Art. 719. Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari 1. Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della corte di appello o dalla corte di appello a norma degli articoli precedenti e' comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale presso la corte di appello, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
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- 1. Sequestro estradizionale va convalidato e motivato (Cass. 35238/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 gennaio 2026
[…] La questione riguardava la possibilità di impugnare con il riesame il sequestro disposto in sede estradizionale, soluzione esclusa in quanto l'unico mezzo di impugnazione esperibile è il ricorso per cassazione ex art. 719 cod. proc. pen. […]
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Giurisprudenza • 193
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/10/2021, n. 38169Provvedimento: […] 2. Avverso l'ordinanza il difensore del Krasniqi presentava istanza di riesame, contestando la sussistenza del pericolo di fuga. All'esito dell'udienza del 2 marzo 2021, qualificata l'istanza come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 719 cod. proc. pen., il Tribunale disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte e in pari data l'avv. Terrano, difensore e procuratore speciale del Krasniqi, dichiarava di fare proprio l'atto di impugnazione redatto dal precedente difensore. Con memoria in data odierna il difensore ha chiesto l'accoglimento del ricorso, rappresentando che, avendo questa Corte annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Trieste in data 12/02/2021, è venuto meno il presupposto per l'applicazione della misura cautelare.Leggi di più...
- estradizione·
- misure cautelari·
- fattispecie·
- inammissibilità·
- impugnazione mediante ricorso per riesame·
- conseguenze·
- qualificazione come ricorso per cassazione·
- rapporti giurisdizionali con autorita' straniere