Sentenza 10 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, nel regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea di estradizione, la sussistenza dei gravi indizi di reità va incontrovertibilmente presunta dai documenti che la Convenzione indica e ai quali il giudice dello Stato richiesto non può negare fede quando gli siano ufficialmente comunicati per il solo esame formale da compiere su di essi.
Commentario • 1
- 1. Estradizione e tutela dei diritti fondamentalihttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Il regime estradizionale convenzionale conparrticoalre riferimento alla convenzione europea sull'estradizione (1957). Avvertenza: Si tratta di una memoria difensiva (opportunamente modificata per necessità di rispetto delle regole deontologiche) depositata in relazione ad una richiesta di estradizione processuale passiva pervenuta nei termini previsti dagli strumenti pattizi e di recepimento nazionale alla cancelleria della competente Corte di Appello. Si veda anche la sentenza della Corte di Appello di Bolzano dd. 29 marzo 2010 (solo .pdf). Constano precedenti opposti da arte della giurisprudenza di merito e di legittimità. Il primato del diritto può comportare il rischio che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2008, n. 40283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40283 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 10/10/2008
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 2221
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 24487/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Meta Denis, n. a Tirana (Albania) il 28 luglio 1982;
avverso la sentenza del 26 maggio 2008 della Corte d'appello di Milano;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. Galati Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'estradizione in favore dell'Albania nei confronti del cittadino albanese Meta Denis perché sottoposto in quello Stato a procedimento penale per i reati di omicidio volontario e porto di armi da guerra, e colpito da mandato di cattura n. 515 emesso in data 5 maggio 2006 dal Tribunale di Tirana.
Avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione l'estradando che deduce, con unico motivo, la violazione di legge (artt. 705 e 706 c.p.p.). Sostiene che, essendo applicabile alla specie la Convenzione europea di estradizione, e non disponendo detta Convenzione diversamente dallo stesso art. 705 c.p.p. sulla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte non aveva valutato adeguatamente tali indizi a suo carico (cita Cass. sez. 1, n. 4407 del 14 settembre 2005), in quanto la prova dell'omicidio era data dalle sole dichiarazioni testimoniali del fratello della vittima, giacché tutti gli altri testimoni avevano assistito alla sola fase finale dell'omicidio. Per di più, egli aveva operato in una situazione in cui secondo la normativa italiana sarebbe stata applicabile la norma dell'art. 52 c.p. sulla legittima difesa. Conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata alla Corte d'appello di Milano.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. La più recente e di gran lunga prevalente giurisprudenza di questa Corte suprema si è costantemente espressa nel senso che la norma del codice processuale richiamata dal ricorrente deve essere interpretata nel senso che: "Ai fini della pronunzia favorevole all'estradizione, è richiesta la documentata sussistenza e la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'estradando soltanto se non esiste Convenzione di estradizione tra lo Stato italiano e lo Stato richiedente ovvero, pur tale Convenzione esistendo, che essa espressamente condizioni l'estradizione alla sussistenza dei gravi indizi: in regime convenzionale, invero, la sussistenza dei gravi indizi di reità va incontrovertibilmente presunta dai documenti che la Convenzione indica e ai quali il giudice dello Stato richiesto non può negare fede quando gli siano ufficialmente comunicati per il solo esame formale da compiere su di essi". (Sez. 6, Sentenza n. 45253 del 22/11/2005 Cc. - dep. 13/12/2005, Rv. 232633). La mancanza di una positiva disposizione in tal senso nella Convenzione europea di estradizione (cioè sulla necessità di eseguire di volta in volta una valutazione in concreto sui gravi indizi) significa proprio che gli Stati aderenti hanno già operato una scelta sul riconoscimento di affidabilità dei documenti trasmessi per comprovare, secondo lo Stato richiedente, la sussistenza dei gravi indizi. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p. tenuto conto dei motivi del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale e a versare Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2008