CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 23/01/2026, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 987/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LE RA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9315/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 09777202500007657000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento dell'avviso di presa in carico in epigrafe indicato, con il quale l'ADER gli ha comunicato che l'ADE le aveva affidato, per l'avvio dell'attività di riscossione, le somme richieste con un precedente avviso di accertamento ivi specificato, notificatole il 1° ottobre 2024.
A sostegno del ricorso, il contribuente, premesso che non gli era stato notificato il pregresso avviso di accertamento, ha dedotto il difetto di motivazione, essendo «del tutto incerto il quantum debeatur azionato», scaturente «dalla sommatoria tra il dovuto capitale ed interessi senza alcuna indicazione circa le modalità di calcolo».
2.- Si è costituita l'ADER, che ha contestato la propria legittimazione passiva.
3.- È intervenuta in giudizio l'ADE, che ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso.
4.- All'udienza del 22 gennaio 2026, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso è inammissibile.
2.- Come osservato dalla S.C., «la comunicazione di presa in carico non è atto autonomamente impugnabile
» (Cass. 20733 del 2025).
In particolare, giurisprudenza di legittimità ha affermato che: «- che l'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19, primo comma, del d.lgs. n. 546/1992, non deve intendersi tassativa quanto al novero dei provvedimenti nominativamente individuati, bensì all'indicazione delle relative categorie in relazione agli effetti giuridici che producono;
- che l'avviso di presa in carico è un atto con cui il concessionario della riscossione comunica al contribuente di aver ricevuto in carico le somme dell'accertamento ormai definitivo, emesso dall'Agenzia delle Entrate, che si limita ad informare il contribuente che la competenza amministrativa
è passata dall'Ufficio preposto all'accertamento del maggior reddito a quello preposto ad ottenere il pagamento del debito ormai accertato;
- che si tratta, pertanto, di atto privo di valenza provvedimentale, in quanto sprovvisto di forza cogente e idonea a modificare unilateralmente la situazione giuridica del destinatario;
- che a nulla rileva l'argomento […] secondo cui tale avviso diventa impugnabile quando costituisce la prima notizia di un debito tributario, del quale è stata omessa la notifica dell'accertamento, poiché in tale prospettiva la legittimazione ad impugnare non deriva dall'atto in sé, ma dalla lesività insita nell'atto presupposto (ed ignorato), che solo in tale occasione si palesa;
- che, pertanto, il contribuente destinatario di tale atto non è assistito da alcun interesse attuale alla sua impugnazione» (Cass. n. 4626 del
2025, richiamata da Cass. 20733 del 2025).
3.- A ciò va aggiunto che l'ADE ha depositato documentazione (non specificamente contestata) da cui si desume che l'avviso di accertamento oggetto della presa in carico è stato notificato a mezzo raccomandata ritirata allo sportello postale, in data 1° ottobre 2024, dal contribuente stesso, il quale, quindi, avrebbe dovuto muovere le doglianze prospettate in questa sede impugnando tempestivamente l'avviso stesso.
4.- Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle resistenti, delle spese, che liquida in euro 1.058, oltre accessori dovuti per legge.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026
Il Giudice
AN CO
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LE RA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9315/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 09777202500007657000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento dell'avviso di presa in carico in epigrafe indicato, con il quale l'ADER gli ha comunicato che l'ADE le aveva affidato, per l'avvio dell'attività di riscossione, le somme richieste con un precedente avviso di accertamento ivi specificato, notificatole il 1° ottobre 2024.
A sostegno del ricorso, il contribuente, premesso che non gli era stato notificato il pregresso avviso di accertamento, ha dedotto il difetto di motivazione, essendo «del tutto incerto il quantum debeatur azionato», scaturente «dalla sommatoria tra il dovuto capitale ed interessi senza alcuna indicazione circa le modalità di calcolo».
2.- Si è costituita l'ADER, che ha contestato la propria legittimazione passiva.
3.- È intervenuta in giudizio l'ADE, che ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso.
4.- All'udienza del 22 gennaio 2026, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso è inammissibile.
2.- Come osservato dalla S.C., «la comunicazione di presa in carico non è atto autonomamente impugnabile
» (Cass. 20733 del 2025).
In particolare, giurisprudenza di legittimità ha affermato che: «- che l'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19, primo comma, del d.lgs. n. 546/1992, non deve intendersi tassativa quanto al novero dei provvedimenti nominativamente individuati, bensì all'indicazione delle relative categorie in relazione agli effetti giuridici che producono;
- che l'avviso di presa in carico è un atto con cui il concessionario della riscossione comunica al contribuente di aver ricevuto in carico le somme dell'accertamento ormai definitivo, emesso dall'Agenzia delle Entrate, che si limita ad informare il contribuente che la competenza amministrativa
è passata dall'Ufficio preposto all'accertamento del maggior reddito a quello preposto ad ottenere il pagamento del debito ormai accertato;
- che si tratta, pertanto, di atto privo di valenza provvedimentale, in quanto sprovvisto di forza cogente e idonea a modificare unilateralmente la situazione giuridica del destinatario;
- che a nulla rileva l'argomento […] secondo cui tale avviso diventa impugnabile quando costituisce la prima notizia di un debito tributario, del quale è stata omessa la notifica dell'accertamento, poiché in tale prospettiva la legittimazione ad impugnare non deriva dall'atto in sé, ma dalla lesività insita nell'atto presupposto (ed ignorato), che solo in tale occasione si palesa;
- che, pertanto, il contribuente destinatario di tale atto non è assistito da alcun interesse attuale alla sua impugnazione» (Cass. n. 4626 del
2025, richiamata da Cass. 20733 del 2025).
3.- A ciò va aggiunto che l'ADE ha depositato documentazione (non specificamente contestata) da cui si desume che l'avviso di accertamento oggetto della presa in carico è stato notificato a mezzo raccomandata ritirata allo sportello postale, in data 1° ottobre 2024, dal contribuente stesso, il quale, quindi, avrebbe dovuto muovere le doglianze prospettate in questa sede impugnando tempestivamente l'avviso stesso.
4.- Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle resistenti, delle spese, che liquida in euro 1.058, oltre accessori dovuti per legge.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026
Il Giudice
AN CO