Sentenza 20 novembre 2006
Massime • 1
Ai fini della valutazione del pericolo di fuga in tema di convalida dell'arresto a fini estradizionali è irrilevante che l'estradando si trovi in stato di detenzione nel territorio nazionale perché sottoposto a procedimento penale pendente dinanzi all'autorità giudiziaria italiana, sia perché opera il criterio generale secondo cui lo "status detentionis" non è ostativo all'emissione di un altro provvedimento cautelare che si fondi su una qualsiasi delle esigenze previste dall'art. 274 cod. proc. pen., sia perché è sottratta alla disponibilità del giudice che adotta la misura la cessazione della detenzione ad altro titolo, la quale può essere determinata dalla richiesta dello stesso estradando alla cui eventuale dichiarazione di volontà in senso contrario non può essere attribuito alcun valore.
Commentari • 5
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Il regime estradizionale convenzionale conparrticoalre riferimento alla convenzione europea sull'estradizione (1957). Avvertenza: Si tratta di una memoria difensiva (opportunamente modificata per necessità di rispetto delle regole deontologiche) depositata in relazione ad una richiesta di estradizione processuale passiva pervenuta nei termini previsti dagli strumenti pattizi e di recepimento nazionale alla cancelleria della competente Corte di Appello. Si veda anche la sentenza della Corte di Appello di Bolzano dd. 29 marzo 2010 (solo .pdf). Constano precedenti opposti da arte della giurisprudenza di merito e di legittimità. Il primato del diritto può comportare il rischio che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2006, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARTELLA Ilario Salvatore - Presidente - del 20/11/2006
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 1988
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 037443/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RI JE AS N. IL 19/01/1985;
avverso ORDINANZA del 12/08/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI CASOLA CARLO;
Udito il Procuratore Generale, nella persona del Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. GO JE, cittadino rumeno colpito da domanda di arresto provvisorio, ricorre avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, che ha convalidato l'arresto eseguito dalla p.g. italiana.
2. Lamenta violazione di legge, inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, vizio della motivazione.
3. Sostiene che l'ordinanza del Presidente della Corte d'appello di Bologna sia stata emessa in assenza di pericolo di fuga, essendo egli in stato di detenzione in Italia, perché sottoposto a procedimento penale, pendente dinanzi all'autorità giudiziaria italiana.
4. Sostiene, inoltre, che la domanda estradizionale sarebbe improcedibile, pena la violazione del diritto di difesa nel procedimento italiano.
5. Con un terzo motivo, il ricorrente lamenta l'assenza di una compiuta descrizione dei fatti e della specificazione dei reati.
6. Il ricorso è infondato.
7. "Ai fini della valutazione del pericolo di fuga in tema di arresto a fini estradizionali è del tutto irrilevante il fatto che l'estradando sia in stato di carcerazione nel territorio nazionale per espiazione di pena ovvero perché raggiunto da provvedimento custodiale per fatti-reato commessi in Italia. In tale ambito vale infatti non solo il criterio generale secondo il quale lo stato di carcerazione non è ostativo all'emissione di un altro provvedimento cautelare che si fondi su una qualsiasi delle esigenze previste dall'art. 274 c.p.p., ma bisogna anche considerare che non è nella facoltà del giudice che emette la misura di influenzare in alcun modo la cessazione della detenzione ad altro titolo (Sez. 6^, Sentenza n. 1697 del 19/04/1996 Cc. (dep. 11/06/1996 ) Rv. 205665 Presidente: Pisanti F. Estensore: Trifone F. Imputato: Dragutinovic., P.M. Albano A. (Conf.).
8. La seconda questione posta risulta, poi, priva di attualità e concretezza, rappresentandosi con essa solo una ipotesi eventuale di coincidenza temporale della celebrazione di due procedimenti.
9. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Risulta dalla nota Interpol trasmessa in data 12.08.2006 una compiuta descrizione dei fatti imputabili all'estradando ed una precisa indicazione dei fatti costituenti reato. Le restanti osservazioni del ricorrente riguardano una presunta necessità di approfondimento di questioni di fatto, insindacabili dinanzi alla Corte di Cassazione.
10. Segue il rigetto e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2007