Sentenza 9 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 21 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 09/06/2025, n. 11191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11191 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11191/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08872/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8872 del 2024, proposto da
AN GE, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Vagnozzi, Massimo Boggio Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza Consiglio dei Ministri Dipartimento dello Sport, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
previa sospensione o concessione di ogni idonea misura cautelare,
del decreto relativo all’istanza di riconoscimento titolo professionale di Maestro di sci con il quale il riconoscimento veniva subordinato al superamento di una misura compensativa di contenuto tecnico consistente nell’esecuzione della prova PFC-T (Eurotest) (doc. A), emesso in data 23.05.2024 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport – Ufficio per lo sport, comunicato con Pec in data 23/05/2024 ricevuta in data 23/05/24, in quanto detto provvedimento subordina il riconoscimento del titolo ad una misura compensativa di contenuto tecnico consistente nell’esecuzione della prova Eurotest; di ogni atto antecedente, conseguente e comunque connesso con il suddetto decreto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidenza Consiglio dei Ministri Dipartimento dello Sport;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2025 il dott. Marco Arcuri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’odierno ricorso, notificato il 19 luglio 2024 e ritualmente depositato il 19 agosto 2024, il ricorrente ha esposto in fatto che in data 8 aprile 2024 aveva presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport un’istanza volta al riconoscimento del titolo professionale di maestro di sci conseguito in Slovenia.
A seguito di tale richiesta, in data 23 maggio 2024, aveva ricevuto via pec il decreto con il quale l’Amministrazione subordinava il riconoscimento della professione di maestro di sci in Italia al superamento della misura compensativa consistente nell’esecuzione della Prova Formativa Comune Tecnica (PFC-T).
2. Il Sig. GE, ritenendo tale provvedimento illegittimo e lesivo dei propri interessi, ne ha chiesto quindi l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo le seguenti censure: 1. Violazione degli artt. 10 bis e 3 della legge 241/90; difetto assoluto di motivazione e di istruttoria. Violazione del principio di buon andamento; 2. Eccesso di potere per carenza ed erroneità della motivazione, carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta. Violazione e falsa applicazione del d. lgs. 206/07; 3. Violazione e falsa applicazione del d. lgs. 206/2007 (in particolare degli artt. 11, 21, 22 e 23), della L. 8 marzo 1991 n. 81 (in particolare dell’art. 7) e della direttiva 2005/36/CE – Violazione del giusto procedimento e delle regole procedurali del codice di condotta approvato dal gruppo di coordinatori per la direttiva 2005/36/CE; 4. Violazioni dell’ordinamento comunitario. Conclude con istanza cautelare e per l’accoglimento del ricorso anche ai fini del riesame dell’istanza da parte dell’Amministrazione.
3. In data 20 agosto 2024 la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
4. Con istanza del 26 agosto 2024 il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare all'istanza cautelare e chiesto la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso.
Alla camera di consiglio del 30 agosto 2024 il ricorso è stato cancellato dal ruolo delle sospensive.
5. In vista dell’udienza pubblica fissata per il 22 gennaio 2025 le parti hanno depositato documentazione e memorie.
6. Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2025 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti di seguito specificati.
2. Il ricorrente ha presentato formale domanda, ai sensi del d. lgs. 206/2007, volta al riconoscimento del titolo di maestro di sci conseguito in Slovenia in data 16 aprile 2016.
Con il provvedimento impugnato il Dipartimento per lo Sport, dopo aver esaminato la documentazione prodotta dall’istante e acquisito le osservazioni espresse in merito dagli organi tecnici di settore, ha ritenuto che il titolo conseguito in Slovenia “ debba essere soggetto a misure compensative in considerazione non solo delle differenze tecniche ma anche di quelle evidenziate in tema di conoscenze didattiche e teoriche ” e che “ l’eventuale apprendimento permanente non è stato preso in considerazione in quanto la domanda è priva di formale convalida da parte di un organismo competente ai sensi dell’art. 22 co. 8-bis, lett. b del dlgs 206/2007 ”.
Con il primo motivo di gravame il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato perché non preceduto dal preavviso di rigetto previsto dall’art. 10 bis della legge 241/1990 che, se inviato, gli avrebbe consentito di instaurare un contraddittorio con l’Amministrazione e, per questa via, giungere ad una determinazione diversa da quella in concreto adottata.
Nella propria memoria (pagg. 9-10) la difesa erariale ha, invece, eccerpito che l’atto impugnato, lungi dal poter essere valutato un rigetto dell’istanza, va senz’altro considerato come un provvedimento di natura autorizzatoria, seppur condizionato al superamento di alcune prove tecniche, a completamento del percorso formativo per acquisire il titolo di maestro di sci.
Ciò posto, il Collegio rileva che nel caso di specie l’Amministrazione era tenuta all’adempimento previsto dall’art. 10 bis della legge 241/1990, in quanto l’atto, nel condizionare il riconoscimento del titolo al superamento di una prova tecnica, costituisce un provvedimento negativo, con conseguente obbligo di preavviso del diniego.
La disposizione citata, infatti, prevede che “ nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda”.
Per provvedimento negativo deve intendersi sia quello che nega al privato il bene della vita richiesto, sia quello che lo concede solo in parte o che impone all’istante adempimenti ulteriori per la sua concessione.
Nel caso in esame, l’Amministrazione ha subordinato il richiesto riconoscimento del titolo estero al superamento della misura compensativa consistente nell’esecuzione della Prova Formativa Comune Tecnica (PFC-T), ai sensi dell’art. 22, comma 8 bis D. lgs. 206/2007.
L’atto impugnato, pertanto, costituisce per l’interessato un provvedimento negativo dal momento che il Dipartimento per lo Sport, ritenendo insufficiente la formazione conseguita, ha imposto, ai fini del riconoscimento del titolo, lo svolgimento di una prova attitudinale.
L’Amministrazione, conseguentemente, aveva l’obbligo di coinvolgere l’istante, in modo da consentirgli di replicare ai pareri negativi espressi dagli organi tecnici di settore nonché di presentare le proprie osservazioni in ordine alle differenze di formazione e alle carenze documentali riscontrate.
Infine, non essendo il provvedimento impugnato espressione di un potere vincolato, va rilevata l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 21 octies, comma 2, primo periodo, della legge 241/1990, che consente la non annullabilità dell’atto adottato in violazione di norme sul procedimento qualora per la natura vincolata del potere esercitato sia “palese” che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
L’attività dell’Amministrazione, invero, certamente non è vincolata, in quanto la decisione di imporre una misura compensativa dipende da una serie di condizioni la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità tecnica della p.a. (basti pensare alla formazione ricevuta riguardante “materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia” nonché all’assenza di un’esperienza professionale idonea a compensare le riscontrate differenze sostanziali, sulla cui sussistenza l’Amministrazione è tenuta a motivare “debitamente” ai sensi dall’art. 22, comma 8-bis D. lgs. 206/2007).
Parimenti, non può trovare applicazione l’art. 21 octies comma 2, secondo periodo, legge 241/1990, in base al quale il provvedimento amministrativo “ non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”; tale disposizione, applicabile nel caso in cui venga in rilievo l’esercizio di un potere discrezionale, in virtù della novella introdotta con l’art. 12, comma 1, lett. i), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, “ non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis”.
Del resto, che la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, nel caso in cui venga in rilievo l’esercizio di un potere discrezionale, determini sempre l’illegittimità del provvedimento adottato in spregio delle garanzie partecipative del privato istante, ha trovato definitiva conferma nella giurisprudenza amministrativa; in particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto che, in seguito alla novella “ è stata realizzata una distinzione tra il regime della comunicazione di avvio del procedimento e quello del preavviso di rigetto per i procedimenti ad istanza di parte, la cui omissione non è superabile nel caso di provvedimento discrezionali, tramite l’intervento dell’effetto “processuale” della seconda parte del secondo comma dell’art. 21 octies, con la conseguenza che per i provvedimenti discrezionali, come quello oggetto del presente giudizio, rimane rilevante anche la sola omissione formale della mancata comunicazione del preavviso di rigetto ” (Cons. Stato Sez. II, 14 marzo 2022, n. 1790).
L’attuale formulazione della norma in caso di omissione del preavviso di rigetto sottrae, dunque, il modello procedimentale correlato all’esercizio di un potere discrezionale, al meccanismo di possibile “sanatoria processuale” previsto per la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
3. Per quanto precede, la fondatezza del primo motivo di censura determina, previo assorbimento delle restanti doglianze, l’accoglimento del ricorso, cui consegue l’annullamento dell’atto impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
In particolare l’Amministrazione, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, dovrà procedere ad una nuova valutazione dell’istanza della parte ricorrente, provvedendo ad emettere l’avviso di cui all’art. 10 bis della legge n. 241/1990 ove ritenga che sussistano motivi per condizionare il riconoscimento del titolo al superamento di misure compensative.
4. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione e dispone come pure sopra indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco Arcuri, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Arcuri | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO