Sentenza 8 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/03/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5885 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
"I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte 1 con l'Avv. DE ROSIS MARCO
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. CALABRO' LIVIO;
Controparte_1
CP 2, AVV. CARNOVALE Marcello;
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso gli estratti di ruolo in atti.
Instaurato il contraddittorio con CP_2 (ADER contumace), stante l'intervenuto mutamento giurisprudenziale, si decide come di seguito.
Ebbene, in via preliminare ed assorbente, in ordine all'impugnabilità dell'estratto di ruolo, non può prescindersi dall'atteso intervento della Cassazione a Sezioni
Unite che, con sentenza n. 26283 del 06 settembre 2022, ha risolto il dibattito giurisprudenziale in materia, delineando la portata applicativa dell'art.
3-bis, DL
n. 146/2021, ossia della disposizione che sancisce la non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Il legislatore, con l'articolo 3-bis del Dlgs n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, novellando l'articolo 12 del Dpr n.
602/1973, ha inserito il comma 4-bis, stabilendo non soltanto che "L'estratto di ruolo non è impugnabile”, ma anche che "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo
48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". La Corte, a Sezioni Unite, ha enunciato il seguente principio di diritto: "in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata O
invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104,
113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del
Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione".
Tale normativa prevede la non impugnabilità diretta degli estratti di ruolo e delle cartelle di pagamento che si assumono invalidamente notificate (salvo i seguenti tre casi espressamente indicati nella norma:
1- pregiudizio per la partecipazione Pa a procedure di appalto;
2-blocco dei pagamenti da parte della 3- perdita di Pa un beneficio nei rapporti con la confermando l'inammissibilità dei ricorsi presentati avverso tali atti e la sua applicabilità anche ai giudizi pendenti.
Il Supremo Collegio osserva che questa condizione dell'azione ha «natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie,
Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, non già su uno degli effetti dell'impugnazione». e
È quindi coerente che l'interesse ad agire, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato e tale dimostrazione può essere data anche nel corso dei giudizi pendenti.
Sotto quest'ultimo profilo i Massimi giudici hanno precisato che «Quanto alle fasi di merito, se il pregiudizio sia già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, applicabile anche al processo tributario (tra varie, v. Cass. n. 268/22), posto che l'assolutezza dell'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto;
a maggior ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo. L'interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto
16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull'ammissibilità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo;
qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio».
Infine, la Suprema Corte, rispondendo ai dubbi di legittimità costituzionale, prospettati dalla dottrina con riguardo agli artt. 3, 24, 113 e 117 Cost., quest'ultimo nella prospettiva CEDU, afferma che la manifesta infondatezza di questi dubbi scaturisce dall'ampia discrezionalità di cui dispone il legislatore in tema di disciplina del processo, con il solo limite della manifesta irragionevolezza ed arbitrarietà (tra varie Corte Cost. nn. 58 e 80/20, 13/22; 73/22).
La disciplina in questione non è irragionevole, né arbitraria.
Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle e al cospetto dell'inattività dell'Agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso. In particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, «a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere inmesse opera».
Nel contempo, la nuova norma tutela il contribuente nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato.
Questa tutela, in base al tenore della norma e alle ragioni che ne sono alla base, riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite.
I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri. È dunque escluso
-conclude il Supremo Collegio -, «che sia minato il sistema, come si è adombrato in relazione al giudizio tributario, al modello del quale è soltanto apportata una modesta deroga».
Manifestamente infondati sono ritenuti anche i dubbi concernenti profili di discriminazione.
Non sussiste difatti, un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole procedurali (Corte Cost. n. 101/06; n. 67/07; n. 393/08).
Non solo: la selezione dei pregiudizi operata dal legislatore è espressione di discrezionalità non irragionevole, in quanto identifica una coerente serie di rapporti con la pubblica amministrazione, di modo che la ponderazione che ne risulta è espressione di attenzione rivolta anche ai risvolti applicativi e di un bilanciamento effettuato in concreto.
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, dunque, si osserva che il tenore letterale della norma di cui all'art. 12 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, comma 4-bis, e la portata applicativa dell'articolo 3- bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, come delineata dalle Sezioni Unite, non consentono margini di apprezzamento, ulteriori rispetto a quelli rigidamente definiti dal legislatore, sulla ricorrenza e sulle modalità di esplicazione dell'interesse ad agire che possa in varia misura legittimare l'impugnazione dell'estratto di ruolo.
In altri termini, alla stregua della tipizzazione normativa di siffatto interesse e del divieto dell'impugnabilità tout court dell'estratto di ruolo non può che essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso perché proposto avverso atto non impugnabile.
Nel caso di specie, infatti, il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza delle ragioni in base alle quali, nel momento in cui ha presentato il ricorso, sussisteva quel pregiudizio che, nella fattispecie in discussione, costituirebbe una condizione dell'azione ai fini della dimostrazione di un concreto interesse ad agire. In considerazione del mutamento giurisprudenziale su questioni dirimenti, si ritiene di compensare le spese processuali.
P.Q.M.
IL Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato dalla parte ricorrente, nei confronti dell' CP_2, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Castrovillari, 08/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO