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Sentenza 31 gennaio 2024
Sentenza 31 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 31/01/2024, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2094 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2094/2023 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente, alla via XXIV Maggio n. 116, rappresentata e difesa dall'Avv. PILIEGO DANIELA (C.F.:
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura telematica C.F._2
in atti;
E
(C.F.: , nato a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._3
residente, alla via XXIV Maggio n. 116, rappresentato e difeso dall'Avv. PILIEGO DANIELA (C.F.:
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura telematica C.F._2
in atti;
E
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
pag. 1 di 5 Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso congiunto, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 23.01.2024. Nulla in punto di spese.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 20.11.2023, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Portovenere (SP) e che dall'unione sono nate le figlie (il 05.08.2008) Persona_1
e (il 30.07.2010), entrambe minorenni. I coniugi sono in regime di separazione dei Persona_2
beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
A) “I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di mutuo rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove meglio riterranno opportuno, ma con l'obbligo di comunicare eventuali cambi di residenza e nuovi recapiti, riconoscendosi sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità, valida anche per l'espatrio, per le figlie minorenni.
B) e verranno affidate ad entrambi i genitori che provvederanno al Persona_1 Persona_2
loro mantenimento, istruzione ed educazione, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse delle figlie minori.
C) Le figlie vivranno con domiciliazione prevalente e residenza, presso la madre (genitore collocatario) nella casa familiare di proprietà della IG.ra sita in La Spezia (SP), in Parte_1
Via XXIV Maggio n. 116.
D) I coniugi concordano che gli arredi ed i beni mobili attualmente presenti nella casa coniugale resteranno nella disponibilità della moglie e delle figlie.
E) Le minori, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre, trascorreranno con quest'ultimo due fine settimana al mese alternati, dall'uscita da scuola delle figlie il venerdì sino alla domenica sera allorquando il padre, prima di cena, accompagnerà e o, Persona_1 Persona_2 quest'ultime, si recheranno autonomamente, presso l'abitazione della madre.
pag. 2 di 5 F) Il padre, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, previo accordo con la madre, potrà trascorrere con le figlie un pomeriggio alla settimana dall'uscita da scuola delle minori fino alla mattina successiva, allorquando le riaccompagnerà a scuola, o le figlie vi si recheranno autonomamente.
G) Quando le figlie saranno con il padre, saranno domiciliate con quest'ultimo presso la casa della nonna, sita in San Terenzo – Lerici (SP) in via Spinola n. 14, che dispone di una camera per le minori, almeno finché il padre, che attualmente lavora a Marghera (VE), non verrà trasferito a La
Spezia (SP) e potrà disporre di un suo appartamento.
H) Nei rispettivi periodi di competenza, salvo diverso accordo tra le parti, ciascun genitore dovrà organizzarsi in modo autonomo per gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi delle minori, come meglio dettagliato nell'allegato piano genitoriale (doc. 21).
I) Le figlie trascorreranno con ciascuno dei genitori un periodo continuativo, di almeno quindici giorni in occasione delle ferie estive, da concordarsi tra di essi entro il giorno 31 del mese di marzo di ogni anno;
trascorreranno, inoltre, le festività di Natale (dal 24 dicembre al 26 dicembre),
Capodanno - AN (dal 31 dicembre al 6 gennaio), Pasqua e Lunedì in Albis ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore. Quest'anno, 2023, al padre spetterà trascorrere il Natale ed il 31 dicembre, con le figlie. Il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori. I genitori hanno l'obbligo di comunicare l'un l'altro le località in cui si recheranno a trascorrere le vacanze con i figli e i reciproci recapiti telefonici in modo da consentire costanti contatti con le stesse;
eventuali viaggi al di fuori dalla provincia della Spezia e/o internazionali dovranno essere concordati e autorizzati espressamente da entrambi i genitori.
L) I coniugi si impegnano a trascorrere insieme con le figlie il giorno del loro compleanno o il diverso giorno del festeggiamento.
M) Il IGnor corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario CP_1
di e e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle Persona_1 Persona_2 stesse, la somma mensile di € 600,00 (seicento/00) in totale, € 300,00 (trecento/00) per ciascuna figlia, da versarsi entro il giorno cinque (5) di ogni mese a mezzo di bonifico su conto corrente bancario intestato alla IG.ra , IBAN: [...], acceso Parte_1
presso ; la predetta somma sarà rivalutata annualmente ed automaticamente in base Org_1
agli indici ISTAT come per legge.
N) Concordano i coniugi che l'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla
IG.ra Parte_1
pag. 3 di 5 O) Le spese straordinarie, di cui alle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli adottate dal Tribunale della Spezia in data 13 dicembre 2018, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte (doc. 20), e di cui una copia è stata già consegnata ai coniugi per opportuna e doverosa conoscenza, saranno sopportate dal padre e dalla madre nella misura del 50% ciascuno. Modalità di rimborso al genitore anticipatario: tutte le spese escluse dall'assegno di mantenimento, subordinate o meno al preventivo consenso di entrambi i genitori, dovranno essere debitamente documentate. Il rimborso sarà dovuto pro quota al genitore che le avrà anticipate e che ne avrà esibito e consegnato idonea documentazione. Il rimborso dovrà avvenire entro quindici (15) giorni decorrenti dalla data della richiesta. Tra le spese straordinarie, che dovranno essere sopportate pro quota nella misura del 50%, saranno incluse le spese per il doposcuola/ripetizioni di e , nonché le spese per la psicomotricista Persona_1 Persona_2
per . Per_2
P) Infine, i coniugi dichiarano di avere regolato ogni altro aspetto patrimoniale tra di loro e, pertanto, di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto previsto e pattuito con il presente ricorso.
Q) Dichiarano i coniugi di voler immediatamente eseguire i patti e gli accordi di cui al presente ricorso”.
All'udienza del 23.01.2024 il Giudice relatore ha proceduto a esperire - senza esito positivo - il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso congiunto), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse delle minori, poiché garantiscono alle stesse un rapporto equilibrato e pag. 4 di 5 continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per le figlie.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto delle minori ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Nulla in punto di spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e unitisi in Parte_1 CP_1
matrimonio in Portovenere (SP) in data 29.03.2008 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Portovenere (SP) dell'anno 2008, al n. 4 parte II serie A;
- omologa le condizioni concordate di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 25.01.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2094/2023 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente, alla via XXIV Maggio n. 116, rappresentata e difesa dall'Avv. PILIEGO DANIELA (C.F.:
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura telematica C.F._2
in atti;
E
(C.F.: , nato a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._3
residente, alla via XXIV Maggio n. 116, rappresentato e difeso dall'Avv. PILIEGO DANIELA (C.F.:
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura telematica C.F._2
in atti;
E
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
pag. 1 di 5 Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso congiunto, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 23.01.2024. Nulla in punto di spese.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 20.11.2023, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Portovenere (SP) e che dall'unione sono nate le figlie (il 05.08.2008) Persona_1
e (il 30.07.2010), entrambe minorenni. I coniugi sono in regime di separazione dei Persona_2
beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
A) “I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di mutuo rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove meglio riterranno opportuno, ma con l'obbligo di comunicare eventuali cambi di residenza e nuovi recapiti, riconoscendosi sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità, valida anche per l'espatrio, per le figlie minorenni.
B) e verranno affidate ad entrambi i genitori che provvederanno al Persona_1 Persona_2
loro mantenimento, istruzione ed educazione, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse delle figlie minori.
C) Le figlie vivranno con domiciliazione prevalente e residenza, presso la madre (genitore collocatario) nella casa familiare di proprietà della IG.ra sita in La Spezia (SP), in Parte_1
Via XXIV Maggio n. 116.
D) I coniugi concordano che gli arredi ed i beni mobili attualmente presenti nella casa coniugale resteranno nella disponibilità della moglie e delle figlie.
E) Le minori, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre, trascorreranno con quest'ultimo due fine settimana al mese alternati, dall'uscita da scuola delle figlie il venerdì sino alla domenica sera allorquando il padre, prima di cena, accompagnerà e o, Persona_1 Persona_2 quest'ultime, si recheranno autonomamente, presso l'abitazione della madre.
pag. 2 di 5 F) Il padre, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, previo accordo con la madre, potrà trascorrere con le figlie un pomeriggio alla settimana dall'uscita da scuola delle minori fino alla mattina successiva, allorquando le riaccompagnerà a scuola, o le figlie vi si recheranno autonomamente.
G) Quando le figlie saranno con il padre, saranno domiciliate con quest'ultimo presso la casa della nonna, sita in San Terenzo – Lerici (SP) in via Spinola n. 14, che dispone di una camera per le minori, almeno finché il padre, che attualmente lavora a Marghera (VE), non verrà trasferito a La
Spezia (SP) e potrà disporre di un suo appartamento.
H) Nei rispettivi periodi di competenza, salvo diverso accordo tra le parti, ciascun genitore dovrà organizzarsi in modo autonomo per gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi delle minori, come meglio dettagliato nell'allegato piano genitoriale (doc. 21).
I) Le figlie trascorreranno con ciascuno dei genitori un periodo continuativo, di almeno quindici giorni in occasione delle ferie estive, da concordarsi tra di essi entro il giorno 31 del mese di marzo di ogni anno;
trascorreranno, inoltre, le festività di Natale (dal 24 dicembre al 26 dicembre),
Capodanno - AN (dal 31 dicembre al 6 gennaio), Pasqua e Lunedì in Albis ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore. Quest'anno, 2023, al padre spetterà trascorrere il Natale ed il 31 dicembre, con le figlie. Il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori. I genitori hanno l'obbligo di comunicare l'un l'altro le località in cui si recheranno a trascorrere le vacanze con i figli e i reciproci recapiti telefonici in modo da consentire costanti contatti con le stesse;
eventuali viaggi al di fuori dalla provincia della Spezia e/o internazionali dovranno essere concordati e autorizzati espressamente da entrambi i genitori.
L) I coniugi si impegnano a trascorrere insieme con le figlie il giorno del loro compleanno o il diverso giorno del festeggiamento.
M) Il IGnor corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario CP_1
di e e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle Persona_1 Persona_2 stesse, la somma mensile di € 600,00 (seicento/00) in totale, € 300,00 (trecento/00) per ciascuna figlia, da versarsi entro il giorno cinque (5) di ogni mese a mezzo di bonifico su conto corrente bancario intestato alla IG.ra , IBAN: [...], acceso Parte_1
presso ; la predetta somma sarà rivalutata annualmente ed automaticamente in base Org_1
agli indici ISTAT come per legge.
N) Concordano i coniugi che l'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla
IG.ra Parte_1
pag. 3 di 5 O) Le spese straordinarie, di cui alle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli adottate dal Tribunale della Spezia in data 13 dicembre 2018, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte (doc. 20), e di cui una copia è stata già consegnata ai coniugi per opportuna e doverosa conoscenza, saranno sopportate dal padre e dalla madre nella misura del 50% ciascuno. Modalità di rimborso al genitore anticipatario: tutte le spese escluse dall'assegno di mantenimento, subordinate o meno al preventivo consenso di entrambi i genitori, dovranno essere debitamente documentate. Il rimborso sarà dovuto pro quota al genitore che le avrà anticipate e che ne avrà esibito e consegnato idonea documentazione. Il rimborso dovrà avvenire entro quindici (15) giorni decorrenti dalla data della richiesta. Tra le spese straordinarie, che dovranno essere sopportate pro quota nella misura del 50%, saranno incluse le spese per il doposcuola/ripetizioni di e , nonché le spese per la psicomotricista Persona_1 Persona_2
per . Per_2
P) Infine, i coniugi dichiarano di avere regolato ogni altro aspetto patrimoniale tra di loro e, pertanto, di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto previsto e pattuito con il presente ricorso.
Q) Dichiarano i coniugi di voler immediatamente eseguire i patti e gli accordi di cui al presente ricorso”.
All'udienza del 23.01.2024 il Giudice relatore ha proceduto a esperire - senza esito positivo - il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso congiunto), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse delle minori, poiché garantiscono alle stesse un rapporto equilibrato e pag. 4 di 5 continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per le figlie.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto delle minori ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Nulla in punto di spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e unitisi in Parte_1 CP_1
matrimonio in Portovenere (SP) in data 29.03.2008 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Portovenere (SP) dell'anno 2008, al n. 4 parte II serie A;
- omologa le condizioni concordate di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 25.01.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 5 di 5