Sentenza 7 aprile 2010
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, nei casi in cui la consegna allo Stato di emissione sia rinviata, a norma dell'art. 24 L. 22 aprile 2005 n. 69, l'efficacia della misura cautelare applicata alla persona richiesta resta sospesa quando sia in atto altra misura custodiale o esecutiva di tipo detentivo per il procedimento nazionale e fino alla cessazione di quest'ultima, qualsiasi ne sia la causa. Da tale cessazione, la misura cautelare riacquista automatica efficacia per i successivi dieci giorni previsti dall'art. 23 L. cit. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha altresì stabilito che spetta alla corte di appello la verifica della sorte della cautela o della detenzione derivanti dal provvedimento nazionale, per garantire l'efficacia successiva della consegna. Conseguentemente, ha annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui delegava tali adempimenti al pubblico ministero).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/04/2010, n. 13483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13483 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 07/04/2010
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 531
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 11187/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMO;
nei confronti di:
1) IU AL N. IL 08/08/1984 C/;
avverso la sentenza n. 32/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 22/02/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO Francesco Mauro per l'inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Palermo ha disposto la consegna del cittadino romeno IU AL ad autorità giudiziaria romena, per l'esecuzione di pena oggetto del mandato di arresto europeo emesso il 14.8.2009 dalla Pretura di Hateg. Ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 24 ha contestualmente disposto il rinvio di tale consegna fino alla definizione di processo italiano nel quale IU risultava ancora imputato, nonché all'espiazione dell'eventuale pena in tale processo irrogata.
In ragione del rinvio della consegna, ha disposto la liberazione del IU limitatamente al titolo detentivo connesso a questa procedura di consegna, poi "disponendo la trasmissione della presente sentenza alla (locale) Procura generale, per il monitoraggio delle situazioni potenzialmente idonee a determinare la riattivazione della misura custodiale nei confronti del consegnando".
2. Proprio quest'ultima previsione è oggetto del ricorso del procuratore generale distrettuale, che chiede l'annullamento della sentenza limitatamente a tale disposizione, perché nessuna previsione normativa consentirebbe di attribuire un tale monitoraggio, che si assume di spettanza della Corte d'appello, alla Procura generale distrettuale: da qui il vizio di violazione di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Va premesso che la Corte distrettuale ha ritenuto di non seguire il più recente orientamento di questa Corte suprema, secondo cui nel caso di rinvio della consegna per esigenze di giustizia nazionale la custodia cautelare non va revocata se è in atto - per la causa nazionale - altra misura custodiale o esecutiva di tipo detentivo, determinandosi la mera sospensione di tale custodia, con ripresa automatica di efficacia alla cessazione, quale ne sia la causa, della custodia a fini nazionali, e ciò per i successivi dieci giorni di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 23, comma 1 (Sez. 6, sent. 1101 del 12-18.2.2009, rv 243244), ed ha invece disposto la scarcerazione del consegnando. Sul punto non vi è stata impugnazione della parte pubblica.
Consapevole del problema determinato dalla propria scelta interpretativa - quello del possibile iato temporale tra il momento del venir meno dell'esigenza di giustizia nazionale e quello della concreta esistenza ed efficacia del nuovo e diverso titolo custodiale per poter accedere alla materiale consegna, necessario in ragione dell'avvenuta formale liberazione - che di fatto impone una verifica permanente della sorte della cautela o della detenzione 'nazionali', per garantire l'efficace successiva consegna, ha ritenuto di attribuire alla procura distrettuale il conseguente necessario monitoraggio.
Ma, come osserva il ricorrente, nessuna norma attribuisce un tale compito alla procura generale, invece che alla stessa Corte d'appello, che è il giudice presso cui comunque pende il procedimento di consegna e cui conseguentemente spettano gli incombenti tutti non dalla legge espressamente attribuiti al Ministro della giustizia o al pubblico ministero.
Scelta pertanto la soluzione interpretativa in concreto adottata, spetta alla Corte distrettuale l'eventuale organizzazione di adempimenti utili a collegare la cessazione della detenzione a fini nazionali con la riemissione della misura cautelare necessaria a garantire la disposta consegna. L'attribuzione di una delega di tali adempimenti al pubblico ministero, in assenza di alcuna norma che lo consenta, si manifesta atto illegittimo quando non abnorme (in relazione all'esercizio di un potere/competenza non positivamente riconosciuto ne' desumibile sistematicamente).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla delega conferita alla Procura generale presso la Corte di appello di Palermo. Così deciso in Roma, il 7 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010