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Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/03/2024, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 555/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Caterina Caniato......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 23.01.2024 dai coniugi
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F ) nato a Mazara del Vallo in [...]_2 C.F._2
30.01.1990, entrambi rappresentati dall'Avv. Daniela Bertolini e dall'Avv. Zita Gadda ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 23.02.2024 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
2) I coniugi nulla pretendono reciprocamente a titolo di mantenimento e/o alimentare poiché entrambi economicamente autosufficienti.
3) La casa coniugale sita in Paderno Dugnano, via Guglielmo Pepe n.7, censita al catasto Fabbricati del Comune di Paderno Dugnano, foglio 36, particella 412, subalterno n.745, Via Guglielmo Pepe snc, piani 4-S1, edificio B, categoria A2 Classe 2, vani 4, superficie totale 94 mq, Rendita Catastale
Euro 433,82, nonché il Box censito al medesimo Catasto Fabbricati di Paderno Dugnano, al foglio 36, particella 412, subalterno 242, Via Guglielmo Pepe in comproprietà al 50% di ciascuno dei coniugi, restano nella disponibilità della signora;
Parte_1
4) Il signor ha già lasciato la casa coniugale e si impegna ad asportare i propri Parte_2
beni ed effetti personali entro e non oltre la data del 29 febbraio 2024.
5) Sulla casa coniugale grava un mutuo ipotecario, contratto stipulato dai coniugi con CP
, sede di Milano, Piazza F. Meda n. 4, stipulato in data 4/7/2018, Rep. n.5159 / Raccolta n. 4267
[...]
a ministero del Notaio di Cinisello Balsamo, per l'importo di euro 152.000,00, Persona_1
da estinguersi in n. 300 mesi dalla data della stipula.
La signora si obbliga ad estinguere integralmente il residuo debito previsto dal Parte_1
contratto sopra specificato pagando tutte le rimanenti rate dalla data di sottoscrizione del presente atto.
6) Per quanto attiene al Box in comproprietà, interamente pagato dai coniugi, la signora Pt_1
si impegna ad acquistare la quota di proprietà, pari al 50%, del signor al
[...] Parte_2 prezzo di euro 10.400,00 che sarà corrisposto contestualmente all'atto del passaggio di proprietà della quota in questione.
7) Il signor si obbliga a trasferire alla signora la quota di sua proprietà degli Parte_2 Pt_1
immobili sopra descritti.
8) Le parti precisano che le prestazioni a carico ed a favore dei coniugi trovano la loro causa negoziale nella crisi matrimoniale e pertanto chiedono sin d'ora che all'atto che darà esecuzione ai presenti accordi sia applicata l'esenzione dall'imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, di cu all'art. 19 L. n. 74/1987 (Sent. Corte Cost. n. 154/1999), come confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21/02/2014.
Si precisa, altresì, su invito del Presidente con ordinanza notificata in data 06/02/2024, che le parti concorderanno con il notaio dopo l'emissione della sentenza di omologa la data più prossima per il trasferimento immobiliare, in ogni caso non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza;
gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto conformi a legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Inveruno in data 17.09.2022;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Inveruno per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 47, parte II, serie C);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese di lite
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 29.02.2024
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Caterina Caniato......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 23.01.2024 dai coniugi
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F ) nato a Mazara del Vallo in [...]_2 C.F._2
30.01.1990, entrambi rappresentati dall'Avv. Daniela Bertolini e dall'Avv. Zita Gadda ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 23.02.2024 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
2) I coniugi nulla pretendono reciprocamente a titolo di mantenimento e/o alimentare poiché entrambi economicamente autosufficienti.
3) La casa coniugale sita in Paderno Dugnano, via Guglielmo Pepe n.7, censita al catasto Fabbricati del Comune di Paderno Dugnano, foglio 36, particella 412, subalterno n.745, Via Guglielmo Pepe snc, piani 4-S1, edificio B, categoria A2 Classe 2, vani 4, superficie totale 94 mq, Rendita Catastale
Euro 433,82, nonché il Box censito al medesimo Catasto Fabbricati di Paderno Dugnano, al foglio 36, particella 412, subalterno 242, Via Guglielmo Pepe in comproprietà al 50% di ciascuno dei coniugi, restano nella disponibilità della signora;
Parte_1
4) Il signor ha già lasciato la casa coniugale e si impegna ad asportare i propri Parte_2
beni ed effetti personali entro e non oltre la data del 29 febbraio 2024.
5) Sulla casa coniugale grava un mutuo ipotecario, contratto stipulato dai coniugi con CP
, sede di Milano, Piazza F. Meda n. 4, stipulato in data 4/7/2018, Rep. n.5159 / Raccolta n. 4267
[...]
a ministero del Notaio di Cinisello Balsamo, per l'importo di euro 152.000,00, Persona_1
da estinguersi in n. 300 mesi dalla data della stipula.
La signora si obbliga ad estinguere integralmente il residuo debito previsto dal Parte_1
contratto sopra specificato pagando tutte le rimanenti rate dalla data di sottoscrizione del presente atto.
6) Per quanto attiene al Box in comproprietà, interamente pagato dai coniugi, la signora Pt_1
si impegna ad acquistare la quota di proprietà, pari al 50%, del signor al
[...] Parte_2 prezzo di euro 10.400,00 che sarà corrisposto contestualmente all'atto del passaggio di proprietà della quota in questione.
7) Il signor si obbliga a trasferire alla signora la quota di sua proprietà degli Parte_2 Pt_1
immobili sopra descritti.
8) Le parti precisano che le prestazioni a carico ed a favore dei coniugi trovano la loro causa negoziale nella crisi matrimoniale e pertanto chiedono sin d'ora che all'atto che darà esecuzione ai presenti accordi sia applicata l'esenzione dall'imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, di cu all'art. 19 L. n. 74/1987 (Sent. Corte Cost. n. 154/1999), come confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21/02/2014.
Si precisa, altresì, su invito del Presidente con ordinanza notificata in data 06/02/2024, che le parti concorderanno con il notaio dopo l'emissione della sentenza di omologa la data più prossima per il trasferimento immobiliare, in ogni caso non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza;
gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto conformi a legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Inveruno in data 17.09.2022;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Inveruno per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 47, parte II, serie C);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese di lite
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 29.02.2024
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti