Sentenza 23 gennaio 2023
Massime • 2
In tema di giurisdizione, la mancata indicazione, nella pronuncia declinatoria, del giudice giurisdizionalmente competente non comporta alcuna lesione del diritto di difesa della parte, la quale può sempre trovare tutela attraverso il rimedio previsto dall'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c. in caso di conflitto negativo di giurisdizione.
In tema di servizio di riscossione dei tributi, esula dalla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione delle sanzioni amministrative irrogate dall'amministrazione finanziaria ad una società concessionaria a norma dell'art. 54 d.lgs. n. 112 del 1999 (nella specie, per l'omissione dei riversamenti all'erario delle somme riscosse), la quale rientra, invece, nella giurisdizione del giudice amministrativo per l'inerenza con l'adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio, che non ha di per sé natura tributaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2023, n. 1913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1913 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
RICORRENTE CONTRO l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1913 Anno 2023 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: LO SARDO GIUSEPPE Data pubblicazione: 23/01/2023 CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo il 3 novembre 2015 n. 4569/30/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'Il gennaio 2023 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;
preso atto che nessuno è comparso per la ricorrente;
udita, per la controricorrente, l'Avvocatura Generale dello Stato, nella persona dell'Avv. Salvatore Faraci, che ha concluso per il rigetto;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso per l'accoglimento. FATTI DI CAUSA La "Riscossione Sicilia S.p.A." (già "SE.R.I.T. Sicilia S.p.A.", nella qualità di agente della riscossione per la Provincia di Catania, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo il 3 novembre 2015 n. 4569/30/2015, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di irrogazione di sanzione amministrativa del 3 maggio 201.4 per l'importo di C 96.464,46, in relazione all'omesso riversamento all'Erario delle somme riscosse a titolo di rimborso delle spese delle proc:edure esecutive connesse all'art. 12 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo il 10 febbraio 2012 n. 52/03/2012, con la compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che la controversia esulasse dalla giurisdizione del giudice tributario, trattandosi non di una sanzione amministrativa per violazione attinente ad un rapporto impositivo, bensì di una "penale" per il parziale inadempimento di un rapporto concessorio. Il ricorso è affidato a tre motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. MOTIVI DI RICORSO' 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 50 cod. proc. civ, 59 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, 24 e 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente dichiarato dal giudice di appello il difetto di giurisdizione del giudice tributario senza alcuna indicazione circa la spettanza della giurisdizione sulla controversia in esame. 2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 19 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, il primo quale modificato dall'art.
3 -bis, comma 1, lett. a, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito„ con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ.; nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 12, lett. b, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, in relazione all'art. :360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente dichiarato dal giudice di appello il difetto della giurisdizione tributaria sulla controversia in esame, avendo natura tributaria i versamenti delle somme connesse all'art. 12 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289. 3. Con il terzo motivo, si denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del D.L.vo 13 aprile 1999 n, 112, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 47 del D.L.vo 13 3 aprile 1999 n. 112, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.; per essere stato omesso dal giudice di appello di pronunziarsi sul ,merito della controversia in esame, affermando la spettanza all'agente della riscossione delle somme incassate per il rimborso delle spese delle procedure esecutive connesse all'art. 12 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo è infondato. 1.1 La censura attinge la sentenza impugnata nella parte in cui la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice tributario non è stata accompagnata dalla contestuale indicazione del giudice munito di giurisdizione. 1.2 Tenendo conto degli orientamenti espressi dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 12 marzo 2007, n. 77 ) e dalla Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2007, n. 4109; Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2007, n. 4636) in materia di translatio iudicii, l'art. 59, comma 1, parte prima, della Legge 18 giugno 2009 n. 69 ha disposto che: «1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione». Conseguentemente, il giudice che si ritenga privo (in tutto o in parte) di giurisdizione deve non solo dichiarare tale difetto, ma altresì indicare il giudice munito di giurisdizione. In proposito, questa Corte ha avuto modo di chiarire che è valida la sentenza che, nel dichiarare il difetto della propria giurisdizione (nella specie, la giurisdizione del giudice 4 tributario), indichi il giudice che ritiene munito di giurisdizione in motivazione, anche se non nel dispositivo, poiché ciò è sufficiente ad adempiere a quanto prescrive l'art. 59 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 (in termini: Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2012, n. 7680; Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2019, n. 3410; Cass., Sez. 5^, 28 febbraio 2022, rii. 6608). 1.3 Al contempo, la giurisprudenza di legittimità ha affrontato anche la questione dell'omessa indicazione (sia in motivazione che in dispositivo) del giudice munito di giurisdizione sul thema decidendum. Difatti, si è affermato che la previsione dell'art. 59, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69 non è presidiata da alcuna sanzione, per cui la sua violazione non determina la nullità della sentenza impugnata, non incidendo sul diritto di difesa e non precludendo neppure l'eventuale denuncia di conflitto (negativo) di giurisdizione» (in termini: Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2012, n. 7680; Cass., Sez. 5^, 28 febbraio 2022, n. 6608). Infatti, l'esigenza di una tempestiva definizione della questione di giurisdizione è, comunque, assicurata attraverso la possibilità per la parte di denunciare il conflitto reale negativo di giurisdizione anche nel caso in cui il giudice abbia declinato la giurisdizione senza indicare l'autorità giudiziaria competente, ed altresì allorché in esito a tale sentenza, il giudice adito dalle parti abbia, a sua volta, escluso la propria giurisdizione indicando come munita di competenza una terza giurisdizione (Cass., Sez. Un., 10 marzo 2011, n. 5681; Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2012, n. 7680; Cass., Sez. Un., 20 giugno 2012, n. 10139; Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8048; Cass., Sez. Un., 21 settembre 2017, n. 21975; Cass., Sez. 5^, 28 febbraio 2022, n. 6608). 1.4 In definitiva, dunque, la mancata indicazione del giudice munito di giurisdizione in ordine all'irrogazione della sanzione 5 amministrativa per l'omesso riversamento all'Erario delle somme riscosse a titolo di rimborso delle spese delle procedure esecutive connesse all'art. 12 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, in sede di pronuncia declinatoria della giurisdizione del giudice tributario sulla controversia in esame, non comporta alcuna lesione del diritto di difesa dell'agente della riscossione, il quale può sempre trovare tutela - attraverso il rimedio previsto dall'art. 362, comma 2, n. 1, cod. proc. civ. - nell'eventualità che si profili un conflitto negativo di giurisdizione all'esito di un'analoga pronuncia di carattere assolutorio da parte di un giudice appartenente ad altra giurisdizione. 2. Il secondo motivo ed il terzo motivo - la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta - sono infondati. 2.1 L'art. 2, comma 1, parte prima, lett. del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, quale modificato dall'art. 12, comma 2, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, prevede che: «Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio». La giurisprudenza di legittimità aveva originariamente interpretato tale disposizione nel senso di attribuire alla giurisdizione tributaria non solo le controversie concernenti í tributi, ma anche, in via residuale, le controversie concernenti le sanzioni irrogate in relazione ad infrazioni connesse alla violazione di norme le quali non necessariamente attengono a tributi, ritenendo sufficiente a radicare la giurisdizione 6 tributaria, in forza dell'esplicito disposto dell'art. 2, comma 1, dl D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, la natura finanziaria dell'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa (così: Cass., Sez. Un., 10 agosto 2005, n. 16776; Cass., Sez. Un., 10 febbraio 2006, n. 2888; Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2008, n. 3144). 2.2 Prendendo atto della lettura datane dal c.d. 'diritto vivente", la Corte Costituzionale (Corte Cost., 14 maggio 2008, n. 130) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, «nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria». Posto che «(..) la giurisdizione tributaria deve ,essere considerata un organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione» (sentenza n. 64 del 2008)» e che «l'oggetto di tale giurisdizione, così come la disciplina degli organi speciali, ben possano essere modificati dal legislatore ordinario, il quale, tuttavia, incontra precisi limiti costituzionali consistenti nel «non snaturare (come elemento essenziale e caratterizzante la giurisprudenza speciale) le materie attribuite» a dette giurisdizioni speciali e nell'«assicurare la conformità a Costituzione» delle medesime giurisdizioni (ordinanza n. 144 del 1998)» il giudice delle leggi ha valutato che: «Da tale giurisprudenza si desume che il menzionato duplice limite opera con riferimento ad ogni modificazione legislativa riguardante l'oggetto delle giurisdizioni speciali preesistenti alla Costituzione (sia in sede di prima reviísione, sia successivamente) e, altresì, che il mancato rispetto del limite di "non snaturare" le materie originariamente attribuite 7 alle indicate giurisdizioni si traduce nell'istituzione di un "nuovo" giudice speciale, espressamente vietata dall'art. 102 Cost. L'identità della "natura" delle materie oggetto delle suddette giurisdizioni costituisce, cioè, una condizione essenziale perché le modifiche legislative di tale oggetto possano qualificarsi come una consentita "revisione" dei giudici speciali e non come una vietata introduzione di un "nuovo" giudice speciale» (ancora sentenza n. 64 del 2008)». Da qui la coerente conclusione: «Non c'è dubbio che la lettura che dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, dà il diritto vivente, finisce per attribuire alla giurisdizione tributaria le controversie relative a sanzioni unicamente sulla base del mero criterio soggettivo costituito dalla natura finanziaria dell'organo competente ad irrogarle e, dunque, a prescindere dalla natura tributaria del rapporto cui tali sanzioni ineriscono. Essa, dunque, si pone in contrasto con l'art. 102, secondo comma, e con la VI disposizione transitoria della Costituzione, risolvendosi nella creazione di un nuovo giudice speciale». 2.3 Sulla scia di tale dichiarazione di illegittimità costituzionale, questa Corte ha escluso la giurisdizione del giudice tributario ogni qual volta l'irrogazione della sanzione amministrativa da parte di un organo dell'amministrazione finanziaria non trovi fondamento in un rapporto di natura tributaria, ma sia inerente ad un rapporto di natura diversa. In tale prospettiva, si è pronunciato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, a titolo meramente esemplificativo: - in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 3, comma 3, del D.L. 22 febbraio 2002 n. 12, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 aprile 2002 n. 73, per omessa registrazione del lavoratore dipendente nelle scritture obbligatorie, con la conseguente 8 devoluzione di tali controversie alla giurisdizione ordinaria (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2009, n. 15846; Cass., Sez. Un., 13 febbraio 2012, n. 1986; Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2014, n. 24079; Cass., Sez. 6^-5, 23 febbraio 2016, n. 3537); - in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'opposizione all'ordinanza - ingiunzione emessa dall'Agenzia delle Dogane per violazione del divieto di eseguire costruzioni ed altre opere non autorizzate in prossimità della linea doganale e ne mare territoriale di cui all'art. 19 del D.L.vo 8 novembre 1990 n. 374, con la conseguente devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che abbia rilievo la mera attribuzione del potere sanzionatorio ad un ufficio finanziario, vedendosi in tema di rispetto di distanze legalmente predeterminate e comportando detta violazione, in ipotesi di acc:ertata sussistenza di un rilevante pericolo per gli interessi erariali, la demolizione del manufatto (Cass., Sez. Un., 29 marzo 2013, n. 7936); - in ordine alle controversie aventi ad oggetto le sanzioni irrogate ad una banca dall'Agenzia delle Entrate per violazione dell'obbligo di tempestiva rendicontazione delle deleghe "F24", previsto dalla convenzione stipulata, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.L.vo 9 luglio 1997 n. 241, tra l'amministrazione finanziaria e la banca delegata, con la quale sono stati disciplinati i diritti ed obblighi reciproci delle parti e, tra essi, i tempi della rendicontazione periodica dei dati riepilogativi, trattandosi di accordo riconducibile allo schema del contratto d'appalto di servizi, di natura civilistica e non tributaria, con la conseguenza che la relativa pretesa attiene ad un inadempimento contrattuale sorto nell'ambito di un rapporto privatistico, estraneo all'esercizio del potere impositivo (Cass., Sez. Un., 5 maggio 2014, n. 9567); 9 - in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di cartella esattoriale recante la richiesta di pagamento delle somme che la concessionaria dell'ACI ha riscosso per conto della Regione a titolo di tasse automobilistiche, e che, incorrendo in un inadempimento dell'appalto del servizio di riscossione, non ha integralmente riversato, trattandosi di un diritto esercitato nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, estraneo all'esercizio del potere impositivo, proprio del rapporto tributario (Cass., Sez. Un., 17 gennaio 2017, n. 960); - in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione emessa dall'Agenzia delle Entrate a carico del privato che abbia conferito un incarico retribuito a un dipendente pubblico in violazione dell'art. 53 del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165, rientrando nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella del giudice tributario, poiché la sanzione amministrativa, anche se irrogata da un lufficio finanziario, inerisce al rapporto di pubblico impiego e non ad un rapporto tributario (Cass., Sez. Un., 8 giugno 2016, n. 11709; Cass., Sez. Un., 28 settembre 2016, n. 19072; Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2018, n. 1415). 2.4 In sede di "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337", il D.L.vo 13 aprile 1999 n. 112 ha stabilito che: «La concessione del servizio di riscossione mediante ruolo è affidata dal Ministero delle Finanze a società per azioni con capitale, interamente versato, pari ad almeno 5 miliardi di lire, aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio, di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attività tributarie e di gestione patrimoniale degli enti creditori diversi dallo Stato, delle altre attività di riscossione ad essi attribuite dalla legge e che non siano state dichiarate 10 decadute da precedenti concessioni del servizio stesso» (art. 1, comma 1); che: « Le concessioni del servizio nazionale della riscossione sono affidate, per ciascun ambito, mediante procedure di evidenza pubblica, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie» (art. 3, comma 1); che: «La concessione viene affidata con decreto del Ministero delle Finanze;
con tale decreto viene fissato il termine entro quale il concessionario stipula una convenzione accessoria all'atto di concessione (...)» (art. 3, comma 4). Nel quadro normativo di tale sistema, è stato previsto che: «L'attività dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse;
l'aggio è pari ad una percentuale di tali somme da determinarsi, per ogni biennio, con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento, sulla base dei seguenti criteri: a) costo normalizzato, pari al costo medio unitario del sistema, rapportato al carico dei ruoli calcolato senza tener conto del venti per cento dei concessionari aventi i più alti costi e del cinque per cento di quelli aventi i più bassi costi;
b) situazione sociale ed economica di ciascun ambito, valutata sulla base di indici di sviluppo economico elaborati da organismi istituzionali;
c) tempo intercorso tra l'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo e quello in cui il concessionario può porla in riscossione. 2. L'aggio, al netto dell'eventuale ribasso„ è aumentato, per i singoli concessionari, in misura pari ad una percentuale delle maggiori riscossioni conseguite rispetto alla media dell'ultimo biennio rilevabile per lo stesso ambito o, in caso esso sia variato, per ambito corrispondente. Tale percentuale è il determinata, anche in modo differenziato per settori, sulla base di fasce di incremento degli importi riscossi nel decreto previsto dal comma 1. 3. L'aggio di cui al comma 1 è a carico del debitore in misura non superiore al 4,65 per cento della somma iscritta a ruolo;
la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore. L'aggio a carico del debitore è dovuto soltanto in caso di mancato pagamento entro la scadenza della cari -ella di pagamento e la sua misura è determinata con il decreto previsto dal comma 1. 4. Per i ruoli emessi da uffici statali le modalità di erogazione dell'aggio previsto dal comma 1 vengono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per gli altri ruoli l'aggio viene trattenuto dal concessionario all'atto del versamento all'ente impositore delle somme riscosse.
5. A ciascun concessionario è riconosciuta, a titolo di anticipazione della remunerazione, una somma pari ad una percentuale, comunque non inferiore all'i per cento del carico dei ruoli consegnati, da determinarsi con il decreto previsto dal comma 1, del costo di cui alla lettera a) dello stesso comma 1. 6. Al concessionario spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle Finanze, con il quale sono altresì stabilite le modalità di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso è a carico: a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o se il concessionario ha trasmesso la comunicazione di inesigibilità di cui all'articolo 19, comma 1; b) del debitore, negli altri casi.
7. In caso di delega di riscossione, i compensi, corrisposti dall'ente creditore al delegante, sono ripartiti in via convenzionale fra il delegante 12 ed il delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti» (art. 17, commi 1-7). Ciò posto: «Il concessionario riversa all'ente creditore le somme riscosse entro il decimo giorno successivo alla riscossione. Per le somme riscosse attraverso le agenzie postali e le banche il termine di riversamento decorre, rispettivamente, dal giorno della comunicazione all'apposita casella postale aperta a nome del concessionario e da quello della ricezione del flusso informativo trasmesso dalla banca. Per gli enti diversi dallo Stato e da quelli previdenziali il termine di riversamento decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese» (art. 22, cornma 1). Per il caso di infrazioni, sulla premessa che: «Alle violazioni commesse dai concessionari si applicano i principi di cui al capo I, sezione I, della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le espresse deroghe al principio di specialità stabilite dagli articoli 47 e 50» (art. 46), è previsto che: «1. (...) il concessionario che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i riversamenti agli enti creditori delle somme riscosse, è tenuto a versare all'ente stesso anche gli interessi legali ed è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari alla somma di cui è stato ritardato o omesso il riversamento.
2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta del 95 per cento, del 90 per cento e del 75 per cento se il concessionario riversa, rispettivamente, entro dieci giorni, trenta giorni o sei mesi dalla prescritta scadenza, le somme di cui ha omesso, in tutto o in parte, il riversamento» (art. 47, commi 1-2). Sul piano procedurale, è stabilito che: «1. All'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel presente decreto provvede, per ciascun ambito, l'ufficio delle entrate indiv,rduato in via generale con provvedimento del direttore regionale delle entrate notificato al concessionario.
2. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di irrogazione della sanzione il concessionario può definire la controversia con il pagamento di metà della sanzione irrogata e, nei casi previsti dagli articoli 47, 48 e 49, delle altre somme dovute.
3. Se non procede alla definizione agevolata della violazione prevista dal comma 2, il concessionario può, entro lo stesso termine, ricorrere in opposizione contro il provvedimento di irrogazione della sanzione alla competente direzione regionale delle entrate, che decide entro sessanta giorni con provvedimento definitivo immediatamente esecutivo.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi degli articoli del presente capo spettano in ogni caso allo Stato e sono versate alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato» (art. 54, commi 1-4). 2.5 Sulla questione della giurisdizione in tema di sanzioni amministrative previste dagli artt. 46 ss. del D.L.vo 13 aprile 1999 n. 112, questa Corte - ancor prima della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 130 del 2008, che ha cancellato l'assegnazione al giudice tributario della totalità della giurisdizione sulle sanzioni irrogate dagli uffici finanziari - ha già avuto modo di soffermarsi con l'enunciazione del principio secondo cui, in materia di riscossione di tributi, data in concessione dall'amministrazione finanziaria ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, tra le controversie che l'art. 5, comma 1, della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 riserva alla cognizione del giudice amministrativo rientrano anche quelle relative a sanzioni che l'amministrazione concedente abbia irrogato nei confronti del concessionario per ritenute violazioni 14 degli obblighi dallo stesso assunti a seguito dell'atto di concessione;
né alcuna portata innovativa sul riparto di giurisdizione è stata introdotta dall'art. 46 del D.L.vo 13 aprile 1999 n. 112, il quale, nel disporre il riordino del servizio nazionale della riscossione, richiama la Legge 24 novembre 1981 n. 689, non per la competenza del giudice ordinario in tema di opposizione a sanzioni amministrative, prevista dall'art. 23 di quest'ultima legge, ma esclusivamente per quanto attiene al principio di legalità e agli altri principi generali contenuti nel capo I - sezione I della predetta legge (Cass., Sez. Un., 8 luglio 2003, n. 10735; Cass., Sez. 5", 23 novembre 2016, n. 23848). 2.6 In coerenza con tale esegesi, questa Corte ha affermato che, alla luce della declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 33 del D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80, come modificato dall'art. 7 della Legge 21 luglio 2000 n. 205, recata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 (Corte Cost., 6 luglio 2004, n. 204) - per effetto della quale le controversie relative a concessioni di pubblici servizi sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ad eccezione di quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, secondo un criterio di riparto della giurisdizione già presente nell'art. 5 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, prima delle modifiche apportate con il suddetto art. 33 del D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80 - la controversia, tra un'impresa concessionaria del servizio di accertamento e riscossione delle imposte comunali ed il Comune concedente, avente ad oggetto la misura del corrispettivo contrattualmente spettante al concessionario, in base alle pattuizioni contenute nell'accordo annesso alla concessione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, giacché essa, pur implicando una delibazione sulla 15 portata applicativa delle clausole contrattuali relative a detto corrispettivo, non richiede un accertamento in via principale (ma soltanto una delibazione meramente incidentale) del contenuto e della disciplina del rapporto di concessione, né, tanto meno, si risolve in una valutazione sul modo in cui la pubblica amministrazione si è avvalsa della facoltà di adottare strumenti negoziali in sostituzione dell'esercizio diretto del proprio potere autoritativo (Cass., Sez. Un., 19 maggio 2008, n. 12460). 2.7 In definitiva, posto che la materia delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, si può riaffermare che, in special modo dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 da parte della sentenza della Corte Costituzionale n. 130 del 2008, l'impugnazione delle sanzioni amministrative irrogate dall'amministrazione finanziaria ad una società concessionaria del servizio di riscossione a norma dell'art. 54 del D.L.vo 13 aprile 1999 n. 112 (nella specie, per l'omissione dei riversamenti all'Erario delle somme riscosse di cui al combinato disposto degli artt. 22 e 47 del D.L.vo 13 aprile 1999 n. 112) esula dalla giurisdizione del giudice tributario e rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo per l'inerenza con l'adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio, che non ha di per sé natura tributaria. 3. Valutandosi l'infondatezza dei motivi dedotti, dunque, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato. 4. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 16 5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, il concessionario del servizio della riscossione dei tributi è tenuto al pagamento del contributo unificato previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, essendo prevista la prenotazione a debito di cui all'art. 157 del D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115 per le sole controversie relative alle procedure esecutive devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (in termini: Cass., Sez. 5", 29 ottobre 2020, n. 23874; Cass., Sez. 5^, 14 luglio 2021, n. 20009).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di C 7.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito;
dà atto della sussisten2:a dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nella camera di consiglio dell'Il gennaio 202i.