Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2013, n. 5647
CASS
Sentenza 23 gennaio 2013

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In tema di estradizione per l'estero, la mancata notifica al difensore dell'avviso di deposito dell'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'estradando integra una nullità di ordine generale "a regime intermedio", non assoluta, che resta sanata per il raggiungimento dello scopo a norma dell'art. 183 cod. proc. pen., quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione avanzata dalle autorità svizzere).

In tema di estradizione per l'estero, costituisce onere dell'estradando, che abbia interesse alla traduzione in lingua madre dell'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, farne istanza ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di cui non è stata richiesta la traduzione consuma la relativa facoltà, presupponendone la carenza d'interesse.

In tema di estradizione per l'estero, la decisione sulla sospensione dell'efficacia della misura della custodia cautelare in carcere "a soddisfatta giustizia italiana", diversamente dalla procedura di consegna basata sul mandato di arresto europeo, non può essere disposta dalla Corte di appello, ma è rimessa alla insindacabile scelta politica di competenza del Ministro della giustizia.

Commentario1

  • 1Le guarentigie dell’arrestato nell’interrogatorio ex art. 294 c.p.p.
    Avv. Ivano Ragnacci · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Assai di frequente, soprattutto nelle ipotesi in cui a presiedere l'atto di Garanzia indicato nel titolo sia il Giudice delle Indagini Preliminari rogato ex art. 294 comma 5 c.p.p., del luogo ove si è concretizzato l'arresto, può accadere, come la prassi giudiziaria sovente ci mostra e di qui a brave si vedrà, che il difensore dell'arrestato, non venga sostanzialmente posto nelle condizioni di prendere visione di quanto meglio indicato dall'art. 293 c.p.p., stante non solo l'assenza della notificazione del deposito degli atti ivi prevista dal terzo comma dello stesso disposto normativo, ma vista la carenza degli atti stessi, custoditi presso la cancelleria del GIP rogante, con una …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2013, n. 5647
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5647
Data del deposito : 23 gennaio 2013

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