Sentenza 7 aprile 2010
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, nel caso in cui la consegna allo Stato di emissione sia rinviata, a norma dell'art. 24 L. 22 aprile 2005 n. 69, spetta alla corte di appello la verifica della sorte della cautela o della detenzione derivanti dal provvedimento nazionale, per garantire l'efficacia successiva della consegna. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui delegava tali adempimenti al pubblico ministero).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/04/2010, n. 14177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14177 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 07/04/2010
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 530
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 11184/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo;
avverso l'ordinanza resa in data 15-2-2010 dalla Corte di Appello di Palermo, sezione 5^ penale, nei confronti di:
TO AN, nato a [...] il [...];
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. ROTUNDO Vincenzo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. IACOVIELLO Francesco, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.-. Con ordinanza in data 15-2-2010 la Corte di Appello di Palermo, sezione 5^ penale, ha dichiarato, su consenso del consegnando, sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di consegna di TO AN, generalizzato come sopra, alla richiedente Autorità Giudiziaria Rumena;
ha stabilito che la consegna fosse rinviata fino alla definizione dei procedimenti italiani nei quali il predetto risultava tuttora imputato e fosse rinviata fino alla espiazione delle relative pene;
ha disposto la liberazione dell'TO, se non detenuto per altro;
ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura Generale della Repubblica di Palermo "per il monitoraggio delle situazioni potenzialmente idonee a determinare la riattivazione della misura cautelare nei confronti del consegnando".
TO AN risulta colpito da mandato di arresto Europeo n. 27 del 12-3-08 del Tribunale di Iasi per il reato di furto, commesso in un bar della stessa città di Iasi in data 10-4-2003, per il quale era stato condannato alla pena di sei anni di reclusione con sentenza n. 502 del 22-6-04 nel dossier 11053/2003 (irrevocabile), resa dallo stesso Tribunale di Iasi.
2 .-. Avverso la suindicata ordinanza del 15-2-2010 ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo, deducendone la abnormità.
In particolare, il ricorrente rileva che l'obbligo di "monitoraggio" citato nella sentenza impugnata non solo non sarebbe previsto da alcuna disposizione di legge, ma non potrebbe neanche ricavarsi da una interpretazione sistematica del sistema, che, invece, porterebbe a ritenere applicabili gli stessi principi validi per la fase esecutiva dei provvedimenti del Giudice, il quale, una volta investito da una richiesta di misura cautelare, resta competente anche per la sua esecuzione.
A suo avviso, sussistendo la necessità di verificare e controllare la stato dei procedimenti penali esistenti a carico del cittadino straniero (che nel caso in esame risulterebbe raggiunto da un provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Torino, con fine-pena fissata per la data dell'1-2-2014), dovrebbe essere lo stesso Giudice che ha sospeso la sua consegna allo Stato richiedente ad attivarsi per ripristinare la misura finalizzata alla consegna medesima.
3 .-. Il ricorso è fondato.
La Corte di Appello di Palermo ha ritenuto di non seguire il più recente orientamento di questa Corte di Cassazione, secondo il quale, in caso di rinvio della consegna per esigenze di giustizia nazionale, la custodia cautelare non va revocata se è in atto, per la causa nazionale, altra misura custodiale o esecutiva di tipo detentivo, determinandosi la mera sospensione di tale custodia, con ripresa automatica di efficacia alla cessazione, quale ne sia la causa, della custodia a fini nazionali, e ciò per i successivi dieci giorni di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 23 (sez. 6, sent. 7107 del 12-2-09, rv. 243244, Zordic), disponendo, invece, la scarcerazione del consegnando.
Consapevole del conseguente problema concreto del possibile iato temporale tra il momento del venir meno della esigenza di giustizia nazionale e quello della concreta esistenza ed efficacia del nuovo e diverso titolo custodiale per poter accedere alla materiale consegna, che imponeva una verifica permanente della sorte della cautela e della detenzione "nazionali", ha ritenuto di attribuire alla Procura Distrettuale il conseguente necessario monitoraggio. Ma, come osserva il ricorrente, nessuna norma attribuisce tale compito alla Procura Generale piuttosto che alla stessa Corte di Appello, che è il Giudice presso il quale comunque pende il procedimento di consegna e al quale conseguentemente spettano gli incombenti non espressamente attribuiti dalla Legge al Ministro della Giustizia o al Pubblico Ministero.
Una volta scelta la soluzione adottata dalla Corte di Appello di Palermo nel provvedimento impugnato, spetta, pertanto, alla medesima Corte Distrettuale l'eventuale organizzazione degli adempimenti utili a collegare la cessazione della detenzione a fini nazionali con la riemissione della misura cautelare necessaria per garantire la disposta consegna.
4 .-. Si impone, pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla delega conferita al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo. La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui alla L. n. 60 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla delega conferita al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010