Sentenza 6 novembre 2009
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, ai fini della convalida dell'arresto operato d'urgenza dalla polizia giudiziaria e dell'applicazione provvisoria di misure cautelari da parte del Presidente della Corte d'appello, è sufficiente ad integrare la condizione richiesta dagli artt. 716 e 715, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., la diffusione della ricerca per l'arresto provvisorio da parte dello Stato estero, con l'indicazione del provvedimento restrittivo della libertà personale. (Fattispecie relativa ad una richiesta avanzata dalle autorità serbe).
Commentario • 1
- 1. Arresto provvisorio su Red Notice Interpol di un rifugiato (Cass. 11499/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 febbraio 2026
In tema di arresto provvisorio a fini estradizionali fondato su segnalazione Interpol (Red Notice), la polizia giudiziaria è tenuta ad attenersi alle condizioni di legittimità previste dagli artt. 715 e 716 c.p.p., in coordinamento con il Regolamento Interpol sul trattamento dei dati, senza poter compiere autonome valutazioni sulla prevedibile insussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione, ivi compresa l'esistenza dello status di rifugiato politico riconosciuto da altro Stato. La verifica della sussistenza di cause ostative alla consegna appartiene alla fase successiva di competenza dell'autorità giudiziaria, mentre la legittimità dell'arresto deve …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2009, n. 46222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46222 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 06/11/2009
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 1885
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere - N. 28031/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso promosso da:
1) AS AR N. IL 30/05/1973;
avverso l'ordinanza n. 44/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 13/07/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA Lina;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. GALATI Giovanni, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Presidente della Corte di Appello di Bologna ha convalidato l'arresto provvisorio a fini estradizionali di SH AR, effettuato l'11-7-2009 dalla Questura di Rimini, ed ha applicato allo stesso soggetto la misura cautelare della custodia in carcere.
SH AR, mediante il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi della violazione dell'art. 715 c.p.p., comma 2, a mente del quale la misura può essere disposta solo se lo Stato estero ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale e che intende presentare domanda di estradizione. Deduce che, nel caso di specie, negli atti del procedimento non compare alcuna dichiarazione in tal senso dello Stato richiedente, e che nessuna rilevanza può assumere la certificazione resa dal funzionario ministeriale italiano in ordine all'esistenza di un mandato di cattura emesso dalla Corte di Belgrado e ad una generica dichiarazione con la quale la Serbia avrebbe preannunciato la domanda di estradizione. Il ricorrente denuncia altresì l'insussistenza del pericolo di fuga e la mancata descrizione dei fatti, richiesti dallo stesso art. 715 c.p.p., comma 2. DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Dall'esame diretto della documentazione in atti, consentito a questa Corte, che nel procedimento di estradizione è anche giudice di merito, si evince che con note in data 10-7-2009 e 13-7-2009 il Ministero dell'Interno ha comunicato:
- che le autorità giudiziarie della Repubblica di Serbia, per il tramite dell'Ufficio Interpol di Belgrado, hanno diffuso le ricerche in campo internazionale finalizzate all'arresto provvisorio e alla successiva estradizione nei confronti del SH;
- che il SH è ricercato in virtù di mandato di cattura n. Ki Vl/2008, emesso il 1-4-2008 dalla Corte di Belgrado per crimini di guerra contro la popolazione civile, reato per il quale l'art. 142 c.p., serbo prevede la pena di anni 40 di reclusione;
- che nella diffusione delle ricerche sono stati descritti i fatti attribuiti al SH: quest'ultimo, in data 17-6-1999, unitamente a tali EF OR e OS RU, in località Klina Berkovo, si è recato presso un'abitazione del luogo, ove ha sparato in testa a tale IC AD;
successivamente, i tre hanno prelevato persone che vivevano nei pressi della suddetta abitazione, colpendole con armi da fuoco;
- che nel diramare le ricerche le Autorità Serbe hanno dichiarato che in caso di arresto provvisorio la domanda estradizionale sarà inoltrata per via diplomatica entro i termini previsti;
- che le stesse Autorità hanno inviato il materiale dattiloscopico necessario ai fini dell'identificazione del catturando, e la comparazione delle impronte ha permesso di accertare che la persona ricercata in campo internazionale si identifica con quella arrestata. Correttamente, pertanto, il Presidente della Corte di Appello ha ritenuto la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 715 c.p.p., comma 2, lett. a) e b) ai fini dell'applicazione provvisoria di misure cautelari, emergendo dalle attestazioni contenute nelle menzionate note ministeriali tutte le indicazioni prescritte dalle disposizioni in esame.
Come è stato già precisato da questa Corte, d'altro canto, in tema di estradizione all'estero, ai fini della convalida dell'arresto operato d'urgenza dalla polizia giudiziaria e dell'applicazione provvisoria di misure cautelari da parte del Presidente della Corte di Appello, l'inserimento nel bollettino delle ricerche della richiesta di arresto provvisorio a fini estradizionali o la diffusione di ricerca per l'arresto provvisorio da parte dello Stato estero, con l'indicazione del provvedimento restrittivo della libertà personale, è sufficiente ad integrare la condizione richiesta dall'ari. 715 c.p.p., comma 1, lett. a), per la convalida dell'arresto e l'applicazione provvisoria di misure cautelari (Cass. Sez. 6^, 12-11-2001 n. 44149; Sez. 6, 27-4-2005 n. 35048). Le censure mosse dal ricorrente in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo di fuga sono inammissibili, in quanto formulate in termini del tutto generici. In ogni caso, si osserva che la notevole entità della pena (40 anni di reclusione) prevista dall'ordinamento serbo per il reato contestato all'estradando rende ragionevole il giudizio espresso dal giudice di merito circa l'esistenza del concreto rischio che il SH, ove non assoggettato a custodia carceraria, possa allontanarsi dal nostro Paese, al fine di sottrarsi all'eventuale consegna allo Stato richiedente.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2009