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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/07/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2692/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2692/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27.10.1973, residente in [...]; e
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Roberta Mandelli ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Meda (MB), Largo Europa n. 7, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto da Parte_1
e in data 17-09-2005 In Lentate sul Seveso (MB), trascritto nei registri dello Parte_2 stato Civile del predetto Comune al n.37, parte 2, serie a - anno 2005; Per_
2. I figli minori e vengono affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la residenza della madre in Lentate sul Seveso, alla via Diaz n. 15.
3. Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori, tenuto conto della loro età e Parte_1 del loro impegni scolastici/extrascolastici, con le seguenti modalità: a) durante la settimana e nei fine settimana, previ accordi diretti tra padre e figli;
b) nel periodo estivo, tre settimane, anche non consecutive, da comunicare alla madre entro il 31 maggio di ciascun anno;
c) durante le vacanze natalizie, dal 25 al 31 dicembre (comprendenti Natale e Santo Stefano) ovvero dal 31 dicembre al 8 gennaio (comprendenti Capodanno e l'Epifania) ad anni alterni tra i genitori;
d) durante le vacanze pasquali, in via alternata tra i genitori il glomo di Pasqua ovvero di Pasquetta. 4. Il sig. corrisponderà alla sig.ra , quale contributo al Parte_1 Parte_2 Per_ mantenimento dei figli e , entro il giorno 11 di ogni mese, la somma complessiva di Per_1 euro 800,00 (euro 400,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Il padre, inoltre, contribuirà al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre nell'Interesse dei figli come da Linee Guida condivise del Tribunale di Monza del 07-05-2018, intendersi qui di seguito integralmente richiamate e trascritte, nonché conosciute dalle parti.
5. Le parti dichiarano di aver adempiuto alle statuizioni di cui al verbale di separazione omologato in data 03-11-2016 dal Tribunale di Monza, di aver risolto ogni questione tra gli stessi pendente e di non avere più nulla a che reciprocamente pretendere, sia dal punto di vista patrimoniale che non patrimoniale, ritenendosi cosi pienamente soddisfatte e rinunciando, parimenti, a qualunque reciproca pretesa e diritto relativo al loro rapporto di coniugio e, in ogni caso, relativo ad ogni rapporto di natura patrimoniale sorto e originato dal matrimonio, fatta eccezione per gli
- obblighi assunti con il presente atto.
6. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
7. Le spese di lite si intendono integralmente compensate tra le parti.
8. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lentate sul Seveso (MB) di procedere alla trascrizione e annotazione di legge dell'emananda sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con verbale del 16.10.2016 omologato dal Tribunale di Monza con decreto del 03.11.2016. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 16.04.2025, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 17.09.2005 (atto n. 37 parte II serie A del registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Lentate sul Seveso), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lentate sul Seveso, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 17 luglio 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2692/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27.10.1973, residente in [...]; e
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Roberta Mandelli ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Meda (MB), Largo Europa n. 7, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto da Parte_1
e in data 17-09-2005 In Lentate sul Seveso (MB), trascritto nei registri dello Parte_2 stato Civile del predetto Comune al n.37, parte 2, serie a - anno 2005; Per_
2. I figli minori e vengono affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la residenza della madre in Lentate sul Seveso, alla via Diaz n. 15.
3. Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori, tenuto conto della loro età e Parte_1 del loro impegni scolastici/extrascolastici, con le seguenti modalità: a) durante la settimana e nei fine settimana, previ accordi diretti tra padre e figli;
b) nel periodo estivo, tre settimane, anche non consecutive, da comunicare alla madre entro il 31 maggio di ciascun anno;
c) durante le vacanze natalizie, dal 25 al 31 dicembre (comprendenti Natale e Santo Stefano) ovvero dal 31 dicembre al 8 gennaio (comprendenti Capodanno e l'Epifania) ad anni alterni tra i genitori;
d) durante le vacanze pasquali, in via alternata tra i genitori il glomo di Pasqua ovvero di Pasquetta. 4. Il sig. corrisponderà alla sig.ra , quale contributo al Parte_1 Parte_2 Per_ mantenimento dei figli e , entro il giorno 11 di ogni mese, la somma complessiva di Per_1 euro 800,00 (euro 400,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Il padre, inoltre, contribuirà al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre nell'Interesse dei figli come da Linee Guida condivise del Tribunale di Monza del 07-05-2018, intendersi qui di seguito integralmente richiamate e trascritte, nonché conosciute dalle parti.
5. Le parti dichiarano di aver adempiuto alle statuizioni di cui al verbale di separazione omologato in data 03-11-2016 dal Tribunale di Monza, di aver risolto ogni questione tra gli stessi pendente e di non avere più nulla a che reciprocamente pretendere, sia dal punto di vista patrimoniale che non patrimoniale, ritenendosi cosi pienamente soddisfatte e rinunciando, parimenti, a qualunque reciproca pretesa e diritto relativo al loro rapporto di coniugio e, in ogni caso, relativo ad ogni rapporto di natura patrimoniale sorto e originato dal matrimonio, fatta eccezione per gli
- obblighi assunti con il presente atto.
6. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
7. Le spese di lite si intendono integralmente compensate tra le parti.
8. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lentate sul Seveso (MB) di procedere alla trascrizione e annotazione di legge dell'emananda sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con verbale del 16.10.2016 omologato dal Tribunale di Monza con decreto del 03.11.2016. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 16.04.2025, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 17.09.2005 (atto n. 37 parte II serie A del registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Lentate sul Seveso), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lentate sul Seveso, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 17 luglio 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi