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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/10/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 356/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. RB BORTOT Presidente
Dr. AE CAMPO Consigliere rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso depositato in data 15.6.2023 da:
nato in [...] il Parte_1 C.F._1
19/09/1964 e residente in [...] parte rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Carollo, , del foro CodiceFiscale_2
di Vicenza, con domicilio eletto presso il suo studio, giusta mandato allegato all'atto / ricorso di primo grado che deve ritenersi validamente conferito anche per la presente fase. Ai sensi degli artt 125 e 136 c.p.c. il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cui alla presente procedura al: ✓
Telefono e telefax 0444-544954, ✓ pec Email_1
✓ Mail di Studio: Email_2 2
- appellante - contro
a socio unico (p. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
-appellato-
Oggetto: in riforma della sentenza n. 453/2022 del Tribunale di Vicenza.
In punto: Risarcimento del danno.
Causa trattata all'udienza del 18-9-2025.
CONCLUSIONI:
Conclusioni dell'appellante:
1. Per quanto dichiarato in premessa, accertare la responsabilità della società datrice di lavoro
a socio unico (C.F. ) in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore con sede in via Chiaverano n.49, 10010 Cascinette d'Ivrea (TO);
2. Per tale effetto, condannarla al pagamento del risarcimento di tutti i danni patiti, da liquidarsi nella somma indicata in narrativa pari ad euro 5.200,00, calcolata secondo le Tabelle del
Tribunale di Milano (2021, rese cogenti per tutto il territorio nazionale da Cass. 7.6.2011
n.12408, o di diversa somma che risultasse dovuta oltre ad euro 21.060 per spese di trasferta.
3. il tutto a far data dalla maturazione del diritto, con condanna alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo e comunque
4. In ogni caso Con condanna al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi. In via istruttoria si chiede che il Giudice:
A. ammetta prova per interpello e testi sulle circostanze esposte in premessa dell'atto introduttivo che devono intendersi qui integralmente riportate e precedute dalla locuzione “vero che”, sentendo
Tes_ Tes_ come testimoni, anche a controprova: Bellame di Vicenza il Medico di base il prof.
I colleghi di lavoro Con riserva di indicarne altri all'udienza, occorrendo e di Persona_1 3
specificarne meglio i nominativi e gli indirizzi (v. Cass.
4.11.1989 n. 4716, in Dir. Prat. CP_ Lav., 1990, 705, Cassazione civile, sez. lav., 28/07/2010, n. 17649 , Lupo c. in
Giust. civ. Mass. 2010, 7-8, 1077; Cassazione civile, sez. lav., 17/07/2009, n. 16661,
CP_ Laporta c. Giust. civ. Mass. 2009, 9, 1225).
B. Si chiede disporsi C.T.U. medico-legale con ausiliario psichiatra non facoltativo per
l'accertamento del nesso eziologico o “rapporto di causalità” fra i comportamenti vessatori posti in essere dall'azienda (oltre che superiori gerarchici) ed i danni, biologico, esistenziale, da dequalificazione professionale, morale subiti dal signor e per i quali v'è richiesta di Pt_1
risarcimento, nonché per l'esatta quantificazione della percentuale di invalidità permanente a lui residuata e per la liquidazione, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., delle residue voci di danno.
C. Disponga CTU ergonomica organizzativa sull'ambiente di lavoro.
D. Reperisca la documentazione necessaria per la valutazione dell'esposizione all'insorgenza di patologie tecnopatiche determinatasi durante l'attività lavorativa svolta ed in costanza del rapporto di lavoro o, in subordine, ordini allo SPISAL e all' di Vicenza, e di quelli CP_2
competenti ex art. 210 c.p.c, di esibire la documentazione in suo possesso utile ai fini della decisione. E. Disponga a carico dello SPISAL di Vicenza e all' competenti CP_2
l'espletamento d'ufficio di ogni altra indagine relativa alla malattia denunciata, anche se inerente
a periodi successivi a quello di competenza.
Svolgimento del processo.
Con sentenza n. 453/2022, il Tribunale di Vicenza, con funzioni di giudice del lavoro, ha respinto la domanda proposta dal signor nei Parte_1 confronti di a socio unico, diretta al risarcimento del danno non Controparte_1 patrimoniale, determinato in € 5.200,00, conseguente alle condotte persecutorie subite dal datore di lavoro dal mese di marzo 2012 al mese di luglio 2019.
A fondamento della decisione, la sentenza, dopo aver enucleato i fatti vessatori descritti nel ricorso, ha ritenuto: 4
a) il difetto di allegazione in merito ai cambiamenti di orario e di sedi di lavoro e all'imposizione forzata di ferie. In proposito, la sentenza ha messo in evidenza l'insufficienza della produzione di uno specchietto con l'annotazione dei turni di lavoro in un determinato periodo senza alcuna indicazione sulle prospettate variazioni, sulla loro entità e sul loro preavviso. Allo stesso modo, ha ritenuto del tutto sprovviste di allegazione le circostanze relative alla variazione di sede e all'imposizione delle ferie.
b) Con riferimento al licenziamento irrogato nel mese di luglio 2019, la sentenza ha valorizzato le dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso dell'interrogatorio libero, laddove questi ha affermato “il secondo licenziamento che mi menziona non è un licenziamento ma un cambio di appalto”. La sentenza ha quindi escluso la natura vessatoria del licenziamento, dal momento che analoga decisione era stata presa dal datore di lavoro per tutti gli altri dipendenti, in conseguenza della perdita dell'appalto cui essi erano assegnati.
c) Con riferimento a diverse contestazioni disciplinari finalizzate, a detta del ricorrente, a metterlo in cattiva luce, la sentenza, dopo aver accertato l'esistenza di cinque contestazioni sfociate in sanzioni conservative, ha sottolineato come il ricorrente non avesse contestato i fatti contestati, senza individuare i profili di illiceità della condotta datoriale.
d) Con riferimento al mutamento di mansioni successivo alla reintegrazione nel posto di lavoro a seguito di declaratoria giudiziale conseguente all'impugnazione del licenziamento disciplinare irrogato il 4.9.2015, la sentenza ha ritenuto parimenti l'assenza di sufficienti allegazioni. In ogni caso, ha ritenuto che la vicenda doveva collocarsi nell''ambito di un cambio di appalto, sfociato in un accordo a seguito del quale il ricorrente avrebbe accettato di prestare la propria attività nell''ambito di un diverso appalto.
e) Da ultimo, con riferimento al licenziamento disciplinare del 5.9.2015, dichiarato illegittimo, la sentenza ha sottolineato il carattere isolato della condotta, ha messo in evidenza come la società non avesse impugnato la sentenza sfavorevole che aveva accertato l'illegittimità del recesso, reintegrando il ricorrente nel posto di lavoro, ha infine valorizzato la distanza temporale rispetto all'unica diagnosi prodotta dal ricorrente, risalente al 2019. 5
Impugna la sentenza il signor sulla base dei seguenti motivi: Pt_1
1. La sentenza impugnata si sarebbe fondata su un accertamento incompleto dei fatti, a causa della mancata ammissione della consulenza tecnica medico legale, richiesta dall'appellante e non avrebbe adeguatamente valutato la documentazione medica allegata al ricorso.
2. La sentenza sarebbe viziata dall'assenza di un preventivo confronto con la difesa in merito alle questioni di causa più rilevanti, in violazione del “principio del dialogo”.
3. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice non avrebbe tentato la conciliazione della causa. L'appellante tuttavia evidenzia che questo rilievo non comporta la nullità del giudizio, ma investe una valutazione sul comportamento del giudice.
4. Con riferimento alla valutazione della sentenza in merito alle variazioni di orario, l'appellante sostiene di aver chiesto prova testimoniale sui capitoli da 15 a
20 del ricorso. Riguardo ai cambiamenti di sedi e all'imposizione delle ferie, richiama il riepilogo delle variazioni di orario (inserito a pag. 4 del ricorso di primo grado).
5. Con riferimento al licenziamento del luglio 2019, l'appellante sostiene che il suo riferimento al cambio di appalto, relativo a tutti i dipendenti, non riposi su alcun elemento acquisito in giudizio.
6. Con riferimento al capo della sentenza di primo grado relativa alla valutazione dei cinque procedimenti disciplinari, l'appellante mette in evidenza la loro impugnazione da parte della propria associazione sindacale, a dimostrazione dell'assenza di acquiescenza. Quanto alla natura abusiva dell'esercizio del potere sindacale da parte del datore di lavoro, ha richiamato i capitoli di prova testimoniale da 47 a 50 del ricorso di primo grado.
7. Con riferimento al cambio di mansione, l'appellante richiama ugualmente i capitoli di prova orale richiesti nel ricorso, senza tuttavia indicarli.
8. Con riferimento al licenziamento disciplinare del 2015, l'appellante sostiene che la sentenza di primo grado avrebbe compiuto una valutazione isolata del fatto, senza collegarlo ai comportamenti vessatori denunciati. Riguardo al rapporto 6
temporale con il certificato medico del 2019, ha ribadito la necessità di una valutazione tecnica medico legale, riportandosi alla relativa istanza.
In conclusione, l'appellante sostiene che la sentenza impugnata abbia ignorato il fattore di rischio costrizione aziendale, come causa delle patologie riscontrate dalla relazione del proprio consulente tecnico.
9. L'appellante ripercorre quindi le ragioni in fatto e in diritto esposte nel ricorso di primo grado e ribadisce l'ininfluenza della prova dell'intenzionalità dei comportamenti datoriali, da valutarsi invece nella loro oggettività ed efficienza causale rispetto alle lesioni psicofisiche. Richiama sul punto la relazione del proprio consulente tecnico.
Nel ribadire la responsabilità datoriale, anche con riferimento all'art.18 D. Lgs.
81/2008, per cui il datore di lavoro deve tenere conto delle capacità e condizioni dei lavoratori nell'affidare loro le mansioni, dell'art. 3 D. Lgs. 626/1994, che impone ai datori di lavoro la riorganizzazione ergonomica degli ambienti di lavoro, e dell'art. 4 comma 2 D. Lgs. 626/1994, che impone al datore di lavoro di considerare le condizioni di salute e di sicurezza del lavoratore nel momento di assegnazione dei compiti, obblighi ribaditi dall'art. 64 CCNL imprese di pulizia industria, riafferma il proprio diritto al risarcimento del danno, nella sua componente esistenziale e patrimoniale, quest'ultima riferita alle conseguenze di un trasferimento disposto dal mese di febbraio 2021 (ma non oggetto della domanda).
All'udienza del 18.9.2025, sottoposta all'appellante la questione attinente alla prova della notifica del ricorso in appello, il procuratore dell'appellante, a fronte della constatazione dell'assenza agli atti della prova della notifica in formato eml., ha chiesto termine per eseguire nuova notifica.
La causa è stata decisa alla stessa udienza.
Motivi della decisione.
L'omessa notifica all'appellata del ricorso e del decreto che ha fissato l'udienza di discussione determina l'improcedibilità dell'appello.
A questo proposito, il 21.10.2024 l'appellante ha depositato una mail indirizzata al procuratore della società appellata, cui erano stati allegati quattro file in formato
PDF, contenenti il ricorso in appello, un'appendice di correzione della pagina 2 7
del ricorso, il decreto di fissazione dell'udienza di discussione e un atto denominato “Relazione di notifica a mezzo di posta elettronica certificata ex art. 3 bis legge
21 gennaio 1994 n. 53”, privo tuttavia di qualsiasi riferimento tanto alla sua spedizione che al ricevimento degli atti da parte del destinatario.
L'atto che ha accompagnato la produzione di questi documenti reca il seguente contenuto: “Si deposita file di notifica del 21 ottobre causa disservizio telematico di precedente notifica e si chiede fin d'ora rinvio della udienza per la rinotifica in termini”. Nessuna prova di disservizi telematici è stata tuttavia offerta dall'appellante, quale causa non imputabile dell'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
L'appellante ha quindi depositato esclusivamente dei file in formato PDF, constatando all'udienza di discussione l'assenza di file in formato eml.
In sostanza, manca la prova non solo del ricevimento da parte dell'appellato del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ma anche dell'invio dei suddetti atti, dal momento che l'appellante si è limitato alla produzione di atti in formato
PDF, senza fornire dell'attivazione del procedimento di notifica.
In questo senso, la giurisprudenza di legittimità ha messo in evidenza che “In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dalla l. 53/1994, artt.
3-bis, comma 3, e 9, nonché dall'art. 19-bis delle “specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi
Automatizzati del Ministero della giustizia – che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “datiAtto.xml” -, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. ex art. 11 della stessa L. n.
53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art.
3-bis legge cit. (nel qual caso l'avvocato fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1: L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter), la nullità della notificazione”
( così testualmente Cass. n. 16189/2023). In sostanza, solo il deposito dell'atto in formato “.eml” o “.msg” fornisce la prova del raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non 8
ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario, per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio. Il solo deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna in diverso formato (in PDF) non consente viceversa di ritenere raggiunta la prova dell'avvenuta consegna, salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile aliunde, in virtù di circostanze emerse nella fattispecie concreta, sanando nel qual caso la nullità ai sensi dell'art. 156, c. 3,
C.p.c. (cfr. sul punto anche Corte d'Appello di Milano,n. 992 del 7.4.2025).
L'applicazione di questi principi alla fattispecie in esame porta a senz'altro a ritenere l'improcedibilità dell'appello, in continuità con l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 520/2025 emessa il 23.6.2025.
Infatti, l'appellante non ho solo non ha prodotto le ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg”, che consentono di verificare, attraverso l'apertura del file, la presenza dell'atto notificato, ma ha prodotto, esclusivamente in formato PDF, una relazione di notifica a mezzo posta elettronica certificata, priva di qualsiasi riferimento alla spedizione e al ricevimento degli atti. Né vi sono altri elementi da cui dedurre con certezza la notifica dell'atto introduttivo, né, peraltro, vi sono elementi per ritenere esistente un disservizio che abbia impedito la stessa attivazione del procedimento di notifica.
A fronte della inesistenza o nullità della notifica dell'atto di appello, parte appellante non è comparsa: ne consegue l'improcedibilità del ricorso (cfr. per tutte
Cass. n. 17368/2018)
Nulla per le spese.
Sussistono viceversa i presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa,
A) Dichiara l'improcedibilità dell'appello;
B) Nulla sulle spese.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo 9
di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 18.9.2025
Il giudice relatore La Presidente
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