Sentenza 8 maggio 2012
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, è inammissibile, per carenza di interesse all'impugnazione, il ricorso per cassazione proposto dall'estradando avverso il provvedimento con cui la Corte d'appello ha convalidato l'arresto ai sensi dell'art. 716 cod. proc. pen., applicando nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, che sia stata immediatamente dopo revocata dalla stessa Corte, a seguito della comunicazione del Ministro della giustizia di non voler domandare il mantenimento della misura cautelare a norma dell'art. 716, comma quarto, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione formulata dagli U.S.A.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2012, n. 19222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19222 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 08/05/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 794
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 10049/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'AN VI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 16/02/2012 dalla Corte di Appello di Roma;
esaminati gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G. dott. STABILE Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse;
udito il difensore del ricorrente, avv. Michele Gentiloni SilverJ, che - richiamatosi ai motivi di impugnazione - ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Il 14.2.2012 funzionari della Questura di Roma traevano in arresto per fini estradizionali, ai sensi dell'art. 716 c.p.p., dandone comunicazione al Presidente della competente Corte di Appello di Roma e al Ministro della Giustizia, il cittadino italiano VI D'GE, segnalato da ricercare in campo internazionale per essere estradato negli U.S.A., perché destinatario di un mandato di cattura emesso dalla Corte distrettuale meridionale della Florida (U.S.A.) il 6.12.2011 (giudice Dimitrouleas) per reati di associazione criminosa, frode bancaria in danno della J.P. Morgan Chase Bank e riciclaggio, puniti negli Stati Uniti con la pena massima di trenta anni di reclusione.
2. Il consigliere della Corte di Appello di Roma, all'uopo delegato dal Presidente, ritenuta la sussistenza di ragioni fondanti una prevedibile pronuncia favorevole all'estradizione (stante l'operatività di convenzione bilaterale di assistenza giudiziaria penale tra Italia e U.S.A. ed avuto riguardo al ricorrere del requisito della doppia punibilità dei fatti oggetto del provvedimento giudiziario statunitense) nonché del pericolo di fuga dell'estradando, con ordinanza del 16.2.2012 ha convalidato l'arresto di p.g. del D'GE, applicandogli la misura cautelare della custodia in carcere.
Con missiva in data 17.2.2012 il Ministero della Giustizia (D.A.G.- Dir. Giustizia Penale) ha comunicato al Presidente della Corte di Appello che il Governo statunitense ha richiesto l'estradizione del D'GE per i fatti attribuitigli con il citato mandato di cattura americano, ma non ha contestualmente fatto espressa richiesta di adozione di misure cautelari coercitive, avendo anzi chiarito con nota del 16.2.2012 che "gli Stati Uniti non chiedono l'applicazione di misure restrittive della libertà personale dell'estradando". Il Ministero della Giustizia ha, quindi, chiarito di non voler domandare, ai sensi dell'art. 716 c.p.p., comma 4, il mantenimento della misura coercitiva carceraria applicata all'estradando. La Corte di Appello di Roma, preso atto di tali evenienze, nella stessa data del 17.2.2012 ha emesso ordinanza collegiale con cui ha disposto la revoca dell'anteriore ordinanza del 16,2.2012 e della misura cautelare carceraria applicata al D'GE, posto in libertà. Il successivo 20.2.2012 si è svolta l'udienza di audizione dell'estradando, che non ha consentito ad una sua estradizione senza formalità verso gli Stati Uniti.
3. Il difensore del D'GE ha proposto ricorso ex art. 719 c.p.p. avverso l'ordinanza di convalida dell'arresto provvisorio,
revocata, emessa il 16.2.2012, deducendo la illegittimità del provvedimento per violazione di legge sotto i molteplici profili di seguito sintetizzati per gli effetti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 3.1. L'ordinanza di convalida è illegittima perché la polizia giudiziaria ha applicato erroneamente lo strumento dell'arresto provvisorio dell'estradando, non sussistendone i presupposti di legge per l'assenza di una domanda di arresto provvisorio dello Stato richiedente e di ragioni di urgenza connesse alla fisica "apprensione" dell'estradando, in palese assenza - altresì - di qualsiasi reale pericolo di fuga. La Corte territoriale si è limitata ad un mero controllo cartolare dell'operato della p.g., perpetuandone l'errore. Nè al riguardo assume valore la circostanza che la notizia della mancanza del presupposto dell'arresto sia pervenuta soltanto il giorno seguente alla Corte di Appello, atteso che questa dispone di ben 96 ore dall'arresto di p.g. (art. 716 c.p.p., comma 3) per una verifica non superficiale e non solo formale delle condizioni legittimanti il provvisorio arresto dell'estradando. Termine che sarebbe scaduto il 18.2.2012, sicché la Corte "ben avrebbe potuto attendere l'arrivo della comunicazione ministeriale (17.22.2012) invece di emettere subito l'ordinanza di convalida in presenza di un quadro cartolare ancora monco ...laddove il giudice della convalida decida di procedere anzitempo, il carattere sopravvenuto della notizia non comporta la salvezza del provvedimento già emesso che era e resta viziato: l'arresto non doveva essere ab origine convalidato perché illegittimo e tanto basta".
3.2. La Corte di Appello ha confuso o frainteso due atti giuridici diversi. L'uno costituito dal provvedimento restrittivo della libertà personale emesso dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente e fondante la domanda estradizionale. L'altro costituito dalla autonoma e diversa richiesta di arresto dell'estradando avanzata dallo Stato richiedente al fine di garantire che questi non si sottragga alla consegna nelle more del procedimento di estradizione. La diversità dei due atti è irriducibile, ma la Corte di Appello li ha erroneamente resi fungibili, affermando in sostanza che è l'esistenza del mandato di cattura statunitense a legittimare l'arresto in Italia dell'estradando.
3.3. Sebbene una frettolosa disamina della vicenda possa indurre dubbi sul reale interesse all'impugnazione del ricorrente, essendo egli stato restituito alla piena libertà (ordinanza C.A. del 17.2.2012), l'effettività di tale interesse è basata su due ragioni.
La prima, di carattere generale, attiene all'esigenza di un ineludibile riscontro di legalità della privazione della libertà personale, costituendo un caposaldo del sistema delle misure precautelari la necessità del pronto controllo giurisdizionale successivo all'arresto, anche nel caso in cui non siano applicate misure cautelari (art. 13 Cost., comma 3, 5 CEDU). Il controllo di legalità sull'arresto non perde giustificazione solo perché un evento successivo (la liberazione) ha fatto riacquistare la libertà all'arrestato ("egli deve i sempre sapere se l'apprensione del suo corpo era lecita o meno").
La seconda, di natura processuale, attiene alla corretta instaurazione della procedura estradizionale e, in particolare, alla competenza della Corte di Appello a proseguire il procedimento. La normale procedura di estradizione prevede l'invio degli atti pervenuti al Ministro della Giustizia al Procuratore Generale presso la Corte di Appello competente in rapporto al luogo di residenza dell'estradando (art. 703 c.p.p.). Quando la Corte di Appello interviene a seguito di un arresto urgente di p.g. ai sensi dell'art.716 c.p.p. la competenza è radicata presso la Corte di Appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto, diversa da quella che sarebbe investita nelle forme ordinarie (art. 701 c.p.p., comma 4). Laddove l'arresto provvisorio non possa essere convalidato per difetto dei presupposti di legge, come nel caso di specie, la prosecuzione della procedura estradizionale innanzi alla Corte di Appello che ha proceduto alla convalida "non può configurarsi, atteso che tale autorità non è mai stata competente e non può ritenere la decisione dell'intero procedimento".
3.4. Nell'odierna discussione il difensore del ricorrente ha prospettato una additiva ragione di interesse del D'GE a vedere "azzerata" l'impugnata ordinanza del 16.2.2012, discendente dalla normativa processuale statunitense, secondo cui il soggetto estradato negli U.S.A. -se tratto in arresto nello Stato della consegna- è sottoposto ad una incrementale durata del suo stato di custodia cautelare o espiativa negli U.S.A..
4. Il ricorso di VI D'GE va dichiarato inammissibile perché, come si evince da una non sommaria analisi dei fatti processuali connessi all'ordinanza impugnata, è affetto da genetica carenza di interesse all'impugnazione (art. 568 c.p.p., comma 4). Rilievo che assorbe i profili di censura, per altro manifestamente infondati, che il ricorso individua nella pretesa illegittimità della procedura incidentale cautelare coeva alla estradizione del D'GE richiesta dagli Stati Uniti.
In vero l'interesse, in cui si radica la condizione di ammissibilità della impugnazione, sussiste soltanto se questa si mostri idonea ad eliminare dal panorama giudiziario una decisione pregiudizievole per l'interessato, dando luogo ad una situazione processuale in concreto più vantaggiosa di quella già esistente. Interesse da riguardarsi, quindi, in un'ottica utilitaristica, funzionale alle congiunte finalità: negativa, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale;
positiva, di conseguire una utilità, cioè una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto d'impugnazione e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (v., da ultimo, Cass. S.U., 27.10.2011 n. 6624, Marinaj, rv. 251693). Di tale specifico interesse non si rinviene traccia in atti e nell'odierno ricorso dell'estradando D'GE in riferimento alle ragioni ivi indicate a sostegno di siffatto attuale e concreto interesse. Nel caso in esame, infatti, non altra natura è attribuibile al provvedimento con cui la Corte di Appello di Roma ha revocato la anteriore ordinanza applicativa della custodia cautelare al D'GE, se non quella di un radicale annullamento dell'atto e dei suoi esiti processuali con effetti di totale rimozione ex tunc, che nessuna conseguenza (tamquam non essent) possono produrre per l'estradando. Neppure quelle, indirette, connesse al sistema processuale statunitense paventate, soltanto in discussione e senza rispettare alcun onere di allegazione, dal difensore del ricorrente, che non ha alcun motivo di dolersi di provvedimenti cautelari (arresto di p.g. convalidato e susseguente ordinanza cautelare) invalidati fin dal momento delle loro rispettive adozioni.
Nè pregio alcuno può riconoscersi alla singolare censura mossa con il ricorso alla Corte di Appello per aver emesso il provvedimento caducato senza attendere il decorso del termine di 96 ore di cui all'art. 716 c.p.p., comma 6, entro il quale sarebbe senz'altro giunta la notizia ministeriale di omessa richiesta del mantenimento della misura cautelare (art. 716 c.p.p., comma 4). Assunto dagli esiti paradossali, che in virtù di esso la Corte di Appello avrebbe finito, in elusione del principio costituzionale di riduzione al minimo necessario del sacrificio della libertà personale (art. 13 Cost., richiamato dallo stesso ricorrente), per mantenere in carcere il D'GE (in stato di arresto provvisorio di p.g.) un giorno in più rispetto a quello sofferto grazie al disposto annullamento a cura della stessa Corte dell'impugnata ordinanza del 16.2.2012. Parimenti destituite di serio pregio vanno considerate le censure enunciate nel ricorso, in tema di interesse ad impugnare, in ordine alla competenza a proseguire la trattazione della procedura estradizionale del D'GE da parte della Corte di Appello in deroga alla normale disciplina di instaurazione della procedura prevista dall'art. 703 c.p.p. A fronte dell'avvenuto arresto operato dalla p.g. e della necessità dell'intervento dell'autorità giudiziaria per la verifica dei corrispondenti presupposti (art. 13 Cost., comma 3) nessuna violazione del principio del giudice naturale
è prefigurarle nel caso di specie, senza necessità di evocare il pur applicabile principio della perpetuatici jurisdictionis validamente incardinata. Nella situazione processuale data (avvenuto arresto dell'estradando) il procedimento estradizionale è stato regolarmente instaurato presso la Corte distrettuale di Roma e la legittimità di tale investitura (che per il D'GE coincide con la stessa A.G. competente ex art. 701 c.p.p. e rispetta, per altro, la disciplina tabellare di ripartizione delle competenze tra le sezioni penali della stessa Corte: nell'uno e nell'altro caso la sezione 4^ penale) non è messa in discussione dalla intervenuta perenzione del regime cautelare carcerario applicato al ricorrente e poi rimasto privo ab origine di ogni effetto (arg. ex: Cass. Sez. 6, 1.4.2008 n. 19756, Sirbu, rv- 239939; Cass. Sez. 6, 6.11.2009 n. 46222, Gashi, rv. 245304). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. L'originaria preesistente causa di inammissibilità (carenza di interesse) impone altresì, a norma dell'art. 616 c.p.p. ed in base al generale principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.), la condanna dello stesso ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che si stima equo determinare in Euro 500,00 (cinquecento).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2012