Ordinanza cautelare 16 luglio 2021
Sentenza 17 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 17/12/2021, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/12/2021
N. 01532/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00629/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 629 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Gobbi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza San Marco, 63;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del contestuale provvedimento di comunicazione di motivi ostativi emesso dalla -OMISSIS-, con il quale è stata negata la possibilità di impiego del Sig. -OMISSIS-sul rilievo che “ alla luce dei precedenti giudiziari e in coerenza con il connesso parere espresso dalla -OMISSIS-[...] ” lo stesso “ non possegga i requisiti di buona condotta e affidabilità necessari per lo svolgimento dell'attività professionale in argomento ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 il dott. Filippo Dallari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso
- che il ricorrente svolgeva l’attività di “ collaboratore per incarichi investigativi elementari ” (-OMISSIS-.) presso diverse agenzie;
- che in data -OMISSIS- inviava alle competenti autorità di pubblica sicurezza la comunicazione di cui all’art. 259 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. dando atto dell’impiego del signor -OMISSIS- in qualità di -OMISSIS-
- che con nota del -OMISSIS-comunicava al ricorrente l’avvio del procedimento per il diniego di svolgimento dell’attività di collaboratore investigativo “ alla luce della segnalazione qui inviata dalla -OMISSIS-, con la quale è stato comunicato che la S.V. non risulta in possesso dell’affidabilità per l’espletamento delle delicate mansioni svolte, alla luce delle condanne per i reati di furto tentato in concorso e guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche ”;
- che il ricorrente presentava all’Amministrazione le proprie osservazioni;
- che con provvedimento del -OMISSIS-negava al ricorrente la possibilità di svolgere l’attività di-OMISSIS-in quanto “ alla luce dei precedenti giudiziari e in coerenza con il connesso parere espresso dalla -OMISSIS-, che la SV. non possegga i requisiti di buona condotta e affidabilità necessari ”;
Rilevato:
- che con il ricorso in esame, il ricorrente ha impugnato tale provvedimento sulla base dei seguenti motivi.
I - Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del r.d. n. 773 del 1931 in relazione alle licenze di polizia. Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Falsità dei presupposti. Contraddittorietà. Ingiustizia grave e manifesta .
Il provvedimento impugnato sarebbe stato emesso sulla base unicamente di “precedenti giudiziari” del ricorrente, senza alcuna valutazione in ordine alla sua personalità.
E ciò – lamenta il ricorrente - si porrebbe in contraddizione:
a) con il provvedimento del -OMISSIS-di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen.;
b) con il provvedimento del-OMISSIS-ha dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. il reato di furto tentato in concorso;
II - Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di legge in tema di estinzione del reato. Omessa valutazione dell’intervenuta sentenza di estinzione del reato. Eccesso di potere .
A fronte dell’estinzione dei reati ascritti – sostiene il ricorrente - l’Amministrazione avrebbe dovuto motivare la propria valutazione discrezionale sulla base di ulteriori elementi.
III - V iolazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost.. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 nonché della circolare del Ministero dell’Interno n. 6454 del 17 marzo 2003. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti. Falsità dei presupposti. Illogicità .
Il ricorrente lamenta che l’Amministrazione resistente avrebbe adottato il provvedimento impugnato sulla base delle due precedenti condanne di cui sopra, senza svolgere alcuna attività istruttoria. In particolare secondo il ricorrente l’Amministrazione non avrebbe considerato che le condanne in questione si riferirebbero a fatti risalenti, commessi quando era appena ventenne, e che nei successivi 13 anni il ricorrente avrebbe avuto una condotta specchiata. La valutazione dell’Amministrazione sarebbe fondata in definitiva su elementi non attuali e non circostanziati.
IV - Violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 3, Costituzione. Eccesso di potere.
Il provvedimento impugnato – sostiene il ricorrente - si porrebbe in contrasto con il principio della funzione rieducativa della pena. L’amministrazione avrebbe dovuto considerare che i reati ascritti al ricorrente sono estinti.
V - Violazione del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed incoerenza. Travisamento dei fatti .
L’Amministrazione avrebbe potuto vietare lo svolgimento dell’attività del ricorrente - già avviata e autorizzata – solo a fronte di fatti sopravvenuti. Mentre le condanne richiamate sarebbero antecedenti all’avvio dell’attività e riguarderebbero reati estinti.
VI - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 del r.d. n. 773 del 1931. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti. Falsità dei presupposti. Contraddittorietà. Illogicità. Ingiustizia grave e manifesta .
In base all’art. 11 TULPS, come interpretato alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, non sarebbe il privato a dover provare la propria buona condotta, bensì l’Amministrazione, a seguito di una specifica e rigorosa istruttoria, a dover indicare le ragioni che l’hanno indotta a ritenere che l’interessato non sia in possesso delle qualità necessarie per il corretto svolgimento dell’attività;
- che con ordinanza n. -OMISSIS- questa Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente “ Considerato, in base al sommario esame proprio della presente fase di giudizio:
- che i reati di tentato furto in concorso del -OMISSIS- e di guida in stato ebbrezza del -OMISSIS- risultano essere stati dichiarati estinti;
- che in precedenza tali reati dichiarati estinti non erano stati ritenuti ostativi all’impiego del ricorrente come collaboratore per incarichi investigativi elementari;
- che, non essendo state dedotte ulteriori ragioni ostative, il provvedimento impugnato non appare adeguatamente motivato;
- che dalla impossibilità di svolgere la propria attività lavorativa, deriva un danno grave ed irreparabile al ricorrente ”;
- che il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio, senza svolgere difese;
- che con note del -OMISSIS-il ricorrente ha rinunciato alla discussione orale e all’udienza del 15 dicembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato
- che la figura del collaboratore per le indagini elementari è disciplinata dall’art. 5 del d.m. n. 269 del 2010, a mente del quale “per lo svolgimento delle attività di cui ai punti da a.I), a.II), a.III) e a.IV) [trattasi di attività di indagine in ambito privato, aziendale, commerciale e assicurativo, n.d.r.] i soggetti autorizzati possono, tra l'altro, svolgere, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell'articolo 259 del Regolamento d'esecuzione TULPS: attività di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici, ripresa video/fotografica, sopralluogo, raccolta di informazioni estratte da documenti di libero accesso anche in pubblici registri, interviste a persone anche a mezzo di conversazioni telefoniche, raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente”;
- che il collaboratore per le indagini elementari partecipa allo svolgimento di attività delicate in quanto invasive della privacy ;
- che “la comunicazione al -OMISSIS- ai sensi dell'art. 259 del regolamento del T.U.L.P.S. è funzionale proprio alla valutazione di pubblico interesse circa la sussistenza (anche) dell’indispensabile requisito della ‘buona condotta’, che è dunque necessario per tutti i collaboratori dell'investigatore privato titolare di licenza, a vario titolo coinvolti nelle attività investigative, anche se di carattere elementare recato dall’art. 5 del D.M. n. 269/2010” (Cons. Stato, Sez. III, 3 novembre 2021, n. 7350) ;
- che l’Autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nella valutazione dei requisiti di affidabilità e di “ buona condotta ” degli interessati (Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2021, n. 2517);
Considerato tuttavia:
- che nel caso di specie il provvedimento impugnato è motivato esclusivamente in relazione alle “condanne per i reati di furto tentato in concorso e guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche”;
- che il reato di guida in stato di ebbrezza è stato dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen., con il provvedimento del -OMISSIS-
- il reato di furto tentato in concorso è stato dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., con provvedimento del -OMISSIS-;
- che successivamente con nota del-OMISSIS-ha comunicato a uno dei datori di lavori del ricorrente che “sono pervenute le informazioni di -OMISSIS- a carico del sig. -OMISSIS- e dalle stesse non si rilevano cause ostative, pertanto lo stesso potrà essere impiegato come collaboratore semplice”;
- che il ricorrente ha quindi iniziato l’attività di “collaboratore per incarichi investigativi elementari”, maturando un legittimo affidamento in merito alla possibilità di proseguire tale attività lavorativa;
- che l’Amministrazione non ha dato atto della sussistenza di ulteriori elementi sopravvenuti anche solo potenzialmente idonei ad incidere sul requisito della buona condotta del ricorrente né ha evidenziato le ragioni per le quali le condanne per i reati di cui sopra – dichiarati estinti – debbano oggi ritenersi ostative allo svolgimento dell’attività già avviata;
Ritenuto che alla luce di tali complessivi elementi di fatto il provvedimento impugnato sia illegittimo sotto il profilo del difetto di motivazione, fermo in ogni caso il potere dell’Amministrazione resistente di rivalutare la posizione del ricorrente;
Ritenuto pertanto di accogliere il ricorso e di annullare il provvedimento impugnato nei limiti e nei sensi sopra indicati;
Ritenuto in ragione della peculiarità della fattispecie di compensare le spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei limiti e nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.