Sentenza 26 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 26/06/2023, n. 3801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3801 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2023
N. 03801/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00739/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 739 del 2020, proposto da
FF CI, rappresentato e difeso dall'avvocato FF Affuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Amedeo Pisanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) Dell’ordinanza Reg. Gen. 196 del 09.12.2019, prot. n 86552/USCITA registrata il 10.12.2019, notificata il 16.12.2019, avente ad oggetto “Ingiunzione di Demolizione Art. 31 del DPR 380/01 per opere abusive realizzate alla Via Cigliano Alt. Civ. 55” con la quale s’ingiunge di provvedere alla demolizione a propria cura e spese e nel rispetto delle leggi vigenti, delle opere abusive e di qualsiasi altra opera abusivamente realizzata in Via Cigliano n. 50, nel termine di 90 giorni dalla notifica della presente ingiunzione;
B) Dell’avviso che, in caso di accertata inottemperanza, si procederà alla acquisizione delle opere realizzate e dell’area di sedime, al patrimonio del Comune e si procederà all’adozione degli ulteriori provvedimenti previsti dal DPR 380/01, art. 31 ed alla irrogazione della sanzione pecuniaria pari a euro 20.000,00 prevista dal comma 4 bis dell’art. 27 DPR 380/2001 essendo opere abusive su aree di cui al comma 2 dell’art. 27 DPR 380/01 e di una sanzione pecuniaria pari a euro 20.000,00 prevista dal comma 4 bis dell’art. 27 DPR 380/2001 essendo opere abusive su aree di cui al comma 2 dell’art. 27 DPR 380/01;
C) Di ogni altro atto connesso, preordinato, conseguente e in ogni modo collegato, comprese le relazioni tecniche redatte dal personale del Comando VV.UU. del Comune di Pozzuoli, poste a fondamento della stessa ordinanza impugnata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 4 maggio 2023, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp att. c.p.a., la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’ordinanza Reg. Gen. 196 del 09.12.2019, notificata il 16.12.2019, il Comune di Pozzuoli ingiungeva al ricorrente la demolizione delle seguenti opere edilizie, eseguite abusivamente alla Via Cigliano n. 50, in zona dichiarata, con D.M. del 12.09.1957, di notevole interesse pubblico:
A) Un muro di contenimento realizzato con blocchi di lapil cemento a ridosso di un terrapieno, le cui dimensioni risultano di mt. 14,00 circa x mt. 2,00 di altezza;
B) Un manufatto di mq. 70 circa, completo in ogni opera, arredato e abitato. Tale manufatto risulta sequestrato in data 12.02.2010 e dissequestrato in data 26.07.2016;
C) Antistante al manufatto risulta realizzato un terrazzino di circa 60,00 mq., pavimentato in parte in piastrelle e la restante parte in cls;
D) L’area viene delimitata in parte con un piccolo muretto in tufo di mt. 7,00 circa.
Il ricorrente ha impugnato la suindicata ordinanza deducendo che il comodo rurale era stato costruito, allorquando non era prevista alcuna autorizzazione edilizia, soprattutto per le opere destinate a servizio di un fondo agricolo, posto lontano dal centro urbano; il ricorrente si era limitato alla conservazione del vecchio manufatto rurale, nel rispetto assoluto dello stato dei luoghi e senza realizzare alcuna trasformazione urbanisticamente rilevante del territorio. Il provvedimento gravato era anche viziato da difetto di motivazione, in quanto il Comune non aveva in alcun modo appurato la compatibilità delle opere sanzionate con i valori paesaggistici da tutelare né la possibilità d’eventuale sanatoria. Le opere contestate, in ogni caso, non arrecavano alcun danno, né aggravavano il carico urbanistico, erano conformi allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Pozzuoli e al P.T.P.; erano, inoltre, preesistenti all’anno 1967 e ancora oggi si presentavano con le stesse dimensioni e prospetti di allora. Il muro di contenimento, in particolare, era previsto e regolato dall’art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017, di cui all’allegato “A” punto A 13: “interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno ... che non interessino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, ...” ed eseguibile con una semplice SCIA. Il Comune intimato, ancora, avrebbe dovuto sospendere il provvedimento di ripristino delle opere in questione, in pendenza dell’istanza di accertamento ex art. 36 DPR 380/01, presentata dal ricorrente. Era stata, infine, omessa la comunicazione di avvio del procedimento.
Si è costituito in giudizio il Comune di Pozzuoli insistendo per il rigetto del gravame. Pervenuta alla udienza pubblica di smaltimento del 4 maggio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato per le considerazioni che seguono.
In data 24/08/2019 il Corpo di Polizia Locale del Comune di Pozzuoli effettuava sopralluogo in via Cigliano n. 55 presso la proprietà del sig. FF CI, ove costatava la realizzazione delle opere innanzi descritte; il manufatto rurale, in particolare, risultava completo di ogni opera ed arredato, come si evince dalle foto allegate al verbale e, come dichiarato dal sig. FF CI agli accertatori, abitato unitamente al suo nucleo familiare (cfr. all. n. 2 alla memoria difensiva del Comune). Il Comune di Pozzuoli ordinava, quindi, la demolizione delle suindicate opere edilizie, siccome realizzate in assenza di titolo abilitativo.
Con il primo motivo di ricorso, controparte denuncia la violazione dell’art. 3, comma 1, lett. b) del d.p.r. n. 380/2001, del giusto procedimento, l’eccesso di potere per omessa ponderazione della situazione contemplata, per difetto d’istruttoria, dei presupposti e di motivazione, travisamento, manifesta ingiustizia sussumendo la non necessità del titolo abilitativo e facendo rientrare gli interventi eseguiti nell’ambito di mere opere di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, soggette solo a SCIA e non determinanti una trasformazione urbanisticamente rilevante del territorio. Il ricorrente insiste, inoltre, sulla vetustà del comodo rurale che sarebbe stato costruito, allorquando non era prevista alcuna autorizzazione edilizia.
Il motivo non merita accoglimento, atteso che il ricorrente non ha fornito alcuna prova, circa l’effettiva epoca di realizzazione degli abusi contestati; al contrario, dagli accertamenti eseguiti dagli uffici comunali con rilevazioni satellitari tratte da Google Earth, alla data del 13/09/2007 (cfr. all. n. 8 alla memoria difensiva del Comune) è risultato presente un piccolo manufatto, di modeste dimensioni, mentre da un rilievo aerofotogrammetrico dell’anno 1983 (cfr. all. n. 9) non compare alcuna costruzione, a comprova che l’opera non solo non può essere datata ante 1967, ma è sicuramente successiva almeno al 1983. A quanto sopra deve aggiungersi che, da rilevazione satellitare del 19/06/2013, l’immobile risulta, per di più, vistosamente ampliato e trasformato (cfr. all. n. 10); lo stesso proprietario, del resto, nella perizia tecnica allegata al ricorso, ammette di averlo ampliato (all. 7 al ricorso). Si è trattato, nella specie, quindi, in un rilevante ampliamento rispetto alla struttura originaria, realizzata dopo il 1983 (da 40 a 70 mq), che non poteva certamente essere ricondotto né nell’alveo dell’art. 3, co. 1, lett. b) del d.p.r. 380/01, né del successivo art. 3bis.
Col secondo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la violazione del d.p.r. 380/01, dell’art. 6, comma 1, lett. c) del d.p.r. 380/01, del d.lgs. 42/04. Eccesso di potere, violazione dell’art. 1, comma 275, della l. n. 244/200», perché gli interventi eseguiti rientrerebbero in quelli per i quali non è richiesto titolo abilitativo e comunque non lederebbero l’oggetto della tutela ambientale del sito ove sono stati realizzati. In tale prospettiva, il Comune avrebbe omesso di verificare la compatibilità
degli interventi, difettando il provvedimento demolitorio, sotto tale profilo, di adeguata istruttoria e motivazione. Con il terzo motivo di ricorso, invece, il ricorrente sostiene che il muro di contenimento di 14 mt. ed il muretto di tufo di 7 mt. sarebbero sempre esistiti e sarebbero stati solo migliorati.
Il motivo è del tutto infondato. Come già rilevato, il ricorrente ha ampliato l’originario manufatto rurale, destinandolo a civile abitazione; ha, poi, realizzato un muro di contenimento di 14 mt., un terrazzino di 60 mq. e un muretto in tufo di 7 m. Occorre, altresì, precisare che l’intero territorio del Comune di Pozzuoli è stato dichiarato di notevole interesse pubblico ex d.m. del 12/09/1957. L’area ove insiste l’abuso ricade, pertanto, in base al P.R.G.: a) in zona B5_3 «residenziale satura recente interna o contigua ad emergenze naturalistiche e paesistiche o a zone di elevato pregio ambientale. Manutenzione e restauro ambientale», la cui regolamentazione è dettata dall’art. 24 delle norme di attuazione del piano e non consente il tipo di intervento realizzato dal ricorrente; b) in base al P.T.P. in zona P.I. «Protezione integrale», il cui art. 11 delle norme di attuazione prevede il divieto di «qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti».
Correttamente, quindi, si legge nell’ordinanza impugnata «che gli interventi che comportano ampliamenti di volume degli immobili non sono assentibili quindi ai sensi dell’art. 36 e 37 del Testo Unico e non per niente configurabili in alcune delle ipotesi di condono, considerato che le opere realizzate non appaiono neanche astrattamente condonabili, poiché opere non conformi alle norme urbanistiche vigenti», avendo il Comune motivato la gravata sanzione demolitoria non soltanto con riferimento alla mancanza di titoli abilitativi ma vista anche l’incompatibilità dei manufatti con i vincoli ambientali di riferimento.
Del resto, nel caso che ci occupa, né il muro di contenimento di 14 mt., né il terrazzino di 60 mq. ed il muretto di 7 mt. potevano qualificarsi, per natura e dimensioni, quali manufatti meramente pertinenziali.
La valutazione dell’abuso edilizio presuppone, inoltre, una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, dovendosi valutare l’insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio e non il singolo intervento. Non è dato, infatti, scomporne una parte, per negare l’assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante, bensì dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni. L’opera edilizia abusiva va, dunque, identificata con riferimento all’immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi, avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato. Ed inoltre, la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comprende non le sole attività di edificazione, ma anche quelle consistenti nella modificazione rilevante e duratura dello stato del territorio e nell'alterazione della conformazione del suolo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1/04/2019, n. 221).
Non è, ancora, rilevante la predicata natura tecnica o pertinenziale di alcuni abusi, trattandosi di interventi sicuramente idonei ad incidere sul bene paesaggistico, in quanto comportanti una trasformazione del territorio (Cons. Stato, Sez. VI, 15/11/2021, n. 7584).
La realizzazione di un muro di contenimento necessita, quindi, del previo rilascio del permesso di costruire, delineandosi tra gli interventi di “nuova costruzione” (non ha natura pertinenziale) che non può considerarsi come un intervento di restauro e risanamento conservativo. “Il muro di cinta o di contenimento è struttura che - differenziandosi dalla semplice recinzione, la quale ha caratteristiche tipologiche di minima entità al fine della mera delimitazione della proprietà - non ha natura pertinenziale, in quanto opera dotata di specificità ed autonomia soprattutto in relazione alla funzione assolta, consistente nel sostenere il terreno al fine di evitarne movimenti franosi in caso di dislivello, originario o incrementato” (Cons Stato, sez. VI, 8/10/2019 n. 212).
Con il quarto motivo, il ricorrente deduce di aver presentato una istanza di sanatoria, che avrebbe paralizzato l’esercizio del potere sanzionatorio, da parte del Comune; l’assunto, tuttavia, non è in alcun modo dimostrato. Deduce, da ultimo, il difetto di motivazione del provvedimento impugnato e la violazione dell’art 7 della legge n. 214/90.
Sul punto, giova soggiungere che non è configurabile il lamentato di difetto di motivazione del provvedimento impugnato, atteso che il medesimo è sufficientemente motivato con l’individuazione delle opere contestate e delle ragioni della loro illiceità (ex plurimis Cons. Stato, Sez. VI, 13/1/2022, n. 251). Con riferimento alla censura concernente la violazione dell’art 7 della legge n. 241/90, si rileva, infine, che, per giurisprudenza costante, che la comunicazione di avvio del procedimento deve ritenersi superflua ai fini dell’adozione degli atti di repressione degli illeciti edilizi, trattandosi di atti espressione di attività vincolata sulla base del carattere abusivo delle opere realizzate ((ex multis, Cons Stato, sez. IV, 27/05/2019, n. 3432; sez. II, 20/05/2019, n. 3208; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 1/03/ 2021 n. 1305).
Le considerazioni che precedono giustificano, quindi, il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Pozzuoli che liquida in euro 1500,00 oltre accessori di legge con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2023. tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp att. c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rita Luce | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO