Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2009, n. 46222
CASS
Sentenza 6 novembre 2009

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Massime1

In tema di estradizione per l'estero, ai fini della convalida dell'arresto operato d'urgenza dalla polizia giudiziaria e dell'applicazione provvisoria di misure cautelari da parte del Presidente della Corte d'appello, è sufficiente ad integrare la condizione richiesta dagli artt. 716 e 715, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., la diffusione della ricerca per l'arresto provvisorio da parte dello Stato estero, con l'indicazione del provvedimento restrittivo della libertà personale. (Fattispecie relativa ad una richiesta avanzata dalle autorità serbe).

Commentario1

  • 1Arresto provvisorio su Red Notice Interpol di un rifugiato (Cass. 11499/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 febbraio 2026

    In tema di arresto provvisorio a fini estradizionali fondato su segnalazione Interpol (Red Notice), la polizia giudiziaria è tenuta ad attenersi alle condizioni di legittimità previste dagli artt. 715 e 716 c.p.p., in coordinamento con il Regolamento Interpol sul trattamento dei dati, senza poter compiere autonome valutazioni sulla prevedibile insussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione, ivi compresa l'esistenza dello status di rifugiato politico riconosciuto da altro Stato. La verifica della sussistenza di cause ostative alla consegna appartiene alla fase successiva di competenza dell'autorità giudiziaria, mentre la legittimità dell'arresto deve …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2009, n. 46222
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46222
Data del deposito : 6 novembre 2009

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