Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2008, n. 19756
CASS
Sentenza 1 aprile 2008

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In tema di estradizione per l'estero, la competenza a decidere sulla domanda di estradizione per l'estero, in caso dell'arresto provvisorio eseguito dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 716 cod. proc. pen., appartiene alla corte d'appello il cui presidente ha proceduto alla relativa convalida, dovendosi applicare i restanti criteri stabiliti dall'art. 701, comma quarto cod. proc. pen. (residenza, dimora, domicilio dell'estradando) soltanto nell'ipotesi in cui la domanda di estradizione sia pervenuta prima dell'arresto a fini estradizionali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2008, n. 19756
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19756
    Data del deposito : 1 aprile 2008

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