Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 07/05/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Unico delle pensioni consigliere Giuseppe di RO ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A n. 124/2026 nel giudizio di pensione, iscritto al n. 69783 del registro di segreteria, proposto da:
M. A. M., nata a [...] e residente a [...], cod. fisc. OMISSIS, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall’avv. Maria Letizia Pipitone, presso il cui studio, sito a Petrosino in viale F. De Vita n.
136, è elettivamente domiciliata, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.: avv.letiziapipitone@pec.it;
ricorrente
CONTRO
l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a Roma in via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Tiziana G.
NO, Francesco Gramuglia e Francesco Velardi, elettivamente domiciliato a Palermo in viale Toselli n. 5, presso gli uffici
dell’Avvocatura INPS, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.:
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it;
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it;
resistente All’udienza del 7 maggio 2026, la causa è stata discussa e decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
F A T T O
Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato, M. A. M. ha convenuto in giudizio l’INPS, chiedendo la concessione della pensione di reversibilità, quale figlia maggiorenne inabile ex art. 13 del RDL n. 636/1939, a far data dal primo giorno del mese successivo alla data di morte della madre; con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A sostegno della domanda, ha premesso che la madre, G. T., era già beneficiaria della pensione di reversibilità del marito M. V., anche per la quota percentuale che includeva la figlia invalida. Pertanto, dopo il decesso della madre, la ricorrente proponeva domanda di pensione di reversibilità (all. 7), ma l’INPS la rigettava sull’assunto che non fosse inabile alla data di morte del dante causa (all. 1); inoltre, manteneva il silenzio sul ricorso amministrativo (all. 9), sicché veniva proposta l’apposita domanda giudiziale innanzi al Tribunale di Marsala, che però dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore della
Corte dei conti (sent. del 19.12.2024, all. 10).
Agendo in riassunzione, la difesa ha dedotto che la ricorrente sarebbe disabile fin dalla nascita e, in data 4.10.2004, già riconosciuta dalla Commissione medica di prima istanza dell’AUSL n. 9 come invalida all’80% e non collocabile al lavoro (all. 11), con la conseguenza che, alla morte del padre (il 7.2.2025), sussistevano i requisiti di legge. La circostanza sarebbe stata successivamente attestata anche dalla Commissione medica di verifica, che il 31.2.2025 avrebbe dichiarato la ricorrente come assolutamente inabile a qualsiasi proficuo lavoro, a far data dal decesso del padre (all. 12). Da ultimo, anche la Commissione medico – legale dell’INPS l’avrebbe riconosciuta come invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e non più revisionabile (all. 13).
Ella, infatti, sarebbe affetta da psicosi da innesto in ritardo mentale moderato - grave, sin dalla nascita, sicché non sarebbe mai stata in grado di vivere senza il supporto morale e materiale dei familiari; per questa ragione, avrebbe sempre vissuto con i genitori, che avrebbero provveduto al suo mantenimento dapprima con lo stipendio di insegnante del padre e, alla morte di questi, grazie alla pensione di reversibilità della madre. Come attestato dal certificato storico di famiglia, avrebbe convissuto da sempre con la madre (all. 14).
L’INPS, costituendosi in giudizio, ha dedotto che la madre della ricorrente era titolare di pensione di reversibilità, che in quanto tale non potrebbe essere a sua volta reversibile. Inoltre, non risponderebbe al vero che la madre percepisse la pensione di reversibilità anche per la quota percentuale che includeva la figlia invalida a carico, atteso che sarebbe stata invece titolare del 60% della pensione del dante causa, mentre la figlia non sarebbe mai stata titolare di quota di pensione, ma solo del diverso assegno di invalidità civile.
In secondo luogo, la ricorrente avrebbe intrattenuto in passato dei rapporti di lavoro, come desumibile dall’apposito estratto contributivo.
Peraltro, la domanda di pensione di reversibilità sarebbe stata rigettata per difetto del requisito dell’assoluta impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, alla data della morte del padre (il 7.2.2025).
Infine, non sarebbe stata fornita prova alcuna in ordine all’ulteriore requisito della vivenza a carico del padre, né della condizione della non autosufficienza economica e del mantenimento abituale.
Pertanto, l’Istituto ha concluso per l’integrale reiezione della domanda, col favore delle spese di lite. In via subordinata, ha eccepito la prescrizione dei diritti vantati ed ha contestato la cumulabilità tra interessi e rivalutazione monetaria.
In via istruttoria, è stata disposta l’acquisizione del parere della Sezione speciale del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, istituita presso questa Sezione giurisdizionale, trasmesso in data 22.12.2025.
All’udienza del 2 aprile 2026, alla luce delle contestazioni dell’INPS, è stato richiesto d’ufficio alla difesa di parte ricorrente di chiarire e precisare se la domanda riguardi la reversibilità della pensione della madre, come testualmente indicato in ricorso, ovvero, sostanzialmente, quella del padre della ricorrente. Pertanto, su accordo delle parti, è stata rifissata per la discussione l’udienza del 7 maggio 2026, con termine fino al 30.04.2026 per il deposito di eventuali memorie difensive.
Con memoria del 29 aprile 2026, la difesa della ricorrente ha chiarito e confermato che la domanda ha ad oggetto la reversibilità sulla pensione della madre (e non del padre); ha ribadito, a tal proposito, che la madre della ricorrente, nell’ambito della pensione di reversibilità percepita a seguito del decesso del marito, percepiva anche la quota di reversibilità dovuta per la figlia maggiorenne inabile; nel ribadire la sussistenza anche degli altri requisiti di legge, ha insistito per l’accoglimento della domanda “di riconoscimento del diritto” della ricorrente “a percepire la pensione di reversibilità della madre”.
All’udienza del 7 maggio 2026, la difesa della ricorrente ha insistito per l’accoglimento della domanda, mentre l’INPS si è riportato alla memoria di costituzione.
Chiusa la discussione, la causa è stata decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
D I R I T T O
La domanda ha ad oggetto la concessione della pensione di reversibilità in favore della ricorrente, quale figlia maggiorenne inabile ex art. 13 del RDL n. 636/1939, a far data dal primo giorno del mese successivo alla data di morte della madre.
Come chiarito dalla difesa con la memoria del 29 aprile 2026, la domanda attiene alla pensione di reversibilità su quella che la madre della ricorrente percepiva, a sua volta, a titolo di reversibilità sulla pensione del marito.
Viene richiesta, pertanto, non la pensione di reversibilità riguardo alla pensione diretta goduta dal padre della ricorrente, ma la reversibilità su quella, già di per sé di reversibilità, percepita dalla madre.
In questi termini, la domanda non può essere accolta.
Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, la pensione di reversibilità “opera a favore dei superstiti del titolare di pensione, mentre deve escludersi che, alla morte del titolare di pensione di reversibilità, detta pensione venga ulteriormente attribuita ai superstiti di questo. Non spetta perciò un diritto alla pensione di reversibilità derivante dal decesso di chi già beneficiasse di pensione di reversibilità, anziché di pensione diretta” (Cass.
Sez. Lav., ord. n. 14287/2024; in termini analoghi, Cass. Lav., nn.
11999/02, 21425/11 e 5731/13).
Il caso deciso dalla Suprema Corte, con la recente ordinanza n.
14287/2024, era del tutto analogo alla fattispecie oggi in esame; nel censurare la sentenza di appello, è stato deciso che la Corte di secondo grado non aveva considerato “che la madre dell’appellante era titolare non di pensione diretta, ma di pensione di reversibilità per morte del marito” e che, pertanto, non sussistevano “i presupposti costitutivi della fattispecie legale” di cui all’art. 22 della legge n. 203/1965.
Anche nel caso in esame, la domanda non ha ad oggetto la reversibilità sulla pensione diretta del padre della ricorrente, per la quale sarebbero ipotizzabili sia il requisito sanitario (accertato a mezzo CTU), che quello della vivenza a carico (sulla scorta delle produzioni documentali), ma la reversibilità su quella a sua volta di reversibilità già goduta dalla madre. Pertanto, il ricorso non può essere accolto, non essendo la pensione di reversibilità cedibile, né trasferibile mortis causa.
Sotto altro profilo, la difesa ha ripetutamente dedotto che la madre della ricorrente percepiva, nell’ambito della pensione di reversibilità su quella diretta del marito, anche la quota ascrivibile alla figlia maggiorenne inabile. Ne conseguirebbe che quest’ultima avrebbe diritto alla pensione di reversibilità su quella della madre.
La tesi non è condivisibile, sia perché presupporrebbe comunque la cedibilità o trasferibilità della reversibilità (non essendo stata la domanda, neppure sotto questo profilo, riqualificata come di reversibilità sul trattamento diretto del padre), sia in quanto non è affatto provato che la madre della ricorrente percepisse anche la quota della figlia maggiorenne inabile, calcolata sulla pensione del padre.
Infatti, la madre, G. T., avrebbe potuto percepire la quota ascrivibile alla figlia maggiorenne inabile, solo qualora l’INPS avesse riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario, che invece ha sempre tenacemente contestato. Peraltro, il computo della quota in questione dovrebbe emergere chiaramente dai cedolini della pensione già percepita dalla madre, ma sul punto non è stata fornita nessuna univoca prova documentale; di contro, nel “prospetto analitico del trattamento pensionistico” della sig.ra G., versato in atti, non figura alcun riferimento alla quota della figlia.
Inoltre, la madre della ricorrente percepiva un trattamento pensionistico pari al 2005 ad euro 12.248,69, corrispondente ictu oculi al 60% della pensione diretta del dante causa e non alla maggior misura dell’80%, che sarebbe derivata dalla sommatoria delle due quote (60% per il coniuge, 20% per la figlia).
Ne consegue la reiezione del ricorso.
Avuto riguardo alle peculiarità della vicenda, sussistono gravi ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
Da ultimo, si ritiene che, ai sensi del comma 11 dell’art. 22 del D. Lgs.
n. 101/2018, applicabile a far data dal 19.9.2018, i dati relativi allo stato di salute della ricorrente non possano essere pubblicati, anche in caso di inserimento della presente sentenza nella banca dati della Corte dei conti, o comunque di diffusione via web.
Infatti, la norma prevede che le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, aventi ad oggetto il trattamento dei dati genetici, biometrici o relativi alla salute, continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento UE 216/79, sino all’introduzione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all’art. 2 septies del codice in materia di protezione dei dati personali, come introdotto dall’art. 2, comma 1 lett. e), del D. Lgs. n. 101/2018.
Ne consegue che, in virtù del rinvio operato dal comma 11 dell’art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, i dati relativi allo stato di salute non possano mai essere diffusi, come già previsto dal comma 8 dell’art. 22 del D.
Lgs. n. 196/2003, indipendentemente dall’apposita istanza dell’interessato (Cass., sent. n. 10510/2016 del 20.5.2016). Pertanto, le generalità del ricorrente dovranno essere oscurate e non potranno essere rese pubbliche nelle banche dati o in caso di diffusione anche via web, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da M. A. M. contro l’INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore;
RIGETTA
il ricorso.
Compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Dispone che le generalità della ricorrente siano oscurate e non siano rese pubbliche nelle banche dati, o in caso di diffusione anche via web, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 7 maggio 2026.
IL GI
Giuseppe di RO
(f.to digitalmente)
Depositato in segreteria nei modi di legge Palermo,7 maggio 2026 Pubblicata il 7 maggio 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)
Ai sensi dell’art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente Provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di M. A. M. c.f. OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.
Palermo, 7 maggio 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)