Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 13/02/2026, n. 348
CGT2
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto impositivo per omessa notificazione delle sottostanti cartelle di pagamento ed avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che gli atti prodromici risultavano regolarmente notificati e che l'omessa impugnazione delle precedenti intimazioni di pagamento ha reso definitiva la pretesa tributaria, precludendo la contestazione dei vizi di notificazione delle cartelle di pagamento.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto impositivo per omessa indicazione dei criteri di calcolo delle somme dovute a titolo di interessi, sanzioni ed aggio

    La Corte ha ritenuto che l'omessa impugnazione delle precedenti intimazioni di pagamento ha reso definitiva la pretesa tributaria, precludendo la contestazione dei vizi di notificazione delle cartelle di pagamento.

  • Rigettato
    Nullità dei ruoli per difetto e/o invalidità delle sottoscrizioni

    La Corte ha ritenuto che l'omessa impugnazione delle precedenti intimazioni di pagamento ha reso definitiva la pretesa tributaria, precludendo la contestazione dei vizi di notificazione delle cartelle di pagamento.

  • Rigettato
    Inesistenza della pretesa creditoria per intervenuta decadenza e prescrizione

    La Corte ha ritenuto che l'omessa impugnazione delle precedenti intimazioni di pagamento ha reso definitiva la pretesa tributaria, precludendo la contestazione dei vizi di notificazione delle cartelle di pagamento e che vi sono stati più atti interruttivi della prescrizione.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento per omessa sospensione legale della riscossione

    La Corte ha ritenuto la questione infondata poiché il contribuente non ha fornito prova documentale della prescrizione o decadenza e l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha riscontrato tempestivamente l'istanza.

  • Rigettato
    Nullità della costituzione dell'ente di riscossione

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nei gradi di merito del giudizio tributario, può legittimamente avvalersi della difesa tecnica di un avvocato del libero foro.

  • Rigettato
    Irritualità delle notificazioni degli atti interruttivi della prescrizione e degli atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che gli atti prodromici risultavano regolarmente notificati e che l'omessa impugnazione delle precedenti intimazioni di pagamento ha reso definitiva la pretesa tributaria, precludendo la contestazione dei vizi di notificazione delle cartelle di pagamento.

  • Rigettato
    Disconoscimento della firma apposta su avvisi di ricevimento

    La Corte ha ritenuto che il disconoscimento di firma doveva essere fatto valere mediante querela di falso, nel caso di specie non proposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 13/02/2026, n. 348
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 348
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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