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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 4793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4793 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8414 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno2024 vertente
TRA
nato in [...] in data [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio dell'Avv. ROCCA GRAZIA MARIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
, nata in [...], in data [...], residente in [...]
Schiavuzzo, 31;
– parte convenuta contumace–
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Riconoscimento di figlio naturale (art. 250 c.c.)
Conclusioni delle parti: all'udienza del 20/11/205 le parti concludevano come da ver- bale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 02/07/2024, nato in Benin in [...] Parte_1
01/01/1988 esponeva di avere avuto un figlio , nato a [...] in Persona_1 data 29/01/2018, dalla relazione con , nata in GHIANA, in [...] CP_1
03/05/1991.
Rappresentava che il bambino era stato riconosciuto come figlio del sig. Persona_2 , marito della che, solo in seguito, aveva deciso di dire la verità al
[...] CP_1 marito, che scoperto il tradimento, aveva deciso di divorziare, come da sentenza allegata e tradotta dello stato ghanese.
Il ricorrente riferiva, altresì, di avere avuto conferma di essere il padre del bambino in seguito al test del DNA, effettuato il 03/05/2024 presso il centro “GENOMA GROUP” di Pa- lermo, che accertava una paternità pari al 99% (cfr. allegato).
Infine, rappresentava di avere ripreso una stabile relazione con la madre del bambino con la quale, successivamente, ha avuto altri figli e, pertanto, chiedeva di essere autorizzato al riconoscimento del bambino.
Con sentenza r.g. n. 3610/2025 del 24/09/2025, divenuta definitiva, questo Tribunale aveva accolto la domanda di disconoscimento della paternità promossa dal padre
[...] anagrafico, rimovendo lo stato di figlio legittimo risultante dal relativo titolo. Per_3
Pertanto, parte ricorrente chiedeva che venisse accertato il rapporto di filiazione naturale tra esso e il bambino , con l'attribuzione del cognome paterno in sosti- Persona_1 tuzione di quello materno.
La proposizione del giudizio veniva comunicata al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 71 cod. proc. civ..
All'udienza del 20/11/2025, in seguito alla riassunzione del giudizio, la parte insisteva nelle proprie richieste e la causa veniva posta in decisione.
***
La domanda proposta è fondata e va, sulla scorta delle considerazioni che seguono, ac- colta.
Va, preliminarmente, rilevato che il nuovo testo dell'art. 269 c.c. non pone alcuna limita- zione in ordine ai mezzi con i quali può essere provata la paternità naturale, così consen- tendo che quella prova possa esser anche indiretta ed indiziaria e possa essere raggiunta at- traverso una serie di elementi presuntivi, nel cui ambito assumono, in particolare, efficacia probatoria determinante la "fama" e il “tractatus” (ex plurimis, Cassazione civile sez. I, 5 agosto 1997, n. 7193).
Degli elementi indiziari in merito alla sussistenza di un legame di sangue tra il ricorrente e si traggono, ad avviso di questo Collegio, dalle dichiarazioni rese Persona_1 nell'ambito del giudizio dalle stesse parti che, ad oggi, hanno ripreso una stabile convivenza e hanno 4 figli.
In proposito va precisato che, sebbene l'art. 269 u.c. c.c. prevede espressamente che la semplice sussistenza di una relazione tra la madre ed il preteso padre, all'epoca del conce- pimento, non può – da sola – costituire prova della paternità naturale, va comunque osser-
- 2 - vato che i suddetti indizi gravi e precisi trovano adeguato riscontro dal referto delle analisi effettuate, che ha stabilito che l'odierno ricorrente è il padre del bambino con una probabi- lità di paternità maggiore al 99%.
Alla luce del complesso degli elementi fin qui messi in luce deve necessariamente con- cludersi, quindi, per l'accoglimento della domanda dell'attore.
La domanda, dunque, merita accoglimento, dovendosi per l'effetto dichiarare che
, nato a [...] in data [...] è stato generato dall'unione Persona_1 naturale di nato in [...], in data [...] e , nata Parte_1 CP_1
a GHANA, in data 03/05/1991, con l'adozione delle conseguenti statuizioni.
Va, in particolare, accolta l'istanza volta alla sostituzione del cognome originario dell'at- tore con il cognome paterno.
In considerazione della sostanziale assenza di conflittualità tra le parti, attestata dalla condotta processuale improntata ad una leale collaborazione dei componenti del nucleo fa- miliare del convenuto, si ritengono sussistere giusti motivi per lasciare le spese a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
• dichiara che nato in [...], in data [...] è padre naturale di Parte_1
, nato a [...] in data [...]; Persona_1
• dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LE provveda alla ret- tifica dell'atto di nascita di , nato a [...] in data [...], tra- Persona_1 scritto al n.154, parte I, serie A, anno 2018 con l'annotazione della paternità e con la sosti- tuzione del cognome « con il cognome « ; Per_1 Pt_1
• manda alla Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza, se passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LE per le necessarie annotazio- ni;
• lascia le spese a carico del ricorrente.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizio- ni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Mini- stro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 3 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8414 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno2024 vertente
TRA
nato in [...] in data [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio dell'Avv. ROCCA GRAZIA MARIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
, nata in [...], in data [...], residente in [...]
Schiavuzzo, 31;
– parte convenuta contumace–
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Riconoscimento di figlio naturale (art. 250 c.c.)
Conclusioni delle parti: all'udienza del 20/11/205 le parti concludevano come da ver- bale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 02/07/2024, nato in Benin in [...] Parte_1
01/01/1988 esponeva di avere avuto un figlio , nato a [...] in Persona_1 data 29/01/2018, dalla relazione con , nata in GHIANA, in [...] CP_1
03/05/1991.
Rappresentava che il bambino era stato riconosciuto come figlio del sig. Persona_2 , marito della che, solo in seguito, aveva deciso di dire la verità al
[...] CP_1 marito, che scoperto il tradimento, aveva deciso di divorziare, come da sentenza allegata e tradotta dello stato ghanese.
Il ricorrente riferiva, altresì, di avere avuto conferma di essere il padre del bambino in seguito al test del DNA, effettuato il 03/05/2024 presso il centro “GENOMA GROUP” di Pa- lermo, che accertava una paternità pari al 99% (cfr. allegato).
Infine, rappresentava di avere ripreso una stabile relazione con la madre del bambino con la quale, successivamente, ha avuto altri figli e, pertanto, chiedeva di essere autorizzato al riconoscimento del bambino.
Con sentenza r.g. n. 3610/2025 del 24/09/2025, divenuta definitiva, questo Tribunale aveva accolto la domanda di disconoscimento della paternità promossa dal padre
[...] anagrafico, rimovendo lo stato di figlio legittimo risultante dal relativo titolo. Per_3
Pertanto, parte ricorrente chiedeva che venisse accertato il rapporto di filiazione naturale tra esso e il bambino , con l'attribuzione del cognome paterno in sosti- Persona_1 tuzione di quello materno.
La proposizione del giudizio veniva comunicata al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 71 cod. proc. civ..
All'udienza del 20/11/2025, in seguito alla riassunzione del giudizio, la parte insisteva nelle proprie richieste e la causa veniva posta in decisione.
***
La domanda proposta è fondata e va, sulla scorta delle considerazioni che seguono, ac- colta.
Va, preliminarmente, rilevato che il nuovo testo dell'art. 269 c.c. non pone alcuna limita- zione in ordine ai mezzi con i quali può essere provata la paternità naturale, così consen- tendo che quella prova possa esser anche indiretta ed indiziaria e possa essere raggiunta at- traverso una serie di elementi presuntivi, nel cui ambito assumono, in particolare, efficacia probatoria determinante la "fama" e il “tractatus” (ex plurimis, Cassazione civile sez. I, 5 agosto 1997, n. 7193).
Degli elementi indiziari in merito alla sussistenza di un legame di sangue tra il ricorrente e si traggono, ad avviso di questo Collegio, dalle dichiarazioni rese Persona_1 nell'ambito del giudizio dalle stesse parti che, ad oggi, hanno ripreso una stabile convivenza e hanno 4 figli.
In proposito va precisato che, sebbene l'art. 269 u.c. c.c. prevede espressamente che la semplice sussistenza di una relazione tra la madre ed il preteso padre, all'epoca del conce- pimento, non può – da sola – costituire prova della paternità naturale, va comunque osser-
- 2 - vato che i suddetti indizi gravi e precisi trovano adeguato riscontro dal referto delle analisi effettuate, che ha stabilito che l'odierno ricorrente è il padre del bambino con una probabi- lità di paternità maggiore al 99%.
Alla luce del complesso degli elementi fin qui messi in luce deve necessariamente con- cludersi, quindi, per l'accoglimento della domanda dell'attore.
La domanda, dunque, merita accoglimento, dovendosi per l'effetto dichiarare che
, nato a [...] in data [...] è stato generato dall'unione Persona_1 naturale di nato in [...], in data [...] e , nata Parte_1 CP_1
a GHANA, in data 03/05/1991, con l'adozione delle conseguenti statuizioni.
Va, in particolare, accolta l'istanza volta alla sostituzione del cognome originario dell'at- tore con il cognome paterno.
In considerazione della sostanziale assenza di conflittualità tra le parti, attestata dalla condotta processuale improntata ad una leale collaborazione dei componenti del nucleo fa- miliare del convenuto, si ritengono sussistere giusti motivi per lasciare le spese a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
• dichiara che nato in [...], in data [...] è padre naturale di Parte_1
, nato a [...] in data [...]; Persona_1
• dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LE provveda alla ret- tifica dell'atto di nascita di , nato a [...] in data [...], tra- Persona_1 scritto al n.154, parte I, serie A, anno 2018 con l'annotazione della paternità e con la sosti- tuzione del cognome « con il cognome « ; Per_1 Pt_1
• manda alla Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza, se passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LE per le necessarie annotazio- ni;
• lascia le spese a carico del ricorrente.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizio- ni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Mini- stro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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