Sentenza breve 31 luglio 2025
Decreto collegiale 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 31/07/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00630/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00392/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 392 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Valeri, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anci Associazione Nazionale Comuni Italiani, Cittalia Fondazione Anci, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., U.T.G. - Prefettura di Ancona, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del decreto del -OMISSIS-con cui la Prefettura di Ancona ha decretato la cessazione delle misure di accoglienza con decorrenza dall-OMISSIS-,
del silenzio rifiuto delle misure di accoglienza per titolari di protezione Sistema Sai a seguito di istanza del -OMISSIS- per ingressi ordinari ai sensi del d.lgs. 142/2015 nonché ex art. 1 sexies del d.l. n.416/1989 conv. dalla legge n. 39/1990;
e per la condanna al risarcimento del danno ingiusto patrimoniale derivante dai provvedimenti illegittimi e dalla violazione degli obblighi di accoglienza dei titolari di protezione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
PREMESSO
che con il presente ricorso il cittadino del -OMISSIS- agisce per far valere l’illegittimità del decreto della Prefettura di Ancona del -OMISSIS-, nonché per l’accertamento del silenzio rifiuto sulla richiesta di accoglienza nel Sistema di Protezione Sai ai sensi del d.lgs. 142/2015, e per la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla violazione degli obblighi ina materia di accoglienza dei titolari di protezione;
che con decreto del -OMISSIS-il ricorrente veniva ammesso a fruire del beneficio del gratuito patrocinio dalla Commissione deputata a delibare in via anticipata;
che l’amministrazione si è costituita in data 13.06.2025 con atto formale;
che alla camera di consiglio del 10 luglio 2025 fissata per la discussione dell’istanza di sospensione cautelare questo T.a.r. ha dato avviso della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
CONSIDERATO
che, preliminarmente, infondata si appalesa la richiesta di annullamento del decreto con cui è stata disposta la cessazione della misura di accoglienza a seguito del provvedimento del -OMISSIS- con cui la Commissione Territoriale di Ancona ha riconosciuto all’istante il beneficio della protezione sussidiaria, risultando al riguardo inconferenti i motivi di ricorso riferiti al diverso istituto della revoca della misura di accoglienza che non ne condivide natura e presupposti;
che, diversamente da quanto dedotto in ricorso, rispetto alla cessazione della misura di accoglienza, l’art. 14, comma 4, del D. Lgs. n. 142 del 2015 prevede che le misure di accoglienza accordate ai richiedenti protezione internazionale siano assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale; in via eccezionale, le misure di accoglienza vengono erogate anche nel caso di rigetto della predetta domanda, fino alla scadenza del termine per l’impugnazione della decisione, e, in presenza di un ricorso giurisdizionale e ove il ricorrente sia privo di mezzi sufficienti, sino alla definizione del giudizio (cfr. T.a.r. Lombardia, Milano, III, 7 luglio 2021, n. 1664);
che nel caso di positiva conclusione del procedimento di riconoscimento della protezione umanitaria in favore del migrante, si determina “in via automatica” la cessazione delle misure di accoglienza disposte ai sensi della richiamata normativa. Tale sistema non è stato modificato né con il decreto legge n. 113 del 2018 (convertito con modificazioni dalla legge n. 132 del 2018), né con il decreto legge n. 130 del 2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 173 del 2020), i quali non hanno introdotto alcuna innovazione sul punto al predetto regime;
che da quanto sopra discende che la cessazione delle misure di accoglienza rappresenta una conseguenza rigidamente vincolata rispetto alla decisione che definisce il procedimento riguardante la protezione richiesta dallo straniero, sicché sull’Amministrazione non incombeva, nel caso specifico, alcun puntuale onere valutativo o motivazionale in ordine alla pur significativa situazione di vulnerabilità del ricorrente, essendo all’uopo sufficiente l’indicazione del fatto (decisione di riconoscere la protezione internazionale in favore del ricorrente) integrante l’ipotesi di cessazione della misura;
che la natura vincolata della decisione assunta comporta anche l’irrilevanza del mancato inoltro della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241 del 1990;
che da quanto esposto consegue il rigetto della richiesta di annullamento del provvedimento di cessazione della misura di accoglienza;
che quanto alla richiesta di accertamento del silenzio inadempimento rispetto all’obbligo di provvedere con provvedimento esplicito e motivato sulla richiesta di inserimento nel sistema SAI, va evidenziato che dalla memoria depositata dal Ministero dell’Interno in data 1 luglio 2025 è emerso che, nelle more del presente giudizio ed in data successiva al deposito del presente ricorso e precisamente il -OMISSIS- in accoglimento della richiesta inoltrata in data -OMISSIS- dalla Coos Marche quale gestore del centro, per cui, come eccepito dall’amministrazione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda di accertamento del silenzio inadempimento avendo il ricorrente conseguito il bene della vita cui anelava con il presente gravame;
che parte ricorrente ha comunque insistito sull’accoglimento della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, morale ed esistenziale per lesione dei diritti inviolabili della persona essendosi trovato, dopo la cessazione impugnata, a far data dal -OMISSIS-in conseguenza della illegittima condotta dell’amministrazione di ostacolo all’accesso delle misure di accoglienza, a vivere per strada, privato di qualsivoglia bene o servizio essenziale a garantirgli una vita dignitosa, sussistendo a suo dire tutti gli elementi della responsabilità aquiliana consistiti innanzitutto nella colpa riconducibile all’illegittimità del provvedimento amministrativo, in assenza di errore scusabile, nel nesso di causalità con l’illegittimo rifiuto dell’accoglienza, e nel danno per aver dovuto affrontare condizioni di vita estremamente disagiate con gravi ripercussioni sul suo benessere fisico e psicologico;
che la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale conseguenziale alla illegittimità del decreto di cessazione della misura di accoglienza, una volta accertata la legittimità dell'atto impugnato, deve essere respinta in ragione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui in tal caso va senz’altro escluso il requisito del danno ingiusto richiesto dall'art. 2043 cod. civ., in quanto l'attività dell'Amministrazione di adozione del provvedimento riconosciuto legittimo, per definizione, non può essere considerata ingiusta né illecita (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2019, n. 2870);
che, del pari, sulla risarcibilità del danno da “mero ritardo” va fatta applicazione dell'orientamento imposto dalla Adunanza plenaria (cfr. sentenza n. 7 del 2021), secondo cui tale voce il danno è risarcibile solo quando risulti fondata l'istanza sulla quale l'amministrazione sia rimasta inerte,
che, nella specie la circostanza che nelle more del giudizio sia stato favorevolmente esitato il procedimento di inserimento del ricorrente nel sistema Sai non vale in via automatica a ritenere risarcibile il danno dal ritardo nell’esercizio dell’azione amministrativa. Ed infatti costituisce orientamento consolidato in giurisprudenza quello secondo cui il risarcimento del danno richiede comunque la verifica di tutti i requisiti dell'illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso). Il Supremo consesso, nel riaffermare (proprio in una fattispecie risarcitoria per danno da ritardo) la natura extracontrattuale della responsabilità della p.a., ha evidenziato che la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale;
che, nella specie, pur risultando accertata per riconoscimento dell’amministrazione la spettanza del bene della vita, è da evidenziare innanzitutto che nel proporre il presente ricorso parte ricorrente non ha azionato il rimedio della tutela monocratica di cui si è riconosciuta la esperibilità anche in sede di silenzio e che il ritardo nella definizione della richiesta è comunque di natura non incompatibile con le sottostanti esigenze di accertamento dei presupposti per l’inserimento nel sistema di seconda accoglienza;
che la fattispecie in esame differisce dal precedente di questo T.a.r. sez. I, 2.08.2021 n.632 che riguardava una ipotesi in cui era stata incidentalmente accertata l’illegittimità del diniego di inserimento della ricorrente nel sistema di seconda accoglienza in presenza di un soggetto in condizioni di vulnerabilità perché affetto da disabilità e da grave disagio mentale legato ad un vissuto personale e ad un concreto pericolo di persecuzioni;
che, diversamente, nel caso in esame si è accertata la natura vincolata del provvedimento di cessazione all’esito positivo del procedimento di riconoscimento di protezione, per cui non può dirsi sussistente, nel caso di specie, la colpa dell'Amministrazione dal momento che non vi è stato alcun comportamento, doloso o colposo, ostativo all’accesso del ricorrente al sistema di accoglienza, risultando documentato in atti piuttosto che la segnalazione per l’inserimento nel Sai è avvenuta con solerzia su iniziativa della stessa amministrazione come da circolare ministeriale del 18 marzo 2025;
che in ogni caso nella specie, anche a voler ravvisare l’elemento soggettivo, è la mancanza dell'elemento soggettivo a determinare la reiezione della domanda in esame dal momento che, come ricavabile dall’art. 14 comma 4 del d.lgs. 142/2015, le misure di accoglienza sono temporanee e perdurano sino alla definizione del procedimento volto alla protezione dell’interessato, e dal dato normativo non si desume che la esecuzione della cessazione delle misure di accoglienza di primo livello presso il Cas sarebbe subordinata all'effettivo godimento dell'accoglienza nell'ambito Sai, sussistendone i presupposti, né vi è alcun riferimento normativo per sostenere che l’amministrazione dovesse attendere l’esito del procedimento di verifica dei presupposti per l’inserimento nel sistema Sai al fine di poter dare definitiva esecuzione alla disposta cessazione;
che, del resto, anche a voler riconoscere l’elemento soggettivo, quale errore scusabile idoneo ad escludere il profilo soggettivo della colpa può essere richiamato il contenuto della circolare in atti dell’ 8.08.2023 del Ministero dell’Interno, in tema di controllo e monitoraggio del sistema di accoglienza e di verifica dei requisiti dei beneficiari che, con particolare riferimento ai soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale, ma che siano ancora ospitati nelle strutture di cui agli artt. 9 e 1 del d.lgs. 142/2015, evidenzia la necessità che venga disposta la cessazione delle misure di accoglienza, ciò all’evidente scopo di non privare del beneficio altri soggetti egualmente meritevoli di tutela a fronte del noto sovraffollamento delle strutture di prima accoglienza;
che, pertanto, sia rispetto alla esecuzione della misura di accoglienza dove manca una previsione di ultrattività della misura sino alla decisione di inserimento nel Sai, sia rispetto al ritardo nella definizione del procedimento - peraltro esiguo essendo stato inserito il ricorrente nei Sai ordinario il -OMISSIS- - manca l’antigiuridicità del comportamento dell’amministrazione per difetto di imputabilità: l’evento dannoso di cui si chiede il risarcimento è stato determinato “ab origine” ossia dalla notifica del decreto di cessazione da un atto vincolato adottato nel doveroso adempimento a norme di legge, ed il danno deriva direttamente ed immediatamente da queste ultime, cioè dall’opera del legislatore, senza alcun concorso autonomo da parte dell’Amministrazione, che era totalmente vincolata ad eseguire il disposto normativo. Ne consegue che, per quanto riguarda il comportamento dell’amministrazione va esclusa l’ingiustizia del danno, in ragione dell’efficacia scriminante dell’adempimento di un dovere/esercizio di un diritto: la fonte del danno non è l’atto, bensì la legge applicata;
che pertanto la domanda di risarcimento deve essere respinta;
che, da ultimo, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio e, tenuto conto che il ricorrente è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio con decreto del -OMISSIS-della Commissione deputata a delibare in via provvisoria ed anticipata, ne va confermata in via definitiva l’ammissione al beneficio con liquidazione in favore del legale istante delle spese di giudizio come da separato decreto da adottarsi a seguito di fissazione di apposita camera di consiglio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
respinge il ricorso e la connessa domanda di risarcimento dei danni;
dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso per silenzio;
ammette parte ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio;
spese compensate.
Manda alla Segreteria perché proceda alla fissazione della prima camera di consiglio utile per la delibazione con decreto collegiale della liquidazione dell’onorario di cui all’istanza depositata in atti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente, Estensore
Giovanni Ruiu, Consigliere
Simona De Mattia, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.