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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/06/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1396 \2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, composto dai magistrati:
dott. Antonino Orifici Presidente
dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.
dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1396 \2024 R.G. vertente tra:
c.f.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'1.03.1962, elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., via Piano Carrubbara, n. 30, presso lo studio dell'avv. Ragusa Antonina che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
c.f.: , nato a Controparte_1 C.F._2
San Pier Niceto il 25.08.1957, elettivamente domiciliato in Milazzo, via del Sole, n.
29, presso lo studio dell'avv. Certo Santi, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 6.06.2025 è comparsa la sola parte ricorrente che ha concluso come da verbale, da intendersi richiamato in questa sede. Il P.M. ha inviato il proprio visto senza nulla osservare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/12/2024, ha Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con Controparte_1
in data 29/04/1987, in Milazzo, regolarmente trascritto, e che dal
[...]
matrimonio sono nati i figli e , ad oggi entrambi maggiorenni. Per_1 Persona_2
Ha adito questo Tribunale chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito, non essendo più ripristinabile tra gli stessi la comunione spirituale e materiale. La ricorrente ha chiesto, inoltre, di disporre a carico del un assegno di mantenimento da versare nei propri confronti CP_1
dell'importo di €.200,00 mensili e di disporre l'assegnazione della causa coniugale in proprio favore.
Si è costituito il quale ha contestato quanto Controparte_1
contenuto nel ricorso avversario ed ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del 6.06.2025, è
comparsa la sola parte ricorrente. Fatte precisare le conclusioni e ordinata la discussione orale, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in conformità al disposto di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta. Si osserva che le deduzioni e le richieste delle parti danno inequivoca conferma del venir meno di una comunione materiale e spirituale;
è certa la loro comune volontà di pervenire ad
2 una disgregazione del nucleo familiare, posto che entrambe hanno sul punto rassegnato conclusioni conformi. Ricorrono pertanto le condizioni per pronunciare la separazione personale tra i coniugi.
La domanda di addebito della separazione avanzata dalla va Parte_1
rigettata. In base all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, essa implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità
tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Non basta, quindi, il riscontro di una condotta contraria ai doveri del matrimonio, ma occorre l'accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una conseguenza di tale crisi (ex multis, Cass. civ. 18074/2014; Cass. 14042/2008; Cass.
2740/2008; Cass. 5283/2005), nel senso che abbia contribuito a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o recato grave pregiudizio all'educazione della prole
(Cass. 13592/2006; Cass. 4367/2003; Cass. 4837/1998). Pertanto, la parte che promuove la relativa domanda è onerata della prova tanto della condotta inosservante i doveri matrimoniali quanto del nesso causale con il fallimento del rapporto coniugale.
Ne discende che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr., tra le numerose, Cass. civ. n. 14042/2008; Cass. civ.
n. 2740/2008; Cass. civ. n. 279/2000).
Nel caso di specie, l'esposizione dei fatti non consente di individuare una più
grave condotta contraria ai doveri insiti nel rapporto di coniugio, imputabile ad uno dei
3 coniugi e tale da consentire la pronuncia di addebito nella sua connotazione eziologica rispetto alla incisione della comunione spirituale e materiale.
Segnatamente, la ha sostenuto che “la relazione è stata abbastanza Parte_1
serena fino all'estate 2023 allorquando” il resistente “mutando atteggiamento nei confronti della moglie si rifiutava di prestare qualsiasi aiuto nelle incombenze
quotidiane e soprattutto, come era solito fare, in quelle assistenziali, assumendo nei confronti della donna […] un atteggiamento vessatorio” (v. atto di ricorso) mentre, in sede di udienza di comparizione, la ha dichiarato che “Il mi Parte_1 CP_1
insultava, non andavamo d'accordo. Non lavorava, noi dormivamo separati, io al piano di sopra e lui sotto. Il matrimonio era finito. Prima si prendeva cura di me, che
non sto bene, quindi, da maggio 2023 i rapporti sono zero, completamente assenti. Lui
mi accompagnava a fare la tac, ma era una formalità. Non si prendeva cura di me, completamente” (v. processo verbale del 6.06.2026). Tuttavia, quanto alle paventate
“condotte antigiuridiche” del marito, le istanze istruttorie avanzate dalla Parte_1
in seno all'atto di ricorso, non sono state ammesse perché formulate in maniera generica e non articolate nello spazio e nel tempo, con ciò precludendo ogni valutazione in ordine all'efficienza causale delle circostanze indicate nella determinazione della crisi coniugale.
La ha poi esposto che in “data 18 settembre 2023 […] parte Parte_1
ricorrente subiva una vera e propria aggressione fisica e psicologica da parte del marito”, a seguito della quale la stessa “si determinava a non voler più riprendere la coabitazione con il marito”. Sul punto, la ricorrente ha allegato un certificato medico del 22.09.2023 ove è riportato “politrauma contusivo con ematomi diffusi agli arti inferiori, idrartro ginocchio sinistro, vasto ematoma nella regione dell'anca sinistra”
e che “la suddetta assistita riferisce di aver subito le suddette lesioni in seguito ad
4 aggressione fisica da parte di persona nota, verificatasi in data 18/09/2023 presso la propria abitazione” (v. documento a firma del dott. , depositato con l'atto di Per_3
ricorso). Il sul punto, ha contestato che per i fatti accaduti in data CP_1
18.09.2023, l'intero nucleo familiare è stato iscritto nel registro degli indagati ed imputati rispettivamente: del delitto p.p. dall'art. 612, comma 2, e 582 c.p. per il delitto p. e p. dagli artt. 612, comma 2 e 581 c.p. Controparte_1
per il figlio delitto p.p. dall'art. 612, comma 2, c.p. per la figlia Controparte_2
delitto p. e p. dall'art. 581 c.p. per la Persona_4 Parte_1
(v. decreto di citazione a giudizio depositato con la comparsa di
[...]
costituzione in atti). Inoltre, per i medesimi fatti è stato avviato un procedimento dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni a tutela della nipote delle parti (la minore, figlia di e nei Persona_5 Persona_4
confronti dell'intero nucleo familiare (i coniugi ed i figli), provvisoriamente conclusosi con un ordine di allontanamento della e del Parte_1 Controparte_2
dall'abitazione familiare (v. documentazione allegata dalla ricorrente in seno all'atto di ricorso).
Da tali risultanze si evince che, seppur gli ematomi indicati dal certificato medico depositato dalla potrebbero astrattamente essere stati determinati Parte_1
da una condotta violenta integrata del marito, tuttavia, non sembra che tale circostanza possa apparire sintomatica di una condotta abitualmente violenta da parte del
È ben vero che la Suprema Corte ha sottolineato (Cass. n. 817/2011; Cass. CP_1
8928/12) che la domanda di addebito formulata da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro può ritenersi fondata anche quando risulti provato un unico episodio di percosse, quando si sia al cospetto di un comportamento non solo lesivo della dignità della persona, ma anche idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale
5 della coppia. Nel caso in esame, tuttavia, le lesioni documentate, si sarebbero verificate nel corso di una discussione la cui dinamica resta oscura e in cui non solo le parti, ma anche i figli, hanno assunto atteggiamenti provocatori reciproci, sicché non è neppure chiara l'intensità del dolo che ha caratterizzato la condotta del marito, elemento di grande rilevanza per valutare la gravità del fatto nella prospettiva di una pronuncia di addebito della separazione. Assorbente è, poi, il rilievo che tale fatto si è inserito in una dinamica relazionale già largamente compromessa, come sopra descritta (v. ancora dichiarazioni rese all'udienza del 6.06.2025 “avevo già lasciato il quando CP_1
mio figlio aveva sei mesi, ma mia madre si è messa in mezzo per farci riappacificare”).
Alla luce di tali deposizioni è evidente che la lite del 18.09.2023 e la successiva separazione di fatto dei coniugi costituiscono solo l'epilogo di una irreversibile situazione di distacco spirituale tra le parti, caratterizzato, peraltro, da un aspro conflitto, che appare ragionevolmente essere stato non la causa, ma eventualmente solo la conseguenza della disgregazione della unità familiare.
Ala stregua delle superiori considerazioni, la domanda di addebito della separazione avanzata dalla va rigettata. Parte_1
I figli della coppia, sono maggiori d'età, sicché non occorre provvedere sul regime di affidamento. Nondimeno, non è stata avanzata alcuna domanda in ordine al loro mantenimento. Sul punto, la ha dichiarato “I figli sono maggiorenni. Parte_1
Il primo di 37 anni, la figlia di 31 anni vive con lui. Mio figlio è autonomo economicamente. Mia figlia prende la pensione perché ha problemi di salute” (v. processo verbale del 6.06.2025). Va rigettata, conseguentemente, la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla e già proposta nel Parte_1
procedimento RG n. 1396/2024 -1, conclusosi con il provvedimento di rigetto n.
739/2024 del 24/12/2024. L'assegnazione della casa familiare risulta finalizzata alla
6 esclusiva tutela della prole, onde la concessione del beneficio in parola resta subordinata all'imprescindibile condizione della convivenza con figli maggiorenni ed economicamente non autosufficienti (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, sent. n.16134/2019). Non
occorre dunque provvedere sull'assegnazione dell'immobile, trovando applicazione la disciplina relativa al diritto di proprietà.
Quanto all'assegno di mantenimento chiesto in proprio favore dalla ricorrente, va evidenziato che l'assegno di mantenimento dovuto al coniuge in caso di separazione
è considerato la proiezione degli obblighi di mantenimento reciproci derivanti dal matrimonio (art. 143 c.c.) nonché estrinsecazione del generale dovere di assistenza materiale, che permane anche dopo la cessazione della convivenza: la separazione,
infatti, instaura un regime che tende a conservare quanto più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, con il tipo di vita di ciascuno dei coniugi (cfr. Cass. civ. sez. I, 20 febbraio 2013, n.4178, cfr. anche
Cass. Civ. Sez I, 16 maggio 2017, n. 12196). Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione della adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente, non assumendo rilievo il più modesto tenore di vita subito o tollerato (arg. ex Cassazione civile, sez. I, 22/10/2004, n. 20638).
Nel caso di specie, la ha dichiarato di essere titolare di una Parte_1
pensione di invalidità, stante la patologia di cui è affetta (v. cartella clinica del
7 nosocomio di Taormina, rilasciato il 22.10.2024). Dalla documentazione fiscale depositata in atti si evince che la stessa ha percepito, nell'anno d'imposta 2023, esclusivamente redditi esenti per l'ammontare di €.12.790,49 (v. CU 2024, depositato con l'atto di ricorso). Ella, inoltre, ha dichiarato di essere contitolare con il resistente di diversi beni immobili e autovetture (v. ancora atto di ricorso). Diversamente, il ha depositato l'autocertificazione reddituale da cui si evince che egli, dal CP_1
mese di settembre 2024, percepisce una pensione INPS dell'importo di €.235,00 mensili, e dell'importo di €.950,00 nell'anno precedente. Egli risulta altresì essere intestatario di un conto corrente con saldo pari a €.500,00, oltre di diversi autoveicoli
(cointestati con la ricorrente) e motoveicoli (una honda 500 immatricolata nel 1972 ed una vespa piaggio del 1983) (v. autocertificazione reddituale depositata il 19.03.2025).
Se ne desume che tra le parti non sussiste uno squilibrio economico rilevante.
Inoltre, non è stato provato (né offerto di provare) da parte dell'istante, sulla quale incombeva il relativo onere, il (migliore) tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio. Dunque, non vi sono elementi per ritenere che, in esito alla separazione, la abbia subito un peggioramento del proprio livello di vita. Parte_1
In definitiva, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in suo favore.
Le spese del giudizio, in ragione della soccombenza, vanno poste a carico della ricorrente e, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, applicati i parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif. e considerato il valore più basso previsto per le cause di valore indeterminabile, in considerazione della non rilevante complessità della causa, possono liquidarsi in complessivi Euro €.2.906,00 (Euro
851,00 per la fase studio, Euro 602,00 per la fase introduttiva ed Euro 1.453,00 per la fase decisoria) oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
8
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G. 1396/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così dispone:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e i quali hanno contratto matrimonio
[...] Controparte_1
in data 29/04/1987, giusto atto di matrimonio trascritto nei Registri del predetto comune, all'atto n 33., p. II, serie A, anno 1987;
- ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere alla prescritta annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 D.P.R. n. 396/2000, e dispone, per l'effetto, che la decisione, al suo passaggio in giudicato, gli sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria;
- rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata da
; Parte_1
- rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla;
Parte_1
- rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da
; Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di Parte_1
giudizio sostenute da che liquida in €. 2.906,00 Controparte_1
per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Barcellona P.G. nella Camera di Consiglio del 10/06/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Marino Merlo dott. Antonino Orifici
9 Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, composto dai magistrati:
dott. Antonino Orifici Presidente
dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.
dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1396 \2024 R.G. vertente tra:
c.f.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'1.03.1962, elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., via Piano Carrubbara, n. 30, presso lo studio dell'avv. Ragusa Antonina che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
c.f.: , nato a Controparte_1 C.F._2
San Pier Niceto il 25.08.1957, elettivamente domiciliato in Milazzo, via del Sole, n.
29, presso lo studio dell'avv. Certo Santi, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 6.06.2025 è comparsa la sola parte ricorrente che ha concluso come da verbale, da intendersi richiamato in questa sede. Il P.M. ha inviato il proprio visto senza nulla osservare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/12/2024, ha Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con Controparte_1
in data 29/04/1987, in Milazzo, regolarmente trascritto, e che dal
[...]
matrimonio sono nati i figli e , ad oggi entrambi maggiorenni. Per_1 Persona_2
Ha adito questo Tribunale chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito, non essendo più ripristinabile tra gli stessi la comunione spirituale e materiale. La ricorrente ha chiesto, inoltre, di disporre a carico del un assegno di mantenimento da versare nei propri confronti CP_1
dell'importo di €.200,00 mensili e di disporre l'assegnazione della causa coniugale in proprio favore.
Si è costituito il quale ha contestato quanto Controparte_1
contenuto nel ricorso avversario ed ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del 6.06.2025, è
comparsa la sola parte ricorrente. Fatte precisare le conclusioni e ordinata la discussione orale, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in conformità al disposto di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta. Si osserva che le deduzioni e le richieste delle parti danno inequivoca conferma del venir meno di una comunione materiale e spirituale;
è certa la loro comune volontà di pervenire ad
2 una disgregazione del nucleo familiare, posto che entrambe hanno sul punto rassegnato conclusioni conformi. Ricorrono pertanto le condizioni per pronunciare la separazione personale tra i coniugi.
La domanda di addebito della separazione avanzata dalla va Parte_1
rigettata. In base all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, essa implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità
tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Non basta, quindi, il riscontro di una condotta contraria ai doveri del matrimonio, ma occorre l'accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una conseguenza di tale crisi (ex multis, Cass. civ. 18074/2014; Cass. 14042/2008; Cass.
2740/2008; Cass. 5283/2005), nel senso che abbia contribuito a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o recato grave pregiudizio all'educazione della prole
(Cass. 13592/2006; Cass. 4367/2003; Cass. 4837/1998). Pertanto, la parte che promuove la relativa domanda è onerata della prova tanto della condotta inosservante i doveri matrimoniali quanto del nesso causale con il fallimento del rapporto coniugale.
Ne discende che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr., tra le numerose, Cass. civ. n. 14042/2008; Cass. civ.
n. 2740/2008; Cass. civ. n. 279/2000).
Nel caso di specie, l'esposizione dei fatti non consente di individuare una più
grave condotta contraria ai doveri insiti nel rapporto di coniugio, imputabile ad uno dei
3 coniugi e tale da consentire la pronuncia di addebito nella sua connotazione eziologica rispetto alla incisione della comunione spirituale e materiale.
Segnatamente, la ha sostenuto che “la relazione è stata abbastanza Parte_1
serena fino all'estate 2023 allorquando” il resistente “mutando atteggiamento nei confronti della moglie si rifiutava di prestare qualsiasi aiuto nelle incombenze
quotidiane e soprattutto, come era solito fare, in quelle assistenziali, assumendo nei confronti della donna […] un atteggiamento vessatorio” (v. atto di ricorso) mentre, in sede di udienza di comparizione, la ha dichiarato che “Il mi Parte_1 CP_1
insultava, non andavamo d'accordo. Non lavorava, noi dormivamo separati, io al piano di sopra e lui sotto. Il matrimonio era finito. Prima si prendeva cura di me, che
non sto bene, quindi, da maggio 2023 i rapporti sono zero, completamente assenti. Lui
mi accompagnava a fare la tac, ma era una formalità. Non si prendeva cura di me, completamente” (v. processo verbale del 6.06.2026). Tuttavia, quanto alle paventate
“condotte antigiuridiche” del marito, le istanze istruttorie avanzate dalla Parte_1
in seno all'atto di ricorso, non sono state ammesse perché formulate in maniera generica e non articolate nello spazio e nel tempo, con ciò precludendo ogni valutazione in ordine all'efficienza causale delle circostanze indicate nella determinazione della crisi coniugale.
La ha poi esposto che in “data 18 settembre 2023 […] parte Parte_1
ricorrente subiva una vera e propria aggressione fisica e psicologica da parte del marito”, a seguito della quale la stessa “si determinava a non voler più riprendere la coabitazione con il marito”. Sul punto, la ricorrente ha allegato un certificato medico del 22.09.2023 ove è riportato “politrauma contusivo con ematomi diffusi agli arti inferiori, idrartro ginocchio sinistro, vasto ematoma nella regione dell'anca sinistra”
e che “la suddetta assistita riferisce di aver subito le suddette lesioni in seguito ad
4 aggressione fisica da parte di persona nota, verificatasi in data 18/09/2023 presso la propria abitazione” (v. documento a firma del dott. , depositato con l'atto di Per_3
ricorso). Il sul punto, ha contestato che per i fatti accaduti in data CP_1
18.09.2023, l'intero nucleo familiare è stato iscritto nel registro degli indagati ed imputati rispettivamente: del delitto p.p. dall'art. 612, comma 2, e 582 c.p. per il delitto p. e p. dagli artt. 612, comma 2 e 581 c.p. Controparte_1
per il figlio delitto p.p. dall'art. 612, comma 2, c.p. per la figlia Controparte_2
delitto p. e p. dall'art. 581 c.p. per la Persona_4 Parte_1
(v. decreto di citazione a giudizio depositato con la comparsa di
[...]
costituzione in atti). Inoltre, per i medesimi fatti è stato avviato un procedimento dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni a tutela della nipote delle parti (la minore, figlia di e nei Persona_5 Persona_4
confronti dell'intero nucleo familiare (i coniugi ed i figli), provvisoriamente conclusosi con un ordine di allontanamento della e del Parte_1 Controparte_2
dall'abitazione familiare (v. documentazione allegata dalla ricorrente in seno all'atto di ricorso).
Da tali risultanze si evince che, seppur gli ematomi indicati dal certificato medico depositato dalla potrebbero astrattamente essere stati determinati Parte_1
da una condotta violenta integrata del marito, tuttavia, non sembra che tale circostanza possa apparire sintomatica di una condotta abitualmente violenta da parte del
È ben vero che la Suprema Corte ha sottolineato (Cass. n. 817/2011; Cass. CP_1
8928/12) che la domanda di addebito formulata da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro può ritenersi fondata anche quando risulti provato un unico episodio di percosse, quando si sia al cospetto di un comportamento non solo lesivo della dignità della persona, ma anche idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale
5 della coppia. Nel caso in esame, tuttavia, le lesioni documentate, si sarebbero verificate nel corso di una discussione la cui dinamica resta oscura e in cui non solo le parti, ma anche i figli, hanno assunto atteggiamenti provocatori reciproci, sicché non è neppure chiara l'intensità del dolo che ha caratterizzato la condotta del marito, elemento di grande rilevanza per valutare la gravità del fatto nella prospettiva di una pronuncia di addebito della separazione. Assorbente è, poi, il rilievo che tale fatto si è inserito in una dinamica relazionale già largamente compromessa, come sopra descritta (v. ancora dichiarazioni rese all'udienza del 6.06.2025 “avevo già lasciato il quando CP_1
mio figlio aveva sei mesi, ma mia madre si è messa in mezzo per farci riappacificare”).
Alla luce di tali deposizioni è evidente che la lite del 18.09.2023 e la successiva separazione di fatto dei coniugi costituiscono solo l'epilogo di una irreversibile situazione di distacco spirituale tra le parti, caratterizzato, peraltro, da un aspro conflitto, che appare ragionevolmente essere stato non la causa, ma eventualmente solo la conseguenza della disgregazione della unità familiare.
Ala stregua delle superiori considerazioni, la domanda di addebito della separazione avanzata dalla va rigettata. Parte_1
I figli della coppia, sono maggiori d'età, sicché non occorre provvedere sul regime di affidamento. Nondimeno, non è stata avanzata alcuna domanda in ordine al loro mantenimento. Sul punto, la ha dichiarato “I figli sono maggiorenni. Parte_1
Il primo di 37 anni, la figlia di 31 anni vive con lui. Mio figlio è autonomo economicamente. Mia figlia prende la pensione perché ha problemi di salute” (v. processo verbale del 6.06.2025). Va rigettata, conseguentemente, la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla e già proposta nel Parte_1
procedimento RG n. 1396/2024 -1, conclusosi con il provvedimento di rigetto n.
739/2024 del 24/12/2024. L'assegnazione della casa familiare risulta finalizzata alla
6 esclusiva tutela della prole, onde la concessione del beneficio in parola resta subordinata all'imprescindibile condizione della convivenza con figli maggiorenni ed economicamente non autosufficienti (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, sent. n.16134/2019). Non
occorre dunque provvedere sull'assegnazione dell'immobile, trovando applicazione la disciplina relativa al diritto di proprietà.
Quanto all'assegno di mantenimento chiesto in proprio favore dalla ricorrente, va evidenziato che l'assegno di mantenimento dovuto al coniuge in caso di separazione
è considerato la proiezione degli obblighi di mantenimento reciproci derivanti dal matrimonio (art. 143 c.c.) nonché estrinsecazione del generale dovere di assistenza materiale, che permane anche dopo la cessazione della convivenza: la separazione,
infatti, instaura un regime che tende a conservare quanto più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, con il tipo di vita di ciascuno dei coniugi (cfr. Cass. civ. sez. I, 20 febbraio 2013, n.4178, cfr. anche
Cass. Civ. Sez I, 16 maggio 2017, n. 12196). Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione della adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente, non assumendo rilievo il più modesto tenore di vita subito o tollerato (arg. ex Cassazione civile, sez. I, 22/10/2004, n. 20638).
Nel caso di specie, la ha dichiarato di essere titolare di una Parte_1
pensione di invalidità, stante la patologia di cui è affetta (v. cartella clinica del
7 nosocomio di Taormina, rilasciato il 22.10.2024). Dalla documentazione fiscale depositata in atti si evince che la stessa ha percepito, nell'anno d'imposta 2023, esclusivamente redditi esenti per l'ammontare di €.12.790,49 (v. CU 2024, depositato con l'atto di ricorso). Ella, inoltre, ha dichiarato di essere contitolare con il resistente di diversi beni immobili e autovetture (v. ancora atto di ricorso). Diversamente, il ha depositato l'autocertificazione reddituale da cui si evince che egli, dal CP_1
mese di settembre 2024, percepisce una pensione INPS dell'importo di €.235,00 mensili, e dell'importo di €.950,00 nell'anno precedente. Egli risulta altresì essere intestatario di un conto corrente con saldo pari a €.500,00, oltre di diversi autoveicoli
(cointestati con la ricorrente) e motoveicoli (una honda 500 immatricolata nel 1972 ed una vespa piaggio del 1983) (v. autocertificazione reddituale depositata il 19.03.2025).
Se ne desume che tra le parti non sussiste uno squilibrio economico rilevante.
Inoltre, non è stato provato (né offerto di provare) da parte dell'istante, sulla quale incombeva il relativo onere, il (migliore) tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio. Dunque, non vi sono elementi per ritenere che, in esito alla separazione, la abbia subito un peggioramento del proprio livello di vita. Parte_1
In definitiva, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in suo favore.
Le spese del giudizio, in ragione della soccombenza, vanno poste a carico della ricorrente e, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, applicati i parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif. e considerato il valore più basso previsto per le cause di valore indeterminabile, in considerazione della non rilevante complessità della causa, possono liquidarsi in complessivi Euro €.2.906,00 (Euro
851,00 per la fase studio, Euro 602,00 per la fase introduttiva ed Euro 1.453,00 per la fase decisoria) oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G. 1396/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così dispone:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e i quali hanno contratto matrimonio
[...] Controparte_1
in data 29/04/1987, giusto atto di matrimonio trascritto nei Registri del predetto comune, all'atto n 33., p. II, serie A, anno 1987;
- ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere alla prescritta annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 D.P.R. n. 396/2000, e dispone, per l'effetto, che la decisione, al suo passaggio in giudicato, gli sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria;
- rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata da
; Parte_1
- rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla;
Parte_1
- rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da
; Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di Parte_1
giudizio sostenute da che liquida in €. 2.906,00 Controparte_1
per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Barcellona P.G. nella Camera di Consiglio del 10/06/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Marino Merlo dott. Antonino Orifici
9 Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
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