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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 2751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2751 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 16.9.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello n. 3343/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresenta e difesa dall'avv. Daniela De Salvatore e dalla LEGALELIA Parte_1 STA s.r.l. in persona dell'avv. Francesco Elia, come da procura in atti appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresento e difeso dall'avv. Raffaella Piergentili, CP_1 come da procura in atti
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6538/2024 pubblicata il 4.6.2024
FATTO E DIRITTO CP_ 1. Con ricorso depositato in data 16.2.2024 conveniva in giudizio l' chiedendo Parte_1 di accertare l'insussistenza dell'indebito oggettivo di € 5.798,76, chiestole in ripetizione dall'Istituto, con comunicazione del 27.10.2023, asseritamente corrisposto in più sulla pensione cat.
INVCIV n. 07472298 a lei in godimento, a preteso motivo della “revoca accompagno in seguito a visita di revisione”.
1 Dedotta l'irripetibilità dell'indebito assistenziale per sopravvenuti motivi sanitari fino alla data di notifica del declassamento sanitario, la ricorrente concludeva domandando l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni: "Accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità dell'indebito CP_ oggettivo pari ad euro 5798,76 preteso dall' avverso la Ricorrente, per la quota anteriore alla notifica del verbale di declassamento sanitario (05.07.2023), per le motivazioni tutte espresse in narrativa". CP_ Nonostante la regolarità della notifica, l' rimaneva contumace.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza indicate in epigrafe, rigettava il ricorso, ritenendo non documentati in atti, da parte della ricorrente, né la data della visita di revisione, né il suo esito, né la data di avvenuta comunicazione all'interessata del verbale di declassamento sanitario, ben potendo la aver ricevuto copia della comunicazione di esito della visita medica in data antecedente al Pt_1 periodo di recupero (1.1.2023 – 30.11.2023).
Avverso tale decisione ha proposto appello sulla base del seguente unico motivo: Parte_1
1) irripetibilità indebito assistenziale per sopravvenuti motivi sanitari – sussistenza. CP_ Ha lamentato l'appellante l'illegittimità della richesta dell' di restituzione, sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inapplicabile, per via analogica, l'art. 52 della legge n. 88 del 1989 alle prestazioni assistenziali indebite, ed è, invece, applicabile la disciplina generale dell'art. 2033 cod.civ., proprio in forza della specialità dei principi vigenti nel distinto sottosistema della previdenza sociale, con la conseguenza che l'indebito assistenziale è ripetibile solo dalla data del provvedimento che accerta il venir meno del diritto, salvo il dolo dell'accipiens, che deve essere provato dall'Ente creditore.
Ha, quindi, sostenuto, di avere correttamente dato atto della notifica del verbale di declassamento sanitaria dall'indennità di accompagnamento, avvenuta il 5.7.2023, non avendo potuto produrre la relativa documentazione in quanto smarrita.
Ha così concluso: “A) NEL MERITO: In riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare CP_ l'inesistenza/irripetibilità dell'indebito oggettivo pari ad euro 5798,76 preteso dall' avverso la
Ricorrente, per la quota anteriore alla notifica del verbale di declassamento sanitario
(05.07.2023), per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari per entrambi i gradi di giudizio”. CP_ Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto.
All'udienza del 16.9.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
2. L'appello è fondato.
2 Nella comunicazione del 27.10.2023, relativa al recupero di somme indebitamente percepite relative CP_ alla pensione cat. INVCIV n. 07472298, l' ha evidenziato un debito della di € 5.798,76, Pt_1 in conseguenza della revoca dell'indennità di accompagnamento a seguito di visita di revisione.
Osserva il Collegio che, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni della Corte di cassazione (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915/2021; n.
13223/2020; nn. 10642 e 31372 del 2019).
Ha sostenuto, in particolare, la Suprema Corte nella ordinanza n. 24180/2022: “8. in particolare, si
è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
9. pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario,
a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui
l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
2.1. Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra riportati, le prestazioni erogate alla sono Pt_1 ripetibili solo dalla data di comunicazione alla stessa del verbale relativo alla visita di revisione, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendo trovare applicazione l'art. 2033 c.c., e CP_ non avendo l' nulla allegato in relazione all'addebitabilità all'assistita della indebita percezione del beneficio assistenziale.
Con riferimento alla data di comunicazione alla Deisori del verbale di revisione, la stessa ha allegato di averlo ricevuto in data 5.7.2023 e di non averlo potuto depositare avendolo smarrito. CP_ L' rimasto contumace in primo grado, non ha contestato, neppure in sede di gravame, la data di ricezione del suddetto verbale né ha documentato di avere notificato all'appellante tale verbale in una diversa data.
L'erogazione indebita dei ratei di indennità di accompagnamento non è, quindi, addebitabile all'appellante, con la conseguenza che la restituzione dell'indebito può avvenire solo a decorrere dal
5.7.2023, ossia dalla data di comunicazione del verbale relativo alla visita di revisione.
La sentenza di primo grado deve essere, pertanto, riformata, e, conseguentemente, deve essere CP_ dichiarato irripetibile l'indebito oggettivo di cui alla nota del 27.10.2023, per la quota relativa
3 al periodo dall'1.1.2023 al 5.7.2023.
3. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata: CP_
- dichiara irripetibile l'indebito oggettivo di cui alla nota del 27.10.2023, per la quota relativa al periodo dall'1.1.2023 al 5.7.2023; CP_
- condanna l' a rimborsare all'appellante le spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in € 2.700,00 quanto al primo grado, e in € 2.800,00 quanto al secondo grado, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 16.9.2025
Il Consigliere relatore La Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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