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Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 17/06/2024, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 813/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
in persona del giudice del lavoro dottoressa Michela Francorsi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 813 del ruolo generale dell'anno 2023, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,, tra:
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Terni (TR), via dell'Annunziata n. 3, presso lo studio dell'avvocato Daniele Ciuffoletti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente
E
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore
[...] per procura generale alle liti per atto del notaio di Roma del 17.12.10 rep. 87595 Persona_1 racc. 38040, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in Terni, Via Turati 18/20 CP_2
resistente
OGGETTO: malattia professionale-maggior grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13 ottobre 2023, ritualmente notificato, ha Controparte_1 convenuto in giudizio l' Controparte_3
in persona del direttore reggente p.t. e, premesso di aver esperito la
[...] procedura amministrativa a seguito della quale è stata riconosciuta l'origine professionale della malattia denunciata ma con valutazione riduttiva dell'inabilità derivatane, ha chiesto al giudice di accertare e dichiarare che dalla malattia professionale protrusioni discali multiple al rachide lombare con ernia discale L5-S1 e sofferenza neurogena periferica di cui è portatore, Pt_1 sono derivati postumi comportanti una inabilità permanente superiore al 6% riconosciuto dall' e, per l'effetto, di condannare l' all'erogazione in suo favore dei benefici CP_2 CP_2 previdenziali previsti nella misura di legge.
A sostegno del ricorso deduceva: - Di aver lavorato, dal 1995 al 2022, come operaio metalmeccanico addetto alla produzione di motori per l'agricoltura e, dal 2022 all'attualità del ricorso, per una ditta di produzione di interni per automobili (Cfr. All. 1 e 1. A - Anamnesi lavorativa ed estratto conto previdenziale); - che, a seguito di collegiale medica, l' riconosceva CP_2 la natura professionale dellaa malattia professionale n. 519470370 del 12.08.2022, caratterizzata da
“protrusioni discali multiple al rachide lombare con ernia discale L5-S1 e sofferenza neurogena periferica L4-L5-S1 destra” con danno biologico valutato dall'Istituto nella percentuale del 6%,
(Cfr. All.ti 2-7 al ricorso).
Contestava la valutazione dell' ritenendola riduttiva e, pertanto, conveniva l' CP_2 CP_2 davanti al giudice del lavoro di Terni, chiedendo il riconoscimento di un maggior grado di invalidità permanente, con consequenziale condanna dell' al pagamento della somma capitale CP_2 corrispondente, con rivalutazione ed interessi e con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' , contestando la domanda ritenendo la valutazione nella CP_2 misura del 6%, per come effettuata dall'Istituto nella fase amministrativa, rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurato e conforme ai criteri di cui al D. L.vo 38/2000. L CP_2 concludeva, quindi, per il rigetto della domanda.
Espletata la consulenza medico legale, sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di cui appresso.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte nell'esercizio e a causa CP_2 dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al
16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cass. 8 ottobre 2007, n. 21021;
21 giugno 2006, n.14308; 1° marzo 2006, n. 4520; 11 giugno 2004, n. 11128; 25 maggio 2004, n.
10042).
Nella fattispecie in esame, l' , a seguito di collegiale medica espletata il 19.09.2023, CP_2 ha riconosciuto in via amministrativa la natura professionale della patologia Ernia discale L5-S1 sofferta dal ricorrente, valutando il grado di invalidità permanente consequenziale nella misura del
6%.
Il ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall' convenuto, sostenendo la CP_2 sussistenza di un grado maggiore di menomazione derivante dalle patologie “protrusioni discali multiple al rachide lombare con ernia discale L5-S1 e sofferenza neurogena periferica L4-L5-S1 destra” e che le stesse devono ritenersi produttiva di un danno biologico permanente del 12% per come valutate dal medico-legale di parte dottor (Cfr. All. 8 al ricorso). CP_4
Nel corso del presente procedimento, al fine di accertare il grado di inabilità permanente, è stato conferito incarico al ctu dottor il quale, all'esito dell'esame dei dati Persona_2 documentali, anamnestici e clinici ha riscontrato che il è affetto da “Protrusioni discali CP_1 multiple ed ernia discale posteriore L5-S1 con sofferenza neurogena periferica” valutando il danno biologico consequenziale nella misura dell'8% (otto per cento), con richiamo alla voce 213 (Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti), di cui alle tabelle previste dal
DPR 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare, si legge nella relazione medico legale in atti, come “Tenuto conto dei dati documentali e delle risultanze della visita medica espletata nel corso della presente indagine, è possibile formulare la seguente diagnosi medico-legale: protrusioni discali multiple ed ernia discale posteriore L5-S1 con sofferenza neurogena periferica, correlate all'attività lavorativa. Tale condizione patologica, da ritenersi di natura professionale, è valutabile in termini di danno biologico permanente con una percentuale pari all'8% (otto per cento), avuto riguardo di quanto indicato alla voce [213] (Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico1sensitivi persistenti), di cui alle tabelle previste dal DPR 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni. La manifestazione della malattia, con particolare riferimento all'ernia discale L5-S1, è collocabile indicativamente nel mese di giugno 2022, allorquando tale condizione patologica veniva chiaramente evidenziata ad un esame RM della colonna dorsale e lombo-sacrale. A tale epoca deve, altresì, essere fatto risalire il superamento del minimo indennizzabile nella misura poc'anzi percentualizzata”.
In merito alla data di decorrenza, l'ausiliario del giudice, esaminate le risultanze dell'esame RM della colonna dorsale e lombosacrale che ha evidenziato la condizione patologica del ricorrente, con special riguardo all'ernia discale L5-S1, ha ritenuto che il superamento del minimo indennizzabile sia da farsi risalire alla data in cui è stato eseguito detto esame, ovvero il 22.06.2022 (Cfr. relazione di ctu, in atti e All. 2 al ricorso).
Orbene, il metodo logico seguito dal consulente tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili, le sue conclusioni immuni da censure, condivise, tra l'altro, anche dai consulenti di parte sono tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Giova ricordare che, ai sensi del T.U. 1124 del 1965, la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.
Il successivo D. L.vo n. 38 del 2000, ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili, stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6% l'erogazione di un indennizzo e per postumi superiori al 16%, la costituzione della rendita (Art. 13).
La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 172 del 25/07/2000.
Il ricorrente, pertanto, avrà diritto ad un indennizzo, erogato in capitale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), del D. L.vo n. 38 del 2000, per una inabilità permanente complessiva pari all'8% (otto per cento), a decorrere dalla data dell'esame di RM, eseguito il 22.06.2022. L' , soccombente, deve essere condannato ad erogare al ricorrente le provvidenze CP_2 economiche maturate, oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla scadenza del 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo.
Le spese di lite (determinate nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo alle attività in concreto espletate, alla natura della causa ed all'impegno professionale, profuso), seguono la soccombenza. Devono essere poste definitivamente a carico dell' le spese della C.T.U. espletata, CP_2 liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Controparte_1 dell' , nella causa iscritta al n. 813/2023 R.G., ogni diversa istanza, eccezione o deduzione CP_2 disattesa:
1) Accerta e dichiara che la malattia professionale Protrusioni discali multiple ed ernia discale posteriore L5-S1 con sofferenza neurogena periferica, di cui è portatore il ricorrente, determina una inabilità permanente pari all'8%;
2) Condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente un indennizzo erogato in CP_2 capitale, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, lett. a), del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, con decorrenza dal 22.06.2022, giorno in cui è stato eseguito l'esame RM che ha evidenziato la patologia e gli esiti invalidanti, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, fino al saldo;
3) Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali CP_2 liquidate in complessivi € 1.500,00, per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Daniele Ciuffoletti, dichiaratosi antistatario;
4) Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_2 separato decreto.
Lì, 17 giugno 2024
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
in persona del giudice del lavoro dottoressa Michela Francorsi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 813 del ruolo generale dell'anno 2023, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,, tra:
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Terni (TR), via dell'Annunziata n. 3, presso lo studio dell'avvocato Daniele Ciuffoletti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente
E
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore
[...] per procura generale alle liti per atto del notaio di Roma del 17.12.10 rep. 87595 Persona_1 racc. 38040, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in Terni, Via Turati 18/20 CP_2
resistente
OGGETTO: malattia professionale-maggior grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13 ottobre 2023, ritualmente notificato, ha Controparte_1 convenuto in giudizio l' Controparte_3
in persona del direttore reggente p.t. e, premesso di aver esperito la
[...] procedura amministrativa a seguito della quale è stata riconosciuta l'origine professionale della malattia denunciata ma con valutazione riduttiva dell'inabilità derivatane, ha chiesto al giudice di accertare e dichiarare che dalla malattia professionale protrusioni discali multiple al rachide lombare con ernia discale L5-S1 e sofferenza neurogena periferica di cui è portatore, Pt_1 sono derivati postumi comportanti una inabilità permanente superiore al 6% riconosciuto dall' e, per l'effetto, di condannare l' all'erogazione in suo favore dei benefici CP_2 CP_2 previdenziali previsti nella misura di legge.
A sostegno del ricorso deduceva: - Di aver lavorato, dal 1995 al 2022, come operaio metalmeccanico addetto alla produzione di motori per l'agricoltura e, dal 2022 all'attualità del ricorso, per una ditta di produzione di interni per automobili (Cfr. All. 1 e 1. A - Anamnesi lavorativa ed estratto conto previdenziale); - che, a seguito di collegiale medica, l' riconosceva CP_2 la natura professionale dellaa malattia professionale n. 519470370 del 12.08.2022, caratterizzata da
“protrusioni discali multiple al rachide lombare con ernia discale L5-S1 e sofferenza neurogena periferica L4-L5-S1 destra” con danno biologico valutato dall'Istituto nella percentuale del 6%,
(Cfr. All.ti 2-7 al ricorso).
Contestava la valutazione dell' ritenendola riduttiva e, pertanto, conveniva l' CP_2 CP_2 davanti al giudice del lavoro di Terni, chiedendo il riconoscimento di un maggior grado di invalidità permanente, con consequenziale condanna dell' al pagamento della somma capitale CP_2 corrispondente, con rivalutazione ed interessi e con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' , contestando la domanda ritenendo la valutazione nella CP_2 misura del 6%, per come effettuata dall'Istituto nella fase amministrativa, rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurato e conforme ai criteri di cui al D. L.vo 38/2000. L CP_2 concludeva, quindi, per il rigetto della domanda.
Espletata la consulenza medico legale, sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di cui appresso.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte nell'esercizio e a causa CP_2 dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al
16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cass. 8 ottobre 2007, n. 21021;
21 giugno 2006, n.14308; 1° marzo 2006, n. 4520; 11 giugno 2004, n. 11128; 25 maggio 2004, n.
10042).
Nella fattispecie in esame, l' , a seguito di collegiale medica espletata il 19.09.2023, CP_2 ha riconosciuto in via amministrativa la natura professionale della patologia Ernia discale L5-S1 sofferta dal ricorrente, valutando il grado di invalidità permanente consequenziale nella misura del
6%.
Il ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall' convenuto, sostenendo la CP_2 sussistenza di un grado maggiore di menomazione derivante dalle patologie “protrusioni discali multiple al rachide lombare con ernia discale L5-S1 e sofferenza neurogena periferica L4-L5-S1 destra” e che le stesse devono ritenersi produttiva di un danno biologico permanente del 12% per come valutate dal medico-legale di parte dottor (Cfr. All. 8 al ricorso). CP_4
Nel corso del presente procedimento, al fine di accertare il grado di inabilità permanente, è stato conferito incarico al ctu dottor il quale, all'esito dell'esame dei dati Persona_2 documentali, anamnestici e clinici ha riscontrato che il è affetto da “Protrusioni discali CP_1 multiple ed ernia discale posteriore L5-S1 con sofferenza neurogena periferica” valutando il danno biologico consequenziale nella misura dell'8% (otto per cento), con richiamo alla voce 213 (Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti), di cui alle tabelle previste dal
DPR 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare, si legge nella relazione medico legale in atti, come “Tenuto conto dei dati documentali e delle risultanze della visita medica espletata nel corso della presente indagine, è possibile formulare la seguente diagnosi medico-legale: protrusioni discali multiple ed ernia discale posteriore L5-S1 con sofferenza neurogena periferica, correlate all'attività lavorativa. Tale condizione patologica, da ritenersi di natura professionale, è valutabile in termini di danno biologico permanente con una percentuale pari all'8% (otto per cento), avuto riguardo di quanto indicato alla voce [213] (Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico1sensitivi persistenti), di cui alle tabelle previste dal DPR 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni. La manifestazione della malattia, con particolare riferimento all'ernia discale L5-S1, è collocabile indicativamente nel mese di giugno 2022, allorquando tale condizione patologica veniva chiaramente evidenziata ad un esame RM della colonna dorsale e lombo-sacrale. A tale epoca deve, altresì, essere fatto risalire il superamento del minimo indennizzabile nella misura poc'anzi percentualizzata”.
In merito alla data di decorrenza, l'ausiliario del giudice, esaminate le risultanze dell'esame RM della colonna dorsale e lombosacrale che ha evidenziato la condizione patologica del ricorrente, con special riguardo all'ernia discale L5-S1, ha ritenuto che il superamento del minimo indennizzabile sia da farsi risalire alla data in cui è stato eseguito detto esame, ovvero il 22.06.2022 (Cfr. relazione di ctu, in atti e All. 2 al ricorso).
Orbene, il metodo logico seguito dal consulente tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili, le sue conclusioni immuni da censure, condivise, tra l'altro, anche dai consulenti di parte sono tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Giova ricordare che, ai sensi del T.U. 1124 del 1965, la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.
Il successivo D. L.vo n. 38 del 2000, ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili, stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6% l'erogazione di un indennizzo e per postumi superiori al 16%, la costituzione della rendita (Art. 13).
La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 172 del 25/07/2000.
Il ricorrente, pertanto, avrà diritto ad un indennizzo, erogato in capitale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), del D. L.vo n. 38 del 2000, per una inabilità permanente complessiva pari all'8% (otto per cento), a decorrere dalla data dell'esame di RM, eseguito il 22.06.2022. L' , soccombente, deve essere condannato ad erogare al ricorrente le provvidenze CP_2 economiche maturate, oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla scadenza del 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo.
Le spese di lite (determinate nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo alle attività in concreto espletate, alla natura della causa ed all'impegno professionale, profuso), seguono la soccombenza. Devono essere poste definitivamente a carico dell' le spese della C.T.U. espletata, CP_2 liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Controparte_1 dell' , nella causa iscritta al n. 813/2023 R.G., ogni diversa istanza, eccezione o deduzione CP_2 disattesa:
1) Accerta e dichiara che la malattia professionale Protrusioni discali multiple ed ernia discale posteriore L5-S1 con sofferenza neurogena periferica, di cui è portatore il ricorrente, determina una inabilità permanente pari all'8%;
2) Condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente un indennizzo erogato in CP_2 capitale, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, lett. a), del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, con decorrenza dal 22.06.2022, giorno in cui è stato eseguito l'esame RM che ha evidenziato la patologia e gli esiti invalidanti, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, fino al saldo;
3) Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali CP_2 liquidate in complessivi € 1.500,00, per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Daniele Ciuffoletti, dichiaratosi antistatario;
4) Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_2 separato decreto.
Lì, 17 giugno 2024
Il giudice
Michela Francorsi