Articolo 719 del Codice di procedura penale
Articolo 657 bisArticolo 676
Versione
24 ottobre 1989
Art. 719. Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari 1. Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della corte di appello o dalla corte di appello a norma degli articoli precedenti e' comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale presso la corte di appello, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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