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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 13/02/2026, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 348/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
ANTONIOLI MARCO LUIGI, Presidente
NI SA LA, AT
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1138/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Di Milano Monza Brianza Lodi - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4709/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
10 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239049891468000 N.D
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 213/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
Resistente/Appellato: entrambe le parti si riportano alle conclusioni formulate nei rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n° 06820239049891468000 notificata in data 9.1.2024 contestando:
- la nullità dell'atto impositivo per omessa notificazione delle sottostanti cartelle di pagamento ed avviso di accertamento, nonché per omessa indicazione dei criteri di calcolo delle somme dovute a titolo di interessi, sanzioni ed aggio;
- la nullità dei ruoli per difetto e/o invalidità delle sottoscrizioni ex art. l'art. 12, comma 4, D.p.r. n° 602/1973;
- l'inesistenza della pretesa creditoria, anche per interessi e sanzioni, per intervenuta decadenza e prescrizione;
- la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa sospensione legale della riscossione ai sensi della legge n° 228/2012.
Il ricorso veniva notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione, all'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale II di Milano ed alla Camera di Commercio di Milano.
Con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate Riscossione faceva presente la regolarità della notificazione di tutte le quattordici cartelle di pagamento, mentre eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in merito all'avviso di accertamento;
precisava, inoltre, l'intervenuta interruzione dei termini di prescrizione essendo stati notificando altri atti impositivi, in particolare varie intimazioni di pagamento (nn.
06820159055032500000 in data 20.11.2015, 06820189029972779000 in data 28.12.2018 e
06820229018230548000 in data 12.12.2022), non impugnate dalla contribuente, con conseguente definitività delle pretese tributarie, nonché sottolineava il puntuale e tempestivo riscontro dell'istanza proposta ai sensi della legge n° 228/2012.
Anche l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano evidenziava l'avvenuta notificazione di vari atti di intimazioni di pagamento non impugnati, escludendo che si fosse compiuta la prescrizione del credito tributario.. Del pari la Camera di Commercio di Milano si costituiva in giudizio ritenendo inammissibile il ricorso sotto vari profili (parziale carenza di giurisdizione;
tardività della proposizione;
mancato deposito degli atti impugnati;
omessa notificazione del ricorso nei termini di legge), eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e ribadiva la debenza dei diritti camerali recati nell'intimazione di pagamento e la mancata prescrizione degli stessi.
Con memoria difensiva la ricorrente eccepiva a sua volta:
- la nullità della costituzione dell'ente di riscossione che si era avvalso dell'assistenza di un avvocato del libero foro;
- la irritualità delle notificazioni degli atti interruttivi della prescrizione e degli atti prodromici;
Disconosceva la firma apposta su due relazioni di notificazione riguardanti le cartelle di pagamento.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano dichiarava l'inammissibilità del ricorso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma D.lgs. n. 546/1992, in quanto:
- gli atti prodromici risultavano regolarmente notificati;
- la pretesa tributaria era divenuta definitività attesa la mancata impugnazione delle precedenti intimazioni di pagamento;
- la ricorrente era a conoscenza dei propri carichi pendenti essendole stata notificata anche una proposta di compensazione.
La Corte condannava la ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in €. 3.000,00 per ciascuna convenuta.
Ricorrente_1 proponeva appello censurando la sentenza sotto più profili:
- 1) omessa pronuncia circa la nullità della costituzione dell'ente di riscossione, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione della Legge n° 228/2012 e l'illegittima notificazione di tutti gli atti prodromici, rinviando alle deduzioni esposte nella richiamata memoria difensiva.
- 2) apparente/carente motivazione circa la ritualità delle notificazioni degli atti prodromici, avendo la Corte sommariamente esaminato la documentazione;
- 3) difetto di motivazione per quanto attiene la prescrizione e la decadenza.
Con distinte controdeduzioni:
- l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ribadita la regolarità della propria costituzione in primo grado, eccepiva l'infondatezza dei motivi di appello e la tardività, ex art. 32 D.lgls n° 546/1996, della memoria difensiva contenente il disconoscimento di firma;
- l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano insisteva per la conferma della sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante anche per lite temeraria;
- la Camera di Commercio di Milano eccepiva l'inammissibilità dell'appello in quanto l'atto e la relativa procura sarebbero stati sottoscritti dopo la notificazione degli stessi agli enti (notificazione 10.3.2025 – sottoscrizione digitale 7.4.2025) mentre nel merito insisteva per la conferma della sentenza. Con memoria difensiva l'appellante, ribadiva le proprie difese ed eccepiva la nullità della costituzione, anche in questo grado di giudizio, da parte dell'ente di riscossione tramite avvocato del libero foro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni proposte sia dall'appellante che dalla Camera di
Commercio.
1) Per quanto attiene la contestazione di illegittima costituzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione tramite avvocato del libero foro, argomentata sul presupposto dell'esclusività del patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato, essa non può trovare accoglimento, non essendoci alcuna riserva a favore di quest'ultima, né risulta confortata dalla giurisprudenza di legittimità che, anche di recente, ha ribadito: “Questa Corte ha ormai chiarito che per il giudizio tributario la convenzione tra le Agenzie fiscali e l'Avvocatura dello Stato esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità (Sez. 5-, Ordinanza n. 28199 del 31/10/2024,
Rv. 672626 - 01). Ne consegue che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nei gradi di merito del giudizio tributario, può legittimamente avvalersi della difesa tecnica di un avvocato del libero foro" (Cass. n° 25155/2025 del 14.9.2025 ed anche, ex multis, Cass. n° 24718/2025; Cass n° 16040/2025; Cass. n°
15569/2025; Cass. n° 16597/2025; Cass. n° 18769/2025; Cass. n° 28199/2024, Cass. n° 36058/2023; Cass.
n° 9551/2022; Cass. n° 28988/2021; ed anche Corte Giust. Trib. Lombardia Sez. II n° 1877/2025; Corte
Giust. Trib. Lombardia Sez. VI n° 3304/2024 e n° 1666/2024 e Sez. I n° 1600/2024).
Le argomentazioni e conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità, sono il punto di arrivo di una esegesi della disciplina che era pur partita da contrastanti letture, alcune favorevoli all'obbligatorietà del patrocinio autorizzato da parte dell'Avvocatura dello Stato nelle liti avanti le Corti di Giustizia Tributaria ma, ormai, ampiamente superate dall'attuale indirizzo maggioritario. Riguardo all'omessa allegazione della delibera recante le ragioni che hanno giustificato la scelta dell'avvocato del libero foro, anziché dell'Avvocatura dello Stato (pag. 9 atto di appello e pag. 4 memoria difensiva appellante), i giudici di legittimità hanno chiarito che non è richiesta, né l'adozione di apposita delibera, né di alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio dell'uno o dell'altro in quanto “in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura dello stato su base convenzionale, è consentito all'Agenzia delle Entrate - Riscossione di avvalersi anche di avvocati del libero Foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ovvero degli avvocati del libero Foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità” (Cass. n° 24718/2025).
2) Del pari infondata è l'eccezione sollevata dalla Camera di Commercio di Milano circa l'inammissibilità dell'impugnazione per essere stato sottoscritto sia l'atto di appello che la relativa procura, dopo la loro notificazione alle parti resistenti (notificazione 10.3.2025 – sottoscrizione digitale 7.4.2025), in quanto l'atto di appello (in pdf nativo) e la procura (in pdf scansionato recante le firme autografe) sono stati firmati digitalmente in data 10.3.2025 all'atto della notificazione (cfr. pec di consegna – fascicolo appellante) e nuovamente sottoscritti digitalmente il 7.4.2025 al momento dell'iscrizione a ruolo della causa e relativa costituzione dell'appellante: si tratta di due diversi adempimenti previsti dalla legge, da porre in essere in differenti momenti, in relazione ai quali è prescritta una doppia sottoscrizione digitale.
3) Nel merito, le censure svolte dall'appellante sono destituite di fondamento, alla luce dell'esame della copiosa documentazione versata in atti.
Invero, l'ente di riscossione ha dimostrato che l'intimazione di pagamento n° 06820239049891468000, oggetto del presente giudizio, era stata preceduta da ben altre tre intimazioni di pagamento, tutte regolarmente notificate e non impugnate dall'appellante.
In particolare:
a) notificazione, in data 20.11.2015, dell'intimazione di pagamento n° 06820159055032500000 (doc. 4 fascicolo I grado riscossione) recante le seguenti cartelle di pagamento:
n° 06820060199004048000,
n° 06820110418431589000,
n° 06820120013368557000,
n° 06820130008867946000,
n° 06820140022964103000.
Diversamente da quanto asserito dall'appellante, detta intimazione di pagamento n°
06820159055032500000 risulta regolarmente notificata, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con deposito presso la casa comunale in data 20.11.2015 e successivo invio di raccomanda del 23.11.2015, restituita per compiuta giacenza (doc. 4 fascicolo I grado Agenzia Riscossione).
b) notificazione, in data 28.12.2018, di intimazione di pagamento n° 06820189029972779000 (doc. 5 fascicolo I grado Agenzia Riscossione) recante, oltre alle cartelle di pagamento di cui al precedente punto a), anche le ulteriori cartelle di pagamento:
n° 06820140121852013000,
n° 06820150127050082001,
n° 06820160031824638000,
n° 06820170009269083001.
Detta intimazione di pagamento n° 06820189029972779000 era stata regolarmente notificata mediante deposito presso la casa comunale con la procedura prevista per l'irreperibilità assoluta in quanto, come indicato nell'avviso di ricevimento della raccomandata, la destinataria risultava trasferita, anche se le risultanze anagrafiche confermavano che, all'indirizzo ove era stata tentata la consegna dell'atto, vi fosse la residenza della stessa (doc. 5 fascicolo I grado Agenzia Riscossione).
c) notificazione, in data 12.12.2022, della terza intimazione di pagamento n° 06820229018230548000 (doc.
6 fascicolo I grado riscossione) recante, oltre alle cartelle di pagamento di cui ai precedenti punti a) – b), anche quella identificata con il n° 06820170086706244000, nonché l'avviso di accertamento n°
TNN01D100234/19.
Anche in questo caso, la notificazione della predetta intimazione di pagamento n° 06820229018230548000 era stata effettuata secondo il rito previsto in caso di irreperibilità assoluta, previe opportune verifiche anagrafiche, come meglio specificate nell'avviso di ricevimento (doc. 6 fascicolo I grado Agenzia
Riscossione).
d) Infine, l'ente di riscossione ha dimostrato che anche le restanti cartelle di pagamento riferite ai diritti camerali (e non richiamate in alcuna delle tre intimazioni di pagamento sopra menzionate, bensì riportata in quella oggetto di impugnazione), sono state tutte regolarmente notificate e non impugnate.
In particolare:
- cartella di pagamento n° 06820210033145246001, notificata in data 16.12.2022 (doc. 3 fascicolo I grado riscossione pagg. 327-336) e cartella di pagamento n° 06820210039760475001 notificata in data 5.10.2022
(doc. 3 fascicolo I grado Agenzia Riscossione pagg. 337-346). In entrambi i casi, la notificazione è avvenuta seguendo l'iter previsto nel caso di irreperibilità assoluta, mediante deposito presso la casa comunale, previe opportune verifiche, come riportato sulle relazioni di notificazioni;
- cartelle di pagamento nn° 06820210118786421001 e 0682021012595852001, entrambe notificate in data
13.12.2022 mediante consegna di raccomandata a mani della destinataria (doc. 3 fascicolo I grado Agenzia
Riscossione pagg. 347-356).
4) Verificata la regolare notificazione dei sopra citati atti impositivi, si osserva che il disconoscimento da parte dell'odierna appellante, riguardo le firme recate dagli avvisi di ricevimento delle cartelle di pagamento nn° 06820060199004048000, 06820210118786421001 e 0682021012595852001, deve ritenersi privo di effetti.
Invero, a prescindere dall'importante circostanza che la cartella di pagamento n° 06820060199004048000 sia ormai divenuta definitiva per mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento n°
06820159055032500000, come sopra esposto, il disconoscimento di firma poteva, semmai, avvenire con la proposizione di querela di falso, come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione: “Trattandosi delle copie degli avvisi di ricevimento delle raccomandate, con cui erano state notificate al contribuente due cartelle di pagamento, ogni questione circa la riferibilità della firma ivi apposta al destinatario doveva essere fatta valere mediante la querela di falso, nel caso di specie non proposta." (Cass. 21284/2025 ed anche Cass. 198/2024: "la sentenza impugnata ha accertato l'avvenuta regolare consegna del plico da parte dell'ufficiale postale ad un incaricato del destinatario, risultante dal predetto avviso che, sul punto, fa piena prova fino a querela di falso nella specie non proposta”).
5) Tirando le fila di quanto sinora argomentato, deve concludersi che l'omessa impugnazione delle sopra citate intimazioni di pagamento ha precluso alla Ricorrente_1 qualsivoglia censura in questa sede, ad eccezione della facoltà di contestare l'atto successivo (nella specie, intimazione di pagamento n°
06820239049891468000 per cui è causa) unicamente per vizi propri.
Sul punto la Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che “L'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19, d.lgs. n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, e in particolare preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine” (Cass. n° 20476/2025; Cass. n° 6436/2025 ed anche Cass. n° 23346/2024; Cass. n° 3005/2020).
L'odierna appellata, come detto, non ha impugnato alcuno dei richiamati atti prodromici ma ha contestato, per la prima volta, i vizi di notificazione delle cartelle di pagamento solo con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, con conseguente consolidamento del debito tributario ed impossibilità di eccepire vizi non riferibili all'atto impugnato.
Per le stesse ragioni anche l'eccepita decadenza dal potere accertativo da parte dell'amministrazione finanziaria e la prescrizione delle somme iscritte a ruolo a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, appaiono argomentazioni infondate attesa la cristallizzaione delle pretese tributarie recate dall'intimazione oggetto di impugnazione e la sussistenza di più atti interruttivi della prescrizione.
7) Riguardo, infine, all'eccepita violazione della Legge n° 228/2012, si ritiene la questione anch'essa infondata posto che la Ricorrente_1 si è limitata ad affermare l'intervenuta prescrizione, omettendo qualsivoglia prova documentale in merito (doc. 3 fascicolo I grado ricorrente). Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1 comma 538, il contribuente è tenuto a presentare apposita “dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo”.
A prescindere da tale omissione, la circostanza (peraltro solo asserita) che l'Agenzia Entrate Riscossione non avrebbe trasmesso l'istanza ex Legge n° 228/2012 agli enti creditori entro dieci giorni dalla relativa presentazione (comma 539), non rende, di per sé, “illegittimo il credito mosso attraverso l'intimazione impugnata”, come sostenuto dall'appellante, sia perché il legislatore non ha previsto alcuna conseguenza nel senso voluto dalla stessa, sia perché, all'epoca della proposizione del ricorso di primo grado, era ancora pendente il termine di 220 giorni per verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente e dare riscontro da parte dell'Ufficio (istanza del 12.2.2024 – ricorso in primo grado 8.3.2024).
Si ritengono assorbite le ulteriori eccezioni formulate dall'appellante.
Per le ragioni esposte, l'appello non può trovare accoglimento.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con applicazione, per quanto attiene l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano, della riduzione prevista dall'art. 15, comma 2 sexies, D.lgs. n° 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione 19:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
- condanna l'appellante a rifondere le spese del grado liquidate, in €. 4.000,00 a favore della Camera di
Commercio di Milano, €. 4.000,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ed €. 3.200,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 all'esito del differimento per deliberare, disposto il 28 gennaio 2026, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 35, co. 2, del D.l.vo n° 546/1992.
Il Giudice Estensore Il Presidente
LU RL RS MA AN
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
ANTONIOLI MARCO LUIGI, Presidente
NI SA LA, AT
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1138/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Di Milano Monza Brianza Lodi - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4709/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
10 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239049891468000 N.D
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 213/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
Resistente/Appellato: entrambe le parti si riportano alle conclusioni formulate nei rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n° 06820239049891468000 notificata in data 9.1.2024 contestando:
- la nullità dell'atto impositivo per omessa notificazione delle sottostanti cartelle di pagamento ed avviso di accertamento, nonché per omessa indicazione dei criteri di calcolo delle somme dovute a titolo di interessi, sanzioni ed aggio;
- la nullità dei ruoli per difetto e/o invalidità delle sottoscrizioni ex art. l'art. 12, comma 4, D.p.r. n° 602/1973;
- l'inesistenza della pretesa creditoria, anche per interessi e sanzioni, per intervenuta decadenza e prescrizione;
- la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa sospensione legale della riscossione ai sensi della legge n° 228/2012.
Il ricorso veniva notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione, all'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale II di Milano ed alla Camera di Commercio di Milano.
Con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate Riscossione faceva presente la regolarità della notificazione di tutte le quattordici cartelle di pagamento, mentre eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in merito all'avviso di accertamento;
precisava, inoltre, l'intervenuta interruzione dei termini di prescrizione essendo stati notificando altri atti impositivi, in particolare varie intimazioni di pagamento (nn.
06820159055032500000 in data 20.11.2015, 06820189029972779000 in data 28.12.2018 e
06820229018230548000 in data 12.12.2022), non impugnate dalla contribuente, con conseguente definitività delle pretese tributarie, nonché sottolineava il puntuale e tempestivo riscontro dell'istanza proposta ai sensi della legge n° 228/2012.
Anche l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano evidenziava l'avvenuta notificazione di vari atti di intimazioni di pagamento non impugnati, escludendo che si fosse compiuta la prescrizione del credito tributario.. Del pari la Camera di Commercio di Milano si costituiva in giudizio ritenendo inammissibile il ricorso sotto vari profili (parziale carenza di giurisdizione;
tardività della proposizione;
mancato deposito degli atti impugnati;
omessa notificazione del ricorso nei termini di legge), eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e ribadiva la debenza dei diritti camerali recati nell'intimazione di pagamento e la mancata prescrizione degli stessi.
Con memoria difensiva la ricorrente eccepiva a sua volta:
- la nullità della costituzione dell'ente di riscossione che si era avvalso dell'assistenza di un avvocato del libero foro;
- la irritualità delle notificazioni degli atti interruttivi della prescrizione e degli atti prodromici;
Disconosceva la firma apposta su due relazioni di notificazione riguardanti le cartelle di pagamento.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano dichiarava l'inammissibilità del ricorso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma D.lgs. n. 546/1992, in quanto:
- gli atti prodromici risultavano regolarmente notificati;
- la pretesa tributaria era divenuta definitività attesa la mancata impugnazione delle precedenti intimazioni di pagamento;
- la ricorrente era a conoscenza dei propri carichi pendenti essendole stata notificata anche una proposta di compensazione.
La Corte condannava la ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in €. 3.000,00 per ciascuna convenuta.
Ricorrente_1 proponeva appello censurando la sentenza sotto più profili:
- 1) omessa pronuncia circa la nullità della costituzione dell'ente di riscossione, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione della Legge n° 228/2012 e l'illegittima notificazione di tutti gli atti prodromici, rinviando alle deduzioni esposte nella richiamata memoria difensiva.
- 2) apparente/carente motivazione circa la ritualità delle notificazioni degli atti prodromici, avendo la Corte sommariamente esaminato la documentazione;
- 3) difetto di motivazione per quanto attiene la prescrizione e la decadenza.
Con distinte controdeduzioni:
- l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ribadita la regolarità della propria costituzione in primo grado, eccepiva l'infondatezza dei motivi di appello e la tardività, ex art. 32 D.lgls n° 546/1996, della memoria difensiva contenente il disconoscimento di firma;
- l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano insisteva per la conferma della sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante anche per lite temeraria;
- la Camera di Commercio di Milano eccepiva l'inammissibilità dell'appello in quanto l'atto e la relativa procura sarebbero stati sottoscritti dopo la notificazione degli stessi agli enti (notificazione 10.3.2025 – sottoscrizione digitale 7.4.2025) mentre nel merito insisteva per la conferma della sentenza. Con memoria difensiva l'appellante, ribadiva le proprie difese ed eccepiva la nullità della costituzione, anche in questo grado di giudizio, da parte dell'ente di riscossione tramite avvocato del libero foro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni proposte sia dall'appellante che dalla Camera di
Commercio.
1) Per quanto attiene la contestazione di illegittima costituzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione tramite avvocato del libero foro, argomentata sul presupposto dell'esclusività del patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato, essa non può trovare accoglimento, non essendoci alcuna riserva a favore di quest'ultima, né risulta confortata dalla giurisprudenza di legittimità che, anche di recente, ha ribadito: “Questa Corte ha ormai chiarito che per il giudizio tributario la convenzione tra le Agenzie fiscali e l'Avvocatura dello Stato esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità (Sez. 5-, Ordinanza n. 28199 del 31/10/2024,
Rv. 672626 - 01). Ne consegue che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nei gradi di merito del giudizio tributario, può legittimamente avvalersi della difesa tecnica di un avvocato del libero foro" (Cass. n° 25155/2025 del 14.9.2025 ed anche, ex multis, Cass. n° 24718/2025; Cass n° 16040/2025; Cass. n°
15569/2025; Cass. n° 16597/2025; Cass. n° 18769/2025; Cass. n° 28199/2024, Cass. n° 36058/2023; Cass.
n° 9551/2022; Cass. n° 28988/2021; ed anche Corte Giust. Trib. Lombardia Sez. II n° 1877/2025; Corte
Giust. Trib. Lombardia Sez. VI n° 3304/2024 e n° 1666/2024 e Sez. I n° 1600/2024).
Le argomentazioni e conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità, sono il punto di arrivo di una esegesi della disciplina che era pur partita da contrastanti letture, alcune favorevoli all'obbligatorietà del patrocinio autorizzato da parte dell'Avvocatura dello Stato nelle liti avanti le Corti di Giustizia Tributaria ma, ormai, ampiamente superate dall'attuale indirizzo maggioritario. Riguardo all'omessa allegazione della delibera recante le ragioni che hanno giustificato la scelta dell'avvocato del libero foro, anziché dell'Avvocatura dello Stato (pag. 9 atto di appello e pag. 4 memoria difensiva appellante), i giudici di legittimità hanno chiarito che non è richiesta, né l'adozione di apposita delibera, né di alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio dell'uno o dell'altro in quanto “in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura dello stato su base convenzionale, è consentito all'Agenzia delle Entrate - Riscossione di avvalersi anche di avvocati del libero Foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ovvero degli avvocati del libero Foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità” (Cass. n° 24718/2025).
2) Del pari infondata è l'eccezione sollevata dalla Camera di Commercio di Milano circa l'inammissibilità dell'impugnazione per essere stato sottoscritto sia l'atto di appello che la relativa procura, dopo la loro notificazione alle parti resistenti (notificazione 10.3.2025 – sottoscrizione digitale 7.4.2025), in quanto l'atto di appello (in pdf nativo) e la procura (in pdf scansionato recante le firme autografe) sono stati firmati digitalmente in data 10.3.2025 all'atto della notificazione (cfr. pec di consegna – fascicolo appellante) e nuovamente sottoscritti digitalmente il 7.4.2025 al momento dell'iscrizione a ruolo della causa e relativa costituzione dell'appellante: si tratta di due diversi adempimenti previsti dalla legge, da porre in essere in differenti momenti, in relazione ai quali è prescritta una doppia sottoscrizione digitale.
3) Nel merito, le censure svolte dall'appellante sono destituite di fondamento, alla luce dell'esame della copiosa documentazione versata in atti.
Invero, l'ente di riscossione ha dimostrato che l'intimazione di pagamento n° 06820239049891468000, oggetto del presente giudizio, era stata preceduta da ben altre tre intimazioni di pagamento, tutte regolarmente notificate e non impugnate dall'appellante.
In particolare:
a) notificazione, in data 20.11.2015, dell'intimazione di pagamento n° 06820159055032500000 (doc. 4 fascicolo I grado riscossione) recante le seguenti cartelle di pagamento:
n° 06820060199004048000,
n° 06820110418431589000,
n° 06820120013368557000,
n° 06820130008867946000,
n° 06820140022964103000.
Diversamente da quanto asserito dall'appellante, detta intimazione di pagamento n°
06820159055032500000 risulta regolarmente notificata, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con deposito presso la casa comunale in data 20.11.2015 e successivo invio di raccomanda del 23.11.2015, restituita per compiuta giacenza (doc. 4 fascicolo I grado Agenzia Riscossione).
b) notificazione, in data 28.12.2018, di intimazione di pagamento n° 06820189029972779000 (doc. 5 fascicolo I grado Agenzia Riscossione) recante, oltre alle cartelle di pagamento di cui al precedente punto a), anche le ulteriori cartelle di pagamento:
n° 06820140121852013000,
n° 06820150127050082001,
n° 06820160031824638000,
n° 06820170009269083001.
Detta intimazione di pagamento n° 06820189029972779000 era stata regolarmente notificata mediante deposito presso la casa comunale con la procedura prevista per l'irreperibilità assoluta in quanto, come indicato nell'avviso di ricevimento della raccomandata, la destinataria risultava trasferita, anche se le risultanze anagrafiche confermavano che, all'indirizzo ove era stata tentata la consegna dell'atto, vi fosse la residenza della stessa (doc. 5 fascicolo I grado Agenzia Riscossione).
c) notificazione, in data 12.12.2022, della terza intimazione di pagamento n° 06820229018230548000 (doc.
6 fascicolo I grado riscossione) recante, oltre alle cartelle di pagamento di cui ai precedenti punti a) – b), anche quella identificata con il n° 06820170086706244000, nonché l'avviso di accertamento n°
TNN01D100234/19.
Anche in questo caso, la notificazione della predetta intimazione di pagamento n° 06820229018230548000 era stata effettuata secondo il rito previsto in caso di irreperibilità assoluta, previe opportune verifiche anagrafiche, come meglio specificate nell'avviso di ricevimento (doc. 6 fascicolo I grado Agenzia
Riscossione).
d) Infine, l'ente di riscossione ha dimostrato che anche le restanti cartelle di pagamento riferite ai diritti camerali (e non richiamate in alcuna delle tre intimazioni di pagamento sopra menzionate, bensì riportata in quella oggetto di impugnazione), sono state tutte regolarmente notificate e non impugnate.
In particolare:
- cartella di pagamento n° 06820210033145246001, notificata in data 16.12.2022 (doc. 3 fascicolo I grado riscossione pagg. 327-336) e cartella di pagamento n° 06820210039760475001 notificata in data 5.10.2022
(doc. 3 fascicolo I grado Agenzia Riscossione pagg. 337-346). In entrambi i casi, la notificazione è avvenuta seguendo l'iter previsto nel caso di irreperibilità assoluta, mediante deposito presso la casa comunale, previe opportune verifiche, come riportato sulle relazioni di notificazioni;
- cartelle di pagamento nn° 06820210118786421001 e 0682021012595852001, entrambe notificate in data
13.12.2022 mediante consegna di raccomandata a mani della destinataria (doc. 3 fascicolo I grado Agenzia
Riscossione pagg. 347-356).
4) Verificata la regolare notificazione dei sopra citati atti impositivi, si osserva che il disconoscimento da parte dell'odierna appellante, riguardo le firme recate dagli avvisi di ricevimento delle cartelle di pagamento nn° 06820060199004048000, 06820210118786421001 e 0682021012595852001, deve ritenersi privo di effetti.
Invero, a prescindere dall'importante circostanza che la cartella di pagamento n° 06820060199004048000 sia ormai divenuta definitiva per mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento n°
06820159055032500000, come sopra esposto, il disconoscimento di firma poteva, semmai, avvenire con la proposizione di querela di falso, come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione: “Trattandosi delle copie degli avvisi di ricevimento delle raccomandate, con cui erano state notificate al contribuente due cartelle di pagamento, ogni questione circa la riferibilità della firma ivi apposta al destinatario doveva essere fatta valere mediante la querela di falso, nel caso di specie non proposta." (Cass. 21284/2025 ed anche Cass. 198/2024: "la sentenza impugnata ha accertato l'avvenuta regolare consegna del plico da parte dell'ufficiale postale ad un incaricato del destinatario, risultante dal predetto avviso che, sul punto, fa piena prova fino a querela di falso nella specie non proposta”).
5) Tirando le fila di quanto sinora argomentato, deve concludersi che l'omessa impugnazione delle sopra citate intimazioni di pagamento ha precluso alla Ricorrente_1 qualsivoglia censura in questa sede, ad eccezione della facoltà di contestare l'atto successivo (nella specie, intimazione di pagamento n°
06820239049891468000 per cui è causa) unicamente per vizi propri.
Sul punto la Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che “L'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19, d.lgs. n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, e in particolare preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine” (Cass. n° 20476/2025; Cass. n° 6436/2025 ed anche Cass. n° 23346/2024; Cass. n° 3005/2020).
L'odierna appellata, come detto, non ha impugnato alcuno dei richiamati atti prodromici ma ha contestato, per la prima volta, i vizi di notificazione delle cartelle di pagamento solo con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, con conseguente consolidamento del debito tributario ed impossibilità di eccepire vizi non riferibili all'atto impugnato.
Per le stesse ragioni anche l'eccepita decadenza dal potere accertativo da parte dell'amministrazione finanziaria e la prescrizione delle somme iscritte a ruolo a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, appaiono argomentazioni infondate attesa la cristallizzaione delle pretese tributarie recate dall'intimazione oggetto di impugnazione e la sussistenza di più atti interruttivi della prescrizione.
7) Riguardo, infine, all'eccepita violazione della Legge n° 228/2012, si ritiene la questione anch'essa infondata posto che la Ricorrente_1 si è limitata ad affermare l'intervenuta prescrizione, omettendo qualsivoglia prova documentale in merito (doc. 3 fascicolo I grado ricorrente). Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1 comma 538, il contribuente è tenuto a presentare apposita “dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo”.
A prescindere da tale omissione, la circostanza (peraltro solo asserita) che l'Agenzia Entrate Riscossione non avrebbe trasmesso l'istanza ex Legge n° 228/2012 agli enti creditori entro dieci giorni dalla relativa presentazione (comma 539), non rende, di per sé, “illegittimo il credito mosso attraverso l'intimazione impugnata”, come sostenuto dall'appellante, sia perché il legislatore non ha previsto alcuna conseguenza nel senso voluto dalla stessa, sia perché, all'epoca della proposizione del ricorso di primo grado, era ancora pendente il termine di 220 giorni per verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente e dare riscontro da parte dell'Ufficio (istanza del 12.2.2024 – ricorso in primo grado 8.3.2024).
Si ritengono assorbite le ulteriori eccezioni formulate dall'appellante.
Per le ragioni esposte, l'appello non può trovare accoglimento.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con applicazione, per quanto attiene l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano, della riduzione prevista dall'art. 15, comma 2 sexies, D.lgs. n° 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione 19:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
- condanna l'appellante a rifondere le spese del grado liquidate, in €. 4.000,00 a favore della Camera di
Commercio di Milano, €. 4.000,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ed €. 3.200,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 all'esito del differimento per deliberare, disposto il 28 gennaio 2026, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 35, co. 2, del D.l.vo n° 546/1992.
Il Giudice Estensore Il Presidente
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