Ordinanza cautelare 20 novembre 2023
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01355/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00659/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 659 del 2023, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Orazio Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Marina Militare – Direzione per l'impiego del personale militare della Marina, non costituito in giudizio;
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
- del provvedimento amministrativo di non concessione del beneficio di cui all'art 33, comma 5, L. n. 104/92 del 5.07.2023, trasmesso alla scrivente difesa a mezzo pec in data 7.07.2023 (protocollo -OMISSIS-) e al ricorrente a mezzo racc. A/R;
- ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2025 il dott. LO GN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorrente, con atto depositato in giudizio in data 6.11.2025, ha dato atto che nelle more del giudizio l’amministrazione ha accolto la sua richiesta di trasferimento, dichiarando pertanto di non avere più interesse alla prosecuzione del gravame, con richiesta di compensazione delle spese.
Il Collegio, preso atto di tale richiesta, dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SE SO, Presidente
NA FE, Primo Referendario
LO GN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO GN | SE SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.