Sentenza 3 febbraio 1999
Massime • 2
A norma dell'art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986, i redditi delle societa' di persone sono imputati a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla effettiva percezione di detti utili, o dalla partecipazione del socio alla gestione sociale.
A norma dell'art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986, i redditi delle società di persone sono imputati a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla effettiva percezione di detti utili, o dalla partecipazione del socio alla gestione sociale.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/02/1999, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1999 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario CORDA - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
DI OR QU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BORGHESANO LUCCHESE 29, presso l'avvocato GIUSEPPE PETRUCCIANI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la decisione n. 262/96 della Commissione Tributaria Regionale di CAMPOBASSO, depositata il 12/11/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/98 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per il resistente, l'Avvocato Petrucciani, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di due distinti avvisi di accertamento. mod. 7/740 e 7/750, emessi dall'Ufficio II.DD. di Campobasso e notificati in data 21.11.1994 e 20.12.1993, relativi al periodo di imposta 1991, rispettivamente in materia di IRPEF e di ILOR, AS Di RI proponeva due distinti ricorsi davanti la Commissione tributaria di primo grado di Campobasso.
La Commissione, riuniti i ricorsi, con decisione del 13 febbraio 1996, dichiarava rideterminato per l'anno 1991 il reddito imponibile in dipendenza della rideterminazione del reddito di impresa. Con sentenza in data 8 - 12 novembre 1996, la Commissione tributaria regionale del Molise, pronunciando sull'appello principale del contribuente e su quello incidentale dell'ufficio, annullava l'avviso di accertamento mod. 7/750/92 e, relativamente all'avviso mod. 7/740/92, lo annullava limitatamente al recupero del reddito da partecipazione di lire 277.267.00, dichiarando illegittima ed eliminando la deduzione da parte del contribuente della corrispondente passività di lire 39.577.000 con le conseguenze di legge, anche sanzionatorie. Osservava, in particolare, la Commissione regionale:
a) che il Di RI era stato, per breve tempo, solo apparentemente socio della s.n.c. Molise Sud Confezioni e che non aveva partecipato mai alla gestione dell'azienda, la quale di fatto aveva continuato ad essere un'impresa individuale dell'Avorgna, poi dichiarato fallito;
b) che il Tribunale fallimentare aveva rigettato l'istanza del curatore di estensione del fallimento al Di RI, motivandola proprio sulle circostanze della sua qualificazione meramente formale di socio e sulla sua estraneità di fatto all'impresa, oltre che sulla mancata percezione di utili;
c) che con sentenza del G.I.P. presso il Tribunale di Campobasso, divenuta irrevocabile, il Di RI era stato prosciolto da un reato inerente alla gestione della società con la formula "per non avere commesso il fatto";
d) che dall'apparenza giuridica della presenza del Di RI nella società non poteva nascere il fondamento di una presunzione di percezione ne' di mera percepibilità del preteso reddito di impresa. Avverso tale sentenza l'Amministrazione delle finanze ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. AS Di RI ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 325, secondo comma, c.p.c.. Fa presente, in particolare, che avvalendosi della disposizione di cui all'art. 38, secondo comma, del D. Lgs 546/92 aveva provveduto in data 22 novembre 1996 alla notifica all'Ufficio distrettuale delle II.DD. di Campobasso della sentenza della Commissione Tributaria Regionale a norma degli artt. 137 e segg. c.p.c. e che i sessanta giorni per l'impugnazione erano ampiamente decorsi senza che il Di RI avesse ricevuto alcuna notifica del ricorso presso il domicilio eletto.
2. L'eccezione non è fondata.
Rileva il Collegio che non vi è in atti la prova della notifica delle sentenza all'ufficio nelle data indicata dal controricorrente, con la conseguenza che il ricorso per cassazione risulta ammissibile, in quanto notificato nel termine di cui all'art. 327, comma 1, cod. proc. civ., richiamato dall'art. 38, comma 3, del D.
Ls. 31 dicembre 1992 n. 546, e cioè entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza.
È il caso di osservare che l'art. 38 cit. prescrive che le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notifica della sentenza depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale o copia autentica dell'originale notificato nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio. Nella specie, nel fascicolo di ufficio relativo al procedimento dinanzi alla Commissione regionale non vi è l'atto notificato cui ha fatto riferimento il controricorrente.
3. Con l'unico mezzo d'impugnazione la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione art. 5 d.P.R. 917/1986, artt. 6 e 40 d.P.R. 600/73, art. 5 d.P.R. 597/73, art. 12 l. 516/82, art. 260 disp. att. c.p.p., art. 654 c.p.p.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. I redditi percepiti dalle società di persone sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, in misura proporzionale alla quota di partecipazione che si presume pari al valore dei conferimenti, secondo quanto prescritto dall'art. 5 d.P.R. 917/73. L'art. 40 d.P.R. 600/73, comma secondo, prescrive che l'Amministrazione finanziaria debba procedere alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società in questione con un unico atto ai fini dell'ILOR dovuta dalle società stesse ed ai fini dell'IRPEF, dovuta dai singoli soci.
Vi è un'automatica correlazione, nella fase della denuncia e dell'accertamento, del reddito della società di persone con il reddito di partecipazione del singolo socio, di guisa che la dichiarazione del socio, per la quota di partecipazione, è conseguenza della dichiarazione della società e l'accertamento in rettifica sul reddito della società dispiega direttamente i suoi effetti anche sul rapporto tributario del socio.
Avevano quindi errato i giudici di appello a dichiarare l'illegittimità dell'atto con cui l'ufficio aveva attribuito al Di RI, per l'anno 1991, quale socio della s.n.c. Molise Sud, il maggior reddito di partecipazione in dipendenza del reddito accertato nei confronti della stessa società per il medesimo anno. L'insussistenza del carico fiscale azionato dal fisco non avrebbe potuto nemmeno essere fatta derivare dalla decisione del GIP di Campobasso, atteso che l'art. 654 dell'attuale codice di procedura penale stabilisce che l'efficacia del giudicato penale nei processi civili ed amministrativi si produce soltanto nei confronti di coloro che abbiano concretamente partecipato al processo penale in veste di imputato, di parte civile o di responsabile civile.
Altrettanto censurabile è la sentenza impugnata laddove omette di considerare che i fatti oggetto della statuizione penale erano riferibili all'anno 1990 (richiesta finanziamenti alla Regione Molise), mentre la rettifica fiscale in questione riguarda il periodo di imposta dell'anno 1991.
Gli atti pubblici di acquisto della quota di partecipazione della società da parte del Di RI l'11 luglio 1991 e l'atto di cessione della stessa quota dal Di RI all'Avorgna il 18 giugno 1992 confermavano la reale partecipazione del contribuente nella società, mentre il mancato esercizio del controllo dei fatti gestionali (art.2261 cod. civ.), pur non avendo il Di RI compiti di amministrazione, non assumeva alcuna rilevanza.
Nondimeno la inconsistenza giuridica della tesi giudiziale della "mera apparenza giuridica" emergeva incontestabilmente dalla dichiarazione dei redditi mod. 740 nella quale il contribuente, per l'anno 1991, aveva esposto un reddito di partecipazione pari al 50% della perdita di esercizio della Molise Sud, come comunicatogli telegraficamente;
lo stesso contribuente aveva impugnato regolarmente l'avviso di accertamento societario, notificatogli in qualità di socio, senza contestare la sua qualità di partecipante.
4. Il ricorso è fondato.
L'art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 stabilisce che i redditi delle società in nome collettivo sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
Nella specie, l'Ufficio ha accertato nei confronti del Di RI un reddito derivante dalla partecipazione in una società in nome collettivo. Lo stesso Di RI nel ricorso contro l'accertamento IRPEF, pur affermando di non essere stato in società con tale NI LA (altro socio della stessa società), ha ammesso di possedere la qualità di ex socio della SNC Molise Sud Confezioni, che è la società da cui il reddito deriva. D'altra parte, nella dichiarazione dei redditi presentata dal Di RI il medesimo ha portato in detrazione una perdita di lire 39.577.000, derivante proprio dalla partecipazione nella società in questione. In sostanza, con l'accertamento ai fini IRPEF l'Ufficio non ha fatto altro che rettificare il reddito di partecipazione del Di RI nella società Molise Sud Confezioni sostituendo alla perdita dichiarata dal contribuente l'utile ricavabile da un altro accertamento effettuato a carico della società stessa. In tale situazione, la partecipazione del Di RI nella società non può essere messa in discussione nel presente giudizio, trovando il suo fondamento nella stessa dichiarazione del contribuente ed essendo stata ammessa da quest'ultimo nel ricorso introduttivo. La stessa Commissione regionale ha richiamato i rogiti notarili con i quali la quota del 50% della società fu prima trasferita al Di RI e successivamente da questi retroceduta all'Avorgna, dopo il periodo d'imposta oggetto del giudizio.
La Commissione Regionale ha però affermato che, essendo stata la presenza del Di RI nella società una mera apparenza giuridica, egli non era tenuto al pagamento dell'IRPEF per un reddito di impresa che non aveva in concreto possibilità di percepire. In particolare, l'apparenza della partecipazione societaria è stata desunta dai seguenti due elementi: a) il Tribunale fallimentare aveva rigettato l'istanza del curatore di estensione del fallimento al Di RI, motivandola proprio sulle circostanze della sua qualificazione meramente formale di socio e sulla sua estraneità di fatto all'impresa, oltre che sulla mancata percezione di utili;
b) con sentenza del G.I.P. presso il Tribunale di Campobasso, divenuta irrevocabile, il Di RI era stato prosciolto da un reato inerente alla gestione della società con la formula "per non avere commesso il fatto".
Ora, ritiene il Collegio che tali pronunce non assumano rilievo nella specie. Esse anzitutto non sono opponibili all'Amministrazione delle finanze, che non è stata parte nei relativi giudizi. Inoltre, le circostanze che il Di RI non abbia partecipato alla gestione della società e di fatto non abbia percepito utili dalla medesima non impediscono l'applicazione del richiamato art. 5, in base al quale, come si è visto, i redditi delle società in nome collettivo sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, pronunziando nel merito, rigetta i ricorsi proposti da AS Di RI contro gli avvisi di accertamenti indicati in narrativa. Condanna il controricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in lire 37.600 oltre a lire 2.000.000 per onorari, per il giudizio di cassazione, ed in lire 1.000.000 per il giudizio dinanzi alla Commissione regionale.
Così deciso in Roma il 2 ottobre 1998.
Depositata in Cancelleria il 3 febbraio 1999.