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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 23/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Günter Morandell,
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al R.G. n. 373/2022 pendente tra:
parte attrice: , codice fiscale: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. MIRA C.F._1
MASSIMO;
parte convenuta: , Controparte_1
codice fiscale: , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
BOSCAROLLI TITO.
OGGETTO
Risarcimento danni da cosa in custodia (art. 2051 c.c.).
CONCLUSIONI per parte attrice:
“contrariis reiectis, voglia il Tribunale di Bolzano:
- in via principale, per i motivi in fatto e diritto di cui in narrativa,
dichiarare la responsabilità della convenuta rispetto al sinistro occorso
all'attrice e condannare la prima al pagamento in favore della seconda di
complessivi € 35.971,37, o della diversa somma, maggiore o minore, che
sarà accertata in corso di causa, in ogni caso con il riconoscimento degli
interessi e della rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
- in subordine, per i motivi in fatto e diritto di cui in narrativa, nella
denegata ipotesi di accertamento di un concorso di responsabilità
dell'attrice ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., previa graduazione
dell'efficienza causale della condotta attorea nella causazione dell'evento,
dichiarare la responsabilità concorrente della convenuta rispetto al
sinistro occorso all'attrice e condannare la prima al pagamento in favore
della seconda di complessivi € 35.971,37, o della diversa somma, maggiore
o minore, che sarà accertata in corso di causa, in ogni caso con il
riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria dal dì del
dovuto al saldo;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite oltre I.V.A. e
C.A.P. e rimborso forfettario del 15% per spese generali;
Pag. 2 di 16 - in via istruttoria (omissis) …”
per parte convenuta:
“in via preliminare di rito: preso atto che dalla relazione di Ctu emerge,
alla voce “Iter clinico”, che il consulente ha basato la sua valutazione
anche sulla radiografia del bacino e dell'anca, oltreché sulla Tac dell'anca
e sulla successiva radiografia di controllo del bacino e dell'anca; dato atto
che si tratta di documentazione che non era stata prodotta in giudizio
dall'attrice entro i termini delle preclusioni istruttorie e di cui il Giudice
aveva dapprima autorizzato l'acquisizione ed in seguito revocato
l'autorizzazione all'acquisizione, ordinando al Ctu di rispondere al quesito
formulato unicamente sulla base della documentazione già in atti (foglio
costituito dalla prima pagina della lettera di dimissione dell'Ospedale di
Bolzano del 02.01.2019); dichiarare la
nullità/inammissibilità/inutilizzabilità della Ctu ai fini del decidere;
in via subordinata preliminare di rito: rimettere il giudizio sul ruolo
istruttorio, invitando il Ctu a chiarire se la risposta al quesito si basi,
oltrechè sugli elementi desumibili dalla visita medica, unicamente sulla
documentazione presente in atti, ovvero la sola lettera di dimissione
dell'attrice, oppure anche sull'esame della documentazione citata alla voce
“Iter clinico” della relazione, chiarendo se la valutazione medica sulla
Pag. 3 di 16 persona dell'attrice possa essere condotta prescindendo dall'esame e dalla
considerazione dei referti radiologici, quali Rx anca sinistra, Rx bacino,
TAC, per i quali lo stesso Ctu aveva richiesto, con istanza depositata il
17.01.2023, l'autorizzazione all'acquisizione al fine di poter rispondere ai
quesiti;
- in subordine: disporre la rinnovazione della ctu;
- nel merito: respingere la domanda attorea, perché infondata in fatto e in
diritto per i motivi esposti in narrativa;
per completezza difensiva, si
contesta l'ammontare delle pretese attoree, in quanto ingiustificate ed, in
ogni caso, eccessive;
spese all'esito”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La sig.ra ha citato in giudizio la Parte_1 [...]
, invocando la responsabilità di Controparte_1
quest'ultima nella sua veste di custode della banchina presso la Stazione
ferroviaria di Bolzano, sulla quale era scivolata e caduta per terra in data
20/12/2018, poco prima delle ore 12.41, subendo la “frattura spigolo
anterosuperiore cavità acetabolare sinistra” (documentazione medica: doc.
n. 3 della parte attrice). L'attrice ha esposto nel suo atto di citazione che la
Pag. 4 di 16 caduta fosse stata causata dal “ghiaccio accumulatosi, soprattutto in
un'area poco calpestata come quella delle ultime carrozze” (atto di citazione, pag. 2, numero 4). Chiede la condanna della convenuta, a titolo di risarcimento del danno subito, al pagamento a suo favore “di complessivi
€ 35.971,37” (conclusioni sopra riportate).
2. La , costituendosi nel Controparte_1
giudizio, ha escluso il “nesso di causalità del danno lamentato con la cosa
in custodia” (comparsa di costituzione, pag. 4), in particolare la pericolosità
insita nella stessa, argomentando che “né nel verbale redatto dalla Polizia
Ferroviaria, né nelle dichiarazioni rese dall'amico dell'attrice si fa
riferimento alla presenza di ghiaccio sulla banchina” (comparsa di costituzione, pag. 3). Ha pertanto contestato l'an, man anche il quantum
ritenendolo “eccessivo ed ingiustificato” (comparsa di costituzione, pag. 6).
3. L'attività istruttoria consisteva nell'assunzione della testimonianza del
Cont teste oculare di parte attrice, sig. , e Testimone_1
nell'espletamento di una CTU medico-legale sui danni non patrimoniali e patrimoniali (spese mediche) subiti dall'attrice.
4. Dalla testimonianza resa dal sig. Testimone_2
all'udienza del 17/11/2022 si evince la sussistenza del nesso causale tra la pericolosità insita nella cosa in custodia e l'incidente subito dall'attrice. In
Pag. 5 di 16 particolare, la pericolosità consisteva in una superficie a pavimentazione irregolare che risultava bagnata e ghiacciata. Infatti, il teste, presente di persona alla caduta della sig.ra , localizzava Parte_1
l'accaduto in “un'area della banchina poco calpestata” perché si trovava
“verso l'estremo nord del binario” dove stava la carrozza che il teste doveva prendere. “In quel tratto della banchina non ci sono piastrelle e
quindi la superficie non è perfettamente piana”; la “banchina presentava
una superficie irregolare, con tratti ghiacciati e tratti bagnati”, “un misto
di aree bagnate e qualche sottile lastra di ghiaccio”, perché “la
temperatura era prossima allo zero” (verbale d'udienza di data
17/11/2022).
5. Risulta ormai consolidata la giurisprudenza della Cassazione ai sensi della quale “in tema di risarcimento del danno da cosa in custodia, il
criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha
carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la
dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in
custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova
liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi
della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa
Pag. 6 di 16 e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima” (Cass. civ.,
Sez. VI - 3, Ordinanza, 28/04/2021, n. 11122).
6. Si precisa che la parte convenuta non era in grado di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, tra cui l'ipotizzata condotta incauta dell'attrice che avrebbe escluso il nesso tra cosa e danno o evidenziato almeno profili di corresponsabilità dell'attrice ai sensi del combinato disposto degli artt.
2056, comma 1, e 1227, comma 1, c.c. Al contrario, la presenza di
“qualche sottile lastra di ghiaccio” (cfr. la testimonianza sopra citata)
integra quell'insidia irriconoscibile e, perciò, inevitabile, da parte di chi presta la normale cautela e prudenza del camminatore. Non convince l'argomento della resistente che l'attrice non avrebbe prestato la normale cautela poiché nella giornata dell'incidente nessun'altra persona avesse subito una caduta sulla banchina (cfr. comparsa di costituzione, pag. 5). Ciò
si scontra con le caratteristiche del luogo dell'incidente, ossia della banchina a lato della carrozza “verso l'estremo nord del binario” che in quella zona era poco calpestata;
infatti, “c'erano altre persone sulla
banchina, ma in quella zona dove è caduta la signora non c'era Parte_1
nessuno, tant'è che non c'era nessuno per aiutarmi a sostenerla dopo la
scivolata” (testimone : verbale Testimone_2
d'udienza del 17/11/2022).
Pag. 7 di 16 7. Accertata l'esclusiva responsabilità della Controparte_1
per l'infortunio in questione, si tratta di dedicarsi al
[...]
quantum del risarcimento richiesto dall'attrice a soddisfacimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, in conseguenza della “frattura spigolo
anterosuperiore cavità acetabolare sinistra” (documentazione medica: doc.
n. 3 della parte attrice) subita nell'infortunio in questione. Sul punto era stata disposta CTU medico-legale, eseguita dallo specialista in medicina legale, dott. (cfr. la relazione di CTU depositata Persona_1
l'11/042023).
8. Con riferimento alla detta CTU non sono fondate le eccezioni preliminari di rito della convenuta che vorrebbe che si dichiarasse “la
nullità/inammissibilità/inutilizzabilità della Ctu ai fini del decidere” o, in subordine, che si rimettesse la causa in istruttoria per chiarimenti da parte del consulente o - in ulteriore subordine - per la rinnovazione della CTU,
perché il consulente si fosse asseritamente basato su documentazione medica non ritualmente depositata (cfr. il foglio di precisazione delle conclusioni prodotta dalla convenuta per l'udienza del 03/10/2024). Il
consulente si sarebbe fondato, nonostante il divieto di cui all'ordinanza del
23/02/2023, sulla “radiografia del bacino e dell'anca, oltreché sulla Tac
dell'anca e sulla successiva radiografia di controllo del bacino e
Pag. 8 di 16 dell'anca” (conclusioni della convenuta sopra richiamate). In realtà, come si evince facilmente dalla stessa CTU (pag. 2), il consulente ha ricostruito
“l'iter clinico” utilizzando la sola lettera di dimissioni (doc. n. 3 dell'attrice
- a tal fine sottolineata nella CTU) prendendo atto degli esiti dei singoli esami medici (di radiografia e TAC) così come descritti nella lettera e dei quali non aveva ragione alcuna di dubitare. Anzi, dalla lettura della CTU in questione, il sottoscritto trae la convinzione della bontà della stessa in quanto si mostra attenta alle concrete circostanze del caso, rispondente ai dettami tecnico-scientifici in materia e in perfetta sintonia con gli inquadramenti tabellari in vigore.
9. Dopo avere visitato la perizianda tramite un'approfondita anamnesi patologica (anche remota), esaminato la documentazione ammessa e ripercorso tutto il periodo della guarigione, il consulente (cfr. la CTU,
pagg. 4 ss.) ha accertato che:
- sussiste il nesso di causalità tra la lesione in questione (“frattura dello
spigolo anterosuperiore della cavità acetabolare di sinistra”: cfr. sopra) e la dinamica dell'evento;
- la durata dell'inabilità temporanea riguarda i seguenti periodi, scaglionati secondo gravità decrescenti: 56 giorni di inabilità temporanea totale, 30
Pag. 9 di 16 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, 20 giorni di inabilità
temporanea parziale al 25%;
- il danno biologico permanente ammonta a: 6 %;
- le spese sanitarie documentate dalla convenuta (cfr. doc. n. 5) nella misura complessiva di € 661,05 sono pertinenti e congrue;
- i postumi si sono stabilizzati in tal misura da non far presupporre la necessità di ulteriori spese sanitarie.
10. Si prende atto che la parte attrice non chiede il ristoro del c.d. “danno
morale”, ma propone un “aumento personalizzato del 30 %” (atto di citazione, pag. 3) che non può essere accolto, mancando qualsiasi giustificazione concreta a sostegno dello stesso. Infatti, la personalizzazione del danno “deve trovare giustificazione nel positivo
accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a
quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione” (Cassazione,
Sezione 3, sentenza n. 25164 del 10/11/2020).
11. Le richiamate voci di danno biologico saranno liquidate tramite l'applicazione delle c.d. tabelle di Milano (2024), in ossequio a quanto stabilito dalla Cassazione: “Come questa Corte ha già avuto più volte modo
di affermare, in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle
"Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a
Pag. 10 di 16 riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del
predetto danno” (sez. 3, ordinanza n. 38077 del 06/05/2021). Si precisa,
inoltre, che deve trattarsi della tabella vigente al momento della liquidazione: “Costituisce affermazione oramai costante di questa Corte
quella che il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio
presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione”
(Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 33770 del 19/12/2019).
12. Il calcolo dell'intero danno non patrimoniale, eseguito secondo i parametri sopra esposti, porta ai seguenti importi:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età della danneggiata alla data del sinistro 31 anni
Percentuale di invalidità permanente 6 %
Punto danno biologico € 1.915.76
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 56
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50 % 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25 % 20
Pag. 11 di 16 A. Danno biologico permanente € 9.770,00
1. Invalidità temporanea totale € 6.440,00
2. Invalidità temporanea parziale al 50 % € 1.725,00
3. Invalidità temporanea parziale al 25 % € 575,00
B. Totale danno biologico temporaneo
€ 8.740,00
(1+2+3)
Totale danno non patrimoniale (A+B) € 18.510,00
12. Con riferimento al danno patrimoniale, si riconosce all'attrice, oltre alle spese mediche di € 661,05 (cfr. sopra), il lucro cessante, comprovato da idonea documentazione (doc. n. 6 di parte attrice), riguardante gli emolumenti non percepiti per tre iniziative organizzate dall'Istituto tecnico economico “Cesare Battisti” di Bolzano, presso il quale la danneggiata è
insegnante, alle quali la stessa avrebbe dovuto prendere parte in qualità di accompagnatrice, per un importo totale di € 779,60. Ne segue che la somma complessiva del danno patrimoniale ammonta a € 1.440,65.
13. Siccome la liquidazione del danno non patrimoniale è calcolata con riferimento alla tabella attualmente in vigore, bisogna procedere alla
Pag. 12 di 16 devalutazione in base agli indici ISTAT dell'importo sino alla data dell'evento produttivo del danno (cfr. Cassazione, sentenza n. 3747 del
23/02/2005). Una volta ottenuta la somma dovuta al momento del danno,
che si riduce a € 15.726,42 (devalutata dal mese di dicembre 2024 al mese di dicembre 2018: indice di devalutazione: 0,85), la stessa dev'essere nuovamente aggiornata secondo gli indici ISTAT di anno in anno,
applicando alle somme in tal modo annualmente rivalutate, allo scopo di ristorare il lucro cessante conseguente al ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento, gli interessi compensativi al saggio legale,
ai sensi della nota sentenza della Cassazione, sezioni unite, n. 1712 del
17/02/1995. Sulla somma così ottenuta, che ammonta complessivamente
(capitale rivalutato e interessi) a € 20.255,34 (rivalutazione + interessi: €
4.528,92), divenuta debito di valuta, maturano gli interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo.
14. Anche il danno patrimoniale da illecito extracontrattuale è sottoposto,
per costante giurisprudenza di legittimità, al cumulo di rivalutazione e interessi compensativi nella misura legale. Considerate le varie date di esborso delle spese sanitarie e la data presunta in cui si era verificato il mancato percepimento del lucro cessante, si ritiene equo far decollare il danno in questione in media dal 01/07/2018 (la fattura dell'importo di €
Pag. 13 di 16 332,00 è stata pagata soltanto l'08/07/2019: doc. n. 5 di parte attrice). Il
risarcimento da danno patrimoniale accresce così fino a € 1.850,97.
15. Le spese di lite sono regolate in base al principio di cui all'art. 91
c.p.c., per cui sono a carico della parte convenuta che risulta soccombente.
La liquidazione del compenso di avvocato, indicata nel dispositivo della sentenza, avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n.
2, scaglione da € 5.201 a € 26.000, parametri medi per le fasi di studio,
introduzione, istruttoria e decisione. Non compete, invece, alla parte attrice la rifusione delle spese per la mediazione (fallita), in quanto l'oggetto della controversia non rientra tra le materie di mediazione obbligatoria (ma tra quelle riservate alla negoziazione assistita).
16. La parte convenuta deve rifondere alla parte attrice anche le spese della perizia di parte del dott. (cfr. la relativa fattura: doc. 5 Persona_1
di parte attrice) nella misura di € 600,00, ritenendole per il resto eccessive ex art. 92, comma 1, c.p.c., nonché le spese vive nella misura complessiva di € 545,00 (cfr. nota spese di parte attrice - senza considerare le spese di mediazione).
17. Inoltre, la parte convenuta deve accollarsi le spese della CTU che sono stata liquidata con decreto del 14/04/2023 con € 581,54 per onorario oltre
Iva e contributi previdenziali.
Pag. 14 di 16
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 373/2022, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità della parte convenuta
[...]
in relazione al sinistro subito Controparte_1
dalla parte attrice sig.ra descritto in parte motiva;
Parte_1
2. condanna la parte convenuta Controparte_1
a pagare alla parte attrice sig.ra , a titolo di
[...] Parte_1
risarcimento del danno subito da quest'ultima, l'importo di € 22.106,31
oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo;
3. condanna la parte convenuta Controparte_1
a rifondere alla parte attrice sig.ra le spese
[...] Parte_1
del presente giudizio, liquidate per compenso in € 5.077,00 oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, € 600,00 per le spese della perizia di parte e € 545,00 per spese esenti, e successive occorrende;
4) pone le spese di CTU, liquidate in € 581,54 per onorario oltre Iva e contributi previdenziale, in via definitiva a carico della parte convenuta
. Controparte_1
Pag. 15 di 16 Così deciso in Bolzano, il 21/01/2025.
Il Giudice
Günter Morandell
(firma digitale)
Pag. 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Günter Morandell,
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al R.G. n. 373/2022 pendente tra:
parte attrice: , codice fiscale: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. MIRA C.F._1
MASSIMO;
parte convenuta: , Controparte_1
codice fiscale: , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
BOSCAROLLI TITO.
OGGETTO
Risarcimento danni da cosa in custodia (art. 2051 c.c.).
CONCLUSIONI per parte attrice:
“contrariis reiectis, voglia il Tribunale di Bolzano:
- in via principale, per i motivi in fatto e diritto di cui in narrativa,
dichiarare la responsabilità della convenuta rispetto al sinistro occorso
all'attrice e condannare la prima al pagamento in favore della seconda di
complessivi € 35.971,37, o della diversa somma, maggiore o minore, che
sarà accertata in corso di causa, in ogni caso con il riconoscimento degli
interessi e della rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
- in subordine, per i motivi in fatto e diritto di cui in narrativa, nella
denegata ipotesi di accertamento di un concorso di responsabilità
dell'attrice ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., previa graduazione
dell'efficienza causale della condotta attorea nella causazione dell'evento,
dichiarare la responsabilità concorrente della convenuta rispetto al
sinistro occorso all'attrice e condannare la prima al pagamento in favore
della seconda di complessivi € 35.971,37, o della diversa somma, maggiore
o minore, che sarà accertata in corso di causa, in ogni caso con il
riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria dal dì del
dovuto al saldo;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite oltre I.V.A. e
C.A.P. e rimborso forfettario del 15% per spese generali;
Pag. 2 di 16 - in via istruttoria (omissis) …”
per parte convenuta:
“in via preliminare di rito: preso atto che dalla relazione di Ctu emerge,
alla voce “Iter clinico”, che il consulente ha basato la sua valutazione
anche sulla radiografia del bacino e dell'anca, oltreché sulla Tac dell'anca
e sulla successiva radiografia di controllo del bacino e dell'anca; dato atto
che si tratta di documentazione che non era stata prodotta in giudizio
dall'attrice entro i termini delle preclusioni istruttorie e di cui il Giudice
aveva dapprima autorizzato l'acquisizione ed in seguito revocato
l'autorizzazione all'acquisizione, ordinando al Ctu di rispondere al quesito
formulato unicamente sulla base della documentazione già in atti (foglio
costituito dalla prima pagina della lettera di dimissione dell'Ospedale di
Bolzano del 02.01.2019); dichiarare la
nullità/inammissibilità/inutilizzabilità della Ctu ai fini del decidere;
in via subordinata preliminare di rito: rimettere il giudizio sul ruolo
istruttorio, invitando il Ctu a chiarire se la risposta al quesito si basi,
oltrechè sugli elementi desumibili dalla visita medica, unicamente sulla
documentazione presente in atti, ovvero la sola lettera di dimissione
dell'attrice, oppure anche sull'esame della documentazione citata alla voce
“Iter clinico” della relazione, chiarendo se la valutazione medica sulla
Pag. 3 di 16 persona dell'attrice possa essere condotta prescindendo dall'esame e dalla
considerazione dei referti radiologici, quali Rx anca sinistra, Rx bacino,
TAC, per i quali lo stesso Ctu aveva richiesto, con istanza depositata il
17.01.2023, l'autorizzazione all'acquisizione al fine di poter rispondere ai
quesiti;
- in subordine: disporre la rinnovazione della ctu;
- nel merito: respingere la domanda attorea, perché infondata in fatto e in
diritto per i motivi esposti in narrativa;
per completezza difensiva, si
contesta l'ammontare delle pretese attoree, in quanto ingiustificate ed, in
ogni caso, eccessive;
spese all'esito”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La sig.ra ha citato in giudizio la Parte_1 [...]
, invocando la responsabilità di Controparte_1
quest'ultima nella sua veste di custode della banchina presso la Stazione
ferroviaria di Bolzano, sulla quale era scivolata e caduta per terra in data
20/12/2018, poco prima delle ore 12.41, subendo la “frattura spigolo
anterosuperiore cavità acetabolare sinistra” (documentazione medica: doc.
n. 3 della parte attrice). L'attrice ha esposto nel suo atto di citazione che la
Pag. 4 di 16 caduta fosse stata causata dal “ghiaccio accumulatosi, soprattutto in
un'area poco calpestata come quella delle ultime carrozze” (atto di citazione, pag. 2, numero 4). Chiede la condanna della convenuta, a titolo di risarcimento del danno subito, al pagamento a suo favore “di complessivi
€ 35.971,37” (conclusioni sopra riportate).
2. La , costituendosi nel Controparte_1
giudizio, ha escluso il “nesso di causalità del danno lamentato con la cosa
in custodia” (comparsa di costituzione, pag. 4), in particolare la pericolosità
insita nella stessa, argomentando che “né nel verbale redatto dalla Polizia
Ferroviaria, né nelle dichiarazioni rese dall'amico dell'attrice si fa
riferimento alla presenza di ghiaccio sulla banchina” (comparsa di costituzione, pag. 3). Ha pertanto contestato l'an, man anche il quantum
ritenendolo “eccessivo ed ingiustificato” (comparsa di costituzione, pag. 6).
3. L'attività istruttoria consisteva nell'assunzione della testimonianza del
Cont teste oculare di parte attrice, sig. , e Testimone_1
nell'espletamento di una CTU medico-legale sui danni non patrimoniali e patrimoniali (spese mediche) subiti dall'attrice.
4. Dalla testimonianza resa dal sig. Testimone_2
all'udienza del 17/11/2022 si evince la sussistenza del nesso causale tra la pericolosità insita nella cosa in custodia e l'incidente subito dall'attrice. In
Pag. 5 di 16 particolare, la pericolosità consisteva in una superficie a pavimentazione irregolare che risultava bagnata e ghiacciata. Infatti, il teste, presente di persona alla caduta della sig.ra , localizzava Parte_1
l'accaduto in “un'area della banchina poco calpestata” perché si trovava
“verso l'estremo nord del binario” dove stava la carrozza che il teste doveva prendere. “In quel tratto della banchina non ci sono piastrelle e
quindi la superficie non è perfettamente piana”; la “banchina presentava
una superficie irregolare, con tratti ghiacciati e tratti bagnati”, “un misto
di aree bagnate e qualche sottile lastra di ghiaccio”, perché “la
temperatura era prossima allo zero” (verbale d'udienza di data
17/11/2022).
5. Risulta ormai consolidata la giurisprudenza della Cassazione ai sensi della quale “in tema di risarcimento del danno da cosa in custodia, il
criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha
carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la
dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in
custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova
liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi
della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa
Pag. 6 di 16 e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima” (Cass. civ.,
Sez. VI - 3, Ordinanza, 28/04/2021, n. 11122).
6. Si precisa che la parte convenuta non era in grado di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, tra cui l'ipotizzata condotta incauta dell'attrice che avrebbe escluso il nesso tra cosa e danno o evidenziato almeno profili di corresponsabilità dell'attrice ai sensi del combinato disposto degli artt.
2056, comma 1, e 1227, comma 1, c.c. Al contrario, la presenza di
“qualche sottile lastra di ghiaccio” (cfr. la testimonianza sopra citata)
integra quell'insidia irriconoscibile e, perciò, inevitabile, da parte di chi presta la normale cautela e prudenza del camminatore. Non convince l'argomento della resistente che l'attrice non avrebbe prestato la normale cautela poiché nella giornata dell'incidente nessun'altra persona avesse subito una caduta sulla banchina (cfr. comparsa di costituzione, pag. 5). Ciò
si scontra con le caratteristiche del luogo dell'incidente, ossia della banchina a lato della carrozza “verso l'estremo nord del binario” che in quella zona era poco calpestata;
infatti, “c'erano altre persone sulla
banchina, ma in quella zona dove è caduta la signora non c'era Parte_1
nessuno, tant'è che non c'era nessuno per aiutarmi a sostenerla dopo la
scivolata” (testimone : verbale Testimone_2
d'udienza del 17/11/2022).
Pag. 7 di 16 7. Accertata l'esclusiva responsabilità della Controparte_1
per l'infortunio in questione, si tratta di dedicarsi al
[...]
quantum del risarcimento richiesto dall'attrice a soddisfacimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, in conseguenza della “frattura spigolo
anterosuperiore cavità acetabolare sinistra” (documentazione medica: doc.
n. 3 della parte attrice) subita nell'infortunio in questione. Sul punto era stata disposta CTU medico-legale, eseguita dallo specialista in medicina legale, dott. (cfr. la relazione di CTU depositata Persona_1
l'11/042023).
8. Con riferimento alla detta CTU non sono fondate le eccezioni preliminari di rito della convenuta che vorrebbe che si dichiarasse “la
nullità/inammissibilità/inutilizzabilità della Ctu ai fini del decidere” o, in subordine, che si rimettesse la causa in istruttoria per chiarimenti da parte del consulente o - in ulteriore subordine - per la rinnovazione della CTU,
perché il consulente si fosse asseritamente basato su documentazione medica non ritualmente depositata (cfr. il foglio di precisazione delle conclusioni prodotta dalla convenuta per l'udienza del 03/10/2024). Il
consulente si sarebbe fondato, nonostante il divieto di cui all'ordinanza del
23/02/2023, sulla “radiografia del bacino e dell'anca, oltreché sulla Tac
dell'anca e sulla successiva radiografia di controllo del bacino e
Pag. 8 di 16 dell'anca” (conclusioni della convenuta sopra richiamate). In realtà, come si evince facilmente dalla stessa CTU (pag. 2), il consulente ha ricostruito
“l'iter clinico” utilizzando la sola lettera di dimissioni (doc. n. 3 dell'attrice
- a tal fine sottolineata nella CTU) prendendo atto degli esiti dei singoli esami medici (di radiografia e TAC) così come descritti nella lettera e dei quali non aveva ragione alcuna di dubitare. Anzi, dalla lettura della CTU in questione, il sottoscritto trae la convinzione della bontà della stessa in quanto si mostra attenta alle concrete circostanze del caso, rispondente ai dettami tecnico-scientifici in materia e in perfetta sintonia con gli inquadramenti tabellari in vigore.
9. Dopo avere visitato la perizianda tramite un'approfondita anamnesi patologica (anche remota), esaminato la documentazione ammessa e ripercorso tutto il periodo della guarigione, il consulente (cfr. la CTU,
pagg. 4 ss.) ha accertato che:
- sussiste il nesso di causalità tra la lesione in questione (“frattura dello
spigolo anterosuperiore della cavità acetabolare di sinistra”: cfr. sopra) e la dinamica dell'evento;
- la durata dell'inabilità temporanea riguarda i seguenti periodi, scaglionati secondo gravità decrescenti: 56 giorni di inabilità temporanea totale, 30
Pag. 9 di 16 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, 20 giorni di inabilità
temporanea parziale al 25%;
- il danno biologico permanente ammonta a: 6 %;
- le spese sanitarie documentate dalla convenuta (cfr. doc. n. 5) nella misura complessiva di € 661,05 sono pertinenti e congrue;
- i postumi si sono stabilizzati in tal misura da non far presupporre la necessità di ulteriori spese sanitarie.
10. Si prende atto che la parte attrice non chiede il ristoro del c.d. “danno
morale”, ma propone un “aumento personalizzato del 30 %” (atto di citazione, pag. 3) che non può essere accolto, mancando qualsiasi giustificazione concreta a sostegno dello stesso. Infatti, la personalizzazione del danno “deve trovare giustificazione nel positivo
accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a
quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione” (Cassazione,
Sezione 3, sentenza n. 25164 del 10/11/2020).
11. Le richiamate voci di danno biologico saranno liquidate tramite l'applicazione delle c.d. tabelle di Milano (2024), in ossequio a quanto stabilito dalla Cassazione: “Come questa Corte ha già avuto più volte modo
di affermare, in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle
"Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a
Pag. 10 di 16 riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del
predetto danno” (sez. 3, ordinanza n. 38077 del 06/05/2021). Si precisa,
inoltre, che deve trattarsi della tabella vigente al momento della liquidazione: “Costituisce affermazione oramai costante di questa Corte
quella che il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio
presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione”
(Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 33770 del 19/12/2019).
12. Il calcolo dell'intero danno non patrimoniale, eseguito secondo i parametri sopra esposti, porta ai seguenti importi:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età della danneggiata alla data del sinistro 31 anni
Percentuale di invalidità permanente 6 %
Punto danno biologico € 1.915.76
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 56
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50 % 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25 % 20
Pag. 11 di 16 A. Danno biologico permanente € 9.770,00
1. Invalidità temporanea totale € 6.440,00
2. Invalidità temporanea parziale al 50 % € 1.725,00
3. Invalidità temporanea parziale al 25 % € 575,00
B. Totale danno biologico temporaneo
€ 8.740,00
(1+2+3)
Totale danno non patrimoniale (A+B) € 18.510,00
12. Con riferimento al danno patrimoniale, si riconosce all'attrice, oltre alle spese mediche di € 661,05 (cfr. sopra), il lucro cessante, comprovato da idonea documentazione (doc. n. 6 di parte attrice), riguardante gli emolumenti non percepiti per tre iniziative organizzate dall'Istituto tecnico economico “Cesare Battisti” di Bolzano, presso il quale la danneggiata è
insegnante, alle quali la stessa avrebbe dovuto prendere parte in qualità di accompagnatrice, per un importo totale di € 779,60. Ne segue che la somma complessiva del danno patrimoniale ammonta a € 1.440,65.
13. Siccome la liquidazione del danno non patrimoniale è calcolata con riferimento alla tabella attualmente in vigore, bisogna procedere alla
Pag. 12 di 16 devalutazione in base agli indici ISTAT dell'importo sino alla data dell'evento produttivo del danno (cfr. Cassazione, sentenza n. 3747 del
23/02/2005). Una volta ottenuta la somma dovuta al momento del danno,
che si riduce a € 15.726,42 (devalutata dal mese di dicembre 2024 al mese di dicembre 2018: indice di devalutazione: 0,85), la stessa dev'essere nuovamente aggiornata secondo gli indici ISTAT di anno in anno,
applicando alle somme in tal modo annualmente rivalutate, allo scopo di ristorare il lucro cessante conseguente al ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento, gli interessi compensativi al saggio legale,
ai sensi della nota sentenza della Cassazione, sezioni unite, n. 1712 del
17/02/1995. Sulla somma così ottenuta, che ammonta complessivamente
(capitale rivalutato e interessi) a € 20.255,34 (rivalutazione + interessi: €
4.528,92), divenuta debito di valuta, maturano gli interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo.
14. Anche il danno patrimoniale da illecito extracontrattuale è sottoposto,
per costante giurisprudenza di legittimità, al cumulo di rivalutazione e interessi compensativi nella misura legale. Considerate le varie date di esborso delle spese sanitarie e la data presunta in cui si era verificato il mancato percepimento del lucro cessante, si ritiene equo far decollare il danno in questione in media dal 01/07/2018 (la fattura dell'importo di €
Pag. 13 di 16 332,00 è stata pagata soltanto l'08/07/2019: doc. n. 5 di parte attrice). Il
risarcimento da danno patrimoniale accresce così fino a € 1.850,97.
15. Le spese di lite sono regolate in base al principio di cui all'art. 91
c.p.c., per cui sono a carico della parte convenuta che risulta soccombente.
La liquidazione del compenso di avvocato, indicata nel dispositivo della sentenza, avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n.
2, scaglione da € 5.201 a € 26.000, parametri medi per le fasi di studio,
introduzione, istruttoria e decisione. Non compete, invece, alla parte attrice la rifusione delle spese per la mediazione (fallita), in quanto l'oggetto della controversia non rientra tra le materie di mediazione obbligatoria (ma tra quelle riservate alla negoziazione assistita).
16. La parte convenuta deve rifondere alla parte attrice anche le spese della perizia di parte del dott. (cfr. la relativa fattura: doc. 5 Persona_1
di parte attrice) nella misura di € 600,00, ritenendole per il resto eccessive ex art. 92, comma 1, c.p.c., nonché le spese vive nella misura complessiva di € 545,00 (cfr. nota spese di parte attrice - senza considerare le spese di mediazione).
17. Inoltre, la parte convenuta deve accollarsi le spese della CTU che sono stata liquidata con decreto del 14/04/2023 con € 581,54 per onorario oltre
Iva e contributi previdenziali.
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 373/2022, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità della parte convenuta
[...]
in relazione al sinistro subito Controparte_1
dalla parte attrice sig.ra descritto in parte motiva;
Parte_1
2. condanna la parte convenuta Controparte_1
a pagare alla parte attrice sig.ra , a titolo di
[...] Parte_1
risarcimento del danno subito da quest'ultima, l'importo di € 22.106,31
oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo;
3. condanna la parte convenuta Controparte_1
a rifondere alla parte attrice sig.ra le spese
[...] Parte_1
del presente giudizio, liquidate per compenso in € 5.077,00 oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, € 600,00 per le spese della perizia di parte e € 545,00 per spese esenti, e successive occorrende;
4) pone le spese di CTU, liquidate in € 581,54 per onorario oltre Iva e contributi previdenziale, in via definitiva a carico della parte convenuta
. Controparte_1
Pag. 15 di 16 Così deciso in Bolzano, il 21/01/2025.
Il Giudice
Günter Morandell
(firma digitale)
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