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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/05/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2310/2021, cui è riunito il procedimento n. R.G. 711/2023 TRA
rappr. e dif. dall'Avv. E. Cantiello, con cui elett. dom. in Santa Maria Parte_1
Via A. Gramsci n. 49, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. I. De Benedictis, L. Cuzzupoli, E. CP_1 ed I. Verrengia, elett. dom. in Caserta, Località San Benedetto, alla Via Arena, giusta procura in atti RESISTENTE OGGETTO: altre ipotesi – accertamento rapporto di lavoro presso istituto paritario CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/04/2021, iscritto al n. 2310/2021 R.G., la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver ricevuto in data 28/09/2020 dall'ente resistente, all'esito di accertamento ispettivo, un provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro presso l'“Istituto Paritario Padre Pio s.r.l.”, per i periodi dal 03/10/2018 al 31/08/2019 e dal 03/09/2019 al 30/05/2020, per carenza dei requisiti previsti dall'art. 2094 c.c., con conseguente disconoscimento anche ai fini delle tutele previdenziali e assistenziali;
- di aver lavorato presso il predetto Istituto paritario, con la mansione di collaboratore scolastico, con un orario spalmato in sei ore settimanali;
- che sussistevano tutti i requisiti per qualificare il rapporto come subordinato, come da documentazione versata in atti, ed in particolare dal certificato di servizio rilasciato dal dirigente scolastico dell'istituto paritario. Concludeva, pertanto, chiedendo di: “Annullare il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro con l'“Istituto Paritario Padre Pio srl” matr. per il periodo dal 03.10.2018 al P.IVA_1
31.08.2018 e dal 03.09.2019 al 30.05.2020, perc fatto ed in diritto;
Riconoscere il rapporto di lavoro tra il ricorrente e l'Istituto Padre Pio per il periodo dal 03.10.2018 al Parte_1
31.08.2018 e dal 03.09.201 20, per i motivi suesposti”. Spese vinte, con attribuzione. Si costituiva tardivamente l'ente resistente che, con articolate argomentazioni, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. 1 Con ulteriore ricorso, depositato in data 01/02/2023, parte ricorrente si opponeva al provvedimento con cui l'ente resistente rigettava il ricorso amministrativo presentato in data 16/10/2020 avverso il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro, e concludeva chiedendo di “- accertare la sussistenza del rapporto di lavoro tra il ricorrente Pt_1
e l'Istituto Padre Pio srl matr. 2009614525 per il periodo dal 03.10.2018 al 31.08.
[...] dal 03.09.2019 al 30.05.2020 perché infondato in fatto ed in diritto;
- annullare il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro con Istituto Padre Pio srl matr. per il periodo dal P.IVA_1
03.10.2018 al 31.08.2018 e dal 03.09.2019 al 30.05.2020 perché tto ed in diritto;
”. Spese vinte, con attribuzione. Si costituiva l'ente resistente che, chiesta la riunione per connessione al precedente giudizio, attraverso articolata memoria concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Previa riassegnazione alla scrivente del procedimento n. 711/2023 RG, le cause giungevano, a seguito di rinvii, anche in considerazione del carico del ruolo e previa concessione di termine per il deposito di note, all'udienza del 27/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note depositate, disposta la riunione dei procedimenti, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Preliminarmente, si osserva che non è condivisibile la doglianza di parte ricorrente in ordine alla mancata comunicazione dell'accertamento ispettivo, atteso che destinatario del predetto è il datore di lavoro. Quanto alle doglianze, formulate nell'ambito del procedimento n. 711/2023 R.G., relative alla tardività e genericità del provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo, si osserva in primo luogo che il provvedimento è sufficientemente motivato e, ad ogni modo, che i rilievi formulati non appaiono rilevanti nel presente giudizio, che costituisce un giudizio non sull'atto (ovvero volto alla verifica della legittimità del provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo), bensì sul rapporto (in quanto teso all'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro disconosciuto). Tanto premesso, i ricorsi riuniti sono infondati, e vanno rigettati per le ragioni di seguito esposte. Con provvedimento datato 14/07/2020, l'ente previdenziale comunicava al ricorrente, all'esito di accertamento ispettivo, il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato instaurato con l'istituto paritario Padre Pio s.r.l. per i periodi dal 03/10/2018 al 31/08/2019 e dal 03/09/2019 al 30/05/2020, per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 2094 c.c., con conseguente invalidità del rapporto ai fini delle assicurazioni obbligatorie e del conseguente riconoscimento delle tutele previdenziali ed assistenziali. A fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell' è onere del CP_1 lavoratore dimostrare, ai sensi dell'art. 2697 C.C., la sussistenza del rto di lavoro subordinato, oggetto di disconoscimento, e di cui chiede l'accertamento, comprovando gli elementi caratteristici della subordinazione. Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 809 del 19/01/2021, Rv. 660253 - 01), “in forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione 2 di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso è colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale - assicurativo che deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione. (Cass 08/02/2000. n. 1399).
6.4. Ne consegue che nel caso in esame la sentenza di appello, correttamente applicando i principi su richiamati, ha gravato l'assicurato, che nella ricostruzione del giudice di appello non vi ha adempiuto, dell'onere di dimostrare la subordinazione e non è configurabile, in capo all' previdenza, un onere di dimostrare l'insussistenza dei requisiti prescritti per le Parte_2 erogazioni r lavoratore, in quanto la contestazione di tali requisiti da parte dell'ente, risolvendosi nella contestazione di uno degli elementi costitutivi della altrui pretesa , non integra una eccezione in senso stretto ma una mera difesa (v. anche Cass. 09/05/2003 n. 7139). Pertanto, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento. Tuttavia, del tutto carenti sul punto sono le allegazioni di cui all'atto introduttivo. Parte ricorrente, invero, non indicava l'articolazione oraria in cui svolgeva attività lavorativa, limitandosi a dedurre di aver lavorato secondo un “preciso orario di lavoro spalmato in sei ore settimanali” (p. 3 del ricorso introduttivo), senza alcuna puntuale indicazione dei giorni e degli orari di lavoro osservati;
non indicava il soggetto che impartiva le direttive;
non indicava infine, la misura della retribuzione percepita, nonché la cadenza e le modalità in cui avveniva il pagamento. Alla luce delle esposte considerazioni, la prova orale richiesta risultava generica, e quindi inammissibile. Quanto alla produzione documentale di parte ricorrente (certificato di servizio, modelli UNILAV), si osserva che il disconoscimento operato dall'istituto previdenziale riguarda l'effettività del rapporto, che la predetta documentazione è del tutto inidonea a provare, gravando su parte ricorrente l'onere della prova della sussistenza degli indici della subordinazione, presupposto per la costituzione del rapporto previdenziale. Ed infatti, laddove emergano elementi di dubbio in ordine al rapporto di lavoro (come si evince dal provvedimento di disconoscimento prodotto dalla stessa parte ricorrente), la documentazione di formazione unilaterale – che in tal caso proviene dall'asserito datore di lavoro - non può avere una pregnante rilevanza, soprattutto nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, per assenza dei requisiti tipici della subordinazione o per ritenuta insussistenza dello stesso. In tali controversie, infatti, oggetto di contestazione è proprio il carattere fittizio del rapporto o comunque la carenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., ed in tali casi la documentazione rilasciata dal datore di lavoro può avere un mero carattere indiziario (cfr. Cass. 10529/1996, Cass. 9290/2000). In conclusione, nelle controversie in questione, la prova dell'effettività del rapporto o dei caratteri tipici della subordinazione non può essere desunta esclusivamente dalla documentazione predetta, cui, alla luce di quanto sopra esposto, non può che riconoscersi uno scarno rilievo probatorio, in assenza di ulteriori
3 elementi di riscontro, con particolare riferimento agli elementi sintomatici della subordinazione. Tra l'altro, quanto alla valenza probatoria del certificato di servizio in atti, si osserva che, anche a voler ritenere che esso abbia valore (non di atto pubblico, ma) di certificazione amministrativa, a cui si applica la disciplina di cui agli artt. 2699 e ss. c.c. in considerazione della peculiare posizione del direttore di scuole paritarie e legalmente riconosciute - al quale la giurisprudenza della Cassazione penale riconosce la qualità di pubblico ufficiale agli effetti delle norme sul falso documentale, rispetto alle quali la nozione di atto pubblico è, peraltro, notoriamente più ampia di quella civilistica (cfr. Cass. Cass. pen. Sez. V Sent., 14/11/2017, n. 3779; Cass. pen. Sez. V Sent., 29/05/2015, n. 44383; Cass. pen. Sez. V Sent., 05/12/2008, n. 9702) - la fede privilegiata è estesa alla provenienza del documento, alle dichiarazioni delle parti e ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, mentre non copre le valutazioni, le manifestazioni di opinione o di scienza in essa espresse (tra cui va ricondotta la dichiarazione sull'espletamento del servizio), per le quali lo stesso è documento liberamente valutabile dal giudice. Alla luce di tutte le considerazioni esposte, tale certificato è del tutto inidoneo, in assenza di ulteriori riscontri, a provare la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato per i periodi oggetto di disconoscimento ad opera dell'ente previdenziale. Con riferimento alla riproduzione fotografica versata agli atti del procedimento n. 711/2023 R.G., si osserva in primo luogo che non risultano neanche dedotti il contesto spazio-temporale in cui sarebbe stata effettuata né i soggetti ivi raffigurati - con conseguente inammissibilità del relativo capitolo di prova, attesa la genericità – nonché la totale inidoneità di tale elemento, di per sé, a provare la sussistenza, l'effettività e la durata dei rapporti di lavoro disconosciuti. Inidonee, infine, a fondare la sussistenza dei rapporti disconosciuti, in quanto del tutto generiche, sono le dichiarazioni rese in sede ispettiva (di cui la stessa parte ricorrente aveva eccepito la tardività nella produzione, nell'ambito del giudizio n. 2310/2021 R.G.), e richiamate nelle note depositate. Da tutto quanto esposto discende il rigetto dei ricorsi riuniti. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto dei giudizi riuniti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) rigetta i ricorsi riuniti;
b) condanna parte ricorrente al pagamento in favore di delle spese di lite, che CP_1 liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre spese generali e CPA come per legge, se dovute.
Santa Maria Capua Vetere, 28/05/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi 4
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2310/2021, cui è riunito il procedimento n. R.G. 711/2023 TRA
rappr. e dif. dall'Avv. E. Cantiello, con cui elett. dom. in Santa Maria Parte_1
Via A. Gramsci n. 49, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. I. De Benedictis, L. Cuzzupoli, E. CP_1 ed I. Verrengia, elett. dom. in Caserta, Località San Benedetto, alla Via Arena, giusta procura in atti RESISTENTE OGGETTO: altre ipotesi – accertamento rapporto di lavoro presso istituto paritario CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/04/2021, iscritto al n. 2310/2021 R.G., la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver ricevuto in data 28/09/2020 dall'ente resistente, all'esito di accertamento ispettivo, un provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro presso l'“Istituto Paritario Padre Pio s.r.l.”, per i periodi dal 03/10/2018 al 31/08/2019 e dal 03/09/2019 al 30/05/2020, per carenza dei requisiti previsti dall'art. 2094 c.c., con conseguente disconoscimento anche ai fini delle tutele previdenziali e assistenziali;
- di aver lavorato presso il predetto Istituto paritario, con la mansione di collaboratore scolastico, con un orario spalmato in sei ore settimanali;
- che sussistevano tutti i requisiti per qualificare il rapporto come subordinato, come da documentazione versata in atti, ed in particolare dal certificato di servizio rilasciato dal dirigente scolastico dell'istituto paritario. Concludeva, pertanto, chiedendo di: “Annullare il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro con l'“Istituto Paritario Padre Pio srl” matr. per il periodo dal 03.10.2018 al P.IVA_1
31.08.2018 e dal 03.09.2019 al 30.05.2020, perc fatto ed in diritto;
Riconoscere il rapporto di lavoro tra il ricorrente e l'Istituto Padre Pio per il periodo dal 03.10.2018 al Parte_1
31.08.2018 e dal 03.09.201 20, per i motivi suesposti”. Spese vinte, con attribuzione. Si costituiva tardivamente l'ente resistente che, con articolate argomentazioni, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. 1 Con ulteriore ricorso, depositato in data 01/02/2023, parte ricorrente si opponeva al provvedimento con cui l'ente resistente rigettava il ricorso amministrativo presentato in data 16/10/2020 avverso il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro, e concludeva chiedendo di “- accertare la sussistenza del rapporto di lavoro tra il ricorrente Pt_1
e l'Istituto Padre Pio srl matr. 2009614525 per il periodo dal 03.10.2018 al 31.08.
[...] dal 03.09.2019 al 30.05.2020 perché infondato in fatto ed in diritto;
- annullare il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro con Istituto Padre Pio srl matr. per il periodo dal P.IVA_1
03.10.2018 al 31.08.2018 e dal 03.09.2019 al 30.05.2020 perché tto ed in diritto;
”. Spese vinte, con attribuzione. Si costituiva l'ente resistente che, chiesta la riunione per connessione al precedente giudizio, attraverso articolata memoria concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Previa riassegnazione alla scrivente del procedimento n. 711/2023 RG, le cause giungevano, a seguito di rinvii, anche in considerazione del carico del ruolo e previa concessione di termine per il deposito di note, all'udienza del 27/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note depositate, disposta la riunione dei procedimenti, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Preliminarmente, si osserva che non è condivisibile la doglianza di parte ricorrente in ordine alla mancata comunicazione dell'accertamento ispettivo, atteso che destinatario del predetto è il datore di lavoro. Quanto alle doglianze, formulate nell'ambito del procedimento n. 711/2023 R.G., relative alla tardività e genericità del provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo, si osserva in primo luogo che il provvedimento è sufficientemente motivato e, ad ogni modo, che i rilievi formulati non appaiono rilevanti nel presente giudizio, che costituisce un giudizio non sull'atto (ovvero volto alla verifica della legittimità del provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo), bensì sul rapporto (in quanto teso all'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro disconosciuto). Tanto premesso, i ricorsi riuniti sono infondati, e vanno rigettati per le ragioni di seguito esposte. Con provvedimento datato 14/07/2020, l'ente previdenziale comunicava al ricorrente, all'esito di accertamento ispettivo, il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato instaurato con l'istituto paritario Padre Pio s.r.l. per i periodi dal 03/10/2018 al 31/08/2019 e dal 03/09/2019 al 30/05/2020, per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 2094 c.c., con conseguente invalidità del rapporto ai fini delle assicurazioni obbligatorie e del conseguente riconoscimento delle tutele previdenziali ed assistenziali. A fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell' è onere del CP_1 lavoratore dimostrare, ai sensi dell'art. 2697 C.C., la sussistenza del rto di lavoro subordinato, oggetto di disconoscimento, e di cui chiede l'accertamento, comprovando gli elementi caratteristici della subordinazione. Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 809 del 19/01/2021, Rv. 660253 - 01), “in forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione 2 di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso è colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale - assicurativo che deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione. (Cass 08/02/2000. n. 1399).
6.4. Ne consegue che nel caso in esame la sentenza di appello, correttamente applicando i principi su richiamati, ha gravato l'assicurato, che nella ricostruzione del giudice di appello non vi ha adempiuto, dell'onere di dimostrare la subordinazione e non è configurabile, in capo all' previdenza, un onere di dimostrare l'insussistenza dei requisiti prescritti per le Parte_2 erogazioni r lavoratore, in quanto la contestazione di tali requisiti da parte dell'ente, risolvendosi nella contestazione di uno degli elementi costitutivi della altrui pretesa , non integra una eccezione in senso stretto ma una mera difesa (v. anche Cass. 09/05/2003 n. 7139). Pertanto, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento. Tuttavia, del tutto carenti sul punto sono le allegazioni di cui all'atto introduttivo. Parte ricorrente, invero, non indicava l'articolazione oraria in cui svolgeva attività lavorativa, limitandosi a dedurre di aver lavorato secondo un “preciso orario di lavoro spalmato in sei ore settimanali” (p. 3 del ricorso introduttivo), senza alcuna puntuale indicazione dei giorni e degli orari di lavoro osservati;
non indicava il soggetto che impartiva le direttive;
non indicava infine, la misura della retribuzione percepita, nonché la cadenza e le modalità in cui avveniva il pagamento. Alla luce delle esposte considerazioni, la prova orale richiesta risultava generica, e quindi inammissibile. Quanto alla produzione documentale di parte ricorrente (certificato di servizio, modelli UNILAV), si osserva che il disconoscimento operato dall'istituto previdenziale riguarda l'effettività del rapporto, che la predetta documentazione è del tutto inidonea a provare, gravando su parte ricorrente l'onere della prova della sussistenza degli indici della subordinazione, presupposto per la costituzione del rapporto previdenziale. Ed infatti, laddove emergano elementi di dubbio in ordine al rapporto di lavoro (come si evince dal provvedimento di disconoscimento prodotto dalla stessa parte ricorrente), la documentazione di formazione unilaterale – che in tal caso proviene dall'asserito datore di lavoro - non può avere una pregnante rilevanza, soprattutto nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, per assenza dei requisiti tipici della subordinazione o per ritenuta insussistenza dello stesso. In tali controversie, infatti, oggetto di contestazione è proprio il carattere fittizio del rapporto o comunque la carenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., ed in tali casi la documentazione rilasciata dal datore di lavoro può avere un mero carattere indiziario (cfr. Cass. 10529/1996, Cass. 9290/2000). In conclusione, nelle controversie in questione, la prova dell'effettività del rapporto o dei caratteri tipici della subordinazione non può essere desunta esclusivamente dalla documentazione predetta, cui, alla luce di quanto sopra esposto, non può che riconoscersi uno scarno rilievo probatorio, in assenza di ulteriori
3 elementi di riscontro, con particolare riferimento agli elementi sintomatici della subordinazione. Tra l'altro, quanto alla valenza probatoria del certificato di servizio in atti, si osserva che, anche a voler ritenere che esso abbia valore (non di atto pubblico, ma) di certificazione amministrativa, a cui si applica la disciplina di cui agli artt. 2699 e ss. c.c. in considerazione della peculiare posizione del direttore di scuole paritarie e legalmente riconosciute - al quale la giurisprudenza della Cassazione penale riconosce la qualità di pubblico ufficiale agli effetti delle norme sul falso documentale, rispetto alle quali la nozione di atto pubblico è, peraltro, notoriamente più ampia di quella civilistica (cfr. Cass. Cass. pen. Sez. V Sent., 14/11/2017, n. 3779; Cass. pen. Sez. V Sent., 29/05/2015, n. 44383; Cass. pen. Sez. V Sent., 05/12/2008, n. 9702) - la fede privilegiata è estesa alla provenienza del documento, alle dichiarazioni delle parti e ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, mentre non copre le valutazioni, le manifestazioni di opinione o di scienza in essa espresse (tra cui va ricondotta la dichiarazione sull'espletamento del servizio), per le quali lo stesso è documento liberamente valutabile dal giudice. Alla luce di tutte le considerazioni esposte, tale certificato è del tutto inidoneo, in assenza di ulteriori riscontri, a provare la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato per i periodi oggetto di disconoscimento ad opera dell'ente previdenziale. Con riferimento alla riproduzione fotografica versata agli atti del procedimento n. 711/2023 R.G., si osserva in primo luogo che non risultano neanche dedotti il contesto spazio-temporale in cui sarebbe stata effettuata né i soggetti ivi raffigurati - con conseguente inammissibilità del relativo capitolo di prova, attesa la genericità – nonché la totale inidoneità di tale elemento, di per sé, a provare la sussistenza, l'effettività e la durata dei rapporti di lavoro disconosciuti. Inidonee, infine, a fondare la sussistenza dei rapporti disconosciuti, in quanto del tutto generiche, sono le dichiarazioni rese in sede ispettiva (di cui la stessa parte ricorrente aveva eccepito la tardività nella produzione, nell'ambito del giudizio n. 2310/2021 R.G.), e richiamate nelle note depositate. Da tutto quanto esposto discende il rigetto dei ricorsi riuniti. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto dei giudizi riuniti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) rigetta i ricorsi riuniti;
b) condanna parte ricorrente al pagamento in favore di delle spese di lite, che CP_1 liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre spese generali e CPA come per legge, se dovute.
Santa Maria Capua Vetere, 28/05/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi 4