Sentenza 1 aprile 2008
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, la competenza a decidere sulla domanda di estradizione per l'estero, in caso dell'arresto provvisorio eseguito dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 716 cod. proc. pen., appartiene alla corte d'appello il cui presidente ha proceduto alla relativa convalida, dovendosi applicare i restanti criteri stabiliti dall'art. 701, comma quarto cod. proc. pen. (residenza, dimora, domicilio dell'estradando) soltanto nell'ipotesi in cui la domanda di estradizione sia pervenuta prima dell'arresto a fini estradizionali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2008, n. 19756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19756 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 01/04/2008
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 855
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 41832/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BU NE, nato a [...] il [...], cittadino rumeno, avverso la sentenza 22 ottobre 2007 della Corte di appello di Milano, che ha deliberato favorevolmente in ordine all'estradizione verso lo Stato di Romania, in quanto persona colpita da mandato di cattura del Tribunale di Bacau per la condanna ad anni 3 e mesi 3 di reclusione per il reato di furto aggravato;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DI CASOLA Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con un primo motivo di impugnazione il ricorrente in persona deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), per violazione dell'art. 701 c.p.p., comma 4, in materia di competenza territoriale, inosservanza eccepita e respinta dalla Corte distrettuale, sotto il profilo che la competenza sia da attribuire al giudice che ha ordinato l'arresto ed in via sussidiaria agli altri, quando, come nel caso di spederà domanda di estradizione è pervenuta dopo l'arresto. La tesi del ricorrente è invece quella che la competenza prioritaria, ex art. 701 c.p.p., comma 4, spetti alla Corte d'appello ove l'estradando ha la residenza (dimora o domicilio), nel momento in cui la domanda di estradizione proviene al Ministero: nella specie quindi la competenza era da individuarsi nella Corte di appello di Cosenza, avendo il BU la sua residenza in S. Vincenzo la Costa. Il motivo è infondato.
Come già indicato nel provvedimento impugnato, la Corte, in un identico caso (Sez. 1^, Sentenza n. 27467/2005, Rv. 231888 Confl., comp. in proc. Bucan Minai, Cass. sez. 6^ sent. n. 1808, c.c. del 6/11/2003, proc. Varzaru) ha stabilito che la competenza a decidere sulla domanda di estradizione per l'estero appartiene alla corte d'appello che ha disposto ex art. 715 c.p.p., la misura coercitiva in via provvisoria, ovvero alla corte d'appello il cui presidente ha convalidato l'arresto previsto dall'alt. 716 c.p.p., applicandosi i restanti alteri stabiliti dall'art. 701 c.p.p., comma 4, (residenza, dimora, domicilio dell'estradando) soltanto nell'ipotesi in cui la domanda di estradizione sia pervenuta prima dell'arresto a fini estradizionali.
Invero in tema di estradizione, ai fini della determinazione della competenza, l'art. 701 c.p.p., comma 4, prevede tre distinte ipotesi che si fondano su situazioni diverse:
a) la prima ipotesi si riferisce al momento in cui la domanda di estradizione perviene, al Ministro della Giustizia senza che la stessa sia stata preceduta dall'arresto provvisorio disposto ex art.715 c.p.p., o eseguito dalla Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art.716 c.p.p.. In tal caso il termine "nell'ordine" contenuto nell'art.701 c.p.p., comma 4, stabilisce un criterio di priorità riferibile esclusivamente ai termini "residenza", "dimora" e "domicilio";
b) la seconda concerne il caso in cui la Corte di Appello ha applicato in via provvisoria la misura cautelare, disponendo l'arresto dell'estradando ai sensi dell'art. 715 c.p.p.;
c) la terza ipotesi (che pertiene alla presente vicenda) riguarda proprio il caso dell'arresto provvisorio eseguito dalla Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 716 c.p.p.. Questa Corte ha già ritenuto, e non v'è ragione per discostarsi da tale interpretazione, che dall'esame letterale della norma, deve ritenersi che l'ordine di priorità, stabilito nell'art. 701 c.p.p., comma 4, va riferito esclusivamente alla residenza, alla dimora e al domicilio della persona della quale è stata richiesta l'estradizione prima del suo arresto. Si tratta di esito ermeneutico che trova conferma anche nella interpretazione logica della norma, ispirata a criteri di speditezza che connotano ed informano tutta la procedura relativa alla estradizione.
Per le suesposte considerazioni - poiché nel caso di specie risulta dagli atti che il BU è stato arrestato in data 26 giugno 2007, ai sensi dell'art. 716 c.p.p., su iniziativa della polizia giudiziaria del Posto di frontiera di Villa di Chiavenna e che l'arresto è stato convalidato dal Presidente della Corte di Appello di Milano - giudice competente a conoscere del procedimento in relazione al combinato disposto egli art. 701 c.p.p., comma 4, artt. 715 e 716 c.p.p.. Il ricorso risulta pertanto infondato e la parte proponente va condannata ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 1 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2008