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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/07/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1391/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difesa dall'avv. CONTARTESE PASQUALE MICHELE Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. PAONESSA ELISABETTA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4 luglio 2018, la ricorrente conveniva in giudizio l' deducendo di essere dipendente dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo CP_1
Valentia sin dal 2 maggio 1991, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in qualità di medico radiologo.
2. Esponeva che, a causa delle specifiche mansioni svolte in ambiente costantemente esposto a fonti luminose intense e radiazioni ionizzanti provenienti da apparecchiature radiologiche ed ecografiche, aveva progressivamente sviluppato una significativa
1 riduzione della capacità visiva. Con certificazione oculistica del 22 novembre 2016, le veniva diagnosticata una cataratta sottocorticale posteriore bilaterale con opacità diffusa, patologia tipicamente correlata all'esposizione a radiazioni ionizzanti.
3. In data 23 novembre 2016, presentava denuncia di malattia professionale alla sede di Vibo Valentia, richiedendo la corresponsione dell'indennizzo in capitale ai CP_1 sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 38/2000. Con provvedimento del 17 gennaio 2017
l' rigettava la richiesta, ritenendo non provato il nesso causale tra la patologia CP_1 denunciata e l'attività lavorativa. La ricorrente proponeva opposizione amministrativa in data 17 marzo 2017, rigettata con ulteriore provvedimento.
4. Instaurato il giudizio, si costituiva l' contestando la fondatezza della domanda e CP_1 sostenendo l'assenza di connessione eziologica tra la patologia denunciata e l'attività professionale espletata.
5. Nel corso dell'istruttoria, veniva disposta consulenza tecnica medico-legale, all'esito della quale il CTU accertava che la ricorrente era affetta da cataratta sottocorticale posteriore bilaterale da esposizione a radiazioni ionizzanti, con postumi stabilizzati e quindi permanenti, valutabili nella misura dell'11% secondo le tabelle allegate al
D.lgs. n. 38/2000 (codice menomazione 371). Successivamente, a seguito di intervento chirurgico, la menomazione risultava ridotta al 5% (visita oculistica del 21 febbraio
2019).
6. Il ricorso è fondato.
7. Le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio sono scientificamente fondate, basate su accertamenti obiettivi e conformi alle tabelle medico-legali adottate ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 38/2000.
8. Il CTU ha accertato la sussistenza di una patologia visiva riconducibile all'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, esposta per anni a fonti di radiazioni ionizzanti.
Sussiste pertanto il nesso causale tra l'attività lavorativa e la malattia denunciata, il che consente di qualificare la patologia come malattia professionale ai sensi della normativa vigente.
9. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 D.lgs. n.
38/2000, è necessario che la menomazione sia accertata in misura non inferiore al 6%.
2 10. Nel caso di specie, la misura residua del danno, stabilizzata al 5%, non sarebbe di per sé sufficiente a dar luogo alla corresponsione dell'indennizzo; tuttavia, deve farsi riferimento al grado di menomazione iniziale, accertato dal CTU in misura pari all'11%, prima dell'intervento chirurgico, e che determina comunque l'insorgenza del diritto alla prestazione, ai sensi della giurisprudenza consolidata secondo cui l'effetto migliorativo dell'intervento terapeutico non incide retroattivamente sul diritto già maturato (cfr. Cass. civ., sez. lav. n. 26311/2014, n. 10982/2016; n. 24285/2018; n.
25172/2019; n. 26728/2020; n. 22875/2021).
11. In particolare, con la sentenza n. 22875/2021, la Suprema Corte ha ribadito che, ai fini della determinazione del danno biologico permanente, occorre fare riferimento alle tabelle e al grado di menomazione iniziale, anche in presenza di successivo CP_1 miglioramento post-operatorio.
12. Ne consegue che, avendo la ricorrente riportato una menomazione iniziale dell'11%, ha pieno diritto all'indennizzo previsto dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie il ricorso;
2. Accerta che la ricorrente ha contratto una malattia professionale riconducibile all'attività lavorativa svolta;
3. Condanna l' a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo in capitale ai sensi CP_1 dell'art. 13 del D.lgs. n. 38/2000, in relazione a un danno biologico permanente pari all'11%, oltre interessi e rivalutazione secondo legge;
4. Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico dell' ; CP_1
5. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_1 che liquida in € 2.200,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso, 18/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1391/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difesa dall'avv. CONTARTESE PASQUALE MICHELE Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. PAONESSA ELISABETTA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4 luglio 2018, la ricorrente conveniva in giudizio l' deducendo di essere dipendente dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo CP_1
Valentia sin dal 2 maggio 1991, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in qualità di medico radiologo.
2. Esponeva che, a causa delle specifiche mansioni svolte in ambiente costantemente esposto a fonti luminose intense e radiazioni ionizzanti provenienti da apparecchiature radiologiche ed ecografiche, aveva progressivamente sviluppato una significativa
1 riduzione della capacità visiva. Con certificazione oculistica del 22 novembre 2016, le veniva diagnosticata una cataratta sottocorticale posteriore bilaterale con opacità diffusa, patologia tipicamente correlata all'esposizione a radiazioni ionizzanti.
3. In data 23 novembre 2016, presentava denuncia di malattia professionale alla sede di Vibo Valentia, richiedendo la corresponsione dell'indennizzo in capitale ai CP_1 sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 38/2000. Con provvedimento del 17 gennaio 2017
l' rigettava la richiesta, ritenendo non provato il nesso causale tra la patologia CP_1 denunciata e l'attività lavorativa. La ricorrente proponeva opposizione amministrativa in data 17 marzo 2017, rigettata con ulteriore provvedimento.
4. Instaurato il giudizio, si costituiva l' contestando la fondatezza della domanda e CP_1 sostenendo l'assenza di connessione eziologica tra la patologia denunciata e l'attività professionale espletata.
5. Nel corso dell'istruttoria, veniva disposta consulenza tecnica medico-legale, all'esito della quale il CTU accertava che la ricorrente era affetta da cataratta sottocorticale posteriore bilaterale da esposizione a radiazioni ionizzanti, con postumi stabilizzati e quindi permanenti, valutabili nella misura dell'11% secondo le tabelle allegate al
D.lgs. n. 38/2000 (codice menomazione 371). Successivamente, a seguito di intervento chirurgico, la menomazione risultava ridotta al 5% (visita oculistica del 21 febbraio
2019).
6. Il ricorso è fondato.
7. Le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio sono scientificamente fondate, basate su accertamenti obiettivi e conformi alle tabelle medico-legali adottate ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 38/2000.
8. Il CTU ha accertato la sussistenza di una patologia visiva riconducibile all'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, esposta per anni a fonti di radiazioni ionizzanti.
Sussiste pertanto il nesso causale tra l'attività lavorativa e la malattia denunciata, il che consente di qualificare la patologia come malattia professionale ai sensi della normativa vigente.
9. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 D.lgs. n.
38/2000, è necessario che la menomazione sia accertata in misura non inferiore al 6%.
2 10. Nel caso di specie, la misura residua del danno, stabilizzata al 5%, non sarebbe di per sé sufficiente a dar luogo alla corresponsione dell'indennizzo; tuttavia, deve farsi riferimento al grado di menomazione iniziale, accertato dal CTU in misura pari all'11%, prima dell'intervento chirurgico, e che determina comunque l'insorgenza del diritto alla prestazione, ai sensi della giurisprudenza consolidata secondo cui l'effetto migliorativo dell'intervento terapeutico non incide retroattivamente sul diritto già maturato (cfr. Cass. civ., sez. lav. n. 26311/2014, n. 10982/2016; n. 24285/2018; n.
25172/2019; n. 26728/2020; n. 22875/2021).
11. In particolare, con la sentenza n. 22875/2021, la Suprema Corte ha ribadito che, ai fini della determinazione del danno biologico permanente, occorre fare riferimento alle tabelle e al grado di menomazione iniziale, anche in presenza di successivo CP_1 miglioramento post-operatorio.
12. Ne consegue che, avendo la ricorrente riportato una menomazione iniziale dell'11%, ha pieno diritto all'indennizzo previsto dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie il ricorso;
2. Accerta che la ricorrente ha contratto una malattia professionale riconducibile all'attività lavorativa svolta;
3. Condanna l' a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo in capitale ai sensi CP_1 dell'art. 13 del D.lgs. n. 38/2000, in relazione a un danno biologico permanente pari all'11%, oltre interessi e rivalutazione secondo legge;
4. Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico dell' ; CP_1
5. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_1 che liquida in € 2.200,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso, 18/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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