Decreto cautelare 3 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 23 dicembre 2021
Sentenza 23 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 23/08/2022, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/08/2022
N. 01365/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01634/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1634 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Lonoce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa adozione delle più idonee misure cautelari,
- del provvedimento dirigenziale prot. n. -OMISSIS- emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Brindisi in data 18/10/2021, notificato al ricorrente in data 26/10/2021, con il quale veniva rigettata l’istanza/dichiarazione di emersione dal lavoro subordinato irregolare presentata, in data 9/7/2020, (anche) a favore dell’extracomunitario ricorrente, ai sensi dell’art. 103 , comma 1 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020, dal Sig. -OMISSIS-, nella sua qualità di rappresentante legale della -OMISSIS- per il seguente motivo: “ da verifica effettuata sulla documentazione prodotta relativa al modello IVA 2020 periodo d’imposta 2019 emerge quanto segue: Volume d’Affari € 121.020 totale acquisti € 10.065 rimane un utile di € 110.995 che permette l’assegnazione di massimo 3 quote. Assegnate. La normativa vigente prevede per le ditte un reddito imponibile non inferiore a 30.000 ”;
- in particolare, del parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro richiamato nel provvedimento di rigetto dell’istanza, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, sebbene non conosciuti o non conoscibili che con il provvedimento di cui sopra siano posti in qualsivoglia rapporto di correlazione;
- e del preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to N. Lonoce e avv.to dello Stato G. Pedone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’extracomunitario ricorrente (cittadino albanese), con ricorso notificato il 01/12/2021 e depositato in giudizio il 02/12/2021, impugna il provvedimento dirigenziale dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Brindisi del 18/10/2021, con il quale veniva rigettata l’istanza/dichiarazione di emersione dal lavoro subordinato irregolare presentata, in data 9/7/2020, dal Sig. -OMISSIS-, nella sua qualità di rappresentante legale della -OMISSIS- (anche) in favore dell’extracomunitario ricorrente, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020, nonché il parere non favorevole dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro richiamato nel predetto provvedimento di rigetto dell’istanza (in base al seguente motivo: “ da verifica effettuata sulla documentazione prodotta relativa al modello IVA 2020 periodo d’imposta 2019 emerge quanto segue: Volume d’Affari € 121.020 totale acquisti € 10.065 rimane un utile di € 110.995 che permette l’assegnazione di massimo 3 quote. Assegnate. La normativa vigente prevede per le ditte un reddito imponibile non inferiore a 30.000 ”), nonché tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, compreso il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990. Chiede, altresì, il risarcimento del danno in forma specifica, attraverso “ la caducazione, nei limiti dell’interesse del ricorrente, dei provvedimenti gravati, con contestuale accoglimento dell’istanza del ricorrente, ai sensi dell’art. 30, comma 2 c.p.a. ”, nonché, in subordine, per equivalente monetario, “ in considerazione della perdita di chance connessa alla perdita del lavoro e alla perdita dell’opportunità di vivere in un paese democratico … ”.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I. MACROSCOPICI VIZI DI ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FORME -IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTE- DIFETTO DI ISTRUTTORIA-ERRONEITÀ DI PRESUPPOSTO -TRAVISAMENTO DEI FATTI- MOTIVAZIONE CARENTE O INSUFFICIENTE. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO E IN DIRITTO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 103 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 E DELL’ART. 9DEL DECRETO MINISTERIALE N. 137 DEL 29 MAGGIO 2020.
II. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 ANCHE IN RELAZIONE ALL’ ART. 10 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.
III. VIOLAZIONE art. 97, COMMA 2, DELLA COSTITUZIONE E DELL'ART. 2, COMMA 1, DELLA L. N. 241 DEL 1990.
L’11/12/2021, si sono costituite in giudizio, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato le Amministrazioni intimate, depositando un atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Con decreto cautelare n. -OMISSIS- del 03/12/2021, il Presidente di questa Sezione ha respinto l’istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali proposta dal ricorrente, fissando per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 22 Dicembre 2021, con la seguente motivazione: “ Considerato che, prescindendo - allo stato - da ogni valutazione sul fumus boni juris (che, nel particolare caso di specie, appare opportuno riservare al Collegio all’esito della completa esplicazione del contraddittorio tra le parti in causa), anche tenuto conto che l’impugnato provvedimento di diniego è stato notificato all’extracomunitario ricorrente il 26 Ottobre 2021, nel mentre il ricorso contenente la richiesta di misure cautelari provvisorie presidenziali è stato depositato (per libera scelta della parte ricorrente) solo in data 2 Dicembre 2021 (alle ore 18,35), non si ravvisa la presenza di un pregiudizio di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio della Sezione ”.
Il 16/12/2021, il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, chiedendo di sospendere gli atti impugnati o adottare ogni altro idoneo provvedimento cautelare e, in subordine, di fissare con ordinanza collegiale ex art. 55, comma 10, c.p.a., l’udienza pubblica per la discussione del ricorso a data sufficientemente ravvicinata.
Ad esito della Camera di Consiglio del 23/12/2021, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 23/12/2021, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso non appare assistito dal necessario fumus boni iuris, in quanto – premesso che, nella specie, il datore di lavoro del ricorrente ha presentato in data 9 luglio 2020 l’istanza/dichiarazione di emersione di che trattasi e che lo stesso presentava istanza/dichiarazione di emersione anche per altri 6 lavoratori agricoli extracomunitari irregolari (come si legge nel ricorso) assunti prima del ricorrente – l’art. 9 del D.M. 27 Maggio 2020 (richiamato dal Decreto “Rilancio”) deve essere logicamente e correttamente interpretato ed inteso nel senso che l’ammissione alla procedura di emersione di cui all’art. 103 del D.L. n. 34/2020 (convertito dalla Legge n. 77/2020) è condizionata alla dimostrazione del possesso da parte del datore di lavoro istante di un reddito imponibile o di un utile netto risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio dell’anno precedente non inferiori ad Euro 30.000,00 annui per ogni lavoratore assunto e da regolarizzare, indipendentemente dal numero di giornate lavorative prestate e previste per il predetto lavoratore ”.
Il 25/01/2022, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio documentazione di causa, ivi inclusa la relazione della Prefettura di Brindisi del 19/01/2022.
Il 05/05/2022, il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Nella pubblica udienza del 7 Giugno 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è infondato nel merito (in disparte ogni questione sulla possibile inammissibilità per carenza di interesse a ricorrere, atteso che, come rilevato dall’Amministrazione resistente, la domanda/dichiarazione di emersione dal lavoro subordinato irregolare in favore del ricorrente è stata presentata dal datore di lavoro per ultima in ordine cronologico delle sei analoghe istanze inoltrate dal predetto) e, pertanto, deve essere respinto.
1. - Con il primo motivo di gravame, parte ricorrente lamenta la illegittimità, sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere, dei provvedimenti gravati “ nella parte in cui hanno stabilito che per ottenere il beneficio dell’emersione del rapporto di lavoro irregolare fosse necessario per la società datrice di lavoro avere un reddito di 30.000,00 per ogni lavoratore assunto ”, in quanto tale assunto “ risulta in aperto contrasto con quanto previsto dalle norme relative al procedimento di emersione ” e, comunque, “ i costi sostenuti dalla -OMISSIS- per il costo degli operai erano certamente compatibile con l’assunzione di più lavoratori”, in quanto “Al fine di determinare la congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, l’ispettorato territoriale del lavoro avrebbe dovuto tenere anche conto delle U.L.A. [unità-lavorative-anno] della -OMISSIS- ”.
Il predetto motivo di gravame è infondato, in quanto, come rilevato nell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 23/12/2021 (avverso la quale non risulta interposto appello), l’art. 9 del D.M. 27 Maggio 2020 (richiamato dal Decreto “Rilancio”) - secondo il quale “ 1. L'ammissione alla procedura di emersione è condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui, salvo quanto previsto al comma 2. …4. In caso di dichiarazione di emersione presentata allo Sportello Unico dal medesimo datore di lavoro per più lavoratori, ai fini della sussistenza del requisito reddituale di cui ai commi 1 e 2, la congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, è valutata dall'Ispettorato territoriale del lavoro, ai sensi del comma 8 dell'art. 30-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottate ai sensi dell'art. 23, comma 16 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel caso in cui la capacità economica del datore di lavoro non risulti congrua in relazione alla totalità delle istanze presentate, le stesse possono essere accolte limitatamente ai lavoratori per i quali, in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, i requisiti reddituali risultano congrui. Per l'imprenditore agricolo possono essere valutati anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori. ” - deve essere logicamente e correttamente interpretato ed inteso - ad avviso del Tribunale - nel senso che l’ammissione alla procedura di emersione di cui all’art. 103 del D.L. n. 34/2020 (convertito dalla Legge n. 77/2020) è condizionata alla dimostrazione del possesso da parte del datore di lavoro istante di un reddito imponibile o di un utile netto risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio dell’anno precedente non inferiori ad Euro 30.000,00 annui per ogni lavoratore assunto e da regolarizzare, indipendentemente dal numero di giornate lavorative prestate e previste per il predetto lavoratore, nel mentre, nella specie, il datore di lavoro dell’extracomunitario ricorrente ha presentato in data 9 luglio 2020 l’istanza/dichiarazione ai sensi dell’art. 103 D.L. 19 maggio 2020, n° 34 per sei lavoratori agricoli extracomunitari irregolari, tra cui l’odierno ricorrente, per il quale, però, la predetta istanza risulta depositata come sesta ed ultima in ordine cronologico, “ e l’Ispettorato del Lavoro, coerentemente con le disposizioni dell’art. 9 sopra citato, secondo i canoni applicativi uniformemente seguiti dagli ispettorati del lavoro, ha attribuito al datore di lavoro in questione un numero di quote (tre) giustificato dai relativi parametri reddituali ”, secondo quanto dettagliatamente riportato nella relazione della Prefettura di Brindisi del 19/01/2022 versata in atti e non contestato, in punto di fatto, da parte ricorrente.
2. - Con il secondo motivo di gravame, parte ricorrente lamenta, in via subordinata, per l’ipotesi in cui si accedesse all’interpretazione del Decreto-Legge effettuata dalla Prefettura di Brindisi, la violazione dell’art. 3 anche in relazione all’art.10 della Costituzione Italiana, “ in quanto sarebbe consentito ad un cittadino italiano lavorare alle medesime condizioni del ricorrente, mentre allo stesso sarebbe negata ogni possibilità di avere un regolare contratto di lavoro e quindi anche di un regolare permesso di soggiorno ”, chiedendo a questo Tribunale di sollevare la questione innanzi alla Corte Costituzionale, e, comunque, l’eccesso di potere per disparità di trattamento, segnalando “ che il ricorrente era l’unico fra i soggetti per cui la -OMISSIS- aveva presentato istanza di emersione ad essere escluso dalla sanatoria, seppure questa fosse stata presentata per altri 6 cittadini extracomunitari oltre al ricorrente, ed alle medesime condizioni ”.
Anche le predette censure sono infondate, in quanto, da un lato, l’interpretazione dell’art. 103 D.L. 34/2020 effettuata dalla Prefettura di Brindisi appare corretta e ragionevole, alla stregua del sopra riportato art. 9 del D.M. 27 Maggio 2020 (non impugnato da parte ricorrente), e, comunque, la sollevata questione inerente la prospettata violazione dell’art. 3 della Costituzione appare manifestamente infondata, poiché vengono equiparate due fattispecie concrete differenti, ossia lo status giuridico e lavorativo del cittadino italiano e quello del cittadino straniero presente in Italia, al quale è consentito regolarizzare il proprio status giuridico e/o lavorativo in base alle procedure amministrative di cui all’art. 103 del D.L. n. 34/2020; dall’altro lato, parte ricorrente non ha nemmeno dato prova dell’allegata disparità di trattamento, non risultando rispondente al vero l’affermazione secondo la quale quella concernente il ricorrente sarebbe stata l’unica istanza non accolta, in base a quanto puntualmente riportato nella relazione della Prefettura di Brindisi del 19/01/2022 versata in atti e non contestato, in punto di fatto, da parte ricorrente.
3. - Con il terzo ed ultimo motivo di gravame, parte ricorrente lamenta la violazione del termine di cui all'art. 2, comma 2, della Legge n. 241 del 1990, ovvero trenta giorni, per la conclusione del procedimento, nonché del principio di buona amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, asserendo che l’istanza per l’emersione del rapporto di lavoro irregolare veniva inoltrata in data 09/07/2021, nel mentre “ lo Sportello Immigrazione di Brindisi richiedeva la prima integrazione documentale solo in data 26/05/2021 quindi ben 321 giorni dopo la presentazione dell’istanza ” e che il provvedimento definitivo del 18/10/2021, adottato ben 466 giorni dopo la data di deposito della predetta istanza, “ debba essere considerato illegittimo e pertanto, deve essere annullato per violazione di legge ”.
Anche la predetta censura va disattesa in quanto (a parte ogni altra valutazione relativa all’effettivo termine normativamente previsto per la conclusione del procedimento de quo ), alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale consolidato e condivisibile, è noto che il decorso del termine per provvedere (in difetto di una espressa previsione in ordine alla perentorietà del termine) non comporta di per sé la consumazione del potere o l’illegittimità del provvedimento tardivo, specie in caso di procedimenti ampliativi originati dalla richiesta del privato (come nel caso di specie), ma può solo esporre l’Amministrazione all’azione in tema di silenzio - inadempimento in base al combinato disposto dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e degli artt. 31 e 117 c.p.a., che prevedono un rito volto a costringere la P.A: all’adozione del provvedimento tardivo, oltreché al rimedio risarcitorio ed indennitario previsto dall’art. 2 bis della medesima Legge n. 241/1990 ( ex multis , Consiglio di Stato, Sezione I, 18/05/2017, n. 1189; Consiglio di Stato, Sezione III, 15/09/2015, n. 4325; Consiglio di Stato, Sezione IV, 30/09/2013, n. 4847, il quale precisa altresì che “ il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento non consuma il potere della amministrazione di provvedere, sia in senso satisfattivo per il destinatario dell’atto finale del procedimento medesimo, sia in senso a lui negativo, sia – ancora – mediante un atto interlocutorio, il quale ultimo comunque sostanzia l’esercizio di una potestà decisoria dell’Amministrazione medesima ”).
4. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso deve essere respinto (ivi inclusa la domanda di condanna al risarcimento del danno, in forma specifica e per equivalente, stante l’acclarata insussistenza dell’illegittimità dell’azione amministrativa).
5. - Sussistono i presupposti di legge (anche per le condizioni soggettive del ricorrente) per giustificare l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.