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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 05/12/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3233/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3233/2024, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. BERTOZZI FILIPPO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. BERTOZZI FILIPPO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“A) dare atto che i figli sono autosufficienti ed autonomi;
B) dare atto che i ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano a richiedersi reciprocamente un assegno a titolo di concorso al proprio mantenimento;
C) dare atto che i sig.ri e dichiarano di trasferire ed attribuire in proprietà esclusiva Parte_1 CP_2 alla figlia, sig.ra nata a [...] il [...] c.f. , che sottoscrivendo il Parte_2 C.F._3 presente atto dichiara di accettare, la quota intera dell'ex casa coniugale, relativo box e annesso giardino siti in Cameri Via Tagliamento 1, e precisamente: villetta a schiera eretta su due piani fuori terra ed un piano seminterrato,
Pag. 1 con pertinenza sedime di terreno, fabbricato composto da cantina locale sgombero e lavanderia al piano seminterrato, un locale e servizi al piano rialzato, tre locali, bagno e ripostiglio al primo piano, nonché da autorimessa esterna posta al piano terreno ed attigua al fabbricato principale, così censiti al NCEU del Comune di Cameri, alla partita 3292:
foglio 51, particella 823 sub 1 – strada priv. Tagliamento n. 1 – cat. A/2 cl. 2, vani 7,5, rendita euro 755,32;
foglio 51 particella 823 sub. 2 – strada privata Tagliamento n. 1 – cat C/6 cl. 3, rendita 86,71 P.T. In relazione al trasferimento dell'immobile sopra descritto i coniugi, ai sensi dell'art. 19 D. L. n. 78/2010 concordemente dichiarano quanto segue. I confini dell'unità immobiliare riferiti alla mappa immobiliare sopra descritta sono i seguenti: - a levante mappale 256; a mezzodì, mappale 824, a ponente mappale 830; a notte mappale 831; D) dare atto che i sig.ri e dichiarano inoltre di trasferire ed attribuire in proprietà Parte_1 CP_2 esclusiva alla figlia, sig.ra nata a [...] il [...] c.f. , che Parte_2 C.F._3 sottoscrivendo il presente atto dichiara di accettare, i seguenti terreni siti in Cameri: a. Foglio 51 Particella 927, Qualità: Seminativo - Classe 2, Superficie 30 m2 Reddito Domenicale: € 0,21- Agrario € 0,17 - Proprietà 2/12 in regime di comunione dei beni del Sig. Parte_1
b. Foglio 51 Particella 928, Qualità: Seminativo - Classe 2, Superficie 39 m2 Reddito Domenicale: € 0,27- Agrario € 0,22 - Proprietà 1000/1000 in regime di comunione dei beni del Sig. c. Foglio 51 Parte_1
Particella 929, Qualità: Seminativo - Classe 2, Superficie 94 m2 Reddito Domenicale: € 0,66 Agrario € 0,53 - Proprietà 1000/1000 in regime di comunione dei beni del Sig. Parte_1
Come risulta dalla perizia asseverata depositata il 30.5.2026 i coniugi ricorrenti dichiarano ai sensi dell'articolo 29 comma 1-bis della Legge 27/2/1985 n. 52 quale introdotto dall'articolo 19 del DL 78/2010 che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto degli immobili sopra descritti ed in particolare non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale;
certificano inoltre la rispondenza degli intestatari catastali con le risultanze dei registri immobiliari. Per la precisione si tratta della planimetria allegata al nr. 40374/15926 del 22.8.91 relativa all'atto di compravendita rogito Notaio del 9.6.1992 e Allegato A al n. 43855/15913 repertorio del 4.8. 1993 Per_1 relativo all'atto di compravendita rogito Notaio 12.10.1993 depositata in Catasto in data 5.8.2002 Per_2 prot. n. VC0147352. CP_ La proprietà indivisa dell'unità immobiliare oggetto della presente cessione è pervenuta ai coniugi e giusto Pt_1 atto di compravendita a rogito Notaio di Novara, redatto e sottoscritto in data 9.6.1992, rep. 40374, Per_1 racc. 15926, atto registrato in Novara il 15.6.1998 al n. 2024 vol Serie I. La proprietà dei terreni censiti al Foglio 51 particella 928 e 929 annessi e oggetto anch'essi della presente cessione è pervenuta al sig. in regime Pt_1 CP_ di comunione legale con la sig.ra giusto atto di compravendita a rogito Notaio di Novara, redatto Per_2
e sottoscritto in data 12.10.1993, rep. 43855, racc. 15913. La proprietà del terreno censito al Foglio 51 particella 927 annesso e oggetto anch'esso della presente cessione è CP_ pervenuta al sig. in regime di comunione legale con la sig.ra giusto atto di compravendita a rogito Notaio Pt_1
redatto e sottoscritto in data 10.5.2024 rep. 21566. Persona_3
L'attribuzione in proprietà dell'immobile e dei terreni anzidetti viene effettuata a corpo e nello stato di fatto in cui quanto assegnato attualmente si trova, con tutti i relativi diritti, azioni, accessioni, pertinenze e servitù attive e passive legalmente costituite;
in particolare con tutti i diritti di comproprietà sulle cose, enti, spazi, impianti, servizi e parti comuni tutte dell'edificio in cui quanto ceduto fa parte ai sensi dell'articolo 1117 c.c. in proporzione alla quota di spettanza.
Pag. 2 Il trasferimento di proprietà viene effettuato senza previsione di corrispettivo;
la sig.ra rinunzia Parte_2 espressamente ad eventuale ipoteca legale relativamente al trasferimento dei beni immobili ad essa trasferiti e come dianzi descritti con esonero del signor Conservatore da qualsiasi responsabilità. Ai sensi dell'art. 1 co. 497 della Legge 266/051 i ricorrenti dichiarano che il valore dei beni trasferiti è pari ad € 97.255,00. I ricorrenti garantiscono la piena proprietà della quota, la libera disponibilità ed il pacifico possesso di quanto trasferito, nonché la libertà da iscrizioni, trascrizioni ed altri oneri pregiudizievoli o da privilegi anche fiscali, prestando pertanto alla parte assegnataria ogni garanzia per i casi di evizione, molestia o turbativa del possesso. La proprietà ed il possesso di quanto assegnato passerà alla parte assegnataria immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza. CP_ I sig.ri e per quanto di propria pertinenza relativamente alla quota di comproprietà assegnata, dichiarano Pt_1
e garantiscono, ai sensi dell'art. 40 della Legge 28.02.1985 n. 47 e successive proroghe e modificazioni, che il fabbricato è stato regolarmente edificato in forza della concessione edilizia pratica n. 248 R.V rilasciata dal Sindaco del Comune di Cameri in data 21.3.1990 e successiva variante n. 245 R.V rilasciata dalla medesima Autorità in data 2.10.1991 e che negli anni successivi non sono state apportate variazioni di superficie né d'altro genere che possano formare oggetto di condono o sanatoria. Come attestato nella perizia asseverata in atti i coniugi cedenti dichiarano che l'immobile presenta lievi difformità rispetto a quanto rappresentato nelle pratiche edilizie, che rientrano nella percentuale delle tolleranze costruttive e come tali sanabili;
la sig.ra , resa edotta, dichiara di assumersi l'impegno a regolarizzare tali difformità. Parte_2
Dichiarano inoltre i ricorrenti che, relativamente alle unità immobiliari in oggetto, non sono state effettuate successive opere di trasformazione o mutamento che avrebbero richiesto permesso di costruire o DIA o SCIA e ne garantiscono quindi la regolarità edilizia anche dal punto di vista amministrativo. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 26 giugno 1990 n. 165 e degli artt. 4 e 26 Legge 4 gennaio 1968 n. 15, la parte assegnante dichiara che, per quanto di propria pertinenza, il reddito fondiario dell'immobile oggetto della cessione è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale, alla data odierna, è scaduto il termine di presentazione.
Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, i coniugi chiedono l'applicazione dell'articolo 19 della Legge n. 74 del 1987 che prevede l'esonero da tali imposte, da bollo e INVIM in atti di attribuzione patrimoniale tra coniugi consequenziale a provvedimenti di separazione personale e/o di divorzio, così come confermato dal ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – Dir. Centrale con la circolare ministeriale n. 49 del 16/03/2002 e dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 4867 del 30.05.1997.
Si allega certificato energetico previsto dal D.L. 192/2005.
Le parti ed i difensori dichiarano di essere consapevoli che l'accordo di divorzio, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c. ed implicando il trasferimento di diritti reali immobiliari costituisce, dopo la sentenza che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c.
I ricorrenti si obbligano a procedere alla trascrizione presso i competenti registri immobiliari e ad effettuare la voltura catastale esonerando espressamente la cancelleria del tribunale da ogni onere - anche fiscale – conseguente e relativo ed impegnandosi a comunicare alla cancelleria l'intervenuta esecuzione di tali adempimenti nei venti giorni successivi al loro espletamento. E) dare atto che i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto e/o della carta di identità; F) ordinare al competente Ufficio dello Stato Civile di provvedere all'annotazione della sentenza”
Per il PM
Pag. 3 “Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario Parte_1 Controparte_1 in Novara in data 04/09/1982 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 271, parte II, serie A, anno 1982. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (28/08/1995) e (07/03/1992) Per_4 Pt_2 economicamente indipendenti. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 26/02/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. All'udienza del 03/06/2025, le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice al fine di formalizzare un trasferimento immobiliare. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Novara in data 04/09/1982 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 271, parte II, serie A, anno 1982.
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Pag. 4 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 4 dicembre 2025
Il Presidente Andrea Ghinetti
Pag. 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3233/2024, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. BERTOZZI FILIPPO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. BERTOZZI FILIPPO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“A) dare atto che i figli sono autosufficienti ed autonomi;
B) dare atto che i ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano a richiedersi reciprocamente un assegno a titolo di concorso al proprio mantenimento;
C) dare atto che i sig.ri e dichiarano di trasferire ed attribuire in proprietà esclusiva Parte_1 CP_2 alla figlia, sig.ra nata a [...] il [...] c.f. , che sottoscrivendo il Parte_2 C.F._3 presente atto dichiara di accettare, la quota intera dell'ex casa coniugale, relativo box e annesso giardino siti in Cameri Via Tagliamento 1, e precisamente: villetta a schiera eretta su due piani fuori terra ed un piano seminterrato,
Pag. 1 con pertinenza sedime di terreno, fabbricato composto da cantina locale sgombero e lavanderia al piano seminterrato, un locale e servizi al piano rialzato, tre locali, bagno e ripostiglio al primo piano, nonché da autorimessa esterna posta al piano terreno ed attigua al fabbricato principale, così censiti al NCEU del Comune di Cameri, alla partita 3292:
foglio 51, particella 823 sub 1 – strada priv. Tagliamento n. 1 – cat. A/2 cl. 2, vani 7,5, rendita euro 755,32;
foglio 51 particella 823 sub. 2 – strada privata Tagliamento n. 1 – cat C/6 cl. 3, rendita 86,71 P.T. In relazione al trasferimento dell'immobile sopra descritto i coniugi, ai sensi dell'art. 19 D. L. n. 78/2010 concordemente dichiarano quanto segue. I confini dell'unità immobiliare riferiti alla mappa immobiliare sopra descritta sono i seguenti: - a levante mappale 256; a mezzodì, mappale 824, a ponente mappale 830; a notte mappale 831; D) dare atto che i sig.ri e dichiarano inoltre di trasferire ed attribuire in proprietà Parte_1 CP_2 esclusiva alla figlia, sig.ra nata a [...] il [...] c.f. , che Parte_2 C.F._3 sottoscrivendo il presente atto dichiara di accettare, i seguenti terreni siti in Cameri: a. Foglio 51 Particella 927, Qualità: Seminativo - Classe 2, Superficie 30 m2 Reddito Domenicale: € 0,21- Agrario € 0,17 - Proprietà 2/12 in regime di comunione dei beni del Sig. Parte_1
b. Foglio 51 Particella 928, Qualità: Seminativo - Classe 2, Superficie 39 m2 Reddito Domenicale: € 0,27- Agrario € 0,22 - Proprietà 1000/1000 in regime di comunione dei beni del Sig. c. Foglio 51 Parte_1
Particella 929, Qualità: Seminativo - Classe 2, Superficie 94 m2 Reddito Domenicale: € 0,66 Agrario € 0,53 - Proprietà 1000/1000 in regime di comunione dei beni del Sig. Parte_1
Come risulta dalla perizia asseverata depositata il 30.5.2026 i coniugi ricorrenti dichiarano ai sensi dell'articolo 29 comma 1-bis della Legge 27/2/1985 n. 52 quale introdotto dall'articolo 19 del DL 78/2010 che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto degli immobili sopra descritti ed in particolare non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale;
certificano inoltre la rispondenza degli intestatari catastali con le risultanze dei registri immobiliari. Per la precisione si tratta della planimetria allegata al nr. 40374/15926 del 22.8.91 relativa all'atto di compravendita rogito Notaio del 9.6.1992 e Allegato A al n. 43855/15913 repertorio del 4.8. 1993 Per_1 relativo all'atto di compravendita rogito Notaio 12.10.1993 depositata in Catasto in data 5.8.2002 Per_2 prot. n. VC0147352. CP_ La proprietà indivisa dell'unità immobiliare oggetto della presente cessione è pervenuta ai coniugi e giusto Pt_1 atto di compravendita a rogito Notaio di Novara, redatto e sottoscritto in data 9.6.1992, rep. 40374, Per_1 racc. 15926, atto registrato in Novara il 15.6.1998 al n. 2024 vol Serie I. La proprietà dei terreni censiti al Foglio 51 particella 928 e 929 annessi e oggetto anch'essi della presente cessione è pervenuta al sig. in regime Pt_1 CP_ di comunione legale con la sig.ra giusto atto di compravendita a rogito Notaio di Novara, redatto Per_2
e sottoscritto in data 12.10.1993, rep. 43855, racc. 15913. La proprietà del terreno censito al Foglio 51 particella 927 annesso e oggetto anch'esso della presente cessione è CP_ pervenuta al sig. in regime di comunione legale con la sig.ra giusto atto di compravendita a rogito Notaio Pt_1
redatto e sottoscritto in data 10.5.2024 rep. 21566. Persona_3
L'attribuzione in proprietà dell'immobile e dei terreni anzidetti viene effettuata a corpo e nello stato di fatto in cui quanto assegnato attualmente si trova, con tutti i relativi diritti, azioni, accessioni, pertinenze e servitù attive e passive legalmente costituite;
in particolare con tutti i diritti di comproprietà sulle cose, enti, spazi, impianti, servizi e parti comuni tutte dell'edificio in cui quanto ceduto fa parte ai sensi dell'articolo 1117 c.c. in proporzione alla quota di spettanza.
Pag. 2 Il trasferimento di proprietà viene effettuato senza previsione di corrispettivo;
la sig.ra rinunzia Parte_2 espressamente ad eventuale ipoteca legale relativamente al trasferimento dei beni immobili ad essa trasferiti e come dianzi descritti con esonero del signor Conservatore da qualsiasi responsabilità. Ai sensi dell'art. 1 co. 497 della Legge 266/051 i ricorrenti dichiarano che il valore dei beni trasferiti è pari ad € 97.255,00. I ricorrenti garantiscono la piena proprietà della quota, la libera disponibilità ed il pacifico possesso di quanto trasferito, nonché la libertà da iscrizioni, trascrizioni ed altri oneri pregiudizievoli o da privilegi anche fiscali, prestando pertanto alla parte assegnataria ogni garanzia per i casi di evizione, molestia o turbativa del possesso. La proprietà ed il possesso di quanto assegnato passerà alla parte assegnataria immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza. CP_ I sig.ri e per quanto di propria pertinenza relativamente alla quota di comproprietà assegnata, dichiarano Pt_1
e garantiscono, ai sensi dell'art. 40 della Legge 28.02.1985 n. 47 e successive proroghe e modificazioni, che il fabbricato è stato regolarmente edificato in forza della concessione edilizia pratica n. 248 R.V rilasciata dal Sindaco del Comune di Cameri in data 21.3.1990 e successiva variante n. 245 R.V rilasciata dalla medesima Autorità in data 2.10.1991 e che negli anni successivi non sono state apportate variazioni di superficie né d'altro genere che possano formare oggetto di condono o sanatoria. Come attestato nella perizia asseverata in atti i coniugi cedenti dichiarano che l'immobile presenta lievi difformità rispetto a quanto rappresentato nelle pratiche edilizie, che rientrano nella percentuale delle tolleranze costruttive e come tali sanabili;
la sig.ra , resa edotta, dichiara di assumersi l'impegno a regolarizzare tali difformità. Parte_2
Dichiarano inoltre i ricorrenti che, relativamente alle unità immobiliari in oggetto, non sono state effettuate successive opere di trasformazione o mutamento che avrebbero richiesto permesso di costruire o DIA o SCIA e ne garantiscono quindi la regolarità edilizia anche dal punto di vista amministrativo. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 26 giugno 1990 n. 165 e degli artt. 4 e 26 Legge 4 gennaio 1968 n. 15, la parte assegnante dichiara che, per quanto di propria pertinenza, il reddito fondiario dell'immobile oggetto della cessione è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale, alla data odierna, è scaduto il termine di presentazione.
Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, i coniugi chiedono l'applicazione dell'articolo 19 della Legge n. 74 del 1987 che prevede l'esonero da tali imposte, da bollo e INVIM in atti di attribuzione patrimoniale tra coniugi consequenziale a provvedimenti di separazione personale e/o di divorzio, così come confermato dal ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – Dir. Centrale con la circolare ministeriale n. 49 del 16/03/2002 e dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 4867 del 30.05.1997.
Si allega certificato energetico previsto dal D.L. 192/2005.
Le parti ed i difensori dichiarano di essere consapevoli che l'accordo di divorzio, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c. ed implicando il trasferimento di diritti reali immobiliari costituisce, dopo la sentenza che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c.
I ricorrenti si obbligano a procedere alla trascrizione presso i competenti registri immobiliari e ad effettuare la voltura catastale esonerando espressamente la cancelleria del tribunale da ogni onere - anche fiscale – conseguente e relativo ed impegnandosi a comunicare alla cancelleria l'intervenuta esecuzione di tali adempimenti nei venti giorni successivi al loro espletamento. E) dare atto che i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto e/o della carta di identità; F) ordinare al competente Ufficio dello Stato Civile di provvedere all'annotazione della sentenza”
Per il PM
Pag. 3 “Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario Parte_1 Controparte_1 in Novara in data 04/09/1982 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 271, parte II, serie A, anno 1982. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (28/08/1995) e (07/03/1992) Per_4 Pt_2 economicamente indipendenti. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 26/02/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. All'udienza del 03/06/2025, le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice al fine di formalizzare un trasferimento immobiliare. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Novara in data 04/09/1982 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 271, parte II, serie A, anno 1982.
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Pag. 4 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 4 dicembre 2025
Il Presidente Andrea Ghinetti
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