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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/09/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1022 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo CUSINATO
e
BA RI, , nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Christian NDO' CP_1 Parte_2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
1. Separazione: Autorizzarsi i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto, potendo fissare ove ciascuno riterrà la propria residenza e ordinando alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della pronuncianda sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Marano Vicentino affinché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge.
2. Casa familiare: Disporsi che la casa familiare, sita in Marano Vicentino (VI),
via G. Verdi n. 120, ed i relativi arredi rimangano nella esclusiva disponibilità
e godimento della sig.ra SO RI, che ne è piena proprietaria, dandosi atto altresì che il sig. si è già trasferito altrove prelevando tutti Parte_1
i propri beni ed effetti personali e si impegna a trasferire anche la propria residenza entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione della pronuncia di separazione con relativa omologa.
3. Affidamento delle figlie minori:
3.1 Disporsi l'affidamento delle figlie minori e ad entrambi i genitori con l'obbligo di Persona_1 Persona_2
esercitare la potestà in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per le figlie, relativamente all'istruzione, al sistema educativo e alla loro salute, nonché tenendo sempre in debita considerazione le loro inclinazioni, capacità e aspirazioni.
3.2 Darsi
atto che le figlie risiederanno stabilmente presso l'abitazione della madre sig.ra
2 SO RI e che il padre sig. potrà visitarle e tenerle con Parte_1
sé, con le seguenti modalità, suscettibili di modifiche opportunamente e tempestivamente concordate tra i genitori, nel caso di variazione sostanziale dei rispettivi tempi di lavoro ovvero di specifiche esigenze dettate dagli impegni scolastici e ricreativi delle figlie: a) due giorni alla settimana - in giornate da individuarsi, tempo per tempo, in base alle esigenze e gli impegni scolastici,
sportivi e ricreativi delle figlie - dalle ore 15.30 alle ore 19.30; b) durante il fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 18.00 del venerdì sera alle ore 20.00
della domenica sera;
c) per 7 (sette) giorni anche continuativi durante le vacanze natalizie e comprendenti, ad anni alterni, il Natale (vigilia compresa)
o il Capodanno (vigilia compresa); in ogni caso, per i giorni della vigilia di
Natale e del Natale, così come per il Capodanno, la vigilia del Capodanno e l'Epifania vi sarà facoltà per entrambi i genitori di visitare le figlie durante la permanenza presso l'altro per lo scambio degli auguri;
d) ad anni alterni, per
3 (tre) giorni anche consecutivi, durante le vacanze Pasquali, comprendenti il sabato della vigilia di Pasqua e sino al giorno del Lunedì dell'Angelo; e)
alternativamente, di anno in anno, nelle festività, anche se infrasettimanali, del
25 Aprile, del 01 Maggio, del 02 Giugno, del 01 Novembre e 08 Dicembre;
f)
durante i mesi estivi di luglio ed agosto di ogni anno, per 2 settimane, anche non continuative, da stabilirsi con congruo anticipo tra i genitori,
indicativamente entro il mese di maggio di ogni anno, e comunque compatibilmente con i periodi di ferie consentiti dai rispettivi impegni di lavoro.
4. Assegno di mantenimento per le figlie:
4.1 Disporsi a carico del padre sig.
3 l'obbligo di versare alla madre sig.ra SO RI, a titolo di Parte_1
concorso per il mantenimento delle figlie e Persona_1 Per_2
, a partire dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, la somma
[...]
di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili per ciascuna figlia, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, mediante bonifico bancario, oltre in ogni caso il rimborso del 50% delle spese straordinarie da questa anticipate e determinate secondo i criteri indicati dal Protocollo d'intesa tra l'Ordine degli
Avvocati di Vicenza e il Tribunale di Vicenza, sino a quando le stesse figlie non saranno economicamente autosufficienti;
disponendo altresì che il rimborso della quota parte delle spese straordinarie dovrà avvenire da parte del padre sig. entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo alla Parte_1
presentazione, da parte della sig.ra SO RI, di copia della documentazione attestante dette spese.
4.2 Disporsi che tali contributi al mantenimento delle figlie verranno adeguati annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativi all'anno precedente.
4.3 Darsi atto che le prestazioni economiche legate all'Assegno Unico e Universale istituito con D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230,
verranno ripartite tra i ricorrenti in pari misura, ex art. 6, comma 4, D.Lgs.
230/2021, avendo essi richiesto che venga disposto l'affidamento condiviso delle figlie e .
4.4 Darsi atto che le prestazioni economiche Per_1 Per_2
spettanti per l'indennità mensile di frequenza erogata dall'INPS e di cui è
attualmente beneficiaria la figlia minore verranno Persona_1
integralmente accreditate a favore della madre sig.ra SO RI
4 fintantoché ricorreranno, rispetto alla posizione della medesima minore, i presupposti di legge per beneficiare di tale prestazione.
5. Mantenimento dell'altro coniuge: Darsi atto che i ricorrenti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere, quindi, reciproche pretese di contributo al proprio mantenimento.
6. Disposizioni patrimoniali : Darsi atto che i ricorrenti hanno dichiarato di avere già regolamentato con separati accordi tutti i loro rapporti patrimoniali nati e/o derivati dal rapporto di coniugio.
7. Spese legali: Dichiararsi le spese legali della procedura di separazione personale congiuntamente promossa integralmente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in MARANO VICENTINO (VI)
in data 08/09/2007, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 12/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
5 Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, alla prevalente collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
-le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
6 Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
BA RI, uniti in matrimonio in MARANO VICENTINO (VI) in data
08/09/2007 con atto trascritto al n. 10, parte II, serie A, anno 2007, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di MARANO VICENTINO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.9.2025.
7 Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1022 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo CUSINATO
e
BA RI, , nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Christian NDO' CP_1 Parte_2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
1. Separazione: Autorizzarsi i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto, potendo fissare ove ciascuno riterrà la propria residenza e ordinando alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della pronuncianda sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Marano Vicentino affinché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge.
2. Casa familiare: Disporsi che la casa familiare, sita in Marano Vicentino (VI),
via G. Verdi n. 120, ed i relativi arredi rimangano nella esclusiva disponibilità
e godimento della sig.ra SO RI, che ne è piena proprietaria, dandosi atto altresì che il sig. si è già trasferito altrove prelevando tutti Parte_1
i propri beni ed effetti personali e si impegna a trasferire anche la propria residenza entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione della pronuncia di separazione con relativa omologa.
3. Affidamento delle figlie minori:
3.1 Disporsi l'affidamento delle figlie minori e ad entrambi i genitori con l'obbligo di Persona_1 Persona_2
esercitare la potestà in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per le figlie, relativamente all'istruzione, al sistema educativo e alla loro salute, nonché tenendo sempre in debita considerazione le loro inclinazioni, capacità e aspirazioni.
3.2 Darsi
atto che le figlie risiederanno stabilmente presso l'abitazione della madre sig.ra
2 SO RI e che il padre sig. potrà visitarle e tenerle con Parte_1
sé, con le seguenti modalità, suscettibili di modifiche opportunamente e tempestivamente concordate tra i genitori, nel caso di variazione sostanziale dei rispettivi tempi di lavoro ovvero di specifiche esigenze dettate dagli impegni scolastici e ricreativi delle figlie: a) due giorni alla settimana - in giornate da individuarsi, tempo per tempo, in base alle esigenze e gli impegni scolastici,
sportivi e ricreativi delle figlie - dalle ore 15.30 alle ore 19.30; b) durante il fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 18.00 del venerdì sera alle ore 20.00
della domenica sera;
c) per 7 (sette) giorni anche continuativi durante le vacanze natalizie e comprendenti, ad anni alterni, il Natale (vigilia compresa)
o il Capodanno (vigilia compresa); in ogni caso, per i giorni della vigilia di
Natale e del Natale, così come per il Capodanno, la vigilia del Capodanno e l'Epifania vi sarà facoltà per entrambi i genitori di visitare le figlie durante la permanenza presso l'altro per lo scambio degli auguri;
d) ad anni alterni, per
3 (tre) giorni anche consecutivi, durante le vacanze Pasquali, comprendenti il sabato della vigilia di Pasqua e sino al giorno del Lunedì dell'Angelo; e)
alternativamente, di anno in anno, nelle festività, anche se infrasettimanali, del
25 Aprile, del 01 Maggio, del 02 Giugno, del 01 Novembre e 08 Dicembre;
f)
durante i mesi estivi di luglio ed agosto di ogni anno, per 2 settimane, anche non continuative, da stabilirsi con congruo anticipo tra i genitori,
indicativamente entro il mese di maggio di ogni anno, e comunque compatibilmente con i periodi di ferie consentiti dai rispettivi impegni di lavoro.
4. Assegno di mantenimento per le figlie:
4.1 Disporsi a carico del padre sig.
3 l'obbligo di versare alla madre sig.ra SO RI, a titolo di Parte_1
concorso per il mantenimento delle figlie e Persona_1 Per_2
, a partire dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, la somma
[...]
di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili per ciascuna figlia, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, mediante bonifico bancario, oltre in ogni caso il rimborso del 50% delle spese straordinarie da questa anticipate e determinate secondo i criteri indicati dal Protocollo d'intesa tra l'Ordine degli
Avvocati di Vicenza e il Tribunale di Vicenza, sino a quando le stesse figlie non saranno economicamente autosufficienti;
disponendo altresì che il rimborso della quota parte delle spese straordinarie dovrà avvenire da parte del padre sig. entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo alla Parte_1
presentazione, da parte della sig.ra SO RI, di copia della documentazione attestante dette spese.
4.2 Disporsi che tali contributi al mantenimento delle figlie verranno adeguati annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativi all'anno precedente.
4.3 Darsi atto che le prestazioni economiche legate all'Assegno Unico e Universale istituito con D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230,
verranno ripartite tra i ricorrenti in pari misura, ex art. 6, comma 4, D.Lgs.
230/2021, avendo essi richiesto che venga disposto l'affidamento condiviso delle figlie e .
4.4 Darsi atto che le prestazioni economiche Per_1 Per_2
spettanti per l'indennità mensile di frequenza erogata dall'INPS e di cui è
attualmente beneficiaria la figlia minore verranno Persona_1
integralmente accreditate a favore della madre sig.ra SO RI
4 fintantoché ricorreranno, rispetto alla posizione della medesima minore, i presupposti di legge per beneficiare di tale prestazione.
5. Mantenimento dell'altro coniuge: Darsi atto che i ricorrenti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere, quindi, reciproche pretese di contributo al proprio mantenimento.
6. Disposizioni patrimoniali : Darsi atto che i ricorrenti hanno dichiarato di avere già regolamentato con separati accordi tutti i loro rapporti patrimoniali nati e/o derivati dal rapporto di coniugio.
7. Spese legali: Dichiararsi le spese legali della procedura di separazione personale congiuntamente promossa integralmente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in MARANO VICENTINO (VI)
in data 08/09/2007, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 12/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
5 Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, alla prevalente collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
-le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
6 Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
BA RI, uniti in matrimonio in MARANO VICENTINO (VI) in data
08/09/2007 con atto trascritto al n. 10, parte II, serie A, anno 2007, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di MARANO VICENTINO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.9.2025.
7 Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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