Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2023, n. 1913
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Sentenza 23 gennaio 2023

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In tema di giurisdizione, la mancata indicazione, nella pronuncia declinatoria, del giudice giurisdizionalmente competente non comporta alcuna lesione del diritto di difesa della parte, la quale può sempre trovare tutela attraverso il rimedio previsto dall'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c. in caso di conflitto negativo di giurisdizione.

In tema di servizio di riscossione dei tributi, esula dalla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione delle sanzioni amministrative irrogate dall'amministrazione finanziaria ad una società concessionaria a norma dell'art. 54 d.lgs. n. 112 del 1999 (nella specie, per l'omissione dei riversamenti all'erario delle somme riscosse), la quale rientra, invece, nella giurisdizione del giudice amministrativo per l'inerenza con l'adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio, che non ha di per sé natura tributaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2023, n. 1913
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1913
    Data del deposito : 23 gennaio 2023
    Fonte ufficiale :

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