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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/11/2025, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Angelo Piraino Presidente
Dott.ssa Laura Petitti Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 284/2022 di questa Corte di Appello, ver- tente in questo grado
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
) rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'Avv. C.F._1
AR Triolo, del Foro di Marsala (c.f.: - PEC: CodiceFiscale_2
elettivamente domicilia- Email_1
to in Palermo, nella Via Francesco Crispi n. 258, presso lo studio dell'Avv. Daniela Pibiri
– Appellante –
CONTRO
(CF , in persona del Sindaco e Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la locale Avvocatura comunale, sita nella Via del Popolo n. 71, rappresen- tato e difeso dall'Avv. Monica DI BELLA (pec:
[...]
C.F. , giusta Email_2 C.F._3
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.284/2022
deliberazione di G.M. n. 71 del 17/05/2024.
– Appellato –
XXXX
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
1. Il Tribunale di Sciacca, con sentenza 313/2021 pubblicata il
08.07.2021, rigettò la domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti del e condannò Parte_1 Controparte_1
l'attore a rimborsare al convenuto le spese del giudizio, liquidate in €
2.500,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello Parte_2
chiedendone l'integrale riforma.
[...]
3. Con comparsa di costituzione e di risposta reiettiva dell'avverso appello, si costituiva il (di seguito, per brevità, Controparte_1
“ ), il quale preliminarmente eccepiva la tardività dell'appello CP_1
per decorso del termine breve di impugnazione e deduceva, nel meri- to, l'infondatezza del proposto gravame, chiedendone il rigetto.
4. Precisate le conclusioni con il deposito telematico di note scrit- te ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., all'udienza del 1.10.2025, tenuta con modalità “cartolari” la causa è stata posta in decisione e, con ordinanza del 6.10.2025, sono stati assegnati alle parti termini di giorni 20+20 ai sensi dell'art. 190 II comma c.p.c. per il deposito delle comparse con- clusionali e delle memorie di replica.
***
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.284/2022
❖ MOTIVI DI APPELLO
5. Con un unico motivo di appello, parte appellante censura la sen- tenza di primo grado nella parte in cui non ha dichiarato la responsabi- lità e condannato il al risarcimento dei danni su- Controparte_1
biti dal fondo di sua proprietà, a causa delle inondazioni di acqua pio- vana verificatesi tra il 2013 e il 2015, provocate dall'assenza di manu- tenzione della strada comunale, esistente sui luoghi ed adiacente all'ex strada ferroviaria.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
❖ RAGIONI DELLA DECISIONE
6. L'appello proposto da è parzialmente fondato Parte_1
e, pertanto, merita di essere accolto, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza, nei termini ce di seguito si espongono.
7. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per decorrenza del termine breve ad impugnare ex art. 325 c.p.c. sollevata dalla parte appellata, giacché ai fini del decorso di tale termine è necessaria la rituale notifica della sentenza emessa dal giudice di primo grado alla controparte.
8. Ora, nella specie la sentenza è stata notificata a mezzo PEC ma tra gli atti del giudizio non è stata prodotta la ricevuta di consegna all'indirizzo di posta elettronica della controparte, odierno appellante.
9. Ed invero al riguardo, la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo cui “l'atto notificato a mezzo di posta elet- tronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica
e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente al-
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.284/2022
le ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'in- serimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del con- traddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è de- positato in diverso formato, a meno che la prova della tempestiva conse- gna sia desumibile "aliunde", con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva” (Cass. n.
16189/2023).
10. Sennonché, in ipotesi parte appellata, pur avendo versato in atti copia dell'invio della sentenza a mezzo PEC al destinatario dell'atto, non ha, tuttavia, prodotto le ricevute di accettazione e consegna della notifica, omettendo di provare la regolarità della notifica nel senso in- dicato dal giudice di legittimità, ostando, pertanto, ad una corretta ve- rifica circa la correttezza dell'iter notificatorio.
11. Difatti, pur essendo possibile la sanatoria di tale nullità dimo- strando che l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, il di CP_1
non ha fornito alcuna prova a tal riguardo, limitandosi ad af- CP_1
fermare genericamente che la notifica dell'atto sia valida poiché ha prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato il raggiungi- mento dello scopo, senza che, tuttavia, da tale irregolare notifica possa discendere l'effetto di far decorrere il termine breve per l'impugnazione, sicché la relativa eccezione di tardività dell'appello è
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.284/2022
rigettata.
XXXX
12. Tanto premesso, passando alla trattazione nel merito dalla con- troversia, con ricorso depositato in data 20.02.2014 Parte_1
chiedeva l'accertamento in via d'urgenza delle cause e la quantifica- zione dei danni subiti sul proprio fondo (sito in C/da CI di , CP_1
in catasto al fg. 5 partt. 158, 159, 160, 162 e 241) a causa delle inonda- zioni di acqua piovana verificatesi tra la fine del 2013 e l'inizio del
2014. Instaurava preliminarmente il procedimento per ATP, rubricato al n. 157/2014, nel corso del quale il Dr. Agr. , a seguito Persona_1
della estensione del quesito al fine di ricomprendere anche i danni oc- corsi nei primi mesi del 2015, nella propria perizia, affermava che la causa del danno fosse da rinvenirsi in “[…] una assenza di cura del ter- ritorio in quanto la stradina comunale versa in stato di abbandono, pri- va finanche di un minimo di manto superficiale e di un sistema di scolo delle acque piovane, condizioni non idonee al normale utilizzo stradale e favorevoli ad eventi di dissesto idrogeologico. Unitamente a ciò troviamo uno sbarramento, dovuto alle presenze di pietre come da documentazio- ne fotografica allegata, del corso naturale delle acque di un canale (non censito al catasto) che si diparte dalla sopraddetta stradina comunale
[…]. Nulla si può imputare alle se non la pulizia del Controparte_2
canale nel sottopasso, poiché il danno deriva dal versante soprastante come detto poc'anzi […]” (si vedano le pagine 6 e 7 della consulenza tecnica d'ufficio del Dott. ). Sempre nella propria Persona_2
consulenza, il Dott. quantificava il danno complessivo in € Per_1
- 5 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.284/2022
8.000,00, di cui € 3.500,00 a titolo di danno emergente ed € 4.500,00 a titolo di lucro cessante.
13. In data 26.04.2017, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., Pt_1
chiedeva la condanna del al risarcimento
[...] Controparte_1
dei danni quantificati in € 8.000,00, oltre al risarcimento dei danni su- biti sul proprio fondo nel successivo periodo di ottobre 2015, a causa di un ulteriore evento di inondazione, quantificati con una perizia di parte in €11.000,00.
14. L'appello è fondato nel merito e, ai fini che ci interessano, giova premettere che la Suprema Corte pacificamente ritiene che “la respon- sabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unica- mente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito – che appartiene alla categoria dei fatti giuridici –, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concor- rente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo, rientranti nella categoria dei fatti umani” (Cass. n. 29760/2025; cfr. anche Cass. n. 26082/2025). In questo senso, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “[…] il danneggiato che do- manda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omes- sa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocan- do la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A. è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Tale prova consiste nella
- 6 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.284/2022
dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzio- ni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di con- dotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno
(cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). […] Il danneggiato è dunque tenuto a provare l'evento dannoso e la sua derivazione dalla cosa;
non anche l'in- sidia o il trabocchetto, né la condotta omissiva o commissiva del custode.
[…] A tale stregua, in quanto estraneo alle […] regole sia di "struttura" che funzionali, l'insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della P.A. di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso con- creto, adottate tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno
(v. Cass., 14/3/2006, n. 5445. e, conformemente, Cass., 20/2/2009, n.
4234. Cfr. anche Cass., 11/1/2008, n. 390).
15. Sul danneggiato, pertanto, incombe l'onere di dimostrare l'evento dannoso e la sua derivazione dalla res in custodia. Una volta provata la sussistenza di tali elementi, la responsabilità del custode si presume e questi può andare esente da responsabilità solo se riesce a provare che, nella specie, è intervenuto il caso fortuito, cioè un fattore causale talmente eccezionale e imprevedibile da recidere il nesso cau- sale tra la cosa e il danno, che può essere integrato anche dalla condot- ta del danneggiato.
16. Nella fattispecie in esame, ha fornito la prova Parte_1
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della sussistenza dell'evento dannoso e della sua provenienza da una strada comunale, di cui custode non può che essere il CP_3
. Ed invero, con una prima perizia giurata di parte effettuata in
[...]
data 05.12.2013 dal Dott. (documento allegato Persona_3
al fascicolo di parte appellante), l'appellante ha dimostrato che il pro- prio fondo (sito in C/da CI di in catasto al fg. 5 partt. 158, CP_1
159, 160, 162 e 241) ha subito danni a seguito delle inondazioni verifi- catesi alla fine del 2013 e agli inizi del 2014 a causa dell'assenza di manutenzione della strada comunale soprastante. Tale strada, infatti, risulta modificata rispetto a quella censita in catasto e nella sua parte terminale presenta un accumulo di pietre che, ostacolando il regolare sgrondo delle acque, convoglia le stesse non verso il sottopasso della ferrovia, e cioè nel canale naturale, ma, prima, nella parte di stradella non censita al catasto e, successivamente, nel fondo del , cau- Pt_1
sando danni al terreno e alle colture.
17. Inoltre, nel procedimento per ATP introdotto dall'odierno ap- pellante con ricorso del 20.02.2014, il Dr. , incari- Persona_2
cato di accertare le cause e quantificare i danni occorsi al fondo del tra la fine del 2013 e i primi mesi del 2015, con la propria pe- Pt_1
rizia è giunto a conclusioni analoghe, evidenziando le condizioni di ab- bandono e dissesto della strada comunale priva finanche di un minimo di manto superficiale e di un sistema di scolo delle acque piovane, con la presenza, appunto, di uno sbarramento, dovuto alle presenze di pietre.
18. Per altro verso, il non ha mai contestato Controparte_1
l'esistenza dei danni verificatisi nel fondo del , né che gli stessi Pt_1
- 8 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.284/2022
fossero stati provocati da una cattiva manutenzione della strada co- munale che ha determinato l'accumulo di pietre, con conseguente sgrondo delle acque nel suddetto fondo. Il infatti, ha limitato CP_1
l'oggetto della propria difesa al difetto di legittimazione passiva, soste- nendo di non essere il custode della strada in questione e, a sostegno di tale tesi, ha prodotto documentazione attestante una corrisponden- za avvenuta tramite posta elettronica certificata con Ferservizi S.p.A
(si veda l'allegato 1 alla comparsa di risposta). Più in particolare, in ta- le corrispondenza Ferservizi, in qualità di gestore del patrimonio im- mobiliare del gruppo “ ”, dichiarava che Controparte_4
“[…] la parte di ex linea ferroviaria Castelvetrano-Salaparuta […] che si trova ubicata antistante le particelle 158 e 241 da Voi citate, risulta identificata catastalmente al foglio di mappa 5 del Comune di , CP_1
particella 29 e la cui proprietà è ascrivibile ad […]”. Ciò, tutta- CP_5
via, non determina il venir meno della responsabilità da parte del
[...]
di giacché nella sopracitata corrispondenza Ferservizi Pt_3 CP_1
Cont attribuisce a la proprietà soltanto della ex strada ferrata e non an- che della strada comunale soprastante, oggetto del presente giudizio.
19. Infatti, come si evince dalle sopracitate perizie del Dott.
[...]
e del Dott. , la causa dei danni Persona_2 Persona_3
occorsi sul terreno del è da ricondursi alla cattiva manuten- Pt_1
zione della strada comunale, diversa e autonoma rispetto alla ex strada ferrata che appartiene a tant'è che nella propria consulenza CP_5
il Dott. allega la mappa catastale del Comune di so- Per_1 CP_1
vrapposta alle immagini satellitari, consentendo di distinguere le due
- 9 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.284/2022
strade e individuando espressamente nella strada comunale quella da cui derivano le inondazioni che hanno danneggiato, tra il 2013 e il
2015, il terreno di proprietà di . Peraltro, il ctu precisa Parte_1
sul punto che […] Nulla si può imputare alle se non Controparte_2
la pulizia del canale nel sottopasso, poiché il danno deriva dal versante soprastante come detto poc'anzi […].
20. Pertanto, alla luce degli elementi esaminati, risulta provata la responsabilità del per i danni prodotti al fondo dell'odierno CP_1
appellante, essendo stati ampiamente dimostrati il nesso di causalità tra le condizioni della strada comunale e gli eventi dannosi subiti dal fondo di sua proprietà nonché la titolarità in capo al CP_1 [...]
della custodia di tale strada;
infine, non è stata allegata da parte CP_3
appellata alcuna circostanza qualificabile come caso fortuito che, inter- rompendo il nesso di causalità che lega la res in custodia al danno, pos- sa esonerare il da responsabilità. CP_1
21. Passando alla quantificazione del danno, con riferimento al primo dei due eventi, cioè quello verificatosi tra la fine del 2013 e l'inizio del 2015, appare coerente la ricostruzione effettuata dal Dott.
pari a €8.000,00, di cui €3.500,00 a titolo di danno Persona_2
emergente ed €4.500,00 a titolo di lucro cessante.
22. D'altra parte, la verificazione del sinistro e le condizioni dei luo- ghi sono stati confermati dallo stesso perito, escusso nel corso del giu- dizio di primo grado nella qualità di testimone (si veda verbale dell'udienza del 17.12.2020) e né la quantificazione dei danni né la ri- feribilità causale alle condizioni della res sono stati giammai contestati
- 10 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.284/2022
dall'appellato.
23. Indi, ai fini della quantificazione del danno complessivo può te- nersi conto degli esiti della ctu espletata nel giudizio di primo grado, le cui conclusioni, corrette, prive di errori e metodologicamente lineari ed esenti da vizi, non sono state neppure contestati dalle parti.
24. Orbene, dal momento che l'area interessata dalle inondazioni è pari a 3.000 m², appare congrua la quantificazione del danno emergen- te, per i danni prodotti per gli anni dal 2012 al 2015, stimata dal perito in € 3.500,00, così ripartiti: €300,00 per decespugliamento di terreno con copertura della vegetazione infestante prevalentemente cespu- gliosa o arbustiva inferiore a 1 m di altezza eseguita con trattrice di media potenza (59-89 Kw) e trincia forestale;
€270,00 per movimento di terra da effettuarsi con mezzi meccanici per livellamento superficia- le del terreno;
€156,00 per concimazione di impianto;
€2784,00 per pacciamatura localizzata con dischi o quadrotti in materiale ligno – cel- lulosico biodegradabile, dimensioni minime cm 40 x 40, compreso ac- quisto, fornitura, posa ed ancoraggio con picchetti.
25. A tale somma si aggiunge il danno da lucro cessante consistente nella diminuzione dei guadagni e della produzione dei redditi causata dalle mancate colture e da una contrazione della produzione olivicolo- olearia e di olio extravergine, considerato che i terreni sono coltivati ad uliveto. Il ctu, impiegando un metodo corretto ed immune da errori, ha tenuto conto del calo reddituale per un periodo di 3 anni, perve- nendo a una quantificazione pari ad € 4.500,00 IVA esclusa.
26. Indi, il danno subito dall'azienda di è pari a € Parte_1
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8.000,00 IVA esclusa, per gli anni dal 2012 fino al 2015.
27. In ordine all'ulteriore richiesta di risarcimento avanzata per l'evento verificatosi nel mese di ottobre 2015, la stessa deve essere ri- gettata.
28. Al riguardo, il perito di parte quantifica il danno provocato dall'inondazione del terreno nella misura di € 11.000,00, evidenziando che, a causa del ristagno idrico sul terreno è necessario ripristinarne il manto attraverso la collocazione dello strato vegetale su una superficie di 3.000 mq, sovrapponibile a quella indicata dal ctu. Perviene alla predetta somma calcolando il costo per l'acquisto del “terreno di ripor- to” idoneo e la manodopera per la sua distribuzione sulle aree danneg- giate. Tuttavia, posto che l'area in questione è esattamente identica a quella colpita dal primo evento di inondazione e che anche la tipologia di intervento ripristinatore della fertilità dell'area ha formato oggetto di ristoro del relativo danno emergente, nella misura di € 2784,00, ai fini di scongiurare il rischio di duplicazione delle pretese risarcitorie l'appellante avrebbe dovuto fornire la prova dell'effettivo ripristino dello strato vegetale (c.d. pacciamatura), la cui spesa ha formato ogget- to di risarcimento per gli eventi antecedenti, nuovamente danneggiato per effetto del nuovo evento piovoso verificatosi nel mese di ottobre
2015.
29. Pertanto, riconoscere la pretesa risarcitoria anche per tale evento equivarrebbe a liquidare due volte il medesimo danno, in as- senza di prova che il manto fertile fosse stato ripristinato successiva- mente agli eventi verificatisi fino ai primi mesi dell'anno 2015 e nuo-
- 12 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.284/2022
vamente danneggiato per effetto della nuova inondazione al punto da provocare un ulteriore pregiudizio patrimoniale, nei termini indicati dal perito di parte, sulle medesime aree oggetto dell'intervento di ri- duzione in pristino.
30. In totale assenza di allegazioni e di prove sul punto, la domanda va rigettata e tale assunto rende superflua la ctu richiesta dall'appellante anche in questo grado del giudizio.
31. Pertanto, il risarcimento complessivo è pari ad € 8.000,00 oltre
IVA. Trattandosi di debito di valore avente la funzione di ristorare in maniera integrale il danno patito, tale somma andrà rivalutata dalla data dell'evento e sulla stessa, rivalutata di anno in anno in conformità ai criteri indicati dalle SS.UU. con la sentenza 1712/2015, andranno calcolati gli interessi per un ammontare complessivo di € 10.866,93
(di cui € 1.146,93 a titolo di interessi legali), oltre IVA. Pertanto, il
[...]
deve essere condannato a corrispondere Controparte_6
all'appellante, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la som- ma complessiva di € 10.866,93, oltre gli interessi legali dalla presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo.
32. In ossequio al principio della soccombenza, parte appellata va condannata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giu- dizio, che si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato e integrato dal D.M. 147/2022 per il solo giudizio di appello, oltre le spese dell'ATP espletato in primo grado, ponendo quelle della ctu, come liquidate con separato decreto del Tribunale, de- finitivamente a carico della parte appellata soccombente.
- 13 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.284/2022
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Pt_1
nei confronti del in persona del Sindaco
[...] Controparte_1
pro tempore, in riforma della sentenza n. 313/2021 emessa dal Tribu- nale di Sciacca in data 08.07.2021; condanna il in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, al pagamento, in favore di , della somma Parte_1
complessiva di € 10.866,00, oltre IVA ed oltre interessi legali dalla presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo;
condanna il in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2540,00 per il primo grado oltre € 1170,00 per l'ATP, ed € 2.900,60 per il secondo grado del giudizio, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
pone definitivamente a carico del in per- Controparte_1
sona del Sindaco pro tempore, le spese per la ctu, come liquidate con decreto emesso dal giudice di primo grado.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello
di Palermo in data 26 novembre 2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Angelo Piraino
- 14 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Angelo Piraino Presidente
Dott.ssa Laura Petitti Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 284/2022 di questa Corte di Appello, ver- tente in questo grado
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
) rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'Avv. C.F._1
AR Triolo, del Foro di Marsala (c.f.: - PEC: CodiceFiscale_2
elettivamente domicilia- Email_1
to in Palermo, nella Via Francesco Crispi n. 258, presso lo studio dell'Avv. Daniela Pibiri
– Appellante –
CONTRO
(CF , in persona del Sindaco e Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la locale Avvocatura comunale, sita nella Via del Popolo n. 71, rappresen- tato e difeso dall'Avv. Monica DI BELLA (pec:
[...]
C.F. , giusta Email_2 C.F._3
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.284/2022
deliberazione di G.M. n. 71 del 17/05/2024.
– Appellato –
XXXX
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
1. Il Tribunale di Sciacca, con sentenza 313/2021 pubblicata il
08.07.2021, rigettò la domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti del e condannò Parte_1 Controparte_1
l'attore a rimborsare al convenuto le spese del giudizio, liquidate in €
2.500,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello Parte_2
chiedendone l'integrale riforma.
[...]
3. Con comparsa di costituzione e di risposta reiettiva dell'avverso appello, si costituiva il (di seguito, per brevità, Controparte_1
“ ), il quale preliminarmente eccepiva la tardività dell'appello CP_1
per decorso del termine breve di impugnazione e deduceva, nel meri- to, l'infondatezza del proposto gravame, chiedendone il rigetto.
4. Precisate le conclusioni con il deposito telematico di note scrit- te ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., all'udienza del 1.10.2025, tenuta con modalità “cartolari” la causa è stata posta in decisione e, con ordinanza del 6.10.2025, sono stati assegnati alle parti termini di giorni 20+20 ai sensi dell'art. 190 II comma c.p.c. per il deposito delle comparse con- clusionali e delle memorie di replica.
***
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.284/2022
❖ MOTIVI DI APPELLO
5. Con un unico motivo di appello, parte appellante censura la sen- tenza di primo grado nella parte in cui non ha dichiarato la responsabi- lità e condannato il al risarcimento dei danni su- Controparte_1
biti dal fondo di sua proprietà, a causa delle inondazioni di acqua pio- vana verificatesi tra il 2013 e il 2015, provocate dall'assenza di manu- tenzione della strada comunale, esistente sui luoghi ed adiacente all'ex strada ferroviaria.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
❖ RAGIONI DELLA DECISIONE
6. L'appello proposto da è parzialmente fondato Parte_1
e, pertanto, merita di essere accolto, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza, nei termini ce di seguito si espongono.
7. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per decorrenza del termine breve ad impugnare ex art. 325 c.p.c. sollevata dalla parte appellata, giacché ai fini del decorso di tale termine è necessaria la rituale notifica della sentenza emessa dal giudice di primo grado alla controparte.
8. Ora, nella specie la sentenza è stata notificata a mezzo PEC ma tra gli atti del giudizio non è stata prodotta la ricevuta di consegna all'indirizzo di posta elettronica della controparte, odierno appellante.
9. Ed invero al riguardo, la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo cui “l'atto notificato a mezzo di posta elet- tronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica
e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente al-
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le ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'in- serimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del con- traddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è de- positato in diverso formato, a meno che la prova della tempestiva conse- gna sia desumibile "aliunde", con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva” (Cass. n.
16189/2023).
10. Sennonché, in ipotesi parte appellata, pur avendo versato in atti copia dell'invio della sentenza a mezzo PEC al destinatario dell'atto, non ha, tuttavia, prodotto le ricevute di accettazione e consegna della notifica, omettendo di provare la regolarità della notifica nel senso in- dicato dal giudice di legittimità, ostando, pertanto, ad una corretta ve- rifica circa la correttezza dell'iter notificatorio.
11. Difatti, pur essendo possibile la sanatoria di tale nullità dimo- strando che l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, il di CP_1
non ha fornito alcuna prova a tal riguardo, limitandosi ad af- CP_1
fermare genericamente che la notifica dell'atto sia valida poiché ha prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato il raggiungi- mento dello scopo, senza che, tuttavia, da tale irregolare notifica possa discendere l'effetto di far decorrere il termine breve per l'impugnazione, sicché la relativa eccezione di tardività dell'appello è
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rigettata.
XXXX
12. Tanto premesso, passando alla trattazione nel merito dalla con- troversia, con ricorso depositato in data 20.02.2014 Parte_1
chiedeva l'accertamento in via d'urgenza delle cause e la quantifica- zione dei danni subiti sul proprio fondo (sito in C/da CI di , CP_1
in catasto al fg. 5 partt. 158, 159, 160, 162 e 241) a causa delle inonda- zioni di acqua piovana verificatesi tra la fine del 2013 e l'inizio del
2014. Instaurava preliminarmente il procedimento per ATP, rubricato al n. 157/2014, nel corso del quale il Dr. Agr. , a seguito Persona_1
della estensione del quesito al fine di ricomprendere anche i danni oc- corsi nei primi mesi del 2015, nella propria perizia, affermava che la causa del danno fosse da rinvenirsi in “[…] una assenza di cura del ter- ritorio in quanto la stradina comunale versa in stato di abbandono, pri- va finanche di un minimo di manto superficiale e di un sistema di scolo delle acque piovane, condizioni non idonee al normale utilizzo stradale e favorevoli ad eventi di dissesto idrogeologico. Unitamente a ciò troviamo uno sbarramento, dovuto alle presenze di pietre come da documentazio- ne fotografica allegata, del corso naturale delle acque di un canale (non censito al catasto) che si diparte dalla sopraddetta stradina comunale
[…]. Nulla si può imputare alle se non la pulizia del Controparte_2
canale nel sottopasso, poiché il danno deriva dal versante soprastante come detto poc'anzi […]” (si vedano le pagine 6 e 7 della consulenza tecnica d'ufficio del Dott. ). Sempre nella propria Persona_2
consulenza, il Dott. quantificava il danno complessivo in € Per_1
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8.000,00, di cui € 3.500,00 a titolo di danno emergente ed € 4.500,00 a titolo di lucro cessante.
13. In data 26.04.2017, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., Pt_1
chiedeva la condanna del al risarcimento
[...] Controparte_1
dei danni quantificati in € 8.000,00, oltre al risarcimento dei danni su- biti sul proprio fondo nel successivo periodo di ottobre 2015, a causa di un ulteriore evento di inondazione, quantificati con una perizia di parte in €11.000,00.
14. L'appello è fondato nel merito e, ai fini che ci interessano, giova premettere che la Suprema Corte pacificamente ritiene che “la respon- sabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unica- mente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito – che appartiene alla categoria dei fatti giuridici –, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concor- rente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo, rientranti nella categoria dei fatti umani” (Cass. n. 29760/2025; cfr. anche Cass. n. 26082/2025). In questo senso, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “[…] il danneggiato che do- manda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omes- sa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocan- do la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A. è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Tale prova consiste nella
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dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzio- ni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di con- dotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno
(cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). […] Il danneggiato è dunque tenuto a provare l'evento dannoso e la sua derivazione dalla cosa;
non anche l'in- sidia o il trabocchetto, né la condotta omissiva o commissiva del custode.
[…] A tale stregua, in quanto estraneo alle […] regole sia di "struttura" che funzionali, l'insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della P.A. di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso con- creto, adottate tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno
(v. Cass., 14/3/2006, n. 5445. e, conformemente, Cass., 20/2/2009, n.
4234. Cfr. anche Cass., 11/1/2008, n. 390).
15. Sul danneggiato, pertanto, incombe l'onere di dimostrare l'evento dannoso e la sua derivazione dalla res in custodia. Una volta provata la sussistenza di tali elementi, la responsabilità del custode si presume e questi può andare esente da responsabilità solo se riesce a provare che, nella specie, è intervenuto il caso fortuito, cioè un fattore causale talmente eccezionale e imprevedibile da recidere il nesso cau- sale tra la cosa e il danno, che può essere integrato anche dalla condot- ta del danneggiato.
16. Nella fattispecie in esame, ha fornito la prova Parte_1
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della sussistenza dell'evento dannoso e della sua provenienza da una strada comunale, di cui custode non può che essere il CP_3
. Ed invero, con una prima perizia giurata di parte effettuata in
[...]
data 05.12.2013 dal Dott. (documento allegato Persona_3
al fascicolo di parte appellante), l'appellante ha dimostrato che il pro- prio fondo (sito in C/da CI di in catasto al fg. 5 partt. 158, CP_1
159, 160, 162 e 241) ha subito danni a seguito delle inondazioni verifi- catesi alla fine del 2013 e agli inizi del 2014 a causa dell'assenza di manutenzione della strada comunale soprastante. Tale strada, infatti, risulta modificata rispetto a quella censita in catasto e nella sua parte terminale presenta un accumulo di pietre che, ostacolando il regolare sgrondo delle acque, convoglia le stesse non verso il sottopasso della ferrovia, e cioè nel canale naturale, ma, prima, nella parte di stradella non censita al catasto e, successivamente, nel fondo del , cau- Pt_1
sando danni al terreno e alle colture.
17. Inoltre, nel procedimento per ATP introdotto dall'odierno ap- pellante con ricorso del 20.02.2014, il Dr. , incari- Persona_2
cato di accertare le cause e quantificare i danni occorsi al fondo del tra la fine del 2013 e i primi mesi del 2015, con la propria pe- Pt_1
rizia è giunto a conclusioni analoghe, evidenziando le condizioni di ab- bandono e dissesto della strada comunale priva finanche di un minimo di manto superficiale e di un sistema di scolo delle acque piovane, con la presenza, appunto, di uno sbarramento, dovuto alle presenze di pietre.
18. Per altro verso, il non ha mai contestato Controparte_1
l'esistenza dei danni verificatisi nel fondo del , né che gli stessi Pt_1
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fossero stati provocati da una cattiva manutenzione della strada co- munale che ha determinato l'accumulo di pietre, con conseguente sgrondo delle acque nel suddetto fondo. Il infatti, ha limitato CP_1
l'oggetto della propria difesa al difetto di legittimazione passiva, soste- nendo di non essere il custode della strada in questione e, a sostegno di tale tesi, ha prodotto documentazione attestante una corrisponden- za avvenuta tramite posta elettronica certificata con Ferservizi S.p.A
(si veda l'allegato 1 alla comparsa di risposta). Più in particolare, in ta- le corrispondenza Ferservizi, in qualità di gestore del patrimonio im- mobiliare del gruppo “ ”, dichiarava che Controparte_4
“[…] la parte di ex linea ferroviaria Castelvetrano-Salaparuta […] che si trova ubicata antistante le particelle 158 e 241 da Voi citate, risulta identificata catastalmente al foglio di mappa 5 del Comune di , CP_1
particella 29 e la cui proprietà è ascrivibile ad […]”. Ciò, tutta- CP_5
via, non determina il venir meno della responsabilità da parte del
[...]
di giacché nella sopracitata corrispondenza Ferservizi Pt_3 CP_1
Cont attribuisce a la proprietà soltanto della ex strada ferrata e non an- che della strada comunale soprastante, oggetto del presente giudizio.
19. Infatti, come si evince dalle sopracitate perizie del Dott.
[...]
e del Dott. , la causa dei danni Persona_2 Persona_3
occorsi sul terreno del è da ricondursi alla cattiva manuten- Pt_1
zione della strada comunale, diversa e autonoma rispetto alla ex strada ferrata che appartiene a tant'è che nella propria consulenza CP_5
il Dott. allega la mappa catastale del Comune di so- Per_1 CP_1
vrapposta alle immagini satellitari, consentendo di distinguere le due
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strade e individuando espressamente nella strada comunale quella da cui derivano le inondazioni che hanno danneggiato, tra il 2013 e il
2015, il terreno di proprietà di . Peraltro, il ctu precisa Parte_1
sul punto che […] Nulla si può imputare alle se non Controparte_2
la pulizia del canale nel sottopasso, poiché il danno deriva dal versante soprastante come detto poc'anzi […].
20. Pertanto, alla luce degli elementi esaminati, risulta provata la responsabilità del per i danni prodotti al fondo dell'odierno CP_1
appellante, essendo stati ampiamente dimostrati il nesso di causalità tra le condizioni della strada comunale e gli eventi dannosi subiti dal fondo di sua proprietà nonché la titolarità in capo al CP_1 [...]
della custodia di tale strada;
infine, non è stata allegata da parte CP_3
appellata alcuna circostanza qualificabile come caso fortuito che, inter- rompendo il nesso di causalità che lega la res in custodia al danno, pos- sa esonerare il da responsabilità. CP_1
21. Passando alla quantificazione del danno, con riferimento al primo dei due eventi, cioè quello verificatosi tra la fine del 2013 e l'inizio del 2015, appare coerente la ricostruzione effettuata dal Dott.
pari a €8.000,00, di cui €3.500,00 a titolo di danno Persona_2
emergente ed €4.500,00 a titolo di lucro cessante.
22. D'altra parte, la verificazione del sinistro e le condizioni dei luo- ghi sono stati confermati dallo stesso perito, escusso nel corso del giu- dizio di primo grado nella qualità di testimone (si veda verbale dell'udienza del 17.12.2020) e né la quantificazione dei danni né la ri- feribilità causale alle condizioni della res sono stati giammai contestati
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dall'appellato.
23. Indi, ai fini della quantificazione del danno complessivo può te- nersi conto degli esiti della ctu espletata nel giudizio di primo grado, le cui conclusioni, corrette, prive di errori e metodologicamente lineari ed esenti da vizi, non sono state neppure contestati dalle parti.
24. Orbene, dal momento che l'area interessata dalle inondazioni è pari a 3.000 m², appare congrua la quantificazione del danno emergen- te, per i danni prodotti per gli anni dal 2012 al 2015, stimata dal perito in € 3.500,00, così ripartiti: €300,00 per decespugliamento di terreno con copertura della vegetazione infestante prevalentemente cespu- gliosa o arbustiva inferiore a 1 m di altezza eseguita con trattrice di media potenza (59-89 Kw) e trincia forestale;
€270,00 per movimento di terra da effettuarsi con mezzi meccanici per livellamento superficia- le del terreno;
€156,00 per concimazione di impianto;
€2784,00 per pacciamatura localizzata con dischi o quadrotti in materiale ligno – cel- lulosico biodegradabile, dimensioni minime cm 40 x 40, compreso ac- quisto, fornitura, posa ed ancoraggio con picchetti.
25. A tale somma si aggiunge il danno da lucro cessante consistente nella diminuzione dei guadagni e della produzione dei redditi causata dalle mancate colture e da una contrazione della produzione olivicolo- olearia e di olio extravergine, considerato che i terreni sono coltivati ad uliveto. Il ctu, impiegando un metodo corretto ed immune da errori, ha tenuto conto del calo reddituale per un periodo di 3 anni, perve- nendo a una quantificazione pari ad € 4.500,00 IVA esclusa.
26. Indi, il danno subito dall'azienda di è pari a € Parte_1
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8.000,00 IVA esclusa, per gli anni dal 2012 fino al 2015.
27. In ordine all'ulteriore richiesta di risarcimento avanzata per l'evento verificatosi nel mese di ottobre 2015, la stessa deve essere ri- gettata.
28. Al riguardo, il perito di parte quantifica il danno provocato dall'inondazione del terreno nella misura di € 11.000,00, evidenziando che, a causa del ristagno idrico sul terreno è necessario ripristinarne il manto attraverso la collocazione dello strato vegetale su una superficie di 3.000 mq, sovrapponibile a quella indicata dal ctu. Perviene alla predetta somma calcolando il costo per l'acquisto del “terreno di ripor- to” idoneo e la manodopera per la sua distribuzione sulle aree danneg- giate. Tuttavia, posto che l'area in questione è esattamente identica a quella colpita dal primo evento di inondazione e che anche la tipologia di intervento ripristinatore della fertilità dell'area ha formato oggetto di ristoro del relativo danno emergente, nella misura di € 2784,00, ai fini di scongiurare il rischio di duplicazione delle pretese risarcitorie l'appellante avrebbe dovuto fornire la prova dell'effettivo ripristino dello strato vegetale (c.d. pacciamatura), la cui spesa ha formato ogget- to di risarcimento per gli eventi antecedenti, nuovamente danneggiato per effetto del nuovo evento piovoso verificatosi nel mese di ottobre
2015.
29. Pertanto, riconoscere la pretesa risarcitoria anche per tale evento equivarrebbe a liquidare due volte il medesimo danno, in as- senza di prova che il manto fertile fosse stato ripristinato successiva- mente agli eventi verificatisi fino ai primi mesi dell'anno 2015 e nuo-
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vamente danneggiato per effetto della nuova inondazione al punto da provocare un ulteriore pregiudizio patrimoniale, nei termini indicati dal perito di parte, sulle medesime aree oggetto dell'intervento di ri- duzione in pristino.
30. In totale assenza di allegazioni e di prove sul punto, la domanda va rigettata e tale assunto rende superflua la ctu richiesta dall'appellante anche in questo grado del giudizio.
31. Pertanto, il risarcimento complessivo è pari ad € 8.000,00 oltre
IVA. Trattandosi di debito di valore avente la funzione di ristorare in maniera integrale il danno patito, tale somma andrà rivalutata dalla data dell'evento e sulla stessa, rivalutata di anno in anno in conformità ai criteri indicati dalle SS.UU. con la sentenza 1712/2015, andranno calcolati gli interessi per un ammontare complessivo di € 10.866,93
(di cui € 1.146,93 a titolo di interessi legali), oltre IVA. Pertanto, il
[...]
deve essere condannato a corrispondere Controparte_6
all'appellante, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la som- ma complessiva di € 10.866,93, oltre gli interessi legali dalla presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo.
32. In ossequio al principio della soccombenza, parte appellata va condannata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giu- dizio, che si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato e integrato dal D.M. 147/2022 per il solo giudizio di appello, oltre le spese dell'ATP espletato in primo grado, ponendo quelle della ctu, come liquidate con separato decreto del Tribunale, de- finitivamente a carico della parte appellata soccombente.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Pt_1
nei confronti del in persona del Sindaco
[...] Controparte_1
pro tempore, in riforma della sentenza n. 313/2021 emessa dal Tribu- nale di Sciacca in data 08.07.2021; condanna il in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, al pagamento, in favore di , della somma Parte_1
complessiva di € 10.866,00, oltre IVA ed oltre interessi legali dalla presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo;
condanna il in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2540,00 per il primo grado oltre € 1170,00 per l'ATP, ed € 2.900,60 per il secondo grado del giudizio, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
pone definitivamente a carico del in per- Controparte_1
sona del Sindaco pro tempore, le spese per la ctu, come liquidate con decreto emesso dal giudice di primo grado.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello
di Palermo in data 26 novembre 2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Angelo Piraino
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