Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2008, n. 40283
CASS
Sentenza 10 ottobre 2008

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Massime1

In tema di estradizione per l'estero, nel regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea di estradizione, la sussistenza dei gravi indizi di reità va incontrovertibilmente presunta dai documenti che la Convenzione indica e ai quali il giudice dello Stato richiesto non può negare fede quando gli siano ufficialmente comunicati per il solo esame formale da compiere su di essi.

Commentario1

  • 1Estradizione e tutela dei diritti fondamentali
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    Il regime estradizionale convenzionale conparrticoalre riferimento alla convenzione europea sull'estradizione (1957). Avvertenza: Si tratta di una memoria difensiva (opportunamente modificata per necessità di rispetto delle regole deontologiche) depositata in relazione ad una richiesta di estradizione processuale passiva pervenuta nei termini previsti dagli strumenti pattizi e di recepimento nazionale alla cancelleria della competente Corte di Appello. Si veda anche la sentenza della Corte di Appello di Bolzano dd. 29 marzo 2010 (solo .pdf). Constano precedenti opposti da arte della giurisprudenza di merito e di legittimità. Il primato del diritto può comportare il rischio che …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2008, n. 40283
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40283
Data del deposito : 10 ottobre 2008

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