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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/12/2025, n. 2438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2438 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata, ad esito dell'udienza del 6.11.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.;
Lette le note di udienza depositate dalle parti;
Ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 3920/2023 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...]5 (c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Cimino (c.f. C.F._1
p.e.c.: presso il cui studio in C.F._2 Email_1
Messina Via Sacro Cuore di Gesù n. 25 (Tel 3497041208 - Fax 1782718283) è domiciliato, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
con sede legale in Roma, Lungotevere Arnaldo Da Brescia 4,
[...] codice fiscale e partita iva in persona del Presidente P.IVA_1 P.IVA_2 CP_2
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia
[...]
NT ( ), con studio in Palermo via Giuseppe Puglisi C.F._3
Bertolino n. 21, ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale al seguente indirizzo: giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE OGGETTO: Altre ipotesi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso depositato in data 30.12.2023, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 216/2023 emesso il 2.11.2023, dal
Tribunale di Patti-Sez. Lavoro, con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore della la Parte_2 somma complessiva di € 121.355,26 per sorte capitale a titolo di contributi dal 2002 al
2021 oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché spese di procedimento monitorio liquidate in complessivi € 21,50 per spese e di euro 1.850,00 per compensi professionali oltre spese generali iva e cpa.
In via preliminare, rilevava l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi soggettivi e integrativi vantati e di non avere mai ricevuto alcun atto interruttivo della prescrizione.
Nel merito, riteneva non dovuto il contributo richiesto, rilevando di avere cessato di svolgere l'attività di geometra il 31/12/2001.
Pertanto, chiedeva la revoca del decreto opposto.
si Parte_2 costituiva in giudizio con memoria del 10.10.2024, sostenendo l'infondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
Indi, la causa veniva posta in decisione all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare parzialmente fondato tenuto conto delle seguenti considerazioni.
L'opponente sostiene di non essere tenuto al pagamento degli oneri contributivi, richiesti con il decreto opposto, avendo cessato l'attività di geometra il 31.12.2001, allegando di avere chiuso la partita iva il 31.12.2001, come da stampa di un riepilogo della situazione anagrafica presso l'Agenzia delle Entrate.
A tal proposito, giova rammentare che la privatizzazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza inseriti nell'allegato A al D.Lgs. 30.6.1994, n. 509 ha inciso anche sulla disciplina del rapporto previdenziale, atteso che gli enti si sono visti
Pag. 2 di 12 attribuire poteri autonomi (anche se pur sempre sottoposti alla vigilanza ministeriale e della Corte dei Conti).
Tale regime ha sostanzialmente delegificato il regime del corrispondente rapporto contributivo e previdenziale, così incidendo anche sulla perdurante rilevanza di previgenti disposizioni di legge (cfr. Corte cost. 5.2.1999, n. 15; Cass. 16.11.2009, n.
24202).
In tale prospettiva, il citato decreto legislativo del 1994 all'art. 1 ha definito i limiti di tale autonomia degli enti in tema di costituzione del rapporto previdenziale, individuandoli nell'“obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione” (art. 1 co. 3
d.lgs. 509/1994), senza invece porre vincoli in riferimento all'individuazione dei presupposti determinanti l'insorgenza ex lege dell'obbligo contributivo.
Occorre, quindi, rammentare la disciplina delle competenze dell'ente pluricategoriale e degli enti gestori ex art. 4 e 5 d.lgs. 10.2.1996, n. 103 afferenti la nuova assicurazione obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, il cui statuto, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. cit., deve contenere “la determinazione delle modalità di iscrizione obbligatoria dei soggetti di cui all'art. 1” vale a dire dei “soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi”.
Appaiono, altresì, rilevanti le modifiche statutarie e regolamentari deliberate dal comitato dei delegati della nelle riunioni del 27.5.2002 e del 27.11.2002 e Pt_2 approvate con d.m. 27.2.2003.
In particolare, va richiamato l'art. 5 dello Statuto, secondo cui “sono obbligatoriamente iscritti alla i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Pt_2
Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei
Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. 30/6/1994 n. 509…”.
Tali modalità sono state stabilite con delibera consiliare n. 2/2003, successivamente modificate con delibera n. 123/2009, giusta approvazione ministeriale prot. 63/SDG, secondo cui la prova contraria prevista dal citato art. 5 dello Statuto si articola mediante
Pag. 3 di 12 la sottoscrizione di apposita autocertificazione attestante il mancato esercizio dell'attività professionale e la mancata titolarità della partita IVA per l'esercizio della professione di geometra o similari.
Inoltre, secondo l'orientamento oramai consolidato espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione: “Il principio espresso da Cass. n. 5375/2019, cui ha dato continuità la sentenza impugnata, è stato consapevolmente superato dalla giurisprudenza successiva
- a partire da Cass. 19 febbraio 2021 n. 4568 - secondo la quale l'iscrizione all'RAGIONE_SOCIALE è condizione sufficiente a far nascere in capo al geometra
l'obbligo di iscrizione alla cassa previdenziale di categoria e di pagamento della contribuzione minima, essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione, così come è irrilevante la mancata produzione di reddito.
6. Secondo un orientamento pacifico e consolidato (tra le tante ordinanze: Cass. 24 dicembre 2024 n. 34277; Cass. 22 novembre 2024 n. 30191; Cass. 9 ottobre 2024 n.
26330; Cass. 16 agosto 2024 n. 22880; Cass. 19 giugno 2024 n. 16916; Cass. 9 maggio
2024 n. 12695 e giurisprudenza ivi richiamata), è legittimo esercizio del potere regolamentare della RAGIONE_SOCIALE l'avere stabilito (articolo 5 dello Statuto della RAGIONE_SOCIALE) l'obbligo di contribuzione minima anche in caso di attività esercitata in forma saltuaria e occasionale.
7.Si è affermato che la potestà della RAGIONE_SOCIALE di imporre un contributo obbligatorio a carico degli iscritti all'RAGIONE_SOCIALE che non svolgono attività continuativa, così come quella di individuare i presupposti di fatto per il riconoscimento della continuità delle professione, era già prevista nella legge regolatrice dell'attività della RAGIONE_SOCIALE e che le previsioni che la RAGIONE_SOCIALE ha adottato a seguito della sua privatizzazione, trasformando il contributo di solidarietà in contributo soggettivo minimo, sono in linea con l' attribuzione alla RAGIONE_SOCIALE della potestà di adottare tutte le determinazioni necessarie ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.
8.Neppure la eventuale iscrizione ad altra gestione previdenziale può ritenersi di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria: dopo la riforma complessiva del sistema pensionistico attuata dalla legge n. 335 del 1995, art. 2, comma 25, si è affermato il principio generale - opposto rispetto a quello
Pag. 4 di 12 precedentemente fissato dalla L. n. 773 del 1982, art. 22 - secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa.
In tali casi, l'iscrizione del contribuente alla RAGIONE_SOCIALE è, dunque, legittima
e la pretesa contributiva non viola il divieto di doppia contribuzione, poiché, pur essendo il geometra già assicurato quale dipendente, trattasi di esercizio di attività distinte, l'una prestata nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, l'altra, invece, quale libera professione.
Dall'obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo;
l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla RAGIONE_SOCIALE, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla RAGIONE_SOCIALE, potendo in tal modo la RAGIONE_SOCIALE svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti. Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei RAGIONE_SOCIALE dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga nelle sue mansioni attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra”. (Sent. Cass. civ. n. 5323/2025)
Tanto premesso, nel caso in esame, a fronte dell'allegazione di parte opponente di avere cessato l'attività professionale il 31.12.2001 in coincidenza della chiusura della partita iva, ha dedotto che risulta regolarmente iscritto all'albo dei Parte_2 Parte_1
Pag. 5 di 12 geometri di Messina dal 3.11.1977 e che in ragione di ciò è tenuto al pagamento degli oneri contributivi.
Conformemente al consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte deve osservarsi che l'iscrizione all'albo dei geometri è condizione sufficiente a far nascere in capo all'opponente l'obbligo di iscrizione alla cassa previdenziale ed al pagamento della contribuzione minima, essendo irrilevante l'eventuale mancata produzione di reddito.
Inoltre, secondo le previsioni contenute nello Statuto della vige la presunzione Pt_2 dell'esercizio della libera professione per tutti gli iscritti all'Albo, salva la possibilità per l'iscritto di fornire la prova contraria secondo le modalità previste dalla Pt_2 stessa, ovvero attraverso autocertificazioni di mancato esercizio della professione e di produzione di reddito o/e chiusura della partita iva.
Nel caso in esame, le doglianze di parte opponente appaiono infondate, atteso che risulta regolarmente iscritto all'albo dei geometri e non ha provato di avere Parte_1 comunicato con apposita autocertificazione a il mancato esercizio Parte_2 dell'attività professionale, con il quale avrebbe potuto essere esonerato dal pagamento degli oneri contributivi.
Non è pertanto revocabile in dubbio che alla iscrizione di alla Cassa di Parte_1 previdenza Geometri sia correlato il suo obbligo contributivo.
ha eccepito, inoltre, l'intervenuta prescrizione del credito a fronte del Parte_1 mancato esercizio da parte della di previdenza di attività tesa al recupero degli Pt_2 importi rivendicati.
Di contro, ha sostenuto la mancata decorrenza del termine Parte_2 prescrizionale in conseguenza del mancato invio da parte dell'opponente della comunicazione ex art. 17 L.773/82 dei dati reddituali e, in ogni caso, ha rilevato di avere interrotto i termini prescrizionali come da documentazione in allegato prodotta.
Ciò posto, giova rammentare che l'art. 19, L. n. 773 del 20.10.1982, novellato dalla L.
n. 335 dell'08.08.1995, statuisce che “tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria” - ivi comprese quelle dei regimi pensionistici speciali -
“si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di cinque anni...”, precisando ancora al comma 10: “I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in
Pag. 6 di 12 vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso” (cfr. Cass. n. 13639/2019; in termini anche questo Ufficio, Trib.
Catania, Sez. Lav. n. 584/2023).
Deve, altresì, osservarsi che “In materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto
1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte Pt_2 dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge” (Cass. 04.03.2014, n. 4981 e Cass. 06.09.2007,
n. 18698).
A tal proposito giova rammentare che l'art. 1 del regolamento sulla contribuzione prevede che: “Sono dovuti alla , in forza di quanto disposto dall'articolo 1, Pt_2 comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento, i seguenti contributi: a) contributo soggettivo;
b) contributo integrativo;
c) contributo di maternità e paternità.”
È, altresì, previsto ai sensi dell'art. 3, co. 4, rubricato “contributo soggettivo” che: “È in ogni caso dovuto dagli iscritti un contributo minimo, come indicato nella Tabella B allegata al presente Regolamento.”
Ed ancora, ai sensi dell'art. 5, rubricato “Contributo di maternità e paternità”: “Gli iscritti di cui all'articolo 2, comma 1, sono obbligati a versare un contributo annuo ai fini dell'erogazione dell'indennità di maternità e paternità ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, determinato dal Consiglio di
Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti e riportato nell'allegata Tabella C.”
Pag. 7 di 12 Mentre, l'art. 4 del Regolamento, rubricato, “Contributo integrativo” prevede al co. 1 :
“Il contributo integrativo obbligatorio è dovuto dai soggetti di cui all'articolo 2 nella misura del 5% da applicare secondo le modalità indicate nei commi successivi sul volume di affari prodotto nell'anno precedente. Detto contributo, ripetibile sul committente, deve essere versato alla indipendentemente dall'effettivo Pt_2 pagamento da parte di quest'ultimo.” E al co. 5: “ 5. Gli iscritti alla sono in ogni Pt_2 caso tenuti a versare il contributo integrativo nella misura minima di cui alla Tabella B allegata al presente Regolamento. Nelle ipotesi di iscrizione o cancellazione nel corso dell'anno, la contribuzione integrativa minima è proporzionalmente ridotta in relazione alle mensilità di iscrizione. Qualora nel corso del medesimo anno vi siano più periodi di iscrizione, la contribuzione minima è interamente dovuta”.
Orbene, dalla normativa regolamentare soprarichiamata appare evidente che l'iscritto deve versare il contributo di maternità e paternità e il contributo soggettivo e integrativo minimo predeterminato annualmente, indipendentemente dal reddito prodotto, oltre alla contribuzione soggettiva e integrativa parametrata sulla base del reddito.
Dunque, come già detto, la Legge n. 335 del 1995, pur uniformando la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, non ha inciso sulle previgenti disposizioni relative alla decorrenza degli stessi (Cass. n. 4981 del 04.03.2014; Cass. n.
22437 del 03.11.2015), essendo diverso il dies a quo riguardante i contributi soggettivi ed integrativi - calcolati dalle casse previdenziali sulla scorta del reddito e/o volume d'affari, comunicato dal contribuente secondo le modalità applicative previste dai relativi regolamenti - rispetto a quello previsto per i contributi minimi dovuti dal professionista per il solo fatto di essere iscritto alle casse previdenziali.
In merito ai contributi integrativi, la Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di contributi previdenziali dovuti alla nel regime precedente la delibera 25 Pt_2 novembre 1998 modificativa dell'art. 45 del regolamento della , la prescrizione dei contributi decorre dalla trasmissione alla cassa della dichiarazione del debitore dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e del valore complessivo degli affari dichiarato ai fini IVA, senza che possa rilevare l'infedeltà della dichiarazione, che invece può dar luogo all'applicazione di apposite sanzioni” (Cass.
Sez. Lav. sentenza n. 7000 del 14.03.2008, richiamata da Cass. Sez. Lav. sentenza n.
Pag. 8 di 12 20106/2017; dello stesso tenore Cass. Sez. Lav. sentenza n. 4981/2014 e Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 15787/2023).
In senso conforme, la sentenza n. 29664 del 18.12.2008 della Sezione Lavoro della
Cassazione precisa: “[...] Quando la denuncia dei redditi è stata presentata, decorre da quel momento la prescrizione;
la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione
Finanziaria non vale a rimettere in termini quanto alla prescrizione, se la dichiarazione dei redditi non è stata omessa. La ricorrente sostiene che la dichiarazione “infedele” va equiparata alla dichiarazione “omessa”, con un salto logico del quale non è dato cogliere il fondamento. Una cosa è infatti trascurare completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale, altra cosa è presentare una denuncia incompleta.
Mentre nel primo caso il tenore della legge è chiaro (la prescrizione non decorre) nel secondo caso la legge consente il decorso della prescrizione, mentre il creditore compirà le attività di controllo di sua competenza per verificare la dichiarazione dei redditi imponibili. Soccorre al riguardo Cass. 14.3.2008 n. 7000, secondo la quale la prescrizione dei contributi alla decorre in caso di dichiarazione infedele, mentre non decorre in caso di omessa dichiarazione”.
A norma dell'art. 2935 c.c. il termine iniziale di decorrenza del periodo prescrizionale deve essere certo e non dipendente temporalmente da determinazioni di soggetti terzi e in ogni caso dai non definiti tempi di un accertamento d'ufficio; per cui se la dichiarazione è stata omessa la prescrizione non decorre.
Di contro, avuto riguardo ai contributi “minimi” si osserva che, seppur con riferimento alla ma in materia comunque del tutto analoga a quella oggetto CP_3 dell'odierno giudizio, la Suprema Corte ha evidenziato che“[...] La prescrizione della contribuzione minima decorre in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla …., in applicazione dell'art. 2935 c.c., trattandosi di onere dovuto a prescindere dal reddito, per il quale non è applicabile l'art. 19 della l. n. 576 del 1980 che fissa, invece, la decorrenza della prescrizione dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi” (cfr. Cass. n. 27218/2018).
Sicché, al fine di individuare il dies a quo del termine di prescrizione per ciascuna annualità contributiva, occorre tener conto di quanto previsto dal Regolamento sulla
Contribuzione, che all'art.
7 - rubricato “Pagamento dei contributi” - prevede
Pag. 9 di 12 espressamente che “I contributi minimi di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 4, sono riscossi in quattro rate scadenti il 31 maggio, il 31 luglio, il 15 ottobre ed il 15 dicembre dell'anno di riferimento, mediante ruoli, bollettini postali e/o bancari
o con qualsiasi altra modalità di riscossione idonea a garantire anche le procedure di riscossione coattiva delle morosità. Il contributo minimo dovuto dai professionisti che si iscrivono alla nel corso dell'anno, per i quali la riscossione non è possibile Pt_2 alle scadenze previste, è riscosso, con le stesse modalità, entro due mesi dalle richieste di pagamento”.
Ebbene, ne discende che, per quanto riguarda il versamento della contribuzione minima, la prescrizione inizia a decorrere in concomitanza con le singole annualità sulla base degli anzidetti termini di versamento dei contributi minimi;
mentre - in merito alla c.d.
“contribuzione in autoliquidazione” - “le eventuali eccedenze rispetto al contributo minimo, dovute dagli iscritti alla , e l'intera contribuzione integrativa dovuta Pt_2 dalle persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma 3” - sono versate contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 10, entro il 15 settembre di ogni anno.
Pertanto, relativamente alla “contribuzione in autoliquidazione”, la prescrizione non opera in assenza della comunicazione alla – nei termini e con le modalità previste Pt_2 dal Regolamento sulla Contribuzione - dell'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente e del volume complessivo di affari dichiarato ai fini IVA per il medesimo anno.
Nel caso in esame, i contributi richiesti con il decreto ingiuntivo opposto, sono i contributi minimi (soggettivo, integrativo e maternità), come si evince dalla attestazione di credito, che ai sensi della normativa regolamentare di prescindono, Parte_2 per la loro determinazione, dalla conoscenza dei dati reddituali.
Conseguentemente, l'eccepita prescrizione va valutata in concreto rispetto alle diverse annualità richieste e tenuto conto degli atti interruttivi allegati dalla parte opposta.
Ciò detto, deve anzitutto rilevarsi che, non risultano prescritti i contributi relativi al quinquennio antecedente alla notifica del ricorso per ingiunzione e del provvedimento monitorio.
Pertanto, considerato che la notifica del decreto opposto è stata eseguita il 10.11.2023, non risultano prescritti i contributi minimi dovuti per gli anni 2021,2020,2019,2018;
Pag. 10 di 12 mentre, per i contributi anteriori al 2018, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, co 9 L. n° 335/95 decorre dal maturarsi delle singole annualità di iscrizione alla Pt_2
A fronte di ciò, ha dedotto di aver interrotto la prescrizione. Parte_2
Tuttavia, da un'attenta ricostruzione del contenuto dei documenti prodotti, non risultano validi atti interruttivi del termine prescrizionale.
Dall'esame della produzione documentale di parte opposta deve osservarsi che i prospetti relativi alle cartelle di pagamento non costituiscono atti idonei ad interrompere i termini prescrizionali, in quanto non contengono riferimenti specifici al credito né vi è prova della notifica (doc. n. 15-16-17-18-20-21-25-30-33-39-41-45 allegati alla memoria).
Non risulta, altresì prova della notifica di solleciti di pagamento inoltrati via pec ( 26-
34-36-43allegati alla memoria)
Parimenti, non possono ritenersi validi atti interruttivi della prescrizione tutte le altre comunicazioni pervenute via pec e tramite raccomandata a/r all'opponente e prodotte in atti, contenenti solleciti di pagamento e diffide di pagamento, in quanto, se pur validamente notificati, risultano privi di una analitica indicazione delle singole voci di credito e, dunque, di esatti riferimenti idonei a ricostruire l'oggetto del credito intimato
(doc. n. 22-23-24-27-28-29-31-32-35 allegati alla memoria).
In definitiva, esaminati gli atti interruttivi posti in essere da si rileva che Pt_2
l'eccepita prescrizione deve ritenersi maturata con riferimento ai contributi relativi a tutte le annualità tra il 2002 e il 2017 e per l'anno 2016, atteso che per alcune annualità non risultano notificati atti interruttivi e per altre annualità gli atti seppur validamente risulta notificati quando il termine prescrizionale era già maturato. (all. 19-37-38-40-42-
44-46 allegati alla memoria)
Di contro, per le annualità 2018-2019-2020 e 2021 non risulta maturata la prescrizione relativamente alla contribuzione minima.
Conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto va revocato, mentre l'opponente va condannato a versare al geometri, per le causali sopra precisate e con riferimento Pt_2 agli anni riguardo ai quali non è maturata la prescrizione, la somma complessiva di €
30.821,94 per contributi minimi (soggettivo, integrativo e maternità).
Pag. 11 di 12 Avuto riguardo alla reciproca soccombenza, risultante dalla parziale fondatezza del ricorso in opposizione e dal parziale accoglimento delle originarie pretese creditorie della ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite. Pt_2
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , così provvede: Parte_1
Dichiara prescritti i crediti azionati in via monitoria relativi alle annualità dal 2002 al
2017, per le ragioni di cui in parte motiva e, conseguentemente, revoca il decreto ingiuntivo n. 216/2023;
Condanna parte opponente a pagare in favore di
[...] per le causali di cui in motivazione, la somma Parte_2 complessiva di € € 30.821,94, oltre accessori come per legge;
Compensa le spese di lite.
Patti, 27.12.2025
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dott. Fabio Licata
Pag. 12 di 12
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata, ad esito dell'udienza del 6.11.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.;
Lette le note di udienza depositate dalle parti;
Ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 3920/2023 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...]5 (c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Cimino (c.f. C.F._1
p.e.c.: presso il cui studio in C.F._2 Email_1
Messina Via Sacro Cuore di Gesù n. 25 (Tel 3497041208 - Fax 1782718283) è domiciliato, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
con sede legale in Roma, Lungotevere Arnaldo Da Brescia 4,
[...] codice fiscale e partita iva in persona del Presidente P.IVA_1 P.IVA_2 CP_2
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia
[...]
NT ( ), con studio in Palermo via Giuseppe Puglisi C.F._3
Bertolino n. 21, ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale al seguente indirizzo: giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE OGGETTO: Altre ipotesi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso depositato in data 30.12.2023, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 216/2023 emesso il 2.11.2023, dal
Tribunale di Patti-Sez. Lavoro, con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore della la Parte_2 somma complessiva di € 121.355,26 per sorte capitale a titolo di contributi dal 2002 al
2021 oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché spese di procedimento monitorio liquidate in complessivi € 21,50 per spese e di euro 1.850,00 per compensi professionali oltre spese generali iva e cpa.
In via preliminare, rilevava l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi soggettivi e integrativi vantati e di non avere mai ricevuto alcun atto interruttivo della prescrizione.
Nel merito, riteneva non dovuto il contributo richiesto, rilevando di avere cessato di svolgere l'attività di geometra il 31/12/2001.
Pertanto, chiedeva la revoca del decreto opposto.
si Parte_2 costituiva in giudizio con memoria del 10.10.2024, sostenendo l'infondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
Indi, la causa veniva posta in decisione all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare parzialmente fondato tenuto conto delle seguenti considerazioni.
L'opponente sostiene di non essere tenuto al pagamento degli oneri contributivi, richiesti con il decreto opposto, avendo cessato l'attività di geometra il 31.12.2001, allegando di avere chiuso la partita iva il 31.12.2001, come da stampa di un riepilogo della situazione anagrafica presso l'Agenzia delle Entrate.
A tal proposito, giova rammentare che la privatizzazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza inseriti nell'allegato A al D.Lgs. 30.6.1994, n. 509 ha inciso anche sulla disciplina del rapporto previdenziale, atteso che gli enti si sono visti
Pag. 2 di 12 attribuire poteri autonomi (anche se pur sempre sottoposti alla vigilanza ministeriale e della Corte dei Conti).
Tale regime ha sostanzialmente delegificato il regime del corrispondente rapporto contributivo e previdenziale, così incidendo anche sulla perdurante rilevanza di previgenti disposizioni di legge (cfr. Corte cost. 5.2.1999, n. 15; Cass. 16.11.2009, n.
24202).
In tale prospettiva, il citato decreto legislativo del 1994 all'art. 1 ha definito i limiti di tale autonomia degli enti in tema di costituzione del rapporto previdenziale, individuandoli nell'“obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione” (art. 1 co. 3
d.lgs. 509/1994), senza invece porre vincoli in riferimento all'individuazione dei presupposti determinanti l'insorgenza ex lege dell'obbligo contributivo.
Occorre, quindi, rammentare la disciplina delle competenze dell'ente pluricategoriale e degli enti gestori ex art. 4 e 5 d.lgs. 10.2.1996, n. 103 afferenti la nuova assicurazione obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, il cui statuto, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. cit., deve contenere “la determinazione delle modalità di iscrizione obbligatoria dei soggetti di cui all'art. 1” vale a dire dei “soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi”.
Appaiono, altresì, rilevanti le modifiche statutarie e regolamentari deliberate dal comitato dei delegati della nelle riunioni del 27.5.2002 e del 27.11.2002 e Pt_2 approvate con d.m. 27.2.2003.
In particolare, va richiamato l'art. 5 dello Statuto, secondo cui “sono obbligatoriamente iscritti alla i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Pt_2
Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei
Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. 30/6/1994 n. 509…”.
Tali modalità sono state stabilite con delibera consiliare n. 2/2003, successivamente modificate con delibera n. 123/2009, giusta approvazione ministeriale prot. 63/SDG, secondo cui la prova contraria prevista dal citato art. 5 dello Statuto si articola mediante
Pag. 3 di 12 la sottoscrizione di apposita autocertificazione attestante il mancato esercizio dell'attività professionale e la mancata titolarità della partita IVA per l'esercizio della professione di geometra o similari.
Inoltre, secondo l'orientamento oramai consolidato espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione: “Il principio espresso da Cass. n. 5375/2019, cui ha dato continuità la sentenza impugnata, è stato consapevolmente superato dalla giurisprudenza successiva
- a partire da Cass. 19 febbraio 2021 n. 4568 - secondo la quale l'iscrizione all'RAGIONE_SOCIALE è condizione sufficiente a far nascere in capo al geometra
l'obbligo di iscrizione alla cassa previdenziale di categoria e di pagamento della contribuzione minima, essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione, così come è irrilevante la mancata produzione di reddito.
6. Secondo un orientamento pacifico e consolidato (tra le tante ordinanze: Cass. 24 dicembre 2024 n. 34277; Cass. 22 novembre 2024 n. 30191; Cass. 9 ottobre 2024 n.
26330; Cass. 16 agosto 2024 n. 22880; Cass. 19 giugno 2024 n. 16916; Cass. 9 maggio
2024 n. 12695 e giurisprudenza ivi richiamata), è legittimo esercizio del potere regolamentare della RAGIONE_SOCIALE l'avere stabilito (articolo 5 dello Statuto della RAGIONE_SOCIALE) l'obbligo di contribuzione minima anche in caso di attività esercitata in forma saltuaria e occasionale.
7.Si è affermato che la potestà della RAGIONE_SOCIALE di imporre un contributo obbligatorio a carico degli iscritti all'RAGIONE_SOCIALE che non svolgono attività continuativa, così come quella di individuare i presupposti di fatto per il riconoscimento della continuità delle professione, era già prevista nella legge regolatrice dell'attività della RAGIONE_SOCIALE e che le previsioni che la RAGIONE_SOCIALE ha adottato a seguito della sua privatizzazione, trasformando il contributo di solidarietà in contributo soggettivo minimo, sono in linea con l' attribuzione alla RAGIONE_SOCIALE della potestà di adottare tutte le determinazioni necessarie ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.
8.Neppure la eventuale iscrizione ad altra gestione previdenziale può ritenersi di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria: dopo la riforma complessiva del sistema pensionistico attuata dalla legge n. 335 del 1995, art. 2, comma 25, si è affermato il principio generale - opposto rispetto a quello
Pag. 4 di 12 precedentemente fissato dalla L. n. 773 del 1982, art. 22 - secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa.
In tali casi, l'iscrizione del contribuente alla RAGIONE_SOCIALE è, dunque, legittima
e la pretesa contributiva non viola il divieto di doppia contribuzione, poiché, pur essendo il geometra già assicurato quale dipendente, trattasi di esercizio di attività distinte, l'una prestata nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, l'altra, invece, quale libera professione.
Dall'obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo;
l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla RAGIONE_SOCIALE, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla RAGIONE_SOCIALE, potendo in tal modo la RAGIONE_SOCIALE svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti. Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei RAGIONE_SOCIALE dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga nelle sue mansioni attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra”. (Sent. Cass. civ. n. 5323/2025)
Tanto premesso, nel caso in esame, a fronte dell'allegazione di parte opponente di avere cessato l'attività professionale il 31.12.2001 in coincidenza della chiusura della partita iva, ha dedotto che risulta regolarmente iscritto all'albo dei Parte_2 Parte_1
Pag. 5 di 12 geometri di Messina dal 3.11.1977 e che in ragione di ciò è tenuto al pagamento degli oneri contributivi.
Conformemente al consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte deve osservarsi che l'iscrizione all'albo dei geometri è condizione sufficiente a far nascere in capo all'opponente l'obbligo di iscrizione alla cassa previdenziale ed al pagamento della contribuzione minima, essendo irrilevante l'eventuale mancata produzione di reddito.
Inoltre, secondo le previsioni contenute nello Statuto della vige la presunzione Pt_2 dell'esercizio della libera professione per tutti gli iscritti all'Albo, salva la possibilità per l'iscritto di fornire la prova contraria secondo le modalità previste dalla Pt_2 stessa, ovvero attraverso autocertificazioni di mancato esercizio della professione e di produzione di reddito o/e chiusura della partita iva.
Nel caso in esame, le doglianze di parte opponente appaiono infondate, atteso che risulta regolarmente iscritto all'albo dei geometri e non ha provato di avere Parte_1 comunicato con apposita autocertificazione a il mancato esercizio Parte_2 dell'attività professionale, con il quale avrebbe potuto essere esonerato dal pagamento degli oneri contributivi.
Non è pertanto revocabile in dubbio che alla iscrizione di alla Cassa di Parte_1 previdenza Geometri sia correlato il suo obbligo contributivo.
ha eccepito, inoltre, l'intervenuta prescrizione del credito a fronte del Parte_1 mancato esercizio da parte della di previdenza di attività tesa al recupero degli Pt_2 importi rivendicati.
Di contro, ha sostenuto la mancata decorrenza del termine Parte_2 prescrizionale in conseguenza del mancato invio da parte dell'opponente della comunicazione ex art. 17 L.773/82 dei dati reddituali e, in ogni caso, ha rilevato di avere interrotto i termini prescrizionali come da documentazione in allegato prodotta.
Ciò posto, giova rammentare che l'art. 19, L. n. 773 del 20.10.1982, novellato dalla L.
n. 335 dell'08.08.1995, statuisce che “tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria” - ivi comprese quelle dei regimi pensionistici speciali -
“si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di cinque anni...”, precisando ancora al comma 10: “I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in
Pag. 6 di 12 vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso” (cfr. Cass. n. 13639/2019; in termini anche questo Ufficio, Trib.
Catania, Sez. Lav. n. 584/2023).
Deve, altresì, osservarsi che “In materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto
1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte Pt_2 dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge” (Cass. 04.03.2014, n. 4981 e Cass. 06.09.2007,
n. 18698).
A tal proposito giova rammentare che l'art. 1 del regolamento sulla contribuzione prevede che: “Sono dovuti alla , in forza di quanto disposto dall'articolo 1, Pt_2 comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento, i seguenti contributi: a) contributo soggettivo;
b) contributo integrativo;
c) contributo di maternità e paternità.”
È, altresì, previsto ai sensi dell'art. 3, co. 4, rubricato “contributo soggettivo” che: “È in ogni caso dovuto dagli iscritti un contributo minimo, come indicato nella Tabella B allegata al presente Regolamento.”
Ed ancora, ai sensi dell'art. 5, rubricato “Contributo di maternità e paternità”: “Gli iscritti di cui all'articolo 2, comma 1, sono obbligati a versare un contributo annuo ai fini dell'erogazione dell'indennità di maternità e paternità ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, determinato dal Consiglio di
Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti e riportato nell'allegata Tabella C.”
Pag. 7 di 12 Mentre, l'art. 4 del Regolamento, rubricato, “Contributo integrativo” prevede al co. 1 :
“Il contributo integrativo obbligatorio è dovuto dai soggetti di cui all'articolo 2 nella misura del 5% da applicare secondo le modalità indicate nei commi successivi sul volume di affari prodotto nell'anno precedente. Detto contributo, ripetibile sul committente, deve essere versato alla indipendentemente dall'effettivo Pt_2 pagamento da parte di quest'ultimo.” E al co. 5: “ 5. Gli iscritti alla sono in ogni Pt_2 caso tenuti a versare il contributo integrativo nella misura minima di cui alla Tabella B allegata al presente Regolamento. Nelle ipotesi di iscrizione o cancellazione nel corso dell'anno, la contribuzione integrativa minima è proporzionalmente ridotta in relazione alle mensilità di iscrizione. Qualora nel corso del medesimo anno vi siano più periodi di iscrizione, la contribuzione minima è interamente dovuta”.
Orbene, dalla normativa regolamentare soprarichiamata appare evidente che l'iscritto deve versare il contributo di maternità e paternità e il contributo soggettivo e integrativo minimo predeterminato annualmente, indipendentemente dal reddito prodotto, oltre alla contribuzione soggettiva e integrativa parametrata sulla base del reddito.
Dunque, come già detto, la Legge n. 335 del 1995, pur uniformando la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, non ha inciso sulle previgenti disposizioni relative alla decorrenza degli stessi (Cass. n. 4981 del 04.03.2014; Cass. n.
22437 del 03.11.2015), essendo diverso il dies a quo riguardante i contributi soggettivi ed integrativi - calcolati dalle casse previdenziali sulla scorta del reddito e/o volume d'affari, comunicato dal contribuente secondo le modalità applicative previste dai relativi regolamenti - rispetto a quello previsto per i contributi minimi dovuti dal professionista per il solo fatto di essere iscritto alle casse previdenziali.
In merito ai contributi integrativi, la Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di contributi previdenziali dovuti alla nel regime precedente la delibera 25 Pt_2 novembre 1998 modificativa dell'art. 45 del regolamento della , la prescrizione dei contributi decorre dalla trasmissione alla cassa della dichiarazione del debitore dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e del valore complessivo degli affari dichiarato ai fini IVA, senza che possa rilevare l'infedeltà della dichiarazione, che invece può dar luogo all'applicazione di apposite sanzioni” (Cass.
Sez. Lav. sentenza n. 7000 del 14.03.2008, richiamata da Cass. Sez. Lav. sentenza n.
Pag. 8 di 12 20106/2017; dello stesso tenore Cass. Sez. Lav. sentenza n. 4981/2014 e Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 15787/2023).
In senso conforme, la sentenza n. 29664 del 18.12.2008 della Sezione Lavoro della
Cassazione precisa: “[...] Quando la denuncia dei redditi è stata presentata, decorre da quel momento la prescrizione;
la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione
Finanziaria non vale a rimettere in termini quanto alla prescrizione, se la dichiarazione dei redditi non è stata omessa. La ricorrente sostiene che la dichiarazione “infedele” va equiparata alla dichiarazione “omessa”, con un salto logico del quale non è dato cogliere il fondamento. Una cosa è infatti trascurare completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale, altra cosa è presentare una denuncia incompleta.
Mentre nel primo caso il tenore della legge è chiaro (la prescrizione non decorre) nel secondo caso la legge consente il decorso della prescrizione, mentre il creditore compirà le attività di controllo di sua competenza per verificare la dichiarazione dei redditi imponibili. Soccorre al riguardo Cass. 14.3.2008 n. 7000, secondo la quale la prescrizione dei contributi alla decorre in caso di dichiarazione infedele, mentre non decorre in caso di omessa dichiarazione”.
A norma dell'art. 2935 c.c. il termine iniziale di decorrenza del periodo prescrizionale deve essere certo e non dipendente temporalmente da determinazioni di soggetti terzi e in ogni caso dai non definiti tempi di un accertamento d'ufficio; per cui se la dichiarazione è stata omessa la prescrizione non decorre.
Di contro, avuto riguardo ai contributi “minimi” si osserva che, seppur con riferimento alla ma in materia comunque del tutto analoga a quella oggetto CP_3 dell'odierno giudizio, la Suprema Corte ha evidenziato che“[...] La prescrizione della contribuzione minima decorre in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla …., in applicazione dell'art. 2935 c.c., trattandosi di onere dovuto a prescindere dal reddito, per il quale non è applicabile l'art. 19 della l. n. 576 del 1980 che fissa, invece, la decorrenza della prescrizione dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi” (cfr. Cass. n. 27218/2018).
Sicché, al fine di individuare il dies a quo del termine di prescrizione per ciascuna annualità contributiva, occorre tener conto di quanto previsto dal Regolamento sulla
Contribuzione, che all'art.
7 - rubricato “Pagamento dei contributi” - prevede
Pag. 9 di 12 espressamente che “I contributi minimi di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 4, sono riscossi in quattro rate scadenti il 31 maggio, il 31 luglio, il 15 ottobre ed il 15 dicembre dell'anno di riferimento, mediante ruoli, bollettini postali e/o bancari
o con qualsiasi altra modalità di riscossione idonea a garantire anche le procedure di riscossione coattiva delle morosità. Il contributo minimo dovuto dai professionisti che si iscrivono alla nel corso dell'anno, per i quali la riscossione non è possibile Pt_2 alle scadenze previste, è riscosso, con le stesse modalità, entro due mesi dalle richieste di pagamento”.
Ebbene, ne discende che, per quanto riguarda il versamento della contribuzione minima, la prescrizione inizia a decorrere in concomitanza con le singole annualità sulla base degli anzidetti termini di versamento dei contributi minimi;
mentre - in merito alla c.d.
“contribuzione in autoliquidazione” - “le eventuali eccedenze rispetto al contributo minimo, dovute dagli iscritti alla , e l'intera contribuzione integrativa dovuta Pt_2 dalle persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma 3” - sono versate contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 10, entro il 15 settembre di ogni anno.
Pertanto, relativamente alla “contribuzione in autoliquidazione”, la prescrizione non opera in assenza della comunicazione alla – nei termini e con le modalità previste Pt_2 dal Regolamento sulla Contribuzione - dell'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente e del volume complessivo di affari dichiarato ai fini IVA per il medesimo anno.
Nel caso in esame, i contributi richiesti con il decreto ingiuntivo opposto, sono i contributi minimi (soggettivo, integrativo e maternità), come si evince dalla attestazione di credito, che ai sensi della normativa regolamentare di prescindono, Parte_2 per la loro determinazione, dalla conoscenza dei dati reddituali.
Conseguentemente, l'eccepita prescrizione va valutata in concreto rispetto alle diverse annualità richieste e tenuto conto degli atti interruttivi allegati dalla parte opposta.
Ciò detto, deve anzitutto rilevarsi che, non risultano prescritti i contributi relativi al quinquennio antecedente alla notifica del ricorso per ingiunzione e del provvedimento monitorio.
Pertanto, considerato che la notifica del decreto opposto è stata eseguita il 10.11.2023, non risultano prescritti i contributi minimi dovuti per gli anni 2021,2020,2019,2018;
Pag. 10 di 12 mentre, per i contributi anteriori al 2018, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, co 9 L. n° 335/95 decorre dal maturarsi delle singole annualità di iscrizione alla Pt_2
A fronte di ciò, ha dedotto di aver interrotto la prescrizione. Parte_2
Tuttavia, da un'attenta ricostruzione del contenuto dei documenti prodotti, non risultano validi atti interruttivi del termine prescrizionale.
Dall'esame della produzione documentale di parte opposta deve osservarsi che i prospetti relativi alle cartelle di pagamento non costituiscono atti idonei ad interrompere i termini prescrizionali, in quanto non contengono riferimenti specifici al credito né vi è prova della notifica (doc. n. 15-16-17-18-20-21-25-30-33-39-41-45 allegati alla memoria).
Non risulta, altresì prova della notifica di solleciti di pagamento inoltrati via pec ( 26-
34-36-43allegati alla memoria)
Parimenti, non possono ritenersi validi atti interruttivi della prescrizione tutte le altre comunicazioni pervenute via pec e tramite raccomandata a/r all'opponente e prodotte in atti, contenenti solleciti di pagamento e diffide di pagamento, in quanto, se pur validamente notificati, risultano privi di una analitica indicazione delle singole voci di credito e, dunque, di esatti riferimenti idonei a ricostruire l'oggetto del credito intimato
(doc. n. 22-23-24-27-28-29-31-32-35 allegati alla memoria).
In definitiva, esaminati gli atti interruttivi posti in essere da si rileva che Pt_2
l'eccepita prescrizione deve ritenersi maturata con riferimento ai contributi relativi a tutte le annualità tra il 2002 e il 2017 e per l'anno 2016, atteso che per alcune annualità non risultano notificati atti interruttivi e per altre annualità gli atti seppur validamente risulta notificati quando il termine prescrizionale era già maturato. (all. 19-37-38-40-42-
44-46 allegati alla memoria)
Di contro, per le annualità 2018-2019-2020 e 2021 non risulta maturata la prescrizione relativamente alla contribuzione minima.
Conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto va revocato, mentre l'opponente va condannato a versare al geometri, per le causali sopra precisate e con riferimento Pt_2 agli anni riguardo ai quali non è maturata la prescrizione, la somma complessiva di €
30.821,94 per contributi minimi (soggettivo, integrativo e maternità).
Pag. 11 di 12 Avuto riguardo alla reciproca soccombenza, risultante dalla parziale fondatezza del ricorso in opposizione e dal parziale accoglimento delle originarie pretese creditorie della ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite. Pt_2
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , così provvede: Parte_1
Dichiara prescritti i crediti azionati in via monitoria relativi alle annualità dal 2002 al
2017, per le ragioni di cui in parte motiva e, conseguentemente, revoca il decreto ingiuntivo n. 216/2023;
Condanna parte opponente a pagare in favore di
[...] per le causali di cui in motivazione, la somma Parte_2 complessiva di € € 30.821,94, oltre accessori come per legge;
Compensa le spese di lite.
Patti, 27.12.2025
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dott. Fabio Licata
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