Sentenza 18 dicembre 2008
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, è onere dell'estradando, che abbia interesse alla traduzione in lingua madre della sentenza favorevole all'estradizione, farne istanza ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione del ricorso avverso la sentenza di cui non è stata richiesta la traduzione consuma tale facoltà, presupponendone la carenza d'interesse.
Commentario • 1
- 1. Nulla la sentenza non tradotta per alloglotta (Cass. 38306/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 gennaio 2026
L'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La traduzione costituisce per l'imputato che non comprende la lingua italiana il necessario strumento per un concreto ed effettivo esercizio del proprio diritto alla difesa, garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost., essendo essenziale non solo comprendere il significato della decisione, ma anche delle ragioni su cui la decisione è fondata, al fine di poter valutare, personalmente e consapevolmente, se e come esercitare il diritto di impugnazione. La nullità derivante …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/2008, n. 4954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4954 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 18/12/2008
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 2874
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 033319/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MO GE CH UR N. IL 22/02/1959;
avverso SENTENZA del 08/07/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERPICO FRANCESCO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. DI POPOLO A. intese al rigetto del ricorso.
OSSERVA
Avverso la sentenza in data 8.7.2008 con la quale la Corte di Appello di Napoli, in conformità della relativa domanda, deliberava la sussistenza in senso favorevole all'accoglimento dell'estradizione di MO GE CH UR, giusta richiesta del Governo della Repubblica Federale di Germania ai fini dell'espiazione della residua pena di gg. 849 di reclusione della maggior pena comminatagli con sentenza del Tribunale di Stoccarda in data 22.01.1993, divenuta irrevocabile il 3.02.93 per reati di falsificazione in atti, corruzione, truffa aggravata, in parte consumata in parte tentata, in concorso con terzi, il predetto estradando ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame:
1) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) in relazione all'art. 143 c.p.p., comma 2, art. 178 c.p.p., comma 1 e art. 111 Cost., comma 3, per omessa traduzione della sentenza in lingua tedesca, notificata al ricorrente solo ed esclusivamente in lingua italiana, sconosciuta all'estradando;
2) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ed e) in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 1, n. 3, per omessa acquisizione di una prova decisiva rappresentata dalla richiesta - verifica dell'effettivo stato di esecuzione della pena a supporto della ragione di richiesta di estradizione da parte dello Stato tedesco, in difetto di fascicolo di atti da parte della Procura di Stato di Stoccarda, con superamento di detta richiesta difensiva attraverso una motivazione manifestamente illogica. Il ricorso è infondato e va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Ed invero, quanto al motivo sub 1) va ribadito il costante orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui l'estradando che ha interesse alla traduzione nella lingua madre della sentenza favorevole all'estradizione ha l'onere di farne istanza, ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione, con la conseguenza che il ricorso avverso la detta sentenza, di cui, come nella specie, non è stata richiesta la traduzione nella lingua madre, consuma tale facoltà, presupponendo intuibilmente una mancanza di interesse alla traduzione (cfr. in termini Cass. pen. sez. 6^, 30.9.2002, n. 1767, Xhon;
conf. Cass. pen. Sez. 6^, 22.9.2000, n. 12394, Zeng Shoujin). Del resto, a conferma del prefato principio di diritto, giova richiamare quello secondo cui, in conformità sia del dettato costituzioname, sia dell'art. 6, lett. e) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 4.11.1950, resa esecutiva con L. n. 848 del 1955, nei confronti dell'imputato straniero che non conosce la lingua italiana, il diritto di difesa è assicurato dall'assistenza dell'interprete solo limitatamente agli atti orali, essendo escluso l'obbligo di traduzione degli atti processuali nella lingua madre in forza della regola generale di cui all'art. 109 c.p.p., comma 1, con l'unica eccezione prevista dall'art. 169 c.p.p., comma 3, con riferimento all'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato (cfr. in termini Cass. pen. Sez. 11, 10.8.2000 n. 12394, Lu Hai ed altri). Nella specie, pertanto, comprovatamente accertata la presenza rituale dell'interprete e la traduzione degli atti d'accusa in lingua madre da parte del Ministero della Giustizia, come è dato atto in sentenza (cfr. foll. 4 e 5) ed avuto riguardo al richiamato principio di diritto ripetutamente tracciato da questa Corte, il motivo sub 1) è infondato e va rigettato.
Del pari infondato il motivo sub 2), posto che l'eccezione difensiva trova aperta smentita dal fatto che, come è dato atto in sentenza (cfr. fol. 6), risulta che i documenti su cui si fonda la richiesta di estradizione sono stati trasmessi "in via ufficiale dallo Stato richiedente certificandone la conformità agli originali", di guisa che va intuibilmente escluso e ogni possibile credito all'assunto difensivo di aver scontato già interamente la pena comminata con la nota sentenza del Tribunale di Stoccarda, posto che l'accertata, rituale e completa acquisizione in via ufficiale degli atti anche inequivocamente attinenti l'effettivo stato di esecuzione della pena;
rende incensurabile e motivatamente logica la decisione impugnata.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2009