con ordinanza in data 15 febbraio 2024, proposta conciliativa, accettata dalla sola parte attrice e rifiutata dalla parte convenuta. La causa è stata dunque rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 12 febbraio 2025. In quella sede, sulle conclusioni scritte delle parti, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
pagina3 di 8 Tanto premesso, ritiene il Giudice che la domanda di divisione sia improcedibile e che siano fondate, nei limiti che di seguito verranno esposti, la domanda avanzata dalla parte attrice ed intesa alla corresponsione di indennità per l'occupazione senza titolo dell'immobile in comproprietà da parte della convenuta e l'eccezione di compensazione che quest'ultima ha opposto. In ordine alla domanda di divisione, si osserva che quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero non sia prodotta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'inizio della costruzione in epoca anteriore al 10 settembre 1967, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale (così Cass., SSUU 25021/2019). Inoltre, in base all'art. 29 co. 1bis L. 27.02.1985 n. 52, introdotto dall'art. 19, co. 14 L. 78/2010 conv. in L. 122/2010: «
1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari». Nel caso di specie le parti non hanno prodotto né la dichiarazione di conformità urbanistica, ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'inizio della costruzione in epoca anteriore al 10 settembre 1967, né la dichiarazione di conformità catastale oggettiva di cui al riportato art. 29 co. 1bis L. 27.02.1985 n. 52, introdotto dall'art. 19, co. 14 L. 78/2010 conv. in L. 122/2010. La domanda è per questo improcedibile. Risulta d'altra parte dai rilievi del CTU nominato nel corso del giudizio che per l'immobile fosse stata avviata in passato una pratica di condono di cui non si conosce l'esito. Né ha potuto trovare accoglimento la richiesta della parte attrice, che sul punto ha fondatamente lamentato la mancanza di collaborazione della parte convenuta, di consentire “l'accesso in loco e, quindi, il compimento di tutte le operazioni che risultino necessarie al completamento della pratica di condono n° prot. 6118, n° int. 822 SOT 2, del 26/09/1986, di cui alla CTU già depositata in atti”.
pagina4 di 8 A prescindere dal mancato riferimento alle modalità attraverso cui il Giudice avrebbe dovuto consentire l'accesso del CTU presso l'immobile, in assenza, ad esempio, di proposizione di domande cautelari in tal senso ovvero di eventuale richiesta di nomina di amministratore della comunione, considerata d'altra parte la difficile ipotizzabilità nel caso in esame del ricorso alla forza pubblica, si osserva che la richiesta è stata avanzata in modo generico, senza specificazione di quali fossero le “operazioni necessarie a completare la pratica” da porre in essere;
né d'altra parte i tempi del giudizio sono suscettibili di indeterminata dilatazione, dovendo essere salvaguardato il principio della durata ragionevole del processo. Si osserva inoltre il CTU nominato ha rilevato, quanto alla conformità catastale, che “Lo stato dei luoghi non corrisponde alla planimetria catastale esistente, nonché con quanto presente nei fascicoli di parte”. La domanda di divisione deve per tutte le ragioni esposte essere dichiarata improcedibile. Rimane assorbita la domanda della parte convenuta, subordinata all'accoglimento di quella di divisione ed alla individuazione delle quote di conguaglio poste in favore dei condividenti non assegnatari dell'abitazione in comproprietà, intesa a far valere l'intervenuta esecuzione di lavori di ristrutturazione dell'immobile, onde, per l'appunto, ridurre, nel caso in cui la stessa avesse chiesto l'assegnazione dell'immobile, il valore della quota da corrispondere all'ex marito. La parte attrice ha domandato il riconoscimento di una indennità per l'occupazione senza titolo dell'intero immobile da parte della convenuta . CP_3
Si osserva al riguardo che la convenuta è stata assegnataria sin dalla separazione personale dell'immobile, in quanto genitore collocatario della prole. Con ordinanza in data 2.8.2018, resa nell'ambito del giudizio di divorzio, è stata accertata l'indipendenza economica dei figli e revocato l'obbligo del padre di contribuire al loro mantenimento Con la sentenza dichiarativa del divorzio, n. 8616/2021 del Tribunale di Roma, pubbl. il 18/05/2021, è stata respinta la domanda dell'odierna convenuta di assegnazione della casa coniugale. La parte convenuta nei propri scritti ha evidenziato che nella sentenza del Tribunale di Roma si dà atto che fosse stato lo stesso attore ad autorizzare la permanenza della signora nella comune abitazione. Nella sentenza al CP_3 riguardo si legge: “Della circostanza che il ricorrente non si oppone a che la controparte rimanga a vivere nell'immobile in comproprietà si terrà comunque conto ai fini della decisione dell'assegno divorzile”. Ritiene il Giudice che la richiesta della parte attrice di corresponsione di un indennizzo da parte dell'odierna convenuta, in quanto utilizzatrice esclusiva dell'immobile in comproprietà, sia meritevole di accoglimento. Al riguardo occorre richiamare il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in base al quale: “In materia di comunione, il comproprietario di un bene fruttifero che ne abbia goduto per l'intero senza un titolo giustificativo - esclusa l'applicabilità dell'art. 1148 cod. civ., che disciplina il diverso caso della sorte dei frutti naturali o civili percepiti dal possessore di buona fede tenuto a restituire la
pagina5 di 8 cosa al rivendicante - deve corrispondere agli altri, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione "pro quota" del bene comune, i frutti civili, che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere a terzi secondo i correnti prezzi di mercato, possono essere individuati, solo in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione, nei canoni di locazione percepibili per l'immobile” (così Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20394 del 05/09/2013 (Rv. 628074 -
01)). Occorre tuttavia individuare il momento a partire dal quale può considerarsi sussistente l'obbligo di corresponsione dei frutti civili per l'occupazione da parte della odierna parte convenuta dell'immobile oggetto di causa. Osserva il Giudice che nel caso di specie il titolo che può giustificare l'esclusione dell'altro partecipante alla comunione al godimento del bene comune è costituito dal provvedimento di assegnazione della casa coniugale. L'assegnazione può dirsi venuta meno solo per effetto della sentenza del Tribunale di Roma, pubblicata in data 18 maggio 2021, pur se i presupposti sostanziali per ritenere che l'assegnazione dovesse venire meno già ricorrevano all'epoca della ritenuta indipendenza economica dei figli delle parti (ordinanza assunta in data 2.8.2018). Né il fatto che nella sentenza si osservi che l'odierno attore non si fosse opposto, nell'introdurre il giudizio di divorzio, al godimento esclusivo dell'abitazione da parte della ex moglie, può indurre a ritenere che anche dopo la pronuncia della sentenza conclusiva di tale giudizio, che ha per l'appunto respinto la domanda dell'odierna convenuta intesa a mantenere l'assegnazione della casa coniugale, la convenuta beneficiasse di un titolo che ne potesse giustificare il CP_3 godimento esclusivo. Neppure, si osserva ulteriormente, è rilevante che la sentenza di divorzio del Tribunale di Roma sia stata impugnata in sede di appello (con esito peraltro negativo, in base alla produzione documentale della parte attrice) considerata l'efficacia immediatamente esecutiva dei pronunciamenti giudiziari, anche se non definitivi. D'altra parte la questione assume una rilevanza marginale, tenuto conto che dall'epoca dell'instaurazione del presente giudizio (con atto di citazione che risulta notificato in data 30 luglio 2021) l'odierno attore ha chiaramente manifestato la propria contrarietà a che la convenuta godesse in via esclusiva del bene immobile in comproprietà. A decorrere dal 18 maggio 2021 si è dunque ad avviso del Giudice realizzato il presupposto per ritenere che la convenuta sia tenuta alla CP_4 corresponsione in favore dell'attore di un corrispettivo per il Parte_1 godimento dell'immobile. La scelta di assumere come parametro per la quantificazione dei frutti civili da corrispondere al comproprietario non utilizzatore del bene il valore locativo dell'immobile trova conferma in quanto più recentemente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022 (Rv. 666193 -
02), secondo cui: “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento
pagina6 di 8 non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”. Può dunque assumersi come parametro di riferimento il valore locativo dell'immobile individuato dal consulente tecnico nominato nel corso del presente giudizio. Invero non appaiono suscettibili di positiva considerazione i rilievi avanzati dalla parte convenuta ed intesi a contestare le valutazioni operate dal consulente e che trovano fondamento in una pretesa sovrastima delle dimensioni dell'immobile e, in particolare, di quelle del lastrico solare ad uso esclusivo. Osserva al riguardo il Giudice che il CTU ha dato compiutamente conto dei criteri seguiti nella determinazione del parametro che condivisibilmente ha utilizzato, ovvero quello della “superficie convenzionale vendibile”, data dalla superficie lorda più la superficie ponderata delle aree scoperte, individuata nel caso di specie in complessivi euro 148,21 mq. Il CTU ha evidenziato che in tale parametro le superfici scoperte sono comprese solo in misura percentuale (10% nel caso del lastrico solare). Né vi è dubbio, contrariamente a quanto dedotto dalla parte convenuta, che il lastrico solare sia da considerarsi come ad uso esclusivo dell'appartamento oggetto di causa, in quanto, come evidenziato dal consulente, collegato alla sola indicata abitazione, a nulla rilevando, nella presente sede, che lo stesso – come ogni altro lastrico solare – abbia anche una funzione di copertura dell'intero edificio e che come tale le spese per le sue riparazioni e ricostruzioni debbano essere ripartite anche tra i proprietari (nel caso di specie solo uno) dei piani inferiori. D'altra parte, a conferma del fatto che la partecipazione anche di altri condomini alle spese di riparazione e ricostruzione del lastrico solare non esclude l'ipotizzabilità dell'uso esclusivo di un solo condominio, si pone la considerazione che proprio l'art. 1126 c.c., che regola il riparto delle spese di riparazione e ricostruzione del lastrico solare e le pone anche a carico di altri condomini, fa riferimento all'ipotesi del lastrico solare “ad uso esclusivo” di uno di essi. Assumendo pertanto come riferimento un canone locativo mensile del valore indicato dal CTU, ovvero di euro 686,21 e moltiplicando tale importo per le mensilità trascorse dal 18 maggio 2021 ad oggi (ovvero 48 mesi e 24 giorni) si perviene all'importo di euro 33.452,74, che, diviso per due in ragione della quota di comproprietà al 50% detenuta dall'attore, è pari ad euro 16.726,37. La domanda avanzata dalla parte attrice merita pertanto accoglimento negli indicati limiti. Si osserva nondimeno che la parte convenuta ha eccepito in compensazione crediti dalla stessa vantati, per importi superiori, in relazione al mancato pagamento da parte dell'attore di somme dovute a titolo di mantenimento. Si tratta in particolare del credito, certo, liquido ed esigibile in quanto accertato giudizialmente, pari alla somma di € 35.428,24 liquidata dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 22676/2019 (cfr. doc n. 33 di parte convenuta) emessa nel procedimento avente ad oggetto l'opposizione ad atto di precetto per il mancato pagina7 di 8 pagamento degli assegni di mantenimento per la moglie ed i figli a decorrere da subito dopo la separazione, oltre interessi. La parte convenuta ha inoltre eccepito in compensazione l'ulteriore credito pari alla somma di € 9.179,72 dovuta da per il mantenimento dei figli in Parte_1 relazione al periodo dal mese di luglio 2017 al mese di agosto 2018, data della revoca del provvedimento. Sennonché il richiamato atto di precetto (presente quale allegato n. 34 della comparsa di risposta e poi non ridepositato) è illeggibile. In ogni caso la pretesa creditoria avanzata dalla parte attrice nei riguardi di quella convenuta è efficacemente neutralizzata dall'eccezione di compensazione spiegata con riferimento al primo dei crediti indicati. Deve quindi in accoglimento dell'eccezione di compensazione sollevata dalla parte convenuta essere dichiarata l'estinzione per la quantità corrispondente del credito che in questa sede è stato riconosciuto in favore della parte attrice. La reciprocità della soccombenza tra le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite. Le spese di CTU sono già state liquidate nel corso del giudizio e sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone:
- dichiara improcedibile la domanda di divisione;
- accerta la sussistenza del diritto della parte attrice di vedersi riconosciuti dalla parte convenuta i frutti civili per l'uso esclusivo del bene immobile in comproprietà dalla data del 18 maggio 2021, quantificati all'attualità nell'importo di euro 16.726,37, oltre interessi come per legge sino al dì del soddisfo;
- in accoglimento dell'eccezione di compensazione sollevata dalla parte convenuta con riferimento al credito riconosciuto nei riguardi dell'attore per l'importo di euro 35.428,24 dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 22676/2019, dichiara estinto per compensazione, per la quantità corrispondente, il credito riconosciuto in questa sede in favore della parte attrice;
- compensa interamente le spese di lite. Spese di CTU a carico di entrambe le parti in solido tra loro;
- manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 11 giugno 2025
il Giudice
CH PP
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CH PP ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.3529/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EZ RI
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
RA IA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositata in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 febbraio 2025.
pagina1 di 8 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha citato a Parte_1 comparire innanzi all'intestato Tribunale , propria ex coniuge, con la CP_2 quale ha dedotto di avere contratto matrimonio in data 20 luglio 1985. Ha esposto:
- di avere acquistato in costanza di matrimonio la piena proprietà – in misura di ½ ciascuno dei coniugi – dell'appartamento sito in Riano (RM), via 24 Maggio n° 5;
- che il Sig. si è interamente accollato il pagamento delle rate del Pt_1 mutuo a suo tempo chiesto ed ottenuto per l'integrale finanziamento dell'acquisto stesso;
- che in sede di separazione personale dei coniugi, l'immobile de quo venne provvisoriamente assegnato alla moglie, odierna convenuta, quale affidataria dei due figli della coppia, all'epoca minorenni e non autosufficienti economicamente;
- che in data 29/03/2017, è intervenuta, in sede di divorzio giudiziale, sentenza non definitiva, mercè la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
;
[...]
- che nelle more del suddetto procedimento di divorzio, il Tribunale ha, tra l'altro, anche revocato l'assegno di mantenimento a carico del sig. ed in Pt_1 favore sia della moglie che dei due figli della coppia, nel frattempo divenuti economicamente autosufficienti e, soprattutto, allontanatisi definitivamente dalla abitazione de qua;
- che in data 18/05/2021, è intervenuta, a definizione del ridetto giudizio inter partes di divorzio, sentenza del Tribunale di Roma, con la quale è stata definitivamente respinta la domanda di assegnazione dell'immobile da parte della sig.ra , in ragione del fatto che, venuto meno l'affidamento dei figli, CP_1
l'assegnazione del bene non aveva più ragione di essere. Ha dunque agito per ottenere la divisione del bene de quo, onde, tenuto conto della sua indivisibilità in natura, poter conseguire, in via esclusiva, il valore corrispondente alla quota di sua spettanza, nonché per conseguire il pagamento di un'indennità di occupazione, sia pure pro-quota, pari al valore locatizio del bene in oggetto e da corrispondersi per il periodo che va dalla revoca dell'assegnazione della ex casa coniugale alla moglie e sino all'effettivo rilascio dell'immobile medesimo da parte della occupante. In via subordinata ha richiesto ai sensi dell'art. 2041 c.c. che la controparte sia condannata ad indennizzare il sig. in quella misura Parte_1 che risulterà dovuta e pari, quantomeno, al valore locativo dell'immobile oggetto di causa. Si è costituita la convenuta, contestando la circostanza secondo cui il si Pt_1 sarebbe accollato in via esclusiva le rate del contratto di mutuo. Ha esposto che se è vero che il Tribunale di Roma ha revocato l'assegnazione della casa coniugale alla convenuta (nonostante la espressa richiesta di assegnazione alla stessa da parte del ) è pur vero che tale sentenza, n. Pt_1
pagina2 di 8 8616/2021 è stata gravata di appello tuttora pendente dinanzi alla Corte di Appello di Roma - Sez Famiglia, iscritto a ruolo con il n. di R.G. 3707/2021 e con udienza fissata al 12.01.2023 e quindi detta statuizione non può considerarsi efficace dalla pubblicazione della sentenza sul divorzio, così come avviene per gli assegni di mantenimento, dovendo continuare a persistere sino al passaggio in giudicato della sentenza medesima. Ha dunque chiesto il rigetto della domanda intesa ad ottenere la corresponsione di indennità di occupazione dell'immobile, nonché di quella avanzata ai sensi dell'art. 2041 c.c.. Non si è opposta alla domanda di divisione ed alla conseguente nomina di un CTU per la stima del valore dell'immobile e la redazione di un progetto di divisione. Ha rappresentato di avere svolto lavori di ristrutturazione sull'immobile e ha chiesto che le spese sostenute siano imputate alla comunione e/o considerate in prededuzione sul ricavato della vendita ovvero portate in compensazione sulla somma eventualmente dovuta a titolo di conguaglio alla controparte. Ha esposto di essere creditrice di della somma, certa, ed Parte_1 esigibile di € 35.428,24 liquidata dal Tribunale di Roma con la sentenza n.22676/2019 emessa nel procedimento avente ad oggetto l'opposizione ad atto di precetto per il mancato pagamento degli assegni di mantenimento per la moglie ed i figli a decorrere da subito dopo la separazione, ovvero di quella maggiore o minor somma che dovesse essere rideterminata dalla Corte di appello di Roma all'esito del giudizio di impugnazione nel frattempo attivato, oltre interessi, nonché della ulteriore somma di € 9.179,72 dovuta da per il mantenimento dei Parte_1 figli, il cui inadempimento si è protratto dal mese di luglio 2017 ad agosto 2018, data della revoca del provvedimento (importo richiesto con atto di precetto passato per la notifica in data 11.11.2021). Ha dunque sollevato con riferimento a tali somme eccezione di compensazione. All'udienza del 28 febbraio 2022 il Giudice, sulla richiesta delle parti, ha concesso i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. All'esito dell'udienza del 7 settembre 2022 è stato nominato CTU per la valutazione della divisibilità dell'immobile e la redazione di un progetto di divisione, nonché per la quantificazione del valore locativo dell'immobile. Il Giudice ha dunque convocato le parti e formulato, con ordinanza in data 15 febbraio 2024, proposta conciliativa, accettata dalla sola parte attrice e rifiutata dalla parte convenuta. La causa è stata dunque rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 12 febbraio 2025. In quella sede, sulle conclusioni scritte delle parti, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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pagina3 di 8 Tanto premesso, ritiene il Giudice che la domanda di divisione sia improcedibile e che siano fondate, nei limiti che di seguito verranno esposti, la domanda avanzata dalla parte attrice ed intesa alla corresponsione di indennità per l'occupazione senza titolo dell'immobile in comproprietà da parte della convenuta e l'eccezione di compensazione che quest'ultima ha opposto. In ordine alla domanda di divisione, si osserva che quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero non sia prodotta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'inizio della costruzione in epoca anteriore al 10 settembre 1967, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale (così Cass., SSUU 25021/2019). Inoltre, in base all'art. 29 co. 1bis L. 27.02.1985 n. 52, introdotto dall'art. 19, co. 14 L. 78/2010 conv. in L. 122/2010: «
1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari». Nel caso di specie le parti non hanno prodotto né la dichiarazione di conformità urbanistica, ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'inizio della costruzione in epoca anteriore al 10 settembre 1967, né la dichiarazione di conformità catastale oggettiva di cui al riportato art. 29 co. 1bis L. 27.02.1985 n. 52, introdotto dall'art. 19, co. 14 L. 78/2010 conv. in L. 122/2010. La domanda è per questo improcedibile. Risulta d'altra parte dai rilievi del CTU nominato nel corso del giudizio che per l'immobile fosse stata avviata in passato una pratica di condono di cui non si conosce l'esito. Né ha potuto trovare accoglimento la richiesta della parte attrice, che sul punto ha fondatamente lamentato la mancanza di collaborazione della parte convenuta, di consentire “l'accesso in loco e, quindi, il compimento di tutte le operazioni che risultino necessarie al completamento della pratica di condono n° prot. 6118, n° int. 822 SOT 2, del 26/09/1986, di cui alla CTU già depositata in atti”.
pagina4 di 8 A prescindere dal mancato riferimento alle modalità attraverso cui il Giudice avrebbe dovuto consentire l'accesso del CTU presso l'immobile, in assenza, ad esempio, di proposizione di domande cautelari in tal senso ovvero di eventuale richiesta di nomina di amministratore della comunione, considerata d'altra parte la difficile ipotizzabilità nel caso in esame del ricorso alla forza pubblica, si osserva che la richiesta è stata avanzata in modo generico, senza specificazione di quali fossero le “operazioni necessarie a completare la pratica” da porre in essere;
né d'altra parte i tempi del giudizio sono suscettibili di indeterminata dilatazione, dovendo essere salvaguardato il principio della durata ragionevole del processo. Si osserva inoltre il CTU nominato ha rilevato, quanto alla conformità catastale, che “Lo stato dei luoghi non corrisponde alla planimetria catastale esistente, nonché con quanto presente nei fascicoli di parte”. La domanda di divisione deve per tutte le ragioni esposte essere dichiarata improcedibile. Rimane assorbita la domanda della parte convenuta, subordinata all'accoglimento di quella di divisione ed alla individuazione delle quote di conguaglio poste in favore dei condividenti non assegnatari dell'abitazione in comproprietà, intesa a far valere l'intervenuta esecuzione di lavori di ristrutturazione dell'immobile, onde, per l'appunto, ridurre, nel caso in cui la stessa avesse chiesto l'assegnazione dell'immobile, il valore della quota da corrispondere all'ex marito. La parte attrice ha domandato il riconoscimento di una indennità per l'occupazione senza titolo dell'intero immobile da parte della convenuta . CP_3
Si osserva al riguardo che la convenuta è stata assegnataria sin dalla separazione personale dell'immobile, in quanto genitore collocatario della prole. Con ordinanza in data 2.8.2018, resa nell'ambito del giudizio di divorzio, è stata accertata l'indipendenza economica dei figli e revocato l'obbligo del padre di contribuire al loro mantenimento Con la sentenza dichiarativa del divorzio, n. 8616/2021 del Tribunale di Roma, pubbl. il 18/05/2021, è stata respinta la domanda dell'odierna convenuta di assegnazione della casa coniugale. La parte convenuta nei propri scritti ha evidenziato che nella sentenza del Tribunale di Roma si dà atto che fosse stato lo stesso attore ad autorizzare la permanenza della signora nella comune abitazione. Nella sentenza al CP_3 riguardo si legge: “Della circostanza che il ricorrente non si oppone a che la controparte rimanga a vivere nell'immobile in comproprietà si terrà comunque conto ai fini della decisione dell'assegno divorzile”. Ritiene il Giudice che la richiesta della parte attrice di corresponsione di un indennizzo da parte dell'odierna convenuta, in quanto utilizzatrice esclusiva dell'immobile in comproprietà, sia meritevole di accoglimento. Al riguardo occorre richiamare il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in base al quale: “In materia di comunione, il comproprietario di un bene fruttifero che ne abbia goduto per l'intero senza un titolo giustificativo - esclusa l'applicabilità dell'art. 1148 cod. civ., che disciplina il diverso caso della sorte dei frutti naturali o civili percepiti dal possessore di buona fede tenuto a restituire la
pagina5 di 8 cosa al rivendicante - deve corrispondere agli altri, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione "pro quota" del bene comune, i frutti civili, che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere a terzi secondo i correnti prezzi di mercato, possono essere individuati, solo in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione, nei canoni di locazione percepibili per l'immobile” (così Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20394 del 05/09/2013 (Rv. 628074 -
01)). Occorre tuttavia individuare il momento a partire dal quale può considerarsi sussistente l'obbligo di corresponsione dei frutti civili per l'occupazione da parte della odierna parte convenuta dell'immobile oggetto di causa. Osserva il Giudice che nel caso di specie il titolo che può giustificare l'esclusione dell'altro partecipante alla comunione al godimento del bene comune è costituito dal provvedimento di assegnazione della casa coniugale. L'assegnazione può dirsi venuta meno solo per effetto della sentenza del Tribunale di Roma, pubblicata in data 18 maggio 2021, pur se i presupposti sostanziali per ritenere che l'assegnazione dovesse venire meno già ricorrevano all'epoca della ritenuta indipendenza economica dei figli delle parti (ordinanza assunta in data 2.8.2018). Né il fatto che nella sentenza si osservi che l'odierno attore non si fosse opposto, nell'introdurre il giudizio di divorzio, al godimento esclusivo dell'abitazione da parte della ex moglie, può indurre a ritenere che anche dopo la pronuncia della sentenza conclusiva di tale giudizio, che ha per l'appunto respinto la domanda dell'odierna convenuta intesa a mantenere l'assegnazione della casa coniugale, la convenuta beneficiasse di un titolo che ne potesse giustificare il CP_3 godimento esclusivo. Neppure, si osserva ulteriormente, è rilevante che la sentenza di divorzio del Tribunale di Roma sia stata impugnata in sede di appello (con esito peraltro negativo, in base alla produzione documentale della parte attrice) considerata l'efficacia immediatamente esecutiva dei pronunciamenti giudiziari, anche se non definitivi. D'altra parte la questione assume una rilevanza marginale, tenuto conto che dall'epoca dell'instaurazione del presente giudizio (con atto di citazione che risulta notificato in data 30 luglio 2021) l'odierno attore ha chiaramente manifestato la propria contrarietà a che la convenuta godesse in via esclusiva del bene immobile in comproprietà. A decorrere dal 18 maggio 2021 si è dunque ad avviso del Giudice realizzato il presupposto per ritenere che la convenuta sia tenuta alla CP_4 corresponsione in favore dell'attore di un corrispettivo per il Parte_1 godimento dell'immobile. La scelta di assumere come parametro per la quantificazione dei frutti civili da corrispondere al comproprietario non utilizzatore del bene il valore locativo dell'immobile trova conferma in quanto più recentemente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022 (Rv. 666193 -
02), secondo cui: “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento
pagina6 di 8 non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”. Può dunque assumersi come parametro di riferimento il valore locativo dell'immobile individuato dal consulente tecnico nominato nel corso del presente giudizio. Invero non appaiono suscettibili di positiva considerazione i rilievi avanzati dalla parte convenuta ed intesi a contestare le valutazioni operate dal consulente e che trovano fondamento in una pretesa sovrastima delle dimensioni dell'immobile e, in particolare, di quelle del lastrico solare ad uso esclusivo. Osserva al riguardo il Giudice che il CTU ha dato compiutamente conto dei criteri seguiti nella determinazione del parametro che condivisibilmente ha utilizzato, ovvero quello della “superficie convenzionale vendibile”, data dalla superficie lorda più la superficie ponderata delle aree scoperte, individuata nel caso di specie in complessivi euro 148,21 mq. Il CTU ha evidenziato che in tale parametro le superfici scoperte sono comprese solo in misura percentuale (10% nel caso del lastrico solare). Né vi è dubbio, contrariamente a quanto dedotto dalla parte convenuta, che il lastrico solare sia da considerarsi come ad uso esclusivo dell'appartamento oggetto di causa, in quanto, come evidenziato dal consulente, collegato alla sola indicata abitazione, a nulla rilevando, nella presente sede, che lo stesso – come ogni altro lastrico solare – abbia anche una funzione di copertura dell'intero edificio e che come tale le spese per le sue riparazioni e ricostruzioni debbano essere ripartite anche tra i proprietari (nel caso di specie solo uno) dei piani inferiori. D'altra parte, a conferma del fatto che la partecipazione anche di altri condomini alle spese di riparazione e ricostruzione del lastrico solare non esclude l'ipotizzabilità dell'uso esclusivo di un solo condominio, si pone la considerazione che proprio l'art. 1126 c.c., che regola il riparto delle spese di riparazione e ricostruzione del lastrico solare e le pone anche a carico di altri condomini, fa riferimento all'ipotesi del lastrico solare “ad uso esclusivo” di uno di essi. Assumendo pertanto come riferimento un canone locativo mensile del valore indicato dal CTU, ovvero di euro 686,21 e moltiplicando tale importo per le mensilità trascorse dal 18 maggio 2021 ad oggi (ovvero 48 mesi e 24 giorni) si perviene all'importo di euro 33.452,74, che, diviso per due in ragione della quota di comproprietà al 50% detenuta dall'attore, è pari ad euro 16.726,37. La domanda avanzata dalla parte attrice merita pertanto accoglimento negli indicati limiti. Si osserva nondimeno che la parte convenuta ha eccepito in compensazione crediti dalla stessa vantati, per importi superiori, in relazione al mancato pagamento da parte dell'attore di somme dovute a titolo di mantenimento. Si tratta in particolare del credito, certo, liquido ed esigibile in quanto accertato giudizialmente, pari alla somma di € 35.428,24 liquidata dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 22676/2019 (cfr. doc n. 33 di parte convenuta) emessa nel procedimento avente ad oggetto l'opposizione ad atto di precetto per il mancato pagina7 di 8 pagamento degli assegni di mantenimento per la moglie ed i figli a decorrere da subito dopo la separazione, oltre interessi. La parte convenuta ha inoltre eccepito in compensazione l'ulteriore credito pari alla somma di € 9.179,72 dovuta da per il mantenimento dei figli in Parte_1 relazione al periodo dal mese di luglio 2017 al mese di agosto 2018, data della revoca del provvedimento. Sennonché il richiamato atto di precetto (presente quale allegato n. 34 della comparsa di risposta e poi non ridepositato) è illeggibile. In ogni caso la pretesa creditoria avanzata dalla parte attrice nei riguardi di quella convenuta è efficacemente neutralizzata dall'eccezione di compensazione spiegata con riferimento al primo dei crediti indicati. Deve quindi in accoglimento dell'eccezione di compensazione sollevata dalla parte convenuta essere dichiarata l'estinzione per la quantità corrispondente del credito che in questa sede è stato riconosciuto in favore della parte attrice. La reciprocità della soccombenza tra le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite. Le spese di CTU sono già state liquidate nel corso del giudizio e sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone:
- dichiara improcedibile la domanda di divisione;
- accerta la sussistenza del diritto della parte attrice di vedersi riconosciuti dalla parte convenuta i frutti civili per l'uso esclusivo del bene immobile in comproprietà dalla data del 18 maggio 2021, quantificati all'attualità nell'importo di euro 16.726,37, oltre interessi come per legge sino al dì del soddisfo;
- in accoglimento dell'eccezione di compensazione sollevata dalla parte convenuta con riferimento al credito riconosciuto nei riguardi dell'attore per l'importo di euro 35.428,24 dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 22676/2019, dichiara estinto per compensazione, per la quantità corrispondente, il credito riconosciuto in questa sede in favore della parte attrice;
- compensa interamente le spese di lite. Spese di CTU a carico di entrambe le parti in solido tra loro;
- manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 11 giugno 2025
il Giudice
CH PP
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