Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/04/2010, n. 13483
CASS
Sentenza 7 aprile 2010

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In tema di mandato di arresto europeo, nei casi in cui la consegna allo Stato di emissione sia rinviata, a norma dell'art. 24 L. 22 aprile 2005 n. 69, l'efficacia della misura cautelare applicata alla persona richiesta resta sospesa quando sia in atto altra misura custodiale o esecutiva di tipo detentivo per il procedimento nazionale e fino alla cessazione di quest'ultima, qualsiasi ne sia la causa. Da tale cessazione, la misura cautelare riacquista automatica efficacia per i successivi dieci giorni previsti dall'art. 23 L. cit. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha altresì stabilito che spetta alla corte di appello la verifica della sorte della cautela o della detenzione derivanti dal provvedimento nazionale, per garantire l'efficacia successiva della consegna. Conseguentemente, ha annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui delegava tali adempimenti al pubblico ministero).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/04/2010, n. 13483
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13483
    Data del deposito : 7 aprile 2010

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