Sentenza 28 marzo 2013
Massime • 2
Ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, per soddisfare il requisito della doppia incriminabilità, di cui all'art. 13, secondo comma, cod. pen., non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma del nostro ordinamento, ma è sufficiente che lo stesso fatto sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità del titolo e la difformità del trattamento sanzionatorio. (Nella specie la Corte di merito aveva ritenuto irrilevante la circostanza che talune condotte oggetto dei reati ipotizzati dallo Stato estero non integrassero uno specifico reato per l'ordinamento italiano ma solo segmenti della truffa perpetrata ai danni della J.P. Morgan Bank).
In tema di estradizione per l'estero deve escludersi che le modalità di inoltro della domanda impongano il ricorso a particolari formalità, essendo sufficiente la riconducibilità certa della domanda stessa allo Stato estero richiedente. (Nella specie, la Corte ha ritenuto idonea la richiesta composta da alcune pagine dattiloscritte trasmesse via fax, corredata da documenti contenuti in un plico con sigillo ufficiale del Dipartimento dello Stato estero).
Commentari • 4
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In tema di estradizione verso Stato terzo (Stati Uniti d'America) di cittadino di Stato membro dell'Unione Europea, lo Stato membro richiesto (Italia) deve obbligatoriamente: (1) informare lo Stato di cittadinanza e consentirgli di esercitare la giurisdizione mediante Mandato d'Arresto Europeo ai sensi del meccanismo Petruhhin (CGUE C-182/15), applicabile indipendentemente dalle previsioni dei trattati bilaterali poiché gli obblighi eurounitari di tutela della libera circolazione e del divieto di discriminazione prevalgono sui trattati di estradizione con Stati terzi; (2) rispettare il principio del contraddittorio astenendosi dal fondare la decisione su atti provenienti da procedimenti …
Leggi di più… - 3. Estradizione richiede accertamento della giurisdizione? (Cass.30642/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 aprile 2022
Ogni questione concernente il prospettato difetto di giurisdizione va posta all'attenzione del giudice straniero dello Stato richiedente, così come, in generale, vale per ogni altra problematica di natura strettamente processuale. Non è riconoscibile nella fattispecie alcuna violazione dell'art. 10 Cost. in quanto rappresenta opinione diffusa nella più accreditata dottrina che la extraterritorialità della giurisdizione penale - peraltro largamente prevista anche dal nostro codice penale - non contrasta con alcun principio di diritto internazionale consuetudinario: l'unico problema è verificare se sussista in concreto un ragionevole 'criterio di collegamento' che giustifica l'esercizio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2013, n. 15927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15927 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 28/03/2013
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 613
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 47453/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'TO ID, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 27/09/2012 della Corte di Appello di Roma;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G. dott. GAETA Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Gentiloni Silveri Michele, che - nel riportarsi ai motivi di ricorso - ha insistito per l'accoglimento dello stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione avanzata per finalità processuali dagli Stati Uniti d'America nei confronti del cittadino italiano D'GE ID, raggiunto da un ordine di arresto contestuale a formale atto di accusa predisposto in data 8.12.2011 dalla Corte distrettuale del Distretto Meridionale della Florida (inchiesta n. 11-20843 - C.R. Dimitrouleas). Atto di accusa con cui al D'GE, alias RI DA, alias IK ZI, e ad altri cittadini italiani e italoamericani si attribuiscono tredici reati concorsuali di: associazione per delinquere (conspiracy) diretta a commettere plurimi fatti di frode (capo 1); frode telegrafica, telefonica, informatica e telematica (capi da 2 a 5);
frode bancaria in danno della J.P. OR HA AN (capi da 6 a 9);
riciclaggio di denaro (capi da 10 a 13).
1.1. Il 14.2.2012 personale della Questura di Roma ha tratto in arresto ai sensi dell'art. 716 c.p.p. il D'GE, segnalato da ricercare in campo internazionale per essere estradato negli U.S.A. (il mandato di cattura statunitense dell'8.12.2011, inserito nei terminali Interpol, ordina di "arrestare e portare davanti a un magistrato degli U.S.A. senza indebiti ritardi D'GE ID"). Il consigliere della Corte di Appello di Roma delegato dal Presidente, ritenuta la sussistenza di ragioni accreditanti una prevedibile pronuncia favorevole all'estradizione e il pericolo di fuga dell'TR, con ordinanza del 16.2.2012 ha convalidato l'arresto di p.g. del D'GE, applicandogli la misura cautelare della custodia in carcere. Misura revocata il successivo 17.2.2012 con ordinanza collegiale della Corte di Appello a seguito di informativa del Ministro della Giustizia (D.A.G. - Direzione Giustizia Penale), segnalante che il Governo statunitense, nel chiedere la consegna estradizionale del D'GE per i fatti attribuitigli con il detto ordine di cattura della Corte della Florida, non ha formulato espressa richiesta di adozione di misure cautelari coercitive ("gli Stati Uniti non chiedono l'applicazione di misure restrittive della libertà personale dell'TR"). Lo stesso IL ha, quindi, chiarito di non voler domandare, ai sensi dell'art. 716 c.p.p., comma 4, il mantenimento della misura coercitiva carceraria applicata all'TR.
Il ricorso proposto ex art. 719 c.p.p. dal difensore dell'TR avverso l'ordinanza di convalida dell'arresto provvisorio emessa il 16.2.2012 è stato dichiarato inammissibile da questa S.C. con sentenza dell'8.5.2012 (Cass. Sez. 6,8.5.2012 n. 19222).
1.2. Alla luce della richiesta di estradizione inviata per via diplomatica dal Governo statunitense (nota verbale 7.2.2012 dell'Ambasciata U.S.A. in Italia), dei documenti di supporto della stessa, formati dal mandato di cattura della Corte del Distretto Meridionale della Florida e dalle risultanze della corrispondente attività investigativa (esposte in particolare nelle dichiarazioni giurate di Sean Paul Cronin, assistente del Procuratore Distrettuale per la Florida, e dell'agente speciale del nucleo "frodi ipotecarie" del F.B.I. Melarne Jimenez) e degli altri utili elementi conoscitivi acquisiti, la Corte di Appello di Roma ha ritenuto rispettate tutte le condizioni per farsi luogo alla consegna del D'GE previste dal Trattato bilaterale di estradizione tra Italia e U.S.A. firmato a Roma il 13.10.1983, ratificato dall'Italia con L. 26 maggio 1984, n. 222 ed in vigore dal 24.9.1984. Convenzione bilaterale interpolata, segnatamente sotto il profilo della celerità degli strumenti di reciproca comunicazione dei dati, dall'Accordo di mutua assistenza giudiziaria tra U.S.A. e Unione Europea del 25.6.2003, ratificato dall'Italia con L. 16 marzo 2009, n. 25. 1.3. La Corte territoriale ha affermato la sussistenza dei presupposti normativi e convenzionali legittimanti l'estradizione processuale verso gli U.S.A. del cittadino italiano D'GE ID (non consenziente a una sua consegna senza formalità) oggetto della domanda di consegna del Governo americano, fatta eccezione per i soli fatti reato di riciclaggio, non ricorrendo per questi il requisito della doppia punibilità. Sussistenza dei presupposti estradizionali argomentata sulla base dei concatenati rilievi, desunti dagli atti della procedura di estradizione, secondo cui:
1) il D'GE, compiutamente identificato dall'autorità giudiziaria americana come indiziato di partecipazione nei reati puntualizzati dal provvedimento restrittivo statunitense, non è accusato di reati politici o militari, ne' si profilano circostanze che facciano temere persecuzioni per motivi di discriminazione razziale o religiosa ovvero atti e trattamenti lesivi di diritti fondamentali della persona;
2) i reati attribuiti al prevenuto, per i quali egli è richiesto dal Governo U.S.A., possiedono univoca connotazione di reati comuni contro l'economia e la fede pubblica;
3) i reati oggetto di domanda estradizionale sono assistiti dal requisito di doppia incriminazione (art. 2 Trattato Italia - U.S.A. 1983), trattandosi di fatti penalmente apprezzabili e punibili anche secondo la legislazione italiana come truffa e falsità in atto pubblico ("... sono state poste in essere condotte progressive altamente truffaldine ... il fatto che nell'ordinamento giuridico straniero le condotte siano previste e punite come autonomo reato nelle singole fasi dell'esecuzione globale della truffa non esclude affatto che tali condotte siano punite nel nostro ordinamento giuridico nel delitto di truffa aggravata continuata e di falso continuato in atto pubblico commesso da privato"); evenienza che non ricorre per i fatti di riciclaggio, le cui condotte attuative sono punite nell'ordinamento italiano soltanto fuori dei casi di concorso nei reati presupposti (art. 648 bis c.p.), dal momento che al D'GE è espressamente contestato il concorso nei reati da cui è scaturita l'ipotizzata illecita attività di riciclaggio del denaro provento dei fatti truffaldini;
4) la domanda di estradizione è sorretta, in conformità a quanto previsto dal Trattato Italia - U.S.A. (art. 10, comma 3), da ampia relazione descrittiva delle fonti di prova (indizi di colpevolezza emergenti nei confronti dell'TR all'esito delle indagini svolte dalle autorità inquirenti statunitensi).
2. Avverso la sentenza favorevole all'estradizione, nei limiti anzidetti (esclusa per i fatti di riciclaggio), ha interposto ricorso per cassazione il difensore di ID D'GE, deducendo cinque motivi di ricorso diffusamente articolati per violazioni di legge e insufficienza o illogicità della motivazione. Motivi di ricorso che in gran parte mutuano i rilievi critici elaborati con una memoria difensiva depositata alla Corte di Appello e da questa presi in esame nel corpo della decisione impugnata.
I motivi di ricorso vengono riassunti come di seguito, precisandosi che ragioni di agilità espositiva suggeriscono di far seguire a ognuno di essi le valutazioni proprie di questa S.C., fin d'ora anticipandosi - tuttavia - che il ricorso deve essere rigettato per l'infondatezza, in taluni casi manifesta, delle delineate ragioni di doglianza.
2.1. Violazione di legge in relazione al non rilevato vizio di incompetenza funzionale della Corte di Appello a conoscere della procedura estradizionale.
L'arresto dell'TR eseguito per iniziativa della p.g. il 14.2.2012, pur convalidato dall'A.G., deve considerarsi illegittimo, poiché il Governo americano non aveva chiesto l'applicazione di misure cautelari nei confronti dell'TR. Tale illegittimità è valsa ad incardinare la procedura di estradizione davanti alla Corte di Appello in luogo della rituale iniziativa che avrebbe dovuto assumere il Procuratore Generale presso la stessa Corte secondo le scansioni funzionali previste dall'art. 703 c.p.p., ss.. Risulta vulnerato, per tanto, il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost., comma 1), perché deve ritenersi che solo la piena legittimità dell'arresto della p.g. (art. 716 c.p.p.), da escludersi nel caso di specie, è idonea a consentire la perpetuatio iurisdictionis con la ritenzione del giudizio estradizionale anche per il merito da parte del giudice della convalida dell'arresto. - Il motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato, traducendosi nella pedissequa replica di un motivo di censura già sottoposto all'esame di questa S.C. con l'impugnazione avverso il provvedimento di convalida dell'arresto di p.g. del consegnando (impugnazione dichiarata inammissibile con sentenza di questa Corte dell'8.5.2012 già menzionata), riproposto alla Corte di Appello di Roma (memoria difensiva 18.9.2012), che lo ha valutato e disatteso con corretti argomenti giuridici.
La sentenza impugnata ha congruamente evidenziato che l'arresto dell'TR (provvedimento coercitivo americano inserito nelle banche dati di polizia) compiuto dalla p.g. ha rivestito tutti i crismi della legalità, nelle more della trasmissione della formale richiesta di estradizione degli U.S.A. (richiesta che lo Stato richiedente invia soltanto allo Stato in cui sia stata accertata la presenza del soggetto chiesto in consegna). Nel caso di specie la domanda di estradizione statunitense è pervenuta all'autorità ministeriale italiana con la precisazione della non sollecitata adozione di misure cautelari soltanto dopo che gli U.S.A. hanno ricevuto la comunicazione a cura del Ministro della Giustizia italiano dell'avvenuto arresto precautelare del D'GE. Puntualmente, quindi, la Corte di Appello, ha rimarcato come irrilevante la circostanza che il Governo degli Stati Uniti non abbia chiesto l'applicazione di misura coercitiva, pur richiesta - invece - dalla autorità giudiziaria americana emittente l'atto di accusa contro il D'GE (la Corte Federale della Florida Meridionale).
Alle calzanti osservazioni della Corte di Appello può soltanto aggiungersi che già questa Corte regolatrice ha vagliato la medesima questione della competenza funzionale della Corte capitolina con la citata sentenza n. 19222/2012, giudicandola destituita di serio fondamento per le ragioni che non è inutile qui riprodurre:
""A fronte dell'avvenuto arresto operato dalla p.g. e della necessità dell'intervento dell'autorità giudiziaria per la verifica dei corrispondenti presupposti (art. 13 Cost., comma 3) nessuna violazione del principio del giudice naturale è prefigurabile nel caso di specie, senza necessità di evocare il pur applicabile principio della perpetuato iurisdictionis validamente incardinata. Nella situazione processuale data (avvenuto arresto dell'TR) il procedimento estradizionale è stato regolarmente instaurato presso la Corte distrettuale di Roma e la legittimità di tale investitura (che per il D'GE coincide con la stessa A.G. competente ex art. 701 c.p.p. e rispetta, per altro, la disciplina tabellare di ripartizione delle competenze tra le sezioni penali della stessa Corte: nell'uno e nell'altro caso la sezione 4 penale) non è messa in discussione dalla intervenuta perenzione del regime cautelare carcerario applicato al ricorrente e poi rimasto privo ab origine di ogni effetto (arg. ex: Cass. Sez. 6,1.4.2008 n. 19756, Sirbu, rv. 239939; Cass. Sez. 6,6.11.2009 n. 46222, Gashi, rv. 245304)".
2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione sulla ritenuta identificazione del D'GE quale autore dei fatti criminosi per cui è sollecitata la sua estradizione.
È sfuggita alla Corte di Appello la peculiarità della posizione del ricorrente nel contesto degli elementi probatori rappresentativi della truffa immobiliare-bancaria realizzata in danno della J.P. OR AN. I presunti autori delle condotte truffaldine hanno tutti agito con nomi fittizi, ad eccezione del cittadino americano PU OS titolare dell'agenzia di pratiche immobiliari in rapporto con gli organi bancari e strumento essenziale per l'esecuzione delle truffe. Per quanto si desume dagli atti della procedura estradizionale e in particolare dagli affidavit (dichiarazioni giuriate) del Procuratore Cronin e dell'agente F.B.I. Jimenez nessuno ha avuto contatti diretti con il D'GE o lo ha visto di persona, i rapporti essendo limitati a conversazioni telefoniche. L'unico indizio è tratto dall'invio alla banca J.P. OR di un suo vero documento d'identità con il falso nome di RI DA. Non è inverosimile che l'autore di tale invio possa essere stato, ad insaputa dell'TR, il padre dello stesso, ER D'GE (oggi deceduto) alla luce di altre analoghe disinvolte condotte da costui poste in essere e documentate alla Corte di Appello.
In base all'erroneo assunto che le prospettazioni difensive sulla corretta individuazione del D'GE attengano al merito della vicenda processuale scrutinabile dalla sola competente autorità giudiziaria degli U.S.A., i giudici della Corte di Appello hanno eluso la verifica dell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, esistenza che hanno dato per scontata in virtù degli atti provenienti dallo Stato richiedente la consegna. Elementi indiziari privi della necessaria "pertinenza" richiesta dall'art. 10 del Trattato Italia - U.S.A. e che avrebbero imposto l'acquisizione di eventuale "documentazione aggiuntiva", come consentito dall'art. 11 dello stesso Trattato.
- La censura è infondata.
La Corte distrettuale ha disatteso l'omologa doglianza enunciata in corso di giudizio estradizionale con corrette valutazioni del compendio conoscitivo afferente alle condotte concorsuali realizzate dall'TR. Condotte consistite in estrema sintesi nel prefigurare da parte degli indagati il documentato intento di acquistare unità immobiliari di lusso e nel richiedere, tramite l'agenzia del citato OS PU, finanziamenti per tali acquisti alla J.P. OR AN che ha erogato i mutui, facendo affidamento sulle garanzie rivenienti dalle iscrivende ipoteche sugli immobili oggetto di acquisto. Ricevuto il denaro, gli indagati se ne sono prontamente appropriati, trasferendolo su conti bancari di Andorra e producendo alla J.P. OR (in assenza di qualsiasi garanzia ipotecaria) un danno di oltre quattro milioni di dollari U.S.A.. La sentenza impugnata, premessa la necessità della sussistenza di indizi di colpevolezza nei confronti dell'TR ai sensi dell'art. 705 c.p.p., il Trattato di estradizione Italia - U.S.A. non disponendo diversamente (l'art. 10, comma 3 del Trattato prevede una relazione dei fatti e delle corrispondenti prove, tale da fornire "base ragionevole per ritenere che la persona richiesta abbia commesso il reato per il quale viene domandata l'estradizione"), ha congruamente apprezzato come sufficienti e concordanti i dati indiziari acquisiti sul conto dell'TR con un giudizio che, per sua intrinseca logicità, si profila immune da censure nell'odierna sede. Per altro la tesi difensiva della supposta esistenza di una semplice fotocopia di un documento d'identità del D'GE (sotto nome fittizio) quale unica fonte indiziaria è palesemente smentita dagli atti allegati alla relazione descrittiva dei fatti e delle prove inviata dall'autorità statunitense. La sintesi dei fatti offerta dall'assistente del Procuratore Federale Sean Cronin deve essere vagliata, infatti, in uno alla sinossi della accertata attività di frode formulata dall'agente F.B.I. Melanie Jimenez. Da quest'ultima relazione (dichiarazione giurata) si evince che il D'GE è stato ripreso dalle videocamere di sorveglianza della Citibank N.A. il 31.12.2007 allorché OS PU (nel suo ruolo di agente assicuratore dei titoli immobiliari oggetto di dissimulato acquisto) si è recato insieme a lui (in quel caso individuato con il falso nome di IK ZI) per aprire un conto bancario a nome della società IA Title OM coinvolta nel drenaggio del denaro provento delle frodi bancarie. Non basta. L'agente Jimenez aggiunge, da un lato, che nel corso delle indagini sono state acquisite fotografie del D'GE che i funzionari di banca della Citibank hanno riconosciuto come partecipe dei fatti truffaldini e, da un altro lato, che il defunto genitore dell'TR ER D'GE ha preso parte alle frodi con il figlio ID e i coindagati.
È appena il caso di aggiungere che le conclusioni rassegnate dalla Corte di Appello sono linearmente conformi agli arresti giurisprudenziali per cui, ai fini della estradizione verso gli U.S.A., la procedente autorità giudiziaria italiana non è tenuta a valutare autonomamente la solidità ed efficacia probatoria degli indizi di colpevolezza, dovendo unicamente verificare che nella sommaria relazione dei fatti unita alla domanda di estradizione a norma dell'art. 10, comma 3 Trattato Italia-U.S.A. risultino "evocate le ragioni per le quali appare probabile, nella prospettiva processuale dello Stato richiedente, che l'TR abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione" (v.: Cass. Sez. 6, 22.1.2010 n. 8609, Maksymenko, rv. 246173; Cass. Sez. 6, 4.2.2011 n. 5760, Anokhin, rv. 249455). Ciò è esattamente quel che emerge dalla documentazione statunitense e dall'esauriente analisi operatane dalla Corte di Appello. Con l'ulteriore inferenza che, quando si procede in base ad un trattato bilaterale di estradizione e - dunque - in base alla presunzione pattizia di reciproco riconoscimento della fondatezza dei dati di prova determinanti la consegna, l'autorità giudiziaria dello Stato richiesto deve soltanto verificare la regolarità del titolo custodiate integrante la domanda estradizionale e dei documenti di supporto e l'identità fisica dell'TR, non certo la sua identificabilità come autore dei reati che gli sono attribuiti. Il che equivarrebbe, come rileva la sentenza impugnata, ad un non consentito e improprio giudizio di verosimile colpevolezza e, quindi, ad un anomalo giudizio di merito sulla regiudicanda estera (Cass. Sez. 6,10.10.2008 n. 40283, Meta Denis, rv. 241516).
2.3. Violazione di legge e carenza di motivazione per la concessa estradizione pur in presenza di conclamata lesione dei diritti fondamentali dell'TR.
L'ordinamento giudiziario americano ignora gli istituti del cumulo giuridico e del cumulo materiale temperato delle pene, sicché - quanto meno per i reati di frode da 2 a 5 dell'atto di accusa (indctment, imputazione)- emerge l'assoluta indeterminatezza nel massimo della pena potenzialmente irrogabile al ricorrente, se estradato e giudicato colpevole negli Stati Uniti. Tale indeterminatezza si traduce nella lesione di un diritto fondamentale della persona, perché il principio di determinatezza della pena deve essere considerato un corollario del principio di legalità previsto dall'art. 25 Cost., comma 2 e dall'art. 7 C.E.D.U.. - Il motivo di impugnazione, in buona sostanza generico (riproduce identico tema già sottoposto alla Corte di appello e da questa idoneamente vagliato), è infondato per le ragioni già enunciate dalla sentenza favorevole all'estradizione.
Hanno congruamente osservato i giudici di appello che non presenta aspetti rilevanti ai fini della estradizione il dato per cui la pena massima prevista negli Stati Uniti per il reato di truffa bancaria sia largamente superiore a quella prevista nell'ordinamento italiano anche in conseguenza dell'applicabilità degli istituti del cumulo giuridico e/o materiale. La sola verifica esperibile è quella richiesta dal combinato disposto dell'art. 698 c.p.p., comma 1 e art.705 c.p.p., lett. c) e cioè che l'TR non sia sottoposto a trattamenti sanzionatori crudeli, disumani, degradanti o tali da ledere un diritto fondamentale della persona. Ciò che deve fondatamente escludersi per quanto emerge dagli atti della procedura estradizionale.
Le considerazioni svolte dalla Corte di Appello sono conformi al consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, in virtù del quale non può divenire causa ostativa ad una pronuncia favorevole alla estradizione l'entità della pena prevista nell'ordinamento dello Stato richiedente per il reato oggetto di consegna, perché il regime sanzionatorio è riservato -fatta eccezione per il solo caso in cui sia prevista la pena capitale- alle diverse e autonome valutazioni dei due ordinamenti, reciprocamente insindacabili e irrilevanti ai fini dell'estradizione, salvo che vi sia motivo di ritenere che l'TR possa essere sottoposto ad atti, pene o trattamenti indicati dall'art. 698 c.p.p., comma 1. Rischio che gli atti della procedura estradizionale e la natura stessa dei reati ascritti al ricorrente permettono senz'altro di escludere (cfr.:
Cass. Sez. 6, 1.7.2003 n. 36550, Tumino, rv. 227045; Cass. Sez. 6, 2.12.2008 n. 4263/09, Sascau, rv. 242146; Cass. Sez. 6,2.2.2011 n. 7183, Ghita, rv. 249225).
2.4. Violazione del principio della doppia incriminazione e difetto di motivazione in riferimento alla concessa estradizione per i reati di cui ai capi da 2 a 5 della imputazione statunitense. Per i predetti quattro reati (di cd. wire/mail fraud) difetta il requisito della doppia punibilità con conseguente violazione del divieto di ne bis in idem sostanziale, perché come rileva la stessa Corte di Appello le condotte in essi descritte costituiscono semplici momenti esecutivi o segmenti dei fatti integranti il reato di truffa perpetrato in danno della J.P. OR HA AN.
- La censura è priva di pregio.
Ad essa ha già offerto adeguata risposta la sentenza della Corte territoriale allorché, come anticipato (antea, 1.3), ha evidenziato l'irrilevanza del fatto che talune condotte oggetto dei reati ipotizzati dagli U.S.A. nei confronti del D'GE, da sole, non integrano uno specifico reato per l'ordinamento italiano. Come ha già avuto modo di chiarire questa S.C., per soddisfare il requisito della doppia punibilità a fini estradizionali (art. 13 c.p., comma 2) non occorre che lo schema astratto della norma incriminatrice straniera trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, essendo necessario e sufficiente che lo stesso fatto sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti nazionali, a nulla rilevando l'eventuale diversità del titolo dei reati e la difformità del trattamento sanzionatorio (Cass. Sez. 1, 14.9.1995 n. 4407, Aramini, rv. 202384). In particolare il requisito della doppia punibilità espressamente sancito dall'art. 2 del Trattato Italia-U.S.A. del 1983 non postula l'esatta corrispondenza della configurazione normativa e del trattamento delle omologhe fattispecie contemplate dalle due legislazioni, ma soltanto l'applicabilità della sanzione penale, in entrambi gli ordinamenti, ai fatti per cui si procede (v.: Cass. Sez. 6, 29.1999 n. 297, Sardinas, rv. 214137; Cass. Sez. 6,1.10.2003 n. 47614, Buda, rv. 227818; Cass. Sez. 6,13.1.2009 n. 4965, Mihai, rv. 242697).
2.5. Violazione di legge in riferimento alla non rilevata inesistenza di una valida domanda estradizionale.
La domanda di estradizione del Governo degli U.S.A., composta da tre pagine dattiloscritte inviate alla Corte di Appello dal Ministero della Giustizia (che ne ha dovuto integrare l'acquisizione per l'originaria mancanza della terza pagina trasmessa a mezzo fax), non presenta i crismi di validità formale indispensabili. Il documento risulta vergato su carta non intestata, non sottoscritto da funzionario diplomatico identificabile, di provenienza da una incerta sede diplomatica (in Italia operano cinque diverse rappresentanze diplomatiche: presso la Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino, la Santa Sede, l'Ordine di Malta, la F.A.O.), recante erronea indicazione del magistrato americano emittente l'atto di accusa. - Il motivo di doglianza è manifestamente infondato. Allo stesso è stata data già idonea risposta dalla sentenza della Corte di Appello ("Il Ministero della Giustizia ha comunicato di aver ricevuto la richiesta di estradizione dal Governo degli USA., sì che non vi è motivo di dubitare chetale Governo abbia avanzato la richiesta;
inoltre i documenti contenuti in un plico con sigillo ufficiale del Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti fanno espresso riferimento alla richiesta di estradizione, qualificandoli come supporto della stessa"). D'altro canto la comunicazione con cui il 27.2.2012 il Ministro della Giustizia ha trasmesso la domanda di estradizione nei confronti del D'GE ha allegato la "Nota Verbale" n. 12-0081, inviata al Ministero degli Esteri italiano, con cui l'Ambasciata degli Stati Uniti presso l'Italia ha formalmente chiesto l'estradizione del ricorrente. Alcun dubbio sul piano formale è, quindi, consentito in ordine alla certezza e alla provenienza della domanda di estradizione nel rispetto dei requisiti formali previsti dall'art. 10, comma 1 del Trattato bilaterale ("le richieste di estradizione sono inoltrate per via diplomatica"). Al rigetto dell'impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà gli incombenti informativi previsti dall'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2013