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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 08/06/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
547/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n.
547/2023 R.G
Promosso da
con sede a Parte_1
Senigallia (AN), Cod. fisc. e Partita IVA , rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Stefano Francia
appellante
Controparte_1 società con socio unico in persona del proprio Controparte_2
amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore Dott.
rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Martucci Controparte_3
Appellata
c.f. n. , in Controparte_4 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore
Appellata contumace
E
(C.F. ), con sede a Torino, Controparte_5 P.IVA_3
Piazza San Carlo n. 156, in persona del procuratore speciale dott.
rappresentata e difesa dagli avv. Fabrizio Illuminati Controparte_6
e Leonardo Befera
Appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona in data 13.5.2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“In via principale, nel merito: in riforma della sentenza definitiva del
Tribunale di Ancona n. 523/2023 pubblicata il 15 maggio 2023, accogliere l'appello e per l'effetto: previo eventuale accertamento negativo del credito ex adverso azionato, con rendicontazione del saldo del c/c n. 8658 e di quei conti comunque ad esso collegati, dichiarare comunque illegittime l'iscrizione al Ruolo ordinario n. 2019/000601 e la dichiarazione di esecutività del 30 novembre 2018, effettuata dalla e, per l'effetto, Controparte_1 ordinare quest'ultima allo sgravio dal Ruolo e statuire l'annullamento della Cartella di pagamento n. 0032019 0003514287000 emessa dall , essendo inesistente all'origine Controparte_4 la posizione a credito di (già Controparte_7 [...]
, in quanto basata su una pretesa creditoria Controparte_8 insussistente in fatto ed in diritto e comunque per la preliminare ed assorbente ragione rappresentata dalla illiceità e/o inesistenza della sottostante causa negoziale avendo la Controparte_8 illecitamente sottoposto la garanzia esclusivamente per coprire finanziamenti già concessi e non per finanziare nuove operazioni come confessato nella sua seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c., con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio e condanna al rimborso delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, rimborso forfetario sulle spese generali oltre CAP, IVA ed ulteriori accessori come per legge, nonché condanna ex art. 96
c.p.c. delle controparti, con pagamento in favore di parte appellante di una somma equitativamente determinata;
e con espressa riserva di agire separatamente nei confronti di (già Controparte_9 [...]
e già per Controparte_8 Controparte_10 ottenere la ripetizione dell'indebito;….”
Per Controparte_1
“..Rigettare l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado nonché rigettare l'avversa impugnazione poiché improponibile, inammissibile, tardiva, infondata in fatto e in diritto e comunque sfornita dell'idoneo corredo probatorio, confermando la sentenza di prime cure;
B) In ogni caso rigettare l'opposizione intentata dalla e Parte_1 le connesse richieste tutte, con consequenziale accertamento, per l'effetto, della consistenza del credito vantato dall'opponente nella misura indicata nella cartella stessa e della sua collocazione nel privilegio generale previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 1 e
9 del D.lgs. 123/1998 e dell'art. 8 bis D.L. 3/2015, così come indicate nel presente atto, nel ruolo e nella cartella opposti, e della loro opponibilità alla controparte;
C) Nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione intentata dalla Parte_1 condannare quale avente
[...] Controparte_9 causa di UBI Banca s.p.a. e in persona Controparte_8 del legale rappresentante pro tempore e nella qualità di cui sopra, alla restituzione in favore della Controparte_11 delle somme erogatele a seguito della delibera di
[...] liquidazione della perdita, pari a Euro 305.857,73 oltre accessori di legge, ovvero nel diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellata : Controparte_5
“NEL MERITO: dichiarare inammissibile la chiamata in causa di
[...]
(ora da parte della Controparte_10 Controparte_9
e, in ogni caso, Controparte_12 respingere l'appello proposto dall' Parte_1 avverso la sentenza n. 523/2023 del Tribunale di Ancona.
[...]
IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi di accoglimento, per qualsiasi motivo, dell'appello proposto dall' Parte_1
respingere la domanda di restituzione somme spiegata dalla
[...] nei confronti di Controparte_13
(ora . Controparte_10 Controparte_9
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l'opposizione proposta da Parte_2 avverso il ruolo n. 2019/000601, emesso dalla
[...]
e della Cartella di pagamento n. 003 Controparte_1
2019 00035142 87 000, dell'importo di euro 315.049,85, con condanna della stessa alla refusione delle spese di lite. L' ha proposto appello avverso la Parte_2 sentenza sopra indicata, articolando i motivi di gravame di seguito illustrati, chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si costituiva Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Si costituiva, altresì, , chiamata in causa da Controparte_5 [...] nel primo grado di Controparte_1 giudizio, che, nel ribadire l'inammissibilità della chiamata in causa, chiedeva, in ogni caso, il rigetto dell'appello.
Nessuno si costituiva per , che, Controparte_4 pertanto, stante la regolarità della notifica, deve essere dichiarata contumace.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe e viste le comparse conclusionali e le memorie di replica, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato la regolarità della procedura esattoriale, nonostante nel Controparte_1
2019 aveva formato un ruolo, ossia il ruolo n. 2019/000601, dichiarato esecutivo l'anno prima, per l'esattezza in data 30/11/2018, in violazione dello schema procedimentale tracciato dall'art. 67, secondo comma, D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 433, che prevede che, per procedere alla riscossione mediante emissione della cartella di pagamento, l'Ente creditore, per surroga nei diritti della (avendo CP_8 subito l'escussione della garanzia data dal Fondo pubblico) doveva procedere ad inviare al debitore un invito al pagamento o un atto di liquidazione, accertamento, rettifica o erogazione di sanzioni assegnando il termine per provvedere spontaneamente al pagamento,
e poi, a termine scaduto, procedere con la formazione del ruolo, per poi, a seguire, procedere con l'apposizione del visto di esecutorietà su detto ruolo da consegnare, infine, all'agente di riscossione.
Al proposito, l'appellata Controparte_1
, sostiene l'inammissibilità del motivo di gravame,
[...] dovendosi qualificare l'originaria opposizione presentata come opposizione agli atti esecutivi, avendo ad oggetto una violazione procedurale afferente al quomodo dell'esecuzione, con la conseguenza che, ai sensi dell'art 618 cpc, si sarebbe dovuto proporre ricorso per cassazione.
Ritiene il collegio che nel caso in esame, l'opponente abbia mosso una contestazione che riguarda l'esistenza stessa del titolo (assimilabile ad esempio all'aver azionato un titolo che illegittimamente munito della formula esecutiva, evidentemente al tempo precedente la sua soppressione con la recente riforma) e che, pertanto, non concretizza opposizione agli atti esecutivi, ma opposizione all'esecuzione da proporsi ai sensi dell'art.615 c.p.c., perché in tali casi, con l'opposizione non si mira a contestare la regolarità formale del titolo esecutivo, ma si intende negare in radice il diritto dell'altra parte di procedere all'esecuzione forzata in forza di quel titolo perché nullo ab origine. In altri termini, la denuncia dell'erronea apposizione della formula esecutiva configura opposizione agli atti esecutivi allorquando si faccia riferimento solo alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva (di cui non si ponga in dubbio l'esistenza), richiesta dall'art. 475 cod. proc. civ., poiché, in tal caso, l'indebita apposizione della formula può concretarsi in una irregolarità del procedimento esecutivo o risolversi in una contestazione della regolarità del precetto ai sensi del primo comma dell'art. 617 cod. proc. civ.
Viceversa, allorché, come nel caso di specie, la denuncia sia motivata dalla contestazione dell'inesistenza del titolo esecutivo ovvero dalla mancata soddisfazione delle condizioni perché l'atto acquisti l'efficacia di titolo esecutivo, l'opposizione deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.
(Cassazione civile sez. III, 14/11/2013, n.25638).
Ciò premesso, deve condividersi quanto ritenuto dal primo giudice , atteso che del tutto irrilevante appare l'indicazione sul ruolo, della data di esecutività, atteso che per legge (cfr art 12 comma 4 Dpr 602/73) il ruolo diviene esecutivo con la sottoscrizione, non essendo prevista alcuna scissione tra il momento di formazione e quello di esecutività del ruolo, entrambi, come detto, coincidenti con la sottoscrizione dello stesso.
A ciò va aggiunto, ad abundantiam, che in tema di esecuzione forzata,
i vizi attinenti alla apposizione della formula esecutiva restano sanati, ex art. 156 c.p.c., dall'opposizione di merito proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito (volta a contestare detti vizi), poiché la contestazione dell'esistenza del diritto di agire esecutivamente rivela che il debitore ha ben individuato il soggetto creditore e per quale debito si procede "in executivis" e, pertanto, l'atto ha raggiunto il suo scopo. (Cass. Civ., Sez. III, 05.05.2022, n. 14275).
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto l' invalidità della garanzia per illiceità della sottostante causa negoziale, dal momento che, a suo dire, la garanzia era stata fraudolentemente indotta dalla Controparte_8 all'illecito fine di ottenere una garanzia pubblica su
[...] pregressi affidamenti già concessi all' Parte_1 senza che per quest'ultima vi fosse alcuno dei vantaggi che
[...] costituiscono lo scopo e la necessaria cornice di operatività del Fondo di garanzia, ossia agevolare le piccole e medie imprese nell'ottenimento di finanziamenti bancari.
In particolare, sostiene l'appellante che la garanzia de qua avrebbe ad oggetto un finanziamento di euro 1.200.000,00 che la Controparte_8
avrebbe dovuto concedere, nel 2014, all'impresa
[...] [...]
la quale avrebbe poi potuto beneficiare di una Parte_1 riduzione del tasso d'interesse, applicato per la concessione dell'operazione, nella misura di 0,51%, ma nulla di tutto ciò è avvenuto, in quanto essa appellante non ha né ricevuto il nuovo finanziamento, né ha beneficiato della suddetta riduzione del tasso d'interesse e, anzi, risulta che il tasso applicato è stato addirittura aumentato e gli affidamenti già concessi sono stati ridotti del 50%.
Deduce poi l'appellante che, quando la garanzia è stata escussa dalla ossia in data 25/10/2018, la stessa era già scaduta da diversi CP_8 anni, visto che era datata 03/1/2014 ed aveva una durata di soli 18 mesi e che la proroga è stata decisa dal Consiglio del MCC nella delibera del 13/11/2015 e, quindi, dopo la scadenza.
al proposito, Controparte_11 sostiene che, poiché ci si trova al cospetto di una garanzia autonoma, non sono ad essa appellata opponibili eccezioni afferenti al rapporto sottostante.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto l'illegittimità della cartella per inesistenza del credito sottostante che la Controparte_8 aveva inteso garantirsi, dal momento che
[...] Controparte_10
(già escuteva la
[...] Controparte_8 garanzia lamentando un passivo nei confronti della Parte_1 a titolo di saldo conto corrente n. 8658 al 23
[...] maggio 2017, per 509.762,89 euro anche se, in detta data –
23.5.2017-, il predetto conto corrente non presentava un saldo passivo, dovendosi scomputare gli interessi ultralegali (con conseguente aggiunta degli interessi attivi ricalcolati sulla base del legittimo tasso di interesse attivo), le commissioni di massimo scoperto non dovute, le spese, gli oneri e le commissioni non pattuite, le valute d'uso e l'effetto dell'anatocismo trimestrale, con la conseguenza che, al contrario, il 23.5.2017, il conto de quo aveva un saldo reale a credito del correntista per ben 369.084,38 euro.
I motivi di appello, per la loro stretta connessione vanno esaminati congiuntamente e dichiarati infondati per le ragioni che seguono.
Deve, infatti, evidenziarsi che il Fondo di Garanzia non diviene parte diretta del rapporto banca/cliente, ma interviene direttamente nella vicenda creditizia solo in caso di inadempimento del beneficiario finale ed a seguito di denuncia da parte della che ha erogato il prestito CP_8 garantito, surrogandosi, con il pagamento, nella parte di credito liquidata alla Banca ed acquisendo, in tal modo, il diritto a rivalersi sulle
P.M.I. inadempienti per le somme da esso pagate in surroga legale, ex art. 1203 c.c..
Purtuttavia, la successione del Fondo nella parte di credito garantita è assoggettata ad una disciplina che, in parte, si discosta da quella generale di cui all'art 1203 cc, essendo regolata da norme speciali, quali, a titolo esemplificativo, l'art. 2, quarto comma, del decreto del
Ministero e del Ministero dell'Innovazione e Controparte_14 delle Tecnologie del 20 giugno 2005, che autorizza il ricorso alla procedura esattoriale senza -ovviamente- influire sulla fonte del credito;
l'art. 8 bis del d.l. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modifiche dalla l. 24 marzo 2015 n. 33 che prevede che i crediti del Fondo di garanzia nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del D.Lgs.
n. 123 del 1998 e delle disposizioni ivi richiamate sono assistiti da privilegio sin dalla nascita.
Ne discende che il credito del Fondo acquisti natura parzialmente differente, essendo volto al recupero di contributi pubblici;
tanto che deve essere riscosso mediante la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46; ha natura privilegiata -e perde, quindi, la sua originaria connotazione chirografaria- prevalendo su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751 bis del codice civile.
Posto che il Controparte_1
pagando a , poi incorporata in UBI Banca Controparte_8
s.p.a., si è surrogato nei diritti di quest'ultima nei confronti del debitore principale– secondo la prospettazione dell'appellante – sarebbero opponibili tutte le eccezioni inerenti i rapporti oggetto di surroga
A tal proposito, occorre osservare che, nel caso di specie, si deve operare una scissione tra il rapporto intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria– di natura privatistica, in quanto fondato sul contratto di finanziamento stipulato dalle parti – e il rapporto intercorrente tra Controparte_1
ed il debitore, di natura pubblicistica in quanto
[...] fondato sulla garanzia prevista dalla L. 662/1996 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2, comma quarto, D.M. 20.6.2005 n.
18456, con la conseguenza che le vicende privatistiche del rapporto non possono incidere sulla procedura esattoriale. Oggetto della surroga, dunque, non è il diritto di credito in capo alla banca sorto a seguito dell'esposizione debitoria maturata dall'impresa, ma solo il quantum della liquidazione della perdita che il ha erogato. CP_1
Peraltro, il diritto di surroga ex lege deriva e sorge al momento in cui è prestata la garanzia pubblicistica, mentre il pagamento costituisce solo la sua condizione di esigibilità. Non essendovi, dunque, coincidenza tra il diritto di credito, di natura erariale, vantato dal Controparte_1 per effetto della surroga legale e quello originariamente in capo alla banca mutuante, di natura privatistica, le eccezioni relative rapporto obbligatorio principale non sono opponibili al fondo di garanzia gestito dalla . Parte_3
Infatti, la giurisprudenza di legittimità con orientamento ormai consolidato - da cui non vi sono ragioni per discostarsi, in quanto incentrato sulla valorizzazione della funzione svolta dalla garanzia pubblica prestata ai sensi della legge n. 662 11 del 1996 di pubblica utilità di sostegno allo sviluppo delle attività produttive - ritiene che, per effetto della surroga del gestore del Fondo di Garanzia al soggetto finanziatore in seguito al pagamento eseguito in suo favore in adempimento dell'obbligo ex lege nascente dalla garanzia, non si determina il subentro del solvens nell'obbligazione originaria, che trovava la propria fonte in un rapporto paritetico di natura privatistica, ma sorge in capo al gestore un credito restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, in quanto finalizzato non al recupero del credito di diritto comune nascente dal finanziamento originario, ma alla riacquisizione di risorse pubbliche alla disponibilità dello stesso Fondo, sicché, da un lato, è possibile il ricorso alla procedura di riscossione esattoriale prevista dall'articolo 9 comma 5 del Decreto legislativo n.
123 del 1998 nei confronti del debitore principale e nei confronti dei fideiussori (Corte di cassazione n. 1005 del 2023 e nello stesso senso
Corte di Cassazione n. 6508 del 2020 e Corte di Cassazione n. 9657 del 2024) e, dall'altro, deve escludersi che questi ultimi possano far valere le eccezioni opponibili al creditore originario nei confronti del
Fondo di garanzia, il quale è diventato titolare del credito per effetto della surroga ai sensi dell'articolo 1203 n. 5) c.c., ma non è subentrato né nel rapporto contrattuale facente capo all'Istituto di credito né nell'obbligazione originaria che in esso trovava la prova fonte negoziale.
Ne consegue che le doglianze mosse dall'appellante ed afferenti al rapporto con l'istituto di credito, come correttamente ritenuto dal primo giudice, sono inammissibili.
Solo ad abundantiam, anche a voler esaminare nel merito l'eccezione relativa alla nullità della garanzia perché ottenuta dalla banca mediante un complessivo comportamento, a dire dell'opponente, odierno appellante, in frode alla legge, deve rilevarsene l'infondatezza.
L'appellante, al riguardo, come detto, sostiene che l'ex
[...] avrebbe sottoposto la garanzia del Fondo Pubblico Controparte_8 all' al solo fine di coprire Parte_1 finanziamenti pregressi, senza erogare alcun nuovo finanziamento, assunto che, però, è smentito dalla documentazione versata in atti.
Invero, dall'allegato con il n. 5 all'atto di citazione di primo grado (pg.
14), e nel prospetto riepilogativo allegato come n. 4 all'atto medesimo, le linee di credito dell'ex di cui godeva Controparte_8
l' a giugno 2014, mese nel Parte_1 quale è stata concessa l'apertura di credito garantita, risultano le seguenti: accordato di € 250.000,00 come “rischi autoliquidanti”
(anticipo documenti Italia); accordato di € 500.000,00 come “rischi a scadenza” (promiscua globale); accordato di € 700.000,00 come “rischi a revoca” (apertura di credito in c/c 8658).
Queste ultime due linee di credito (promiscua di € 500.000,00 ed apercredito di € 700.000,00) sono esattamente quelle indicate nei documenti prodotti dalla banca in comparsa di costituzione e risposta, che provano l'esistenza del finanziamento per cui è causa, ovvero:
a) richiesta di concessione fido sottoscritta dall' Parte_1 il 16.05.2013 (all. n. 4);
[...]
b) contratti di aperura credito stipulati tra la banca e l'
[...] il 09.06.2014 e il 04.09.2014 (all. n. 5); Parte_1
c) lettera di conferma di ammissione del finanziamento alla garanziadel
Fondo Pubblico, inviata da MCC alla banca (all. n. 6).
Ne discende che alcun comportamento fraudolento della è CP_8 ravvisabile nel caso de quo, con conseguente infondatezza del motivo di appello.
La sentenza di primo grado andrà, pertanto, integralmente confermata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite delle appellate costituite.
L'appellante dovrà sostenere anche le spese legali sostenute dalla
, quale terza chiamata nel giudizio di primo grado, Controparte_5 dovendosi ritenere la chiamata del tutto giustificata anche alla luce di quanto emerge dal doc. 25A allegato nel fascicolo di parte della parte chiamante da cui si evince che UBI Banca, nel richiedere l'attivazione della garanzia pubblica, si è espressamente impegnata” Nel caso di pronuncia giudiziale, anche provvisoriamente esecutiva, che accerti e dichiari l'inesistenza del credito garantito e/o ne ridetermini in diminuzione l'importo, a restituire al Fondo di garanzia l'importo della perdita già liquidata, totalmente in caso di dichiarazione di nullità, o parzialmente in proporzione all'importo del credito garantito riconosciuto come non dovuto dalla pronuncia giudiziale stessa, oltre gli interessi legali dalla data di liquidazione della perdita al soddisfo.
Inoltre, a tenere indenne e a rimborsare il Gestore del Fondo per tutte le spese, dirette ed indirette, giudiziarie e extragiudiziarie, nessuna esclusa, eventualmente sostenute in relazione alla controversia ed in conseguenza dell'intervento in causa, sia per chiamata, ordine del giudice o spontaneo perché ritenuto opportuno per la tutela delle risorse del Fondo, ivi comprese eventuali condanne giudiziali al pagamento di somme, spese di giudizio e risarcimento di danni, nonché le spese sostenute dal Gestore per conto del Fondo per l'esercizio della surroga e/o in conseguenza di esso ed ogni eventuale ulteriore ristoro di costo e danno subito in conseguenza del detto annullamento o ridimensionamento del finanziamento assistito dalla garanzia pubblica.”
Dette spese di liquidano come da dispositivo, sulla base dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, essendo la fase di trattazione coincisa con quella decisionale.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Parte_1
Tribunale di Ancona in data 13.5.2023, così provvede:
rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata.
Pone a carico dell'appellante tutte le spese anticipate dagli appellati costituiti per la difesa nel presente grado di giudizio, liquidate nell'importo pari ad euro 12.046,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Da' atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi
1 bis e 1 quater D.P.R. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quanto dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Annalisa Giusti dott. Guido Federico